Pubblicato il 25/01/2023
N. 00852/2023REG.PROV.COLL.
N. 00847/2021 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Grella, Guido Francesco Romanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Romanelli in Roma, via Cosseria n. 5;
contro
Comune di Cambiago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Caliandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cambiago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Andrea Vimercati per delega di Umberto Grella e Francesco Caliandro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante, titolare della Azienda Agricola “-OMISSIS-”, corrente in Cambiago, località Torrazza, è proprietario, nel Comune di Cambiago, del terreno censito al Catasto al Foglio 3, mappali 204 e 1057, che è classificato nello strumento urbanistico vigente, ed in quelli precedenti, quale zona agricola E., “Ambito agricolo strategico”
2. Con provvedimento della Provincia di Milano, Settore agricoltura e parchi, n. 69 del 9 marzo 2004 il sig. -OMISSIS- ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IAPT): la determinazione contiene la precisazione che “ai sensi dell’art. 9 punto 7 della Circolare D.G.R. 26luglio 2002 n. 7/1994 tale riconoscimento è condizionato a che l’Amministrazione si riserva, trascorsi due anni dalla domanda, di verificare se le condizioni oggetto di impegno sono state rispettate.”.
3. In data 15 ottobre 2004 il sig. -OMISSIS- ha ottenuto dal Comune di Cambiago il permesso di costruire n. 2 del 16 maggio 2005, relativo alla realizzazione di un edificio destinato a residenza dell’imprenditore agricolo e di serre di coltivazione: per ottenere il suddetto tiolo edilizio il sig. -OMISSIS- ha sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. n. 93/1980 e della L.R. n. 12/2005, a mezzo del quale si è impegnato a mantenere la destinazione agricola dei fabbricati e delle attrezzature da reali oggetto del citato permesso di costruire, sino alla eventuale variazione di destinazione urbanistica dell’area (cfr. art. 1 dei “Patti e condizioni” inseriti nell’atto unilaterale d’obbligo).
4. Sulla scorta di tale atto di impegno, e della ulteriore documentazione prodotta a dimostrazione del possesso dei requisiti indicati dagli artt. 59 e 50 della L.R. n. 12/2005, per la realizzazione di edifici in zona agricola, il Comune di Cambiago ha rilasciato il permesso di costruire n. 2/2005, cui sono seguite la DIA del 25.07.2008 prot. 11179 e successiva variante DIA del 09.01.2009 prot. 281, al fine di realizzare una tettoia in legno.
5. A seguito di una segnalazione relativa a possibili abusi realizzati sul terreno di proprietà dell’appellante, il Comune di Cambiago ha effettuato, nel 2018, un sopralluogo, in occasione del quale ha constatato in loco sia la realizzazione di opere abusive che la sussistenza di elementi che denotavano l’utilizzo dell’area anche a fini non agricoli. Pertanto il Comune ha emesso l’ordinanza di demolizione n. 20, del 19 dicembre 2018 ed ha anche avviato il procedimento finalizzato all’accertamento del perdurante possesso dei requisiti indicati dagli artt. 59 e 60 della L.R. n. 12/2005, per la realizzazione di opere edilizie in zona agricola. Con successiva comunicazione del 29 ottobre 2019, inoltre, il Comune ha informato il sig. -OMISSIS- dell’avvio del procedimento finalizzato alla adozione di un provvedimento volto a disporre la decadenza, l’annullamento e l’inefficacia di tutti i titoli edilizi rilasciati con riferimento al terreno censito al Foglio 3, mapp. 1057 e 204.
6. In relazione all’ordine di demolizione, il sig. -OMISSIS- ha rimosso spontaneamente una parte delle opere abusive, ed ha presentato, per altre, istanza di sanatoria di conformità, ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001: tale istanza è stata rigettata con provvedimento del 10 luglio 2019, sul presupposto della mancata dimostrazione della sussistenza dei requisiti imposti dalla legislazione regionale per l’edificazione in zona agricola.
7. Quanto al procedimento avviato con la comunicazione del 29 ottobre 2019, esso si è concluso con l’adozione dell’ordinanza n. 23 del 6 dicembre 2019 con la quale è stata disposta: a) “la decadenza, l’annullamento e l’inefficacia” dei permessi di costruire n. 2 del 16 maggio 2005, n. 11 del 29 luglio 2005 e n. 6 del 5 giugno 2006, oltre al certificato di agibilità del 26 luglio 2007, n. prot. 14940; b) la “demolizione di tutte le strutture, opere, pavimentazioni realizzati in forza dei predetti titoli autorizzatori” e “il ripristino dello stato dei luoghi” entro i successivi novanta giorni.
8. L’anzidetto provvedimento è stato ritualmente impugnato innanzi al TAR per la Lombardia, sede di Milano: il TAR, dopo averne sospeso l’efficacia in via cautelare, ha respinto il ricorso, con la sentenza del cui appello si tratta.
9. Il sig. -OMISSIS- ha interposto appello.
10. Si è costituito in giudizio, per resistere all’impugnazione, il Comune di Cambiago.
11. Con ordinanza cautelare dell’8 marzo 2021, n. 1181, il Collegio ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata, in attesa della definizione del giudizio.
12. Con ordinanza collegiale n. 571 del 27 gennaio 2022 il Collegio ha quindi ritenuto di disporre una verificazione “al fine di: i) accertare lo stato attuale dei terreni e la loro effettiva destinazione, stabilendo se sussista o meno la destinazione agricola e indicando specificamente gli elementi su cui si basa l’esito dell’accertamento; ii) accertare, sulla base della documentazione acquisita presso il Comune e presso la Provincia di Milano, la destinazione del terreno negli anni successivi al rilascio dei suddetti permessi di costruire; iii) accertare se risultano dichiarazioni, comportamenti o atti falsi che l’appellante abbia indirizzato alle amministrazioni pubbliche competenti con riguardo alla vicenda amministrativa in esame;..”.
13. Espletato l’incombente istruttorio la causa è stata chiamata per la discussione alla pubblica udienza del 3 novembre 2022, in occasione della quale è stata trattenuta a decisione.
DIRITTO
14. A miglior comprensione di quanto innanzi si dirà è opportuno dare conto dello svolgimento dei procedimenti amministrativi che hanno preceduto il provvedimento impugnato e dei fatti emersi nel corso degli stessi.
14.1. Dopo aver ottenuto il permesso di costruire n. 2/2005, il sig. -OMISSIS- ha chiesto e ottenuto i permessi in variante del 29 luglio 2005 e 5 giugno 2006, in forza dei quali ha realizzato un edificio a destinazione residenziale, ad un piano fuori terra, di superficie coperta di mq. 214, volumetria di mc. 569, vani utili n. 7 e vani accessori n. 12 oltre a piano interrato ad uso cantina, ripostigli e box con rampa di accesso. In base a DIA il 25 luglio 2008, e successiva variante del 9 gennaio 2009 l’appellante ha invece realizzato una tettoia in legno.
14.2. In occasione del sopralluogo eseguito l’9 novembre 2018, deciso a seguito di una segnalazione di opere abusive da parte della società che gestisce la vicina autostrada, il Comune ha riscontrato la presenza di numerosi manufatti realizzati senza titolo: una piscina interrata, sei tettoie adibite a ripostiglio/deposito/autorimessa, nonché ampi spazi pavimentati con piastrelle, beole, cemento e autobloccanti. Oltre a tali strutture il personale del Comune ha constatato la presenza di un deposito a cielo aperto di materiali e strutture edili (casseformi, ponteggi, morsetti, tiranti, gru, e molto altro ancora), anch’esso non autorizzato, mentre non ha rinvenuto elementi indicativi dell’esistenza, in loco, di una attività agricola.
14.3. Ritenendo che le opere abusive indicate fossero finalizzate (non all’esercizio di attività agricola ma) all’uso residenziale o di un’attività di impresa operante nel settore edilizio, alcune anche ricadenti nell’ambito di una fascia di rispetto autostradale, il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione del 19 novembre 2018, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001; con il medesimo atto ha anche comunicato al sig. -OMISSIS- l’avvio del procedimento finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 12/2005 per l’edificazione in zona agricola, invitando l’interessato a produrre la documentazione necessaria e le memorie difensive nei successivi 30 giorni. Tale ordinanza è stata successivamente rettificata, essendo emerso che una delle tettoie abusive insisteva su suolo compreso nel territorio del Comune di Pessano con Bornago.
