Il giudizio riguarda una procedura indetta a inizio 2019, per la gestione di servizi di manutenzione e gestione informatica.
Il ricorrente [SSS], II classificato, impugna, mediante ricorso e motivi aggiunti, l’aggiudicazione in favore di altro concorrente [PPP] e la lex specialis.
In sede cautelare, il TAR solleva la questione di legittimità costituzionale circa il termine per proporre ricorso e sospende il giudizio; segue la sentenza della Corte costituzionale sul punto.
Il TAR, infine, in parte accoglie (in merito alla verifica di anomalia), e in parte respinge, il ricorso.
Successivamente, la s.a. riedita la verifica di anomalia e riaggiudica la procedura a [PPP]. Tali esiti vengono, peraltro, impugnati di fronte al TAR in altro giudizio.
Il ricorrente in I grado [SSS] impugna la sentenza del TAR riproponendo taluni motivi respinti in I grado.

Sul motivo di appello di [SSS] per il quale l’aggiudicataria doveva essere esclusa per la mancata indicazione degli oneri di sicurezza negli originari giustificativi.
La mancata indicazione degli oneri di sicurezza nell’offerta è causa di esclusione (art. 95, co. 10, D.Lgs. 50/2016); la mancata indicazione di tali oneri nei giustificativi dell’anomalia, fermo il rilievo ai fini del giudizio di congruenza, non comporta invece alcuna conseguenza espulsiva.

4.1. Il primo motivo denuncia l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sul motivo di impugnazione relativo alla “omessa previsione degli oneri di sicurezza” di cui al punto 3.3.3. dei motivi aggiunti del 31 luglio 2019.

La lettura del motivo riproposto in appello comprova che la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza è riferita alla relazione di “giustificazioni offerta anomala”.

In effetti, la ditta aggiudicataria aveva indicato tali oneri (costi derivanti dal c.d. “rischio specifico” connesso con l’attività di impresa) nell’offerta economica (quantificandoli nell’importo di € 8.136,00), ma non li aveva trascritti nei giustificativi.

4.1.1. Il motivo, se inteso come volto all’esclusione dalla gara della società [PPP] per la mancanza di siffatta trascrizione, è all’evidenza infondato.

La mancata trascrizione degli oneri di sicurezza nei giustificativi presentati ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016 non è causa di esclusione dalla gara, tale essendo soltanto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, dello stesso d.lgs., la mancata separata indicazione degli oneri di sicurezza nell’offerta economica dell’impresa concorrente.

La giurisprudenza citata da parte appellante attiene a fattispecie nelle quali i costi della manodopera o gli oneri di sicurezza non erano stati in alcun modo indicati dall’impresa concorrente, mentre, come detto, la [PPP] ha indicato e quantificato questi ultimi nella propria offerta.

4.1.2. Se inteso come volto a contestare il contenuto dei giustificativi del primo procedimento di verifica di anomalia, al fine di evidenziare l’inattendibilità dell’offerta, il motivo è invece improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I detti giustificativi sono stati oramai interamente superati da quelli presentati dalla [PPP] l’11 luglio 2022, così come il precedente giudizio della stazione appaltante, annullato dalla sentenza di primo grado, è oramai interamente superato dal nuovo, di cui alla determina dirigenziale del 9 settembre 2022.

5. L’appello va quindi respinto.