La s.a. aggiudica ad un o.e. una gara per appalto integrato sulla base del “progetto preliminare” (PFTE). Successivamente, revoca l’aggiudicazione, sulla base di plurime motivazioni, tra le quali sopravvenienze normative impeditive della soluzione a base di gara. L’o.e. impugna la revoca dell’aggiudicazione. Il TAR, in I grado, respinge il ricorso. L’o.e. ricorre in appello. Il Consiglio di Stato accoglie l’appello, rilevando, tra l’altro, quanto segue:
– nel caso di appalto integrato, è consentito discostarsi dal progetto a base di gara per superare le “sopravvenienze normative” impeditive del progetto originario, potendosi applicare anche in fase progettuale la disciplina delle varianti in corso d’opera in fase esecutiva. (art. 132, co. 1, lett. a), D.Lgs. 163/2006).
… … l’art. 132, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile alla fattispecie in questione, prevede espressamente la possibilità di ammettere varianti in corso d’opera per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari per i contratti in essere, e tale possibilità, che il legislatore ha inteso consentire su progetti esecutivi già approvati e in corso di realizzazione, può certamente valere dal punto di vista tecnico, a maggior ragione, all’interno di fasi progettuali (da definitivo ad esecutivo) nell’ambito di un appalto integrato; …
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va integralmente accolto il ricorso di primo grado, con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di revoca dell’aggiudicazione.
Resta, dunque, ferma l’aggiudicazione all’appellante, con reintegrazione in forma specifica consistente nel conseguente obbligo per l’amministrazione di stipula del contratto.
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