14.4. Il sig. -OMISSIS- ha provveduto alla rimozione tempestiva di una tettoia ad uso deposito e legnaia, della piscina, e dei materiali e strutture edili depositate a cielo aperto. Per le restanti opere abusive ha presentato, il 26 febbraio 2019, istanza di sanatoria di conformità, alla quale il Comune ha dato riscontro, inizialmente, con nota del 1° aprile 2019, nella quale chiedeva al sig. -OMISSIS- di produrre il decreto di riconoscimento della qualifica di I.A.T.P., rammentando che la D.D. della Provincia di Milano del 9 marzo 2014 era sottoposta alla condizione della verifica, dopo due anni, del mantenimento dei requisiti necessari per la qualifica di I.A.T.P.. Con la medesima comunicazione il Responsabile del Settore Tecnico, arch. -OMISSIS-, rammentava all’interessato che con l’ordinanza n. 20/2018 era stato avviato il procedimento finalizzato all’accertamento della persistenza dei requisiti per la qualifica di I.A.T.P., e lo invitava a produrre la documentazione necessaria.
14.5. Il 6 maggio 2019 agenti della Polizia Municipale effettuavano, su richiesta dell’Ufficio Tecnico, un sopralluogo, nel corso del quale il sig. -OMISSIS- mostrava una serie di terreni coltivati a erba medica, situati alla estremità della proprietà. Nell’occasione l’appellante riferiva agli agenti verbalizzanti che l’attività agricola si svolgeva anche su terreni situati in due Comuni vicini. In conseguenza di ciò il Comune, con nota del 29 maggio 2019 trasmetteva all’appellante il preavviso di diniego sulla istanza di sanatoria fondato, da una parte, sulla interferenza delle costruzioni con una fascia di rispetto dell’autostrada A58, d’altra parte sulla mancanza di prova circa l’esistenza dell’azienda agricola del sig. -OMISSIS-.
14.6. Con memoria depositata il 14 giugno 2019 l’appellante produceva una nota in cui, oltre a contestare la profondità della fascia di rispetto autostradale, rilevava che in quel periodo di tempo l’attività dell’azienda agricola si svolgeva prevalentemente su terreni di sua proprietà siti nel territorio di altri Comuni, precisando che “in merito alla presenza di materiali e attrezzature non riguardanti l’azienda, a prova del fatto che fossero state depositate momentaneamente, si è provveduto a rimuoverle prontamente non appena richiesto”.
14.7. Con provvedimento del 10 luglio 2019 il Responsabile dell’Ufficio tecnico, arch. -OMISSIS-, respingeva in via definitiva l’istanza di sanatoria affermando che sul fondo interessato fosse in atto, al momento del sopralluogo del 9 novembre 2018, una attività diversa da quella agricola e che, peraltro, neppure nel corso del sopralluogo del 6 maggio 2019 erano emersi elementi indicativi della presenza di una simile attività. Il responsabile, inoltre, evidenziava che il sig. -OMISSIS-, benché più volte richiesto di produrre una certificazione attestante la qualità di I.A.T.P. più recente di quella del 9 marzo 2004, avente durata provvisoria, non vi aveva mai provveduto. Per tali motivi, oltre che per l’interferenza con la fascia di rispetto autostradale, veniva respinta l’istanza di sanatoria di conformità. Tale provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR per la Lombardia, ma il ricorso veniva dichiarato improcedibile poiché il sig. -OMISSIS-, pendente il giudizio, rimuoveva tutte le opere abusive.
14.8. Come conseguenza degli accertamenti effettuati nel corso del procedimento relativo alla istanza di sanatoria, il Comune, con nota del 29 ottobre 2019, ha dato avvio ad un altro procedimento, specificamente finalizzato alla decadenza, annullamento e inefficacia dei titoli edilizi rilasciati a suo tempo al sig. -OMISSIS-. In tale comunicazione il Comune, richiamata l’attività istruttoria svolta nei mesi precedenti, ha evidenziato di avere l’obbligo, ai sensi degli artt. 59 e 60 della L.R. 12/2005, di verificare il rispetto, da parte del sig. -OMISSIS-, degli impegni assunti con l’atto unilaterale sottoscritto nel 2005; indi, richiamate le considerazioni già svolte anche nel diniego di sanatoria nonché alcune notizie apparse sulla stampa locale, che riferivano all’appellante il coinvolgimento in alcune indagini penali nella sua qualità di imprenditore operante nel settore dell’edilizia, il Responsabile firmatario ha preannunciato l’intenzione di procedere alla declaratoria di decadenza, annullamento e inefficacia dei titoli edilizi già rilasciati, prefigurando la sopravvenuta abusività delle opere realizzate in forza di essi e la conseguente necessità di demolirli.
14.9. In replica a tale comunicazione il sig. -OMISSIS- ha presentato una memoria, indirizzata anche al Segretario del Comune, nella quale ha sostenuto: (i) che il Responsabile del procedimento non fosse imparziale nei suoi confronti: in particolare, proprio il riferimento alla vicenda penale, contenuto nella comunicazione del 29 ottobre 2019, dimostrava l’atteggiamento persecutorio e denigratorio dell’arch. -OMISSIS-, nei confronti del quale il sig. -OMISSIS- ha formulato istanza di ricusazione; (ii) l’ambiguità del provvedimento preannunciato dal Responsabile del procedimento e l’insussistenza dei requisiti di legge per procedere a declaratoria di decadenza, annullamento o inefficacia dei titoli edilizi; (iii) la conseguente difficoltà di predisporre una difesa; (iv) la assoluta legittimità del permesso di costruire n. 2/2005, rilasciato in presenza di tutti i requisiti di legge; (v) l’esistenza effettiva di una attività agricola a suo nome, come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi e dai bilanci – già esibiti al responsabile del procedimento, attestanti redditi riferibili unicamente ad attività agricola – dalle certificazioni INPS e dalla certificazione I.A.T.P. rilasciata nel 2003, asseritamente mai revocata; (vi) l’avvenuta cessione a terzi, in locazione, del compendio immobiliare, a far tempo dal 10 giugno 2019, ad una Azienda agricola, che sta proseguendo l’attività agricola in loco; (vii) la natura sproporzionata della sanzione demolitoria, preannunciata nella nota del 29 ottobre 2019, tenuto conto del fatto che le costruzioni sono state realizzate sulla base di titoli legittimi ed efficaci e del lungo tempo trascorso da quel momento.
14.10. Con il provvedimento definitivo del 6 dicembre 2019 il Comune ha replicato puntualmente a tutti i rilievi del sig. -OMISSIS-, disponendo la decadenza, l’annullamento e l’inefficacia dei titoli edilizi sottoposti ad indagine, per l’effetto ordinando la demolizione di tutti i fabbricati e manufatti realizzati in base ai titoli medesimi.
14.11. Peraltro il Comune, anche dopo l’adozione del provvedimento, ha proseguito le indagini chiedendo informazioni sia sul titolare della azienda agricola subentrata nel godimento dei terreni del sig. -OMISSIS-, sia sulla validità della certificazione della qualifica di I.A.T.P., rilasciata all’appellante il 9 marzo 2004: con nota dell’11 marzo 2020 la Regione Lombardia ha informato il Comune di Cambiago che la qualifica di I.A.T.P., a suo tempo rilasciata al sig. -OMISSIS- in forma condizionata, era stata revocata con provvedimento della Provincia di Milano del 31 gennaio 2008, per mancanza del requisito del tempo.
15. Chiarita la sopra delineata sequenza di fatti è ora possibile procedere con la disamina dei motivi posti a corredo dell’appello.
16. Con il primo motivo d’appello il sig. -OMISSIS- contesta la statuizione del TAR che ha ritenuto l’atto impugnato scevro da vizi di legittimità correlati alla mancata astensione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, arch. -OMISSIS-
16.1. Respingendo l’omologa censura formulata in primo grado, il TAR ha ritenuto di non ravvisare la violazione dell’art. 6 bis della L. n.241/90. Il primo giudice ha rammentato che tale norma è finalizzata ad evitare l’interferenza, attuale o potenziale, di interessi privati nell’esercizio di pubbliche funzioni, e impone al funzionario pubblico l’astensione ogni qualvolta vi sia un collegamento concreto tra il provvedimento da assumere e l’interesse del funzionario medesimo; nel caso di specie, tuttavia, l’appellante non avrebbe addotto alcun elemento rivelatore di un interesse personale del funzionario nel procedimento, sicché l’asserita acredine personale del firmatario dell’atto, nei confronti del ricorrente, sarebbe rimasta una mera illazione. In ogni caso – ha osservato il TAR – nel caso di specie si trattava di adottare un atto a contenuto sostanzialmente vincolato, il che escluderebbe la rilevanza dell’eventuale difetto di imparzialità del responsabile del procedimento, come pure la mancanza della comunicazione ex art. 10bis della L. n. 241/1990 a fronte dell’istanza di autotutela presentata al Segretario Comunale, fondata appunto sulla parzialità e sulla ricusazione del Responsabile del procedimento.
