Giudizio relativo a gara per servizio di noleggio mezzi, indetta nel 2020.
La ricorrente, II classificata, impugna al TAR l’aggiudicazione al I classificato con plurimi motivi. Il TAR rigetta tutti i motivi.
Il ricorrente soccombente in I grado ricorre in appello. Il Consiglio di Stato rigetta tutti i motivi.

Sul motivo di appello per cui per cui l’aggiudicatario doveva essere escluso per avere indicato nell’originaria dichiarazione post aggiudicazione (poi corretta nel seguito), quale “medico competente” ex d.lgs. 81/08 (richiesto dalla lex specialis ai fini dei requisiti speciali), persona priva dei requisiti di legge, nonchè pertanto per false dichiarazioni in proposito.

10. L’appello non può essere accolto.

10.1. Riguardo al primo motivo di appello, basato sulla pretesa falsità della dichiarazione sul medico del lavoro presentata da … a corredo dell’offerta, può anzitutto osservarsi che, quanto alla prima dichiarazione (quella datata 11 marzo 2021), non è in discussione la possibilità di emendare una dichiarazione viziata da errore materiale, se riguarda un requisito comunque già in possesso dell’impresa concorrente. Ciò, tenuto conto dell’ampiezza del principio del soccorso istruttorio che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, è sempre ammesso al fine di colmare le carenze documentali riguardanti la comprova dei requisiti generali e speciali (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n. 1540/2021).

10.2. Che si sia trattato di un (mero) errore materiale, come ritenuto dalla stazione appaltante, è del tutto plausibile, posto che il nominativo indicato nella suddetta dichiarazione originaria era quello del legale rappresentante della società di cui la medesima impresa si avvale per i servizi di sicurezza, prevenzione e protezione, presso la quale opera il dott. …, medico del lavoro indicato da … nella successiva dichiarazione correttiva.

10.3. Tale dichiarazione, peraltro, non può essere considerata falsa in senso proprio.

La nozione di falso riferibile alle dichiarazioni rese dall’operatore economico nell’ambito delle procedure di gara, infatti, postula un atteggiamento doloso in capo al dichiarante, consistendo in un’attività consapevolmente diretta a fornire una rappresentazione non veritiera (cfr., Cons. Stato, VI, n. 4660/2020; V, n. 2976/2020).

10.4. Va in ogni caso tenuto conto che la dichiarazione sul medico del lavoro competente atteneva soltanto alla fase dell’aggiudicazione. Infatti, in relazione al contestato Allegato M (“Dichiarazione possesso requisiti idoneità tecnico-professionale”), il Capitolato Speciale d’Oneri (Parte I – Modalità di partecipazione, nel paragrafo 1 “Premessa” – pag. 4) prevede che: “Gli Allegati M, O e Q dovranno essere compilati e sottoscritti digitalmente unicamente in caso di aggiudicazione dalla sola Impresa risultata aggiudicataria”.

Risultano pertanto fuori bersaglio le considerazioni dell’appellante volte a dimostrare l’applicabilità della disciplina dei requisiti di partecipazione, trattandosi di documentazione richiesta alle imprese individuate quali migliori offerenti per ciascun lotto ai fini della stipula del relativo accordo quadro, e quindi di un requisito richiesto soltanto alla ditta aggiudicatario preliminarmente alla stipula dell’accordo.

Sul motivo di ricorso relativo alla verifica di anomalia.

… 10.12. Quanto al quarto motivo di appello, con esso … ripropone le censure sulla incongruità dell’offerta, ma senza aggiungere alcun rilievo critico alla valutazione che ne ha dato il TAR.

Il TAR, ricordato l’orientamento giurisprudenziale sui contenuti e limiti del sindacato sulla verifica di anomalia, aveva sottolineato come le argomentazioni della ricorrente non fossero sufficienti a dimostrare l’irragionevolezza ovvero l’erroneità del giudizio positivo discrezionalmente reso dalla stazione appaltante “tenuto conto del carattere globale della valutazione di congruità (non circoscrivibile, in modo parcellizzato, a singole voci di prezzo)”.

In sostanza, le censure non evidenziavano gli effetti economici della supposta irragionevolezza delle valutazioni sui due aspetti focalizzati nel ricorso, e tanto meno dimostravano che ne derivasse l’insostenibilità dell’offerta.

Lo stesso può dirsi delle censure riproposte. Il motivo di appello appare pertanto inammissibile.

10.13. In ogni caso, il motivo non potrebbe ritenersi fondato. …

Sul motivo di ricorso relativo all’attribuzione dei punteggi.

10.14. Anche in ordine alla erronea attribuzione dei punteggi, oggetto del quinto motivo, l’appellante non deduce alcunché di specifico per confutare le valutazioni del TAR, limitandosi …

Può aggiungersi che l’infondatezza della contestazione dell’idoneità dei mezzi offerti, determinerebbe di per sé l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche delle ulteriori censure, riguardanti la presunta erronea assegnazione del maggior punteggio (20 punti, anziché 10) per il requisito Wc all’offerta di AF. Ciò, in ragione dell’impossibilità di superamento della prova di resistenza, a prescindere da quale fosse il meccanismo, assoluto o relativo, di calcolo dei punteggi tecnici e considerato l’ampio divario dei punteggi complessivi (52,84 punti conseguiti da AF contro i 93,00 di TL). Va infatti ricordato che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità, con la conseguenza che dev’essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza utilmente graduata (cfr., tra le altre, Cons. Stato, VI, n. 1350/2022).

Anche il quinto motivo va pertanto dichiarato inammissibile.

Conclusioni

11. L’appello deve pertanto essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto in quanto infondato. …