Pubblicato il 25/01/2023

N. 00850/2023REG.PROV.COLL.

N. 05557/2022 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5557 del 2022, proposto dal Ministero dell’Interno, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caliendo, Paolo Cantile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Caliendo in Napoli, via P. Colletta n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2022 il Cons. Raffaello Sestini e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1 – Il Ministero dell’interno appella la sentenza del TAR per la Campania, Napoli, Sezione I, che ha accolto il ricorso dell’impresa individuale Servizi Edili -OMISSIS- contro l’interdittiva prot. -OMISSIS- recante il diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (white list) per il rischio di infiltrazione mafiosa.

2 – Il TAR con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- aveva disposto l’acquisizione a carico dell’UTG dei provvedimenti impugnati e degli atti, verbali istruttori e accertamenti. L’Amministrazione si è costituita in giudizio e ha adempiuto all’ordinanza presidenziale. La ricorrente ha articolato le proprie censure e a seguito del deposito degli atti istruttori ha presentato motivi aggiunti. A seguito dell’udienza pubblica del 9 marzo 2022 il TAR ha infine accolto il ricorso.

3 – In particolare secondo il TAR occorre, nel caso di specie, un maggiore approfondimento da parte della Prefettura in ordine al rilievo che concretamente assumono, nei confronti dell’impresa individuale ricorrente, da un canto le cointeressenze economiche con società controindicate con le quali la stessa non ha avuto relazioni dirette e, d’altro canto, il rapporto di parentela dalla cui esistenza non sembra potersi desumere, allo stato degli atti, l’ulteriore elemento di una strategia comune o di una regia d’impresa, tali da far presumere che gli indirizzi operativi dell’impresa siano influenzabili dalla criminalità organizzata. Il ricorso è stato quindi accolto, ai fini del riesame da parte della Prefettura.

4 – Il Ministero dell’interno deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia e dell’art. 64 c.p.a. oltre all’erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto ed il vizio di motivazione, in quanto il provvedimento annullato dal TAR sarebbe stato adottato sulla base di elementi sintomatici di un collegamento con organizzazioni mafiose e di un possibile condizionamento da parte di queste nel contesto aziendale.

5 – L’appellata con proprie memorie e infine con note d’udienza dell’8 novembre 2022 espone che proprio dalle note depositate si evincerebbe come la Prefettura di Napoli abbia ancorato l’interdittiva della ditta individuale di -OMISSIS- al provvedimento ostativo emesso nei confronti della -OMISSIS-

Pertanto, deduce l’appellata, la Prefettura trasferirebbe acriticamente, a cascata, gli effetti Interdittivi dalla -OMISSIS-alla ditta individuale ricorrente senza vagliare la figura di -OMISSIS-, soggetto incensurato mai coinvolto in vicende penalmente rilevanti.

Inoltre, la Prefettura di Napoli, riportando la cessione delle quote della cooperativa -OMISSIS-a favore della -OMISSIS-, fornirebbe un indizio oggettivamente sbagliato. Nell’anno 2014, infatti, le società -OMISSIS-e la -OMISSIS- avevano costituito una consortile/ATI, con le percentuali dell’84,79% alla -OMISSIS-e del 15,82% alla -OMISSIS- per eseguire i lavori aggiudicati dalla Stazione Appaltante, -OMISSIS-. Tuttavia, medio tempore, la Prefettura di Napoli aveva disposto la interdittiva a carico della -OMISSIS-e, pertanto la -OMISSIS- s.r.l., ai sensi dell’art. 37 del codice degli appalti, chiedeva alla -OMISSIS- di subentrare nell’ATI/Consortile per sostituire la -OMISSIS-. Di qui, nasceva l’atto pubblico di cessione di quote, del gennaio 2016, dalla -OMISSIS-alla -OMISSIS-, richiamato dalla Prefettura di Napoli che, però non era una “cessione” delle quote della cooperativa a -OMISSIS-, ma il subentro in ATI/Consortile. Peraltro, siccome poco dopo anche la -OMISSIS- veniva interdetta, la -OMISSIS-non era mai divenuta operativa e non aveva mai eseguito il lavoro per il quale era stata costituita.