16.2. Il TAR ha ancora osservato che il fatto che il Segretario Comunale abbia apposto la propria firma al provvedimento, in aggiunta a quella del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, non sarebbe idoneo a comprometterne la legittimità, stante che “la firma è stata dichiaratamente apposta “per quanto di competenza, con particolare riferimento all’istanza di “ricusazione” e risponde all’evidente esigenza di sottrarre allo stesso funzionario “ricusato” la formale adozione della determinazione di rigetto.”.
16.3. L’appellante ritiene le statuizioni sopra riportate ingiuste ed erronee, riproponendo gli argomenti già sviluppati nella memoria procedimentale e nel ricorso di primo grado: l’arch. -OMISSIS-, accennando agli articoli di stampa secondo cui il sig. -OMISSIS- sarebbe coinvolto in una indagine penale, avrebbe mostrato accanimento e mancanza di serenità di giudizio, anche perché l’indagine penale avrebbe ad oggetto fatti commessi fuori dal territorio del Comune di Cambiago. Proprio questa mancanza di serenità di giudizio avrebbe condotto il Responsabile del procedimento a non valutare in modo corretto gli elementi probatori offerti dal sig. -OMISSIS-. Sussistevano, pertanto “gravi ragioni di convenienza” che imponevano al Responsabile del procedimento di astenersi.
16.4. La censura è infondata.
16.4.1. Va preliminarmente ricordato che con riferimento ai procedimenti amministrativi l’obbligo di astensione è disciplinato dall’art. 6 bis della L. n. 241/90 nonché dall’art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). La prima norma citata, aggiunta nel corpo della L. n. 241/90 dal comma 41 dell’art. 1, l. 6 novembre 2012 n. 190 (cosiddetta legge anticorruzione) , stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. L’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, invece, rubricato “Obbligo di astensione”, stabilisce che “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza“. Giova poi evidenziare che la norma testé citata viene richiamata espressamente anche dall’art. 42 del D. L.vo 50/2016, al fine di individuare le situazioni di conflitto di interesse rilevanti nelle procedure di affidamento di appalti pubblici.
16.4.2. Questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di rilevare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 6389/2022) che l’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 richiama ipotesi di astensione che sono sostanzialmente coincidenti con quelle individuate sia nell’art. 51 c.p.c., , sia negli artt. 6 bis della legge n. 241 del 1990 e 53, comma 14, del d.lgs. n. 165 del 2001.
16.4.3. Sul punto questo Consiglio di Stato si è espresso anche nel parere n. 667/2019 del 5 marzo 2019 – riguardante lo Schema delle Linee guida ANAC aventi ad oggetto “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici” – ove ha rilevato come “occorra distinguere situazioni di conflitto di interessi da un lato conclamate, palesi e soprattutto tipizzate (quali ad esempio i rapporti di parentela o coniugio) che sono poi quelle individuate dall’art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 citato; dall’altro non conosciuti o non conoscibili, e soprattutto non tipizzati (che si identificano con le “gravi ragioni di convenienza” di cui al penultimo periodo del detto art. 7 e dell’art. 51 c.p.c.)”, soggiungendo che “rilevano sia palesi situazioni di conflitto di interessi, sia situazioni di conflitto di interessi (in questo senso) potenziali, perché tale nozione include non soltanto le ipotesi di conflitto attuale e concreto, ma anche quelle che potrebbero derivare da una condizione non tipizzata ma ugualmente idonea a determinare il rischio.”.
16.4.4. Pertanto, “le situazioni di “potenziale conflitto” sono identificate in primo luogo, in quelle che, per loro natura, pur non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato. A queste vengono aggiunte “quelle situazioni le quali possano per sé favorire l’insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. Si pensi a una situazione di pregressa frequentazione abituale (un vecchio compagno di studi) che ben potrebbe risorgere (donde la potenzialità) o comunque ingenerare dubbi di parzialità (dunque le gravi ragioni di convenienza)”. (Cons. Stato, Sez. V, n. 6389/2022 cit.). Quindi “le disposizioni citate fondano la situazione di conflitto di interessi (tra l’interesse pubblico, che deve essere obiettivamente ed imparzialmente perseguito dal pubblico funzionario, e quello personale) sulla incidenza della sua attività su interessi propri del dipendente…” (Cons. di Stato, Sez. III, n. 5692/2022).
16.4.5. Per quanto riguarda la nozione di “gravi ragioni di convenienza” , si è ritenuto, sia pure con specifico riferimento ai procedimenti disciplinari nei confronti di militari, che “non ogni situazione di conflittualità è idonea a generare l’obbligo di astensione, potendo questo configurarsi solo in presenza di fatti oggettivamente gravi, i quali debordino dalla normale e fisiologica divergenza di opinioni e di metodi in ordine alla conduzione degli uffici ed alla gestione delle attività amministrative. Deve, in buona sostanza, trattarsi di conflitti che superino l’ordinaria contrapposizione di opinioni o di sensibilità e metodi di lavoro, fisiologicamente presenti all’interno degli uffici in relazione all’attività di servizio (cfr. TAR Lombardia, Milano, III, 25-1-2010, n. 153)”. (Cons. Stato, Sez. II, n. 5263/2022; Cons. Stato, sez. I, 30 ottobre 2020, n. 1681). Ne consegue che le suddette “gravi ragioni di convenienza” debbono estrinsecarsi in circostanze oggettive che, secondo la comune esperienza, sono idonee compromettere l’imparzialità del funzionario nelle valutazioni che egli è chiamato ad effettuare, rendendolo eccessivamente “critico” o, all’opposto, eccessivamente “benevolo” nei confronti del soggetto interessato all’esito del procedimento.
16.4.6. Merita ancora rammentare che “l’obbligo di astensione, tipizzato dall’art. 51 c.p.c., rappresenta un corollario del principio di imparzialità, sancito dall’art. 97 Cost., di cui, assume portata generale, sicché le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative, e come tali da interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto esemplificative di circostanze che mutuano l’attitudine a generare il dovere di astensione direttamente dal superiore principio di imparzialità, che ha carattere immediatamente e direttamente precettivo. L’obbligo di astensione rinviene la sua ragione giustificativa nel pieno rispetto del principio costituzionale del buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 della Costituzione, posto a tutela del prestigio della pubblica amministrazione e che non tollera alcun tipo di compressione” (Cons. Stato, Sez. III, n. 5109/2022; Cons. Stato, Sez. II, 21 ottobre 2019 n. 7113; Cons. Stato, Sez. II, 9 marzo 2020, n. 1654)”.
16.4.7. L’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, dunque, sono preservati attraverso l’obbligo di astensione, il quale, tuttavia, per come è disciplinato dalle surricordate norme di riferimento, presuppone la sussistenza di un interesse privato e personale del titolare dell’organo, il quale interesse sia suscettibile di entrare in conflitto con quello oggetto del procedimento amministrativo nel quale questi è chiamato a decidere o a esprimere una valutazione (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3875/2022).
16.4.8. Consegue dalle considerazioni che precedono che in difetto della dimostrazione dell’esistenza di uno specifico interesse del funzionario procedente, l’obbligo di astensione non opera, ed eventuali atteggiamenti del medesimo in relazione ai quali si possa predicare l’opinabilità, la contraddittorietà o la mancanza di equilibrio assumono rilevanza solo nella misura in cui integrino l’eccesso di potere, non potendo ex se giustificare un obbligo di astensione.
16.4.9. Nel caso di specie si deve constatare che non risulta, né l’appellante è stato in grado di dedurre, alcuna circostanza oggettiva che potesse far insorgere nel Responsabile del procedimento, arch. -OMISSIS-, un interesse personale alla declaratoria di inefficacia dei titoli edilizi a suo tempo rilasciati al sig. -OMISSIS- e, in ultima analisi, alla demolizione delle opere edilizie realizzate sulla base di essi.
