FATTO

1. È controversa l’aggiudicazione (disposta con determina dirigenziale n. …) al raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo mandataria la [OOO] S.C. a R.L. (di seguito RTI [OOO]), collocatosi primo in graduatoria con un punteggio pari a 95,3921 punti (di cui 80 per l’offerta tecnica), della procedura di gara aperta indetta dalla [S.A.] per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione finalizzata al “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della [S.A.] – Realizzazione dell’impianto di depurazione dei Comuni di Maiori e Minori” – Comparto attuativo n. 6, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di gara (CIG …)”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016.

2. Il secondo classificato – il costituendo raggruppamento con mandataria la società [CCC] S.r.l. (di seguito “RTI [CCC]” o “[CCC]”) al quale era stato attribuito il punteggio di 78,6436 (di cui 58,6436 punti per l’offerta tecnica) – ha infatti impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara innanzi al T.a.r. Campania- Sezione staccata di Salerno che, con la sentenza indicata in epigrafe, nella resistenza della Provincia e del RTI controinteressato, ha dichiarato il ricorso proposto in parte infondato, in parte inammissibile.

3. In particolare, la sentenza di primo grado ha ritenuto infondate le censure articolate dal RTI [CCC] con i tre motivi del ricorso introduttivo (e reiterate con i motivi aggiunti), con cui, in estrema sintesi, si deduceva che:

a) l’offerta tecnica aggiudicataria avrebbe meritato l’esclusione per la presenza di varianti inammissibili rispetto al progetto a base di gara, consistenti “in soluzioni del tutto nuove, ectopiche, se non addirittura frutto di errori nell’analisi dello status quo”, che avrebbero imposto nuove procedure approvative incidenti sul cronoprogramma e sulla stessa cantierabilità dell’opera come sarebbe stato dimostrato con l’ausilio della consulenza tecnica depositata in atti;

b) la valutazione dell’offerta tecnica aggiudicataria sarebbe inficiata da macroscopici errori di fatto, da illogicità e da irragionevolezza manifesta, in quanto il progetto del R.T.I. [OOO] aveva ottenuto il massimo punteggio nonostante contenesse varianti inammissibili;

c) il tempo dedicato alla valutazione degli elaborati progettuali era stato eccessivamente esiguo e questo a ulteriore riprova della superficialità della commissione di gara nei giudizi espressi.

3.1. La sentenza ha poi ritenuto inammissibili le critiche appuntate sui punteggi attribuiti dalla commissione siccome a suo avviso impingenti nel merito tecnico di giudizi discrezionali non inficiati da manifesta erroneità o illogicità.

3.2. Di conseguenza il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale del RTI [OOO], con il quale si sosteneva che fosse, invece, il ricorrente principale ad aver introdotto nell’offerta varianti non ammesse dalla lex specialis con riferimento a molteplici aspetti progettuali, meritando perciò l’esclusione e, in ogni caso, l’assegnazione di punteggi inferiori.

4. Con il presente appello, affidato a tre motivi (con cui si ripropongono sostanzialmente le doglianze formulate in primo grado, respinte dal tribunale), il RTI [CCC] ha sostenuto che la sentenza sarebbe viziata da plurimi errores in iudicando e ne ha domandato la riforma.

4.1. Si è costituita la Provincia la quale ha depositato documentazione relativa ai pareri tecnici medio tempore acquisiti circa il progetto definitivo proposto dal raggruppamento aggiudicatario, insistendo per il rigetto del gravame.

4.2. Ha resistito all’appello anche il RTI [OOO], eccependone preliminarmente l’inammissibilità sotto plurimi profili (sia con riferimento alle censure rivolte alle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante che sarebbero finalizzate a sollecitare un inammissibile sindacato sostitutivo da parte del giudice, che per difetto della c.d. prova di resistenza, non essendo dimostrato che l’accoglimento delle doglianze proposte consentirebbe di colmare l’ampio divario di punteggio tra le offerte in gara, conducendo all’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’odierna appellante); nel merito ne ha comunque argomentato l’infondatezza, riproponendo altresì ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. le censure di cui al ricorso incidentale di primo grado, assorbite dalla sentenza impugnata.