Secondo l’appellata, dunque, -OMISSIS- avrebbe sempre tenuto un comportamento irreprensibile, non avrebbe mai avuto frequentazioni con soggetti ritenuti “vicini” alla criminalità organizzata, né vincoli di parentela od affinità con personaggi collusi con la criminalità organizzata, non avrebbe alcun rapporto con i -OMISSIS- e soprattutto non sarebbe stato mai coinvolto in alcuna vicenda di rilevanza penale (né per reati comuni né per reati mafiosi), avendo la Prefettura esteso gli effetti della interdittiva della -OMISSIS-direttamente alla ditta di -OMISSIS- senza alcun vaglio critico sulla figura del titolare della ditta individuale. Infine, l’appellata rappresenta che il sig. -OMISSIS–, suocero di -OMISSIS-, è deceduto da diversi anni e, dunque, il rapporto di affinità che aveva indotto la Prefettura ad ipotizzare una possibile ingerenza del suocero negli indirizzi della -OMISSIS-(amministrata da -OMISSIS-) sarebbero comunque venuti meno.

6 – Ai fini della decisione, considera il Collegio che, dagli atti di causa, risulta che l’adozione del gravato provvedimento trae origine dalle vicende coinvolgenti la società ricorrente in primo grado nei rapporti di cointeressenza economica con una serie di società interdette ai fini antimafia, ovverosia da un quadro indiziario di presumibile condizionamento mafioso che si fonda sul collegamento fra le attività economiche della medesima impresa e quelle svolte da altre imprese coinvolte in provvedimenti interdettivi antimafia. In tale contesto, dunque, non risultano dirimenti le censure valorizzate dal giudice di primo grado circa la non attualità e la non rilevanza dei rapporti di parentela ed affinità e delle frequentazioni controindicate trattandosi di atto plurimotivato, rispetto al quale risultano adeguati e sufficienti gli evidenziati profili di possibile condizionamento economico da parte di altri operatori del medesimo mercato fondatamente ritenuti contigui alla criminalità organizzata.

Infatti, secondo l’ampia ricostruzione della Prefettura, negli anni Novanta i germani -OMISSIS– costituivano la -OMISSIS-, S.r.l il cui capitale sociale era distribuito in quote uninominali uguali tra i due fratelli. Recentemente, però, la –OMISSIS-veniva raggiunta da un provvedimento ostativo antimafia. La Prefettura rilevava la sussistenza di cointeressenze economiche con una serie di società interdette ai fini antimafia e riconducibili ad imprenditori coinvolti in procedimenti penali sensibili per le determinazioni antimafia del Prefetto.

7 – In particolare, a seguito del ricorso e dell’ordinanza istruttoria presidenziale sopraindicata, la Prefettura di Caserta depositava plurimi documenti, fra i quali la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli -OMISSIS- secondo la quale -OMISSIS- è, attualmente, socio con la quota del 50% della -OMISSIS- s.r.l., colpita da provvedimento interdittivo antimafia, unitamente al fratello -OMISSIS-, coniugato con -OMISSIS-sono state interdette; relazione del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) – Verbale del 4 novembre 2020 n.47 in cui riporta gli esiti delle Note della DIA e del Comando Carabinieri sopra descritti.

8 – In conclusione, dall’ istruttoria svolta dall’amministrazione emerge che il provvedimento antimafia impugnato era fondato su una pluralità di elementi, ciascuno dei quali separatamente considerato può assumere un contenuto episodico e frammentario e un valore solo indiziario risalente nel tempo, ma che nel loro insieme, se considerati in un quadro unitario, si intersecano facendo emergere quel quadro concordante di possibile condizionamento mafioso dell’attività economica che, per costante giurisprudenza amministrativa, assume significatività ai fini della prevenzione antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011.

9 – La sentenza appellata va pertanto riformata respingendo, per l’effetto, il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

 

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellante alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 (seimila) oltre ad IVA, CPA ed ulteriori oneri di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente di primo grado e delle presone fisiche citate in atti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

Ai sensi dell’art. 86 c.p.a., accoglie l’istanza, depositata dal Ministero dell’interno e dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli in data 7 febbraio 2023 e, per l’effetto, dispone la correzione del “P.Q.M.” della sentenza n. -850 del 25 gennaio 2023- mediante la sostituzione delle parole “dall’appellante” con le parole “dell’appellato”. Manda alla Segreteria per l’annotazione sull’originale.