16.4.10. Valga, ad ogni buon conto, la considerazione che nell’atto impugnato il richiamo alla indagine penale, che avrebbe visto coinvolto il sig. -OMISSIS-, non può ritenersi del tutto inconferente rispetto allo scopo del procedimento e al contenuto dell’atto finale: tale richiamo, invero, è stato effettuato nell’evidente intento di mettere in rilievo un ulteriore elemento indicativo della assenza, in capo al sig. -OMISSIS-, della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, assenza desunta dalla attribuzione al medesimo di una attività imprenditoriale nel settore edilizio. Peraltro, prima dell’adozione del provvedimento finale il Responsabile del procedimento ha assunto ulteriori informazioni – delle quali si dà conto dell’atto impugnato – ,che confermano l’esistenza di un interesse dell’appellante a rendere edificabili a scopo residenziale almeno una parte dei terreni asserviti alla azienda agricola, seppure inclusi nel territorio di altro Comune.
16.5. Nell’ambito del primo motivo d’appello il sig. -OMISSIS- contesta anche le statuizioni del TAR secondo cui “Infatti, una volta accertato che i terreni non sono destinati all’attività dichiarata, i provvedimenti da adottare sono atti vincolati, in quanto viene meno un requisito richiesto per il rilascio dei titoli edilizi. La fase di accertamento sul reale stato dei terreni è poi una fase di verifica dello stato dei luoghi che non ha nessun profilo di discrezionalità. E ciò di per sé esclude pure il vizio di eccesso di potere per sviamento, oltre a rendere superflua la comunicazione ex art. 10bis della L. n. 241/1990 a fronte dell’istanza di autotutela presentata al Segretario Comunale per l’addotta carenza di imparzialità del RUP. Anche rispetto al secondo profilo, cioè l’apposizione della firma del Segretario Comunale sul provvedimento, va esclusa ogni illegittimità: la firma è stata dichiaratamente apposta “per quanto di competenza, con particolare riferimento all’istanza di “ricusazione”” e risponde all’evidente esigenza di sottrarre allo stesso funzionario “ricusato” la formale adozione della determinazione di rigetto. Del resto, la giurisprudenza (v., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 18/05/2020 n. 1822) ammette la doppia sottoscrizione del provvedimento, quando ciò, senza essere indice di valutazioni o posizioni contraddittorie, risponde alla necessità di far concorrere quanti, nel proprio àmbito di attribuzioni, hanno curato la formazione della volontà finale dell’Amministrazione.”.
16.5.1. Sul punto il ricorrente ripropone gli argomenti già svolti in primo grado, ribadendo che il provvedimento impugnato sarebbe viziato da incompetenza, in quanto controfirmato dal Segretario Comunale e che, a fronte della istanza di autotutela a questi rivolta il preavviso di diniego fosse obbligatorio: ambedue i rilievi sono destituiti di fondamento.
16.5.2. Va anzitutto rilevato che l’atto impugnato reca sia la firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, arch. -OMISSIS-, sia quella del Segretario Comunale, rispetto al quale si specifica, nelle premesse: “sentito il Segretario Comunale”; a pag. 13 del provvedimento si legge, poi, che il Responsabile del procedimento, in relazione alla pretesa sua mancanza di imparzialità, ha sentito il Segretario Comunale, “il cui intervento è stato invocato dal sig. -OMISSIS- che ha formulato genericamente un’istanza di “ricusazione” nei confronti dell’Arch. -OMISSIS-, R.U.P. e Dirigente responsabile dell’area e competente all’adozione del provvedimento finale”; il provvedimento prosegue con l’esposizione delle ragioni per le quali è stata respinta l’istanza di ricusazione, che è stata qualificata come inammissibile e infondata.
16.5.3. Ne consegue, ad avviso del Collegio, che il provvedimento impugnato resta attribuibile solo al Responsabile del Settore, Arch. -OMISSIS-, e che il Segretario Comunale ha controfirmato il provvedimento unicamente a conferma di aver dato, sul punto della “ricusazione” del Responsabile del procedimento, un parere conforme a quanto si legge nel provvedimento impugnato.
16.5.4. Quanto al fatto che il diniego di ricusazione non sarebbe stato preceduto da un preavviso ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, il Collegio rammenta che la norma in questione si applica solo ai procedimenti avviati su istanza di parte, mentre la presunta mancanza di imparzialità del Responsabile del procedimento è stata sollevata in una memoria difensiva prodotta dall’appellante nel corso di un procedimento avviato d’ufficio, memoria nella quale il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’archiviazione del procedimento previa assegnazione del procedimento ad altro funzionario.
16.5.5. In ogni caso, pure a voler qualificare l’indicata memoria, del 13 novembre 2019, anche quale istanza rivolta al Sindaco e al Segretario Comunale di intervenire al fine di far assegnare il procedimento ad altro funzionario, non si potrebbe che constatare che tale istanza è rimasta priva di riscontro formale da parte di ambedue gli indicati destinatari, sicché il sig. -OMISSIS- avrebbe semmai dovuto reagire con azione ai sensi dell’art. 117 c.p.a., ciò che non ha fatto.
16.5.6. In conclusione, il primo motivo d’appello deve essere respinto.
17. Con il secondo motivo il sig. -OMISSIS- contesta l’appellata sentenza per aver ritenuto estranea al procedimento l’Azienda Agricola “S.”, che non è stata coinvolta nel procedimento benché l’appellante avesse tempestivamente prodotto la documentazione comprovante l’avvenuta cessione in locazione, alla suddetta Azienda, dei terreni edificati sulla base dei titoli invalidati con il provvedimento del 6 dicembre 2019.
17.1. Il TAR si è limitato a statuire, sul punto, che “Non attiene al presente giudizio l’attività edilizia dell’Azienda Agricola “S.”, poiché il provvedimento impugnato ordina la demolizione delle sole opere realizzate dal ricorrente, nel corso del 2005/2009, in zona E, avvalendosi della sua qualifica di imprenditore agricolo.”.
17.2. Secondo l’appellante l’Azienda Agricola “S.” avrebbe dovuto essere coinvolta in quanto affittuaria dei terreni e delle opere edilizie oggetto del provvedimento impugnato, tanto che la medesima nel 2019 e nel 2020 è stata autorizzata dal medesimo Comune a realizzare impianti e strutture per la coltivazione del fondo.
17.3. Anche questo motivo è destituito di fondamento. La responsabilità della Azienda Agricola “S” nella perdita di efficacia dei titoli edilizi oggetto di contestazione, e nella conseguente abusività delle opere edilizie realizzate, non è in discussione, nel senso che è esclusa. E’ ben vero che tale Azienda ha preso in affitto dal sig. -OMISSIS- il fondo e le opere edilizie di cui è stata disposta la demolizione; tuttavia, non venendo in discussione alcuna responsabilità del titolare della predetta affittuaria né beni di proprietà della medesima, o assentiti direttamente a favore di essa, tale Azienda non è titolare di un interesse qualificato che imponesse il suo coinvolgimento diretto nel procedimento. Essa è, piuttosto, titolare di un interesse di mero fatto alla conservazione del fondo e delle opere edilizie nello stato in cui sono state prese in affitto, e siffatto interesse è tutelato dal legislatore a livello civilistico, mediante le norme che disciplinano il contratto d’affitto e la responsabilità contrattuale.
17.4. In sostanza, l’eventuale demolizione, o l’inagibilità, dei beni presi in affitto, conseguente alla esecuzione del provvedimento impugnato, è questione che riguarda i rapporti interni, di natura civilistica, tra il sig. -OMISSIS- e l’affittuario d’azienda, ma non imponeva il coinvolgimento di quest’ultimo nel procedimento amministrativo, che, in via diretta, interferisce solo con la sfera patrimoniale del sig. -OMISSIS-, e in via del tutto indiretta con quella del titolare della Azienda affittuaria.
18. Con il terzo motivo d’appello si censura la sentenza appellata per aver respinto il motivo, articolato in primo grado, con il quale era stata denunciata la perplessità del provvedimento impugnato, il quale invalida i titoli edilizi oggetto di indagine dichiarandone, contestualmente, l’inefficacia, l’annullamento e l’inefficacia.
18.1. Il TAR ha rilevato, sul punto che “il nomen juris dell’atto è irrilevante, in quanto il potere amministrativo va qualificato in relazione ai presupposti sostanziali che ne hanno in concreto determinato l’esercizio ed alla effettiva natura del potere”, soggiungendo che “Non è decisiva la qualificazione formale di un atto di autotutela utilizzata dall’Amministrazione….. Nel caso in esame l’Amministrazione ha accertato che mancava l’esercizio effettivo dell’attività agricola, quindi era venuta meno la condizione richiesta dall’art. 60, comma 2, lett. b), della L.R. n. 12/2005 (“Il permesso di costruire è subordinato: a) …; b) all’accertamento da parte del comune dell’effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda agricola; …”). In ragione di ciò, nonostante l’impiego di una formula che certamente può aver ingenerato dubbi sulla tipologia di potere esercitato, il Comune di Cambiago ha voluto adottare un atto con cui “rimuovere” i titoli edilizi risultati oramai privi del presupposto legale per il loro rilascio. Ed è corretto ritenere, come sostiene l’Amministrazione, che detta condizione debba essere oggetto di verifica a posteriori, nel senso che il Comune non è esonerato dal dovere di accertare, senza limiti di tempo, che l’attività agricola venga realmente svolta.”.
18.2. Sottolinea l’appellante che l’art. 60 della L.R. Lombardia n. 12/2005 non prevede affatto che il titolo edilizio rilasciato nel rispetto delle condizioni previste da tale norma possa essere invalidato per il successivo venir meno delle condizioni medesime, e rammenta che il principio di legalità consente alle pubbliche amministrazioni di esercitare solo i poteri ad esse attribuiti dalla legge. Il Comune, quindi, avrebbe esercitato un potere atipico, in violazione del principio di legalità e lesivo del diritto di proprietà, che è tutelato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, oltre che dalla Costituzione della Repubblica italiana. Pertanto, secondo l’appellante, anche a voler ritenere che sia venuta meno l’attività agricola, e con essa la destinazione agricola del sito, il principio di proporzionalità imponeva di adottare una sanzione limitata all’ordine di ripristinare la destinazione originaria del sito e delle opere edilizie.
18.3. Se poi il Comune avesse inteso contestare l’inadempimento all’obbligo assunto dal sig. -OMISSIS- nell’atto unilaterale sottoscritto nel 2005, allora – sostiene ancora l’appellante – il Responsabile del procedimento avrebbe dovuto verificare l’effettiva gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., con riferimento al momento della contestazione e sulla base di una valutazione complessiva della situazione, che tenesse conto della condotta tollerante del Comune, mantenuta nel corso di molti anni nonché dell’avvenuto ripristino dell’attività agricola, attuata proprio mediante la cessione in affitto dei terreni e dei fabbricati ad una azienda agricola; del resto la rilevanza. La mancanza di proporzionalità della sanzione, inoltre, si apprezzerebbe anche alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che ammette la sanatoria di opere edilizie finalizzate ad attività agricola anche da parte dell’erede, che non abbia la qualifica di imprenditore agricolo (come sarebbe stato statuito dalla Sezione nella sentenza n. 11/2016).
18.4. Il motivo d’appello, benché parzialmente fondato, nei termini che di seguito verranno precisati, non può condurre alla declaratoria di illegittimità e annullamento del provvedimento impugnato.
18.5. In primo luogo merita rammentare quanto stabilisce la legge della Regione Lombardia n. 12/2005:
– all’art. 59 stabilisce che:
“1. Nelle aree destinate all’agricoltura dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo 60.…. …
2. La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al comma 1 è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente….
4. . Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al comma I, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici……..
5. Al fine di tale computo è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l’azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.
6. Su tutte le aree computate ai fini edifica tori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.
7. I limiti di cui al comma 4 non si applicano nel caso di opere richieste per l’adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva”;
– l’art. 60, si legge come segue:
“1. Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire; il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente:
a) all’imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all’articolo 59, comma 1, a titolo gratuito;
b) in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale, al titolare o al legale rappresentante dell’impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione nonché al titolare o al legale rappresentante dell’impresa agromeccanica per la realizzazione delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali, con esclusione di residenze ed uffici e subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;
c) limitatamente ai territori dei comuni indicati nella tabella allegata alla legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 (Norme per l’attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia), ai soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate) e all’articolo 8, numero 4), della l.r. n. 51/1976, subordinatamente al pagamento dei contributi di costruzione, per tutti gli interventi di cui all’articolo 59, comma 1.
2. Il permesso di costruire è subordinato:
a) alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell’immobile al servizio dell’attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l’area interessata, operata dal PGT;
b) all’accertamento da parte del comune dell’effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda agricola;
c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, anche alla presentazione al comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dall’organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell’impresa.
3. Dei requisiti, dell’attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo è fatta specifica menzione nel permesso di costruire.
4. Il comune rilascia, contestualmente al permesso di costruire, una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di non edificazione di cui all’articolo 59, comma 6.”.
18.6. Emerge in modo evidente, dalle norme sopra riportate, che il permesso di costruire rilasciato nelle zone agricole, non solo è condizionato, nella fase del rilascio, alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 60, ma che esso incide anche in modo permanente sullo ius aedificandi dei suoli interessati, vincolando i suoli alla destinazione agricola e, comunque, impegnando la relativa volumetria, a tempo indeterminato, sino all’avvento di una eventuale diversa destinazione, ad opera di un successivo strumento urbanistico.
18.6.1. Emerge, in particolare, dall’art. 59, comma 5 e dall’art. 60, commi 2, lett. a) e 4, l’obbligo del titolare del permesso di costruire, e quindi anche di chi ad esso subentri, di mantenere nel tempo la destinazione agricola e, correlativamente, il venir meno della potenzialità edificatoria per il tempo in cui il vincolo d’uso rimane in vigore.
18.7. Quanto sopra significa, ad avviso del Collegio, che il permesso di costruire rilasciato ai sensi degli artt. 59 e 60 della L.R. Lombardia n. 12/2005, è sottoposto ex lege alla “condizione”, non tanto del mantenimento, in capo all’originario titolare del permesso di costruire, della qualifica di I.A.T.P., quanto piuttosto del mantenimento dell’asservimento del fondo, e dell’edificato, alle esigenze di una azienda agricola “professionale”: e tale condizione, non potendo qualificarsi come condizione sospensiva – a fronte dell’evidente efficacia del titolo edilizio nel momento in cui esso viene rilasciato – potrebbe qualificarsi semmai quale condizione risolutiva, ovvero quale circostanza il cui inveramento determina la perdita di efficacia del titolo edilizio.
18.7.1. A tale proposito va osservato che la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto l’ammissibilità, in linea generale, dell’apposizione di elementi accidentali all’atto amministrativo, ritenuta consentita purché non determini una violazione del principio di legalità (e dei suoi corollari) e non distorca la finalità per la quale il potere è stato attribuito all’amministrazione.
18.7.2. In dottrina si è sostenuto, in passato, che non sarebbero ammissibili gli elementi accidentali dell’atto amministrativo di contenuto restrittivo che incidono su tutti gli effetti o comunque sull’effetto tipico dell’atto. Tuttavia , come ha ricordato la Sezione nella sentenza n. 6265 del 6 novembre 2018, “È jus receptum (cfr. Cons. St., V, 29 novembre 2004, n. 7762; id., IV, 25 novembre 2011, n. 6260; id., 25 giugno 2013, n. 3447; id., VI, 10 dicembre 2015, n. 5615) che da tempo è ammesso l’istituto del provvedimento (di solito, abilitativo) condizionato, con ciò superando le perplessità che furono in passato manifestate in dottrina, che costruiva l’atto amministrativo all’interno della teoria generale degli atti giuridici, a sua volta modellata, com’è noto, su quella positiva del negozio giuridico di diritto tedesco e che, quindi, non credeva possibile l’apposizione di elementi accidentali nel provvedimento amministrativo.”.
18.7.3. Nel caso di specie la “condizione” è in realtà prevista dallo stesso legislatore quale complemento di una disciplina coerente, finalizzata a garantire l’uso agricolo dei suoli a ciò destinati, e quindi non può dubitarsi della sua legalità; tanto più che – come già precisato – non si tratta di una condizione sospensiva.
18.7.4. Si deve non di meno ricordare anche la distinzione, posta in luce da un’attenta dottrina nello studio della teoria del provvedimento amministrativo, tra condizioni in cui l’effetto dipende da un avvenimento futuro e incerto (estraneo alle parti) e quelle in cui l’Amministrazione pone in realtà un obbligo a carico del beneficiario (nel caso qui in esame) un titolo edilizio; nella seconda ipotesi dubitandosi che siano condizioni vere e proprie.
18.7.5. Seguendo questa distinzione, il provvedimento adottato dal Comune può a buon diritto essere configurato alla stregua di una decadenza-sanzione, conseguente alla violazione da parte dell’interessato di puntuali obblighi posti a suo carico.
Nel contesto di un rapporto amministrativo ad esecuzione continuata è naturale che la decadenza – talvolta peraltro accomunata o comunque accostata allo schema della revoca – determini l’inefficacia ex nunc dell’atto.
18.7.6. Alle stesse conclusioni, cioè alla perdita di efficacia del provvedimento, con effetti ex nunc, dovrebbe giungersi anche qualificando l’ipotesi in esame alla stregua di una condizione (risolutiva) in senso proprio.
18.7.7. Peraltro, la non retroattività degli effetti dell’avveramento della condizione risolutiva apposta all’atto amministrativo non contraddice necessariamente i principi generali desumibili dall’art. 1360 c.c., secondo cui “Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso. Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.”: pertanto tutte le volte in cui la condizione risolutiva sia apposta ad un atto amministrativo che ha esplicato efficacia per un periodo di tempo, i relativi effetti decorreranno ex nunc, ovvero dal momento dall’inveramento della condizione. Ciò è predicabile, in particolare, con riferimento al permesso di costruire, che è un atto amministrativo di durata tendenzialmente indeterminata.
18.7.8. Trattandosi, poi, di una perdita di efficacia indipendente dalla rivalutazione dell’interesse pubblico sotteso all’atto amministrativo, l’atto che accerta l’inveramento della condizione risolutiva non può qualificarsi come atto di revoca, che presuppone da un lato la legittimità dell’atto originario ma dall’altro il venir meno dell’interesse pubblico ad esso sotteso (art. 21 quinquies L. 241/90)
18.8. Le argomentazioni che precedono giustificano, ad avviso del Collegio, l’affermazione secondo cui nella fattispecie in discussione l’atto adottato deve in ogni caso essere qualificato alla stregua di un provvedimento di decadenza e che, correlativamente, i titoli edilizi rilasciati al sig. -OMISSIS-, indicati nell’atto impugnato sono decaduti, cioè hanno perso efficacia in ragione del fatto che (l’obbligo del)l’asservimento dei fondi alle esigenze di una impresa agricola professionale è, a un certo momento, venuto meno (come meglio infra sarà detto).
18.9. Si può, poi, concordare con l’appellante circa il fatto che il provvedimento impugnato è perplesso, dal momento che assume che i titoli edilizi in contestazione sarebbero, contemporaneamente, decaduti, annullati e inefficaci; nondimeno, la violazione dell’obbligo ovvero l’inveramento della condizione risolutiva, prevista dalle norme regionali sopra esaminate e costituita dal venir meno della destinazione agricola, produce degli effetti del tutto conseguenziali – id est: la decadenza/perdita di efficacia dei titoli edilizi – sostanzialmente coincidenti con quelli prefigurati nel provvedimento impugnato, ragione per cui non sarebbe di alcuna utilità l’annullamento di esso solo in ragione della ricordata sua perplessità.
18.10. Merita peraltro precisare che la “condizione” desumibile dagli artt. 59 e 60 della L.R. Lombardia n. 12/2005 in realtà non si estende anche al mantenimento, in capo al beneficiario del titolo edilizio, della qualifica di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale.
18.10.1. Dall’art. 60 citato si evince, infatti, che la predetta qualifica, come pure l’esistenza in loco di una azienda agricola, costituiscono elementi rilevanti in fase di primo rilascio del permesso di costruire. Per quanto riguarda, invece, il periodo posteriore, la norma richiede – anche mediante l’indicazione del contenuto dell’atto unilaterale d’obbligo che l’interessato deve produrre prima di ottenere il permesso di costruire – l’impegno al “mantenimento della destinazione dell’immobile al servizio dell’attività agricola”, il quale impegno può essere assolto anche mediante l’insediamento di una attività agricola diversa da quella originaria, purché di natura imprenditoriale e professionale e dunque facente capo ad un soggetto cui sia riferibile la qualifica di Imprenditore Agricolo a Titolo Professionale. L’impegno richiesto dal legislatore non si spinge, dunque, sino al punto da richiedere il mantenimento perenne, in capo al beneficiario diretto del titolo edilizio, della citata qualifica, poiché ciò precluderebbe la circolazione giuridica dei fondi vincolati e, inoltre, si tradurrebbe nella apposizione surrettizia di un termine di efficacia del titolo edilizio, che rimarrebbe collegato invariabilmente alla durata della vita lavorativa del primo beneficiario.
18.10.2. Peraltro, avuto riguardo al fatto che l’edificazione in zona agricola crea, in base alle norme regionali sopra richiamate, un vincolo di uso agricolo e non edificabile su fondi specificamente indicati, la condizione risolutiva prefigurata dal legislatore regionale si deve ritenere per avverata nel momento in cui venga di fatto a cessare l’attività agricola sui fondi asserviti alla destinazione agricola, indipendentemente dalla perdita della qualifica di I.A.T.P. in capo al titolare: tale evento può, certamente, avere una rilevanza dirimente a detto fine, se e dal momento in cui determini l’impossibilità giuridica, per l’impresa agricola, di operare ed essere attiva quale attività imprenditoriale professionale. Diversamente assume rilevanza, comunque, anche la dismissione dei terreni vincolati, per tale intendendosi l’abbandono definitivo dell’utilizzo di essi per finalità agricole, conseguente alla chiusura dell’attività imprenditoriale, oppure allo spostamento della medesima, o alla sopravvenuta inidoneità del fondo (ad esempio, a causa di eccessivo impoverimento del suolo o alla sua contaminazione da parte di agenti inquinanti, etc. etc.) o all’insediamento in loco di una attività incompatibile con l’uso agricolo.
18.10.3. Il Collegio, pertanto, ritiene che ai fini di stabilire se e quando subentri la decadenza dei permessi di costruire rilasciati ai sensi degli artt. 59 e 60 della L.R. Lombardia n. 12/2005 si debba avere riguardo alla situazione di fatto dei terreni vincolati nel corso del tempo, essendo le prescrizioni legislative adempiute nel momento in cui sui fondi risulti insediata, e attiva, una impresa agricola (individuale o societari), che possieda i requisiti per essere considerata impresa agricola a titolo professionale, beneficiaria diretta dei permessi di costruire o avente causa dalla medesima.
18.11. Il terzo motivo d’appello deve essere, conclusivamente, respinto, mirando tale censura all’annullamento in toto dell’atto impugnato, che invece merita di essere confermato nella parte in cui dispone la decadenza dei titoli edilizi.
19. Con il quarto motivo l’appellante contesta l’impugnata sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto essere stata dimostrata l’insussistenza dell’attività agricola e la qualifica di imprenditore agricolo in capo al -OMISSIS-, richiamando i sopralluoghi effettuati nel corso del 2018 e del 2019.
19.1. Il sig. -OMISSIS- ribadisce che i permessi di costruire sono stati rilasciati nel pieno rispetto dei requisiti indicati dagli artt. 59 e 60 della L.R. n. 12/2005; la qualifica di I.A.T.P. era stata conseguita dall’appellante nel marzo 2004, e successivamente il medesimo avviava una impresa agricola in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali, la quale è ancor oggi attiva; la SCIA presentata il 19 giugno 2019 per la realizzazione di serre dimostrerebbe la vitalità della azienda; il provvedimento impugnato, in generale, non avrebbe dedotto argomenti decisivi.
19.2. Il TAR ha affermato l’assenza di attività agricola sui terreni a suo tempo vincolati ai sensi delle norme sopra citate, fondando l’assunto, essenzialmente, sull’esito dei sopralluoghi dell’8 novembre 2018, 14 marzo 2019 e 6 maggio 2019, nonché ) nonché sulla ampia corrispondenza tra l’Amministrazione e l’interessato, dalla quale sarebbe emerso che non solo l’attività di coltivazione era sostanzialmente inesistente, ma che l’area era destinata a deposito di materiale per l’attività edilizia, svolta dallo stesso ricorrente. Il TAR, inoltre, ha ritenuto non probante la documentazione fiscale e previdenziale prodotta dal sig. -OMISSIS-, a fronte di una situazione di fatto dalla quale si evinceva l’assenza di effettiva coltivazione dei fondi. Secondo l’appellante, tuttavia, i rilievi contenuti nell’atto impugnato e nella appellata sentenza sarebbero superabili.
19.3. Anche questo motivo d’appello deve essere respinto, tuttavia con diversa motivazione, ovvero sul rilievo dirimente che il sig. -OMISSIS- risulta aver perso la qualifica di I.A.T.P. sin dall’anno 2008 e che per lungo tempo – cioè, fino al 2019 – non si è più adoperato per riacquistarla né ha insediato in loco, in sua vece, un’altra impresa agricola professionale.
19.3.1. La qualificazione di I.A.T.P. era stata invero concessa al sig. -OMISSIS-, dalla Provincia di Milano, subordinatamente all’accertamento, entro i successivi due anni, del mantenimento dei requisiti, e il Comune di Cambiago ha dimostrato che la provincia di Milano, con Disposizione Dirigenziale n. prot. 26163 del 30 gennaio 2008, ha revocato al sig. -OMISSIS- la qualifica di Imprenditore Agricolo a Titolo professionale (doc. 42 prodotto dal Comune in primo grado).
19.3.2. Tale circostanza, riferita anche nella relazione del verificatore nominato dal Collegio, ha determinato, per quanto detto nei paragrafi che precedono, l’inveramento della condizione risolutiva prevista dalle più volte citate norme regionali, le quali potevano ritenersi ottemperate solo mediante l’asservimento dei fondi ad una impresa agricola professionale.
19.3.3. La constatazione che l’impresa agricola registrata dal sig. -OMISSIS- sia sempre risultata attiva non implica, di per sé, l’adempimento della prescrizione prevista dall’art. 60, comma 2, essendosi già precisato che la norma intende garantire la destinazione agricola dei fondi vincolati mediante l’asservimento degli stessi all’attività di imprese agricole esercitate a titolo professionale, non essendo sufficiente la coltivazione per uso personale.
19.3.4. Inoltre, anche volendo ammettere che tale provvedimento sia rimasto ignoto all’appellante, come il medesimo afferma, ciò non precluderebbe di tenerne conto ai fini del presente giudizio. Contrariamente a quanto sostiene il sig. -OMISSIS-, gli atti che riconoscono o negano la qualità di Imprenditore Agricolo a Titolo Professionale non sono ricettizi, avendo natura meramente accertativa (come si desume chiaramente dall’art. 1 del D. L.vo 99/2004: “1. Ai fini dell’applicazione della normativa statale, e’ imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attivita’ agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualita’ di socio di societa’, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita’ medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennita’ e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in societa’, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. 2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E’ fatta salva la facolta’ dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476….”).
19.3.5. L’atto del 30 gennaio 2008 della Provincia di Milano dimostra che già nel 2008 il sig. -OMISSIS- non dedicava alla attività agricola un tempo sufficiente per considerare la relativa attività come imprenditoriale svolta a titolo principale. Tale constatazione, unita al fatto che l’appellante non ha neppure dimostrato di aver concesso l’uso dei terreni vincolati ad altra impresa agricola professionale, consente di affermare che già a quella data era venuta meno la destinazione agricola dei fondi oggetto del provvedimento impugnato.
10.3.6. Ciò rende del tutto irrilevante il fatto che l’attività agricola fosse svolta – in tesi – su terreni situati in altri Comuni, e che quelli oggetto del provvedimento impugnato fossero destinati alla residenza dell’imprenditore agricolo: si ribadisce che, in difetto di prova, proveniente dalla Regione Lombardia o dall’Ente da essa delegato, circa l’esistenza dei requisiti per qualificare l’impresa dell’appellante come agricola a titolo professionale (ai sensi dell’art. 1 del D. L.vo 99/2004), si può affermare che l’impresa agricola esistesse ma non in tale forma, e quindi non poteva accedere ai benefici di varia natura riservati agli imprenditori agricoli a titolo professionale.
19.3.7. A riprova delle piccole dimensioni della impresa del sig. -OMISSIS-, valga, del resto, la considerazione che dall’estratto INPS da lui prodotto si evince una redditività aziendale che è sempre rimasta estremamente modesta, se non irrisoria, per lo più prossima a 8.000,00 euro l’anno. Non stupisce, dunque, che nel 2013 e 2014 l’appellante abbia svolto anche lavoro dipendente (cfr. estratto INPS).
19.4. Quanto emerso a seguito dei sopralluoghi effetti dal Comune, nel 2018 e 2019, non fa che confermare la natura non professionale dell’impresa agricola del sig. -OMISSIS-. Ancora nel novembre 2018 i fondi oggetto del provvedimento impugnato nel presente giudizio non risultavano, in concreto e in modo diretto, utilizzati per coltivazione: infatti sulla particella 1057 il Comune di Cambiago ha accertato, nel novembre 2018, la presenza di diverse opere edilizie prive di titolo abilitativo (tra cui una piscina interrata, formazione di strutture edilizie in muratura per deposito/ripostiglio, autorimessa, tettoie, ecc…) che formavano un unico complesso pertinenziale all’edificio residenziale (come si evince chiaramente dalle fotografie allegate al verbale del sopralluogo); sul terreno di cui alla particella 204 veniva costatata, invece, la presenza di un deposito a cielo aperto di materiali e strutture edili (casseformi, ponteggi, betoniere, gru smontate, legnami vari, pozzetti in cemento, container uso uffici da cantiere, ecc.), oltre alla presenza di opere edilizie (tettoie in legno e pannelli di rilevanti dimensioni), indicativo del possibile esercizio di una attività nel settore edilizio.
19.4.1. Il sig. -OMISSIS- ha prontamente rimosso i materiali edili, negando di aver mai svolto attività lavorativa nel settore edilizio, ed inoltre ha sostenuto che l’asservimento dei fondi ad attività agricola era garantito dal fatto che nell’edificio residenziale realizzato sulla particella 1057 egli aveva collocato la propria residenza anagrafica, utilizzando per la coltivazione altri fondi situati nel limitrofo Comune di Pessano con Bornago
19.4.2. L’appellante non può essere seguito in questa argomentazione. Oltre a quanto già detto, circa la rilevanza dirimente della mancanza di una attestazione comprovante il possesso dei requisiti dell’imprenditore agricolo, si deve richiamare l’art. 59, comma 5, della L.R. n. 12/2005, dal quale si evince che i fondi asserviti alla destinazione agricola possono anche non essere contigui a quello sul quale viene realizzata l’edificazione, ma debbono quantomeno essere situati in comuni “contermini”: tuttavia il Comune di Pessano con Bornago non è immediatamente confinante con il Comune di Cambiago (la consultazione del sito web Google Maps consente di stabilire che il relativo territorio non oltrepassa il tracciato della vicina A58, mentre il territorio del Comune di Pessano con Bornago si estende interamente dalla parte opposta della suddetta viabilità); inoltre il verificatore ha riferito che i terreni che il sig. -OMISSIS- avrebbe coltivato nel Comune di Pessano con Bornago (identificati al Catasto Terreni con il Fg. 2, p.lle 471, 472, 473, 474, 475) sono stati espropriati nel 2012 per consentire la realizzazione della bretella autostradale, sicché, a partire da tale anno, non hanno più potuto essere destinati ad usi agricoli.
19.4.3. Infine, quanto a terreni che il sig. -OMISSIS- coltiverebbe nei confinanti Comuni di Cavengo Brianza e Cassano d’Adda, ribadita la rilevanza dirimente della assenza della qualificazione di I.A.T.P. in capo al sig. -OMISSIS-, è utile soggiungere che non v’è prova agli atti del giudizio che il sig. -OMISSIS- sia proprietario o abbia in uso terreni agricoli ubicati nei suddetti Comuni.
19.5. Gli elementi di informazione elencati nei paragrafi che precedono inducono ad affermare che la destinazione agricola dei terreni vincolati nel 2005 è venuta meno in un momento che va collocato alla data del provvedimento di revoca della qualifica di I.A.T.P., cioè al 30 gennaio 2008.
19.6. La violazione degli obblighi assunti ovvero la condizione risolutiva, evincibile dagli artt. 59 e 60 della L.R. n. 12/2005 si è quindi inverata in tale data, determinando la decadenza dei permessi di costruire oggetto d’attenzione.
19.7. Il fatto che il sig. -OMISSIS- abbia concesso ad una impresa agricola terza l’affitto dei terreni vincolati, come pure la circostanza che in epoca successiva al provvedimento impugnato abbia conseguito nuovamente la qualifica di I.A.T.P., non ha determinato, ipso facto, la riviviscenza dei titoli edilizi decaduti, tenuto conto del fatto che l’inadempimento ovvero la condizione risolutiva si è inverata in un momento anteriore. Inoltre si deve considerare che la decadenza di un atto amministrativo non è equiparabile, negli effetti, ad una fattispecie di mera sospensione provvisoria, in quanto l’atto decaduto cessa di esistere in via definitiva, potendo, semmai, essere sostituito da un nuovo provvedimento di analogo valore.
19.8. Dunque, la presunta ripresa dell’attività agricola, ad opera della azienda agricola avente causa dal sig. -OMISSIS- come pure la ripresa dell’attività agricola professionale da parte di quest’ultimo, dimostrata dal decreto della Regione Lombardia n. 6948 del 19 maggio 2022 (doc. 1 delle produzioni dell’appellante del 30 maggio 2022) non può aver evitato la decadenza dei permessi di costruire indicati nell’atto impugnato, e neppure può averli fatti “rivivere” automaticamente.
19.9. In conclusione, anche il quarto motivo d’appello deve essere respinto.
20. Con il quinto motivo il sig. -OMISSIS- deduce l’erroneità dell’appellata sentenza per aver ritenuto sussistenti le condizioni indicate dall’art. 21 nonies della L. n. 241/90, per l’annullamento dei titoli edilizi.
20.1. Essendo stato già chiarito, nei paragrafi che precedono, che il venir meno dell’attività agricole a titolo professionale, sui fondi vincolati, integra una causa di decadenza, e non di annullamento, la censura così impostata deve intendersi respinta.
21. Al sesto motivo si contesta l’appellata sentenza per non aver rilevato che il provvedimento impugnato è stato adottato in violazione degli artt. 41, 42 e 97 della Cost., delle norme CEDU,
delle norme UE, degli artt. 15, 31 e 38 del DPR 380/2001, degli artt. 59 e ss. della LR Lombardia 12/2015 e del PGT comunale, avuto riguardo alla affermata abusività delle opere edilizie realizzate sulla base di permessi di costruire decaduti e della sanzione demolitoria disposta nei confronti di esse.
21.1. In particolare l’appellante lamenta che il TAR ha ritenuto inapplicabile l’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, ha affermato l’incompatibilità tra l’art. 38.3. delle N.T.A., applicabile ai fondi per cui è causa, e l’esistenza di un edificio residenziale non asservito all’uso agricolo; ha ritenuto la demolizione una misura non sproporzionata, a cospetto dell’impegno unilaterale assunto dal sig. -OMISSIS- nel 2005; ha infine escluso la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria in applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001.
21.2. Secondo l’appellante tali statuizioni, che in sostanza portano a riconoscere la legittimità della sanzione demolitoria, portano ad un risultato sproporzionato, tenuto conto delle conseguenze derivanti, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, dalla mancata demolizione. L’appellante richiama, a conferma della iniquità della normativa regionale, come interpretata dal primo giudice, la legislazione di altre Regioni, che nel caso di cessazione dell’attività agricola consentirebbero il recupero abitativo del fabbricato previo pagamento degli oneri di urbanizzazione. Sostiene, inoltre, che sussisterebbero gli estremi per concedere, in via di sanatoria, l’uso residenziale previo mutamento di destinazione d’uso; del resto, ribadisce l’appellante, l’art. 60 della L.R. n. 12/2005 non prevede affatto che la violazione del vincolo d’uso debba essere sanzionata con la demolizione. E, ancora, l’appellante ritiene “non convincente” la tesi dell’inapplicabilità al caso dell’art. 38 del DPR 380/2001 sulla scorta delle indicazioni della nota pronuncia n. 17/2020 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato le cui statuizioni, è bene osservare, sono riferite al ben diverso caso di annullamento del titolo edilizio (stante la sua originaria illegittimità).
21.3. La censura non è fondata.
21.3.1. Si è già detto, a più riprese, che il venir meno della destinazione agricola sui fondi vincolati ex art. 60 della L.R. Lombardia n. 12/2005, determina la decadenza dei permessi di costruire rilasciati sotto la condizione del rispetto della suddetta destinazione.
21.3.2. La decadenza dei titoli edilizi da ascrivere a violazione di un obbligo, o all’inveramento di una condizione, non è una patologia espressamente contemplata dal D.P.R. n. 380/2001 e determina una situazione di fatto per molti aspetti identica a quella che si crea nel caso di annullamento di un titolo edilizio, situazione – questa ultima – disciplinata all’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, caratterizzata dalla realizzazione di opere edilizie sulla base di un titolo edilizio che in un momento successivo perde efficacia: il dato che differenzia le due situazioni, in definitiva, deve essere individuato solo nel fatto che l’art. 38 presuppone un titolo edilizio viziato ab origine, mentre la decadenza del titolo, dipendente dall’inveramento di una condizione o dalla violazione di un obbligo, si ricollega a una patologia sopravvenuta al rilascio del titolo.
21.3.3. Il Collegio ritiene, quindi, che le opere realizzate in base ad un titolo decaduto devono qualificarsi come abusive e che, per analogia, esse vadano, se del caso, sanzionate in applicazione dei criteri enunciati dall’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001. Non è quindi da escludersi che il titolo decaduto possa essere rinnovato o convalidato, nel caso in cui la decadenza sia da ascrivere a violazioni meramente formali (in un caso simile a quello in esame una violazione formale potrebbe ravvisarsi, ad esempio, nella mancata produzione dell’atto di vincolo, in presenza, però, di tutti i requisiti sostanziali che rendono l’intervento edilizio ammissibile, cioè l’asservimento dei fondi ad una attività agricola e la qualifica di IAT in capo al titolare del permesso di costruire); diversamente le opere realizzate devono essere sanzionate in applicazione dei criteri enunciati dall’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, come interpretato dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 17/2020.
21.3.4. Nella situazione oggetto del giudizio è da escludere la ricorrenza di vizi meramente formali. Di conseguenza l’ordine di demolizione dei fabbricati realizzati in base ai titoli decaduti costituiva un atto dovuto. La presenza di eventuali circostanze che rendano impossibile la rimessione in prestino può, eventualmente, essere sempre valutata dall’Amministrazione in sede esecutiva, ai fini della eventuale commutazione della sanzione demolitiva in sanzione pecuniaria.
21.5. La censura in esame, conclusivamente, va respinta, e la sentenza appellata sul punto va confermata, sia pure con diversa motivazione.
22. Al settimo motivo il sig. -OMISSIS- contesta l’appellata sentenza per aver escluso l’applicazione della L.R. Lombardia 18/2019, sulla rigenerazione degli immobili agricoli dismessi, rigenerazione che, secondo il TAR, non avrebbe effetto sanante.
22.1. La censura va respinta sulla base di quanto precede, ovvero per la ragione che l’effetto decadenziale dei permessi di costruire già rilasciati si è ormai verificato e non può essere evitato a posteriori, ferma restando l’astratta possibilità, per l’appellante, di chiedere il rilascio di un nuovo permesso di costruire sostitutivo, previo eventuale pagamento di ulteriori oneri.
23. All’ottavo motivo il sig. -OMISSIS- denuncia l’erroneità della impugnata sentenza per non aver assegnato alcuna rilevanza alla SCIA presentata dalla Azienda Agricola “S”, affittuaria, il 19 giugno 2019.
23.1. La censura va respinta per le medesime ragioni indicate al paragrafo che precede.
24. Al nono motivo d’appello si censura la statuizione del TAR che ha ritenuto legittima la revoca del certificato di agibilità n. 14940 del 26 novembre 2007, disposta con l’atto impugnato: la censura va respinta alla luce delle considerazioni svolte sub paragrafo 21.
25. Con il decimo e ultimo motivo d’appello il sig. -OMISSIS- ritiene che l’appellata sentenza dovrebbe essere riformata anche nella parte in cui ha respinto l’istanza risarcitoria, sul presupposto della legittimità del provvedimento impugnato.
25.1. Sul punto l’appellante si limita ad affermare: “Stanti le suesposte argomentazioni che ben evidenziano l’erroneità della pronuncia appellata e la illegittimità dei provvedimenti comunali adottati si ripropone l’istanza risarcitoria rinviando ai motivi aggiunti del 13.01.2020 (pagg. 9-13) da intendersi qui integralmente ritrascritti.”
25.2. Poiché, come si è visto, tutti i motivi d’appello afferenti il provvedimento impugnato sono infondati, l’appellata sentenza merita di essere confermata anche nella statuizione che ha respinto la domanda risarcitoria: la acclarata legittimità del provvedimento impugnato, impedisce, infatti, di qualificare il danno conseguente alla demolizione degli immobili quale danno “ingiusto”, risultando così mancante uno degli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione da atto illegittimo.
26. In conclusione, l’appello va respinto.
27. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della complessità e peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado d’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del ricorso e i funzionari indicati nel ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
IL SEGRETARIO