DIRITTO

5. L’appello è infondato.

6. Non sono, invero, suscettibili di favorevole considerazione le critiche che l’appellante rivolge alla sentenza impugnata:

– per non aver ritenuto che l’offerta di [OOO] andasse esclusa in ragione di varianti “non ammissibili” o comunque meritasse per tale motivo una decurtazione del punteggio conseguito;

– per non aver ravvisato la necessità di ripetere la procedura comparativa delle offerte a causa dell’eccessiva celerità delle operazioni di valutazione.

8. Nel dettaglio, con il primo motivo il RTI appellante contesta la sentenza per “insufficienza e perplessità della motivazione- violazione del principio della par condicio competitorum– Violazione dell’art. 97 Cost.- Violazione dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016- Violazione della lex specialis con particolare riferimento agli artt. 15 e 18 del Disciplinare di gara- Eccesso di potere- sviamento- irragionevolezza- illogicità manifesta- erronea ponderazione della fattispecie contemplata- travisamento”, deducendone l’erroneità nella parte in cui ha respinto le doglianze- articolate col primo motivo di ricorso- volte a sostenere che la proposta progettuale dell’aggiudicatario meriterebbe l’esclusione in quanto contenente varianti inammissibili rispetto allo studio di fattibilità posto a base di gara, consistenti in soluzioni progettuali del tutto nuove ed eccentriche o tali da richiedere l’attivazione di ulteriori procedure di approvazione rispetto alla soluzione progettuale adottata dalla Stazione appaltante, con totale difformità dell’offerta tecnica dalle previsioni del disciplinare.

In particolare, ad avviso dell’appellante, la sentenza di prime cure meriterebbe di esser riformata in quanto, a fronte delle puntuali deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, il Tribunale, al di là di stereotipati e formalistici rimandi ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni delle offerte nelle procedure di gara, non avrebbe reso percepibili con adeguata motivazione le specifiche ragioni a fondamento del rigetto delle doglianze, avendole erroneamente degradate al rango di criticità meramente ipotetiche e, come tali, inidonee ad incidere in concreto sulla complessiva conformità della soluzione offerta dall’aggiudicatario alle prescrizioni del progetto preliminare.

8.1. Il motivo non è condivisibile.

8.2. Sono, invece, corrette le statuizioni di prime cure che, con argomentate motivazioni, hanno rilevato la coerenza della soluzione progettuale proposta dal controinteressato con l’ampiezza dello ius variandi riconosciuto ai concorrenti dalle regole di gara.

7.2.1. A tali conclusioni la sentenza di prime cure è correttamente pervenuta tenendo conto:

– del livello di progettazione posto a base di gara e di quello da presentare in sede d’offerta, ai sensi del disciplinare;

– delle specifiche indicazioni fornite dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti;

– della possibilità riconosciuta agli offerenti di proporre modalità esecutive dell’opera alternative a quelle del progetto posto a base di gara, purché idonee a garantire prestazioni e finalità rispettose dell’impostazione di progetto, come prestabilite dalla Stazione appaltante;

– dell’ampio margine di discrezionalità della Commissione in ordine alla valutazione di ammissibilità delle varianti, il cui esercizio – nel caso di specie – non evidenzia illogicità o irragionevolezza manifeste o travisamenti della realtà fattuale.

8.3. I rilievi dell’appellante – che, pur mettendo in discussione le soluzioni tecniche del RTI [OOO], non dimostrano concretamente in che termini esse contravvengano agli obiettivi perseguiti con le scelte progettuali della stazione appaltante- non scalfiscono le condivisibili conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.

7.4. Innanzitutto, giova evidenziare che la tipologia contrattuale prescelta dall’amministrazione è l’appalto integrato complesso- da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa- per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dell’impianto di depurazione comprensoriale dei Comuni di Maiori e Minori e delle reti di adduzione e scarico dei reflui, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di gara, sulla scorta del “progetto di fattibilità tecnica” posto a base di gara (cfr. § 15 disciplinare).

8.4.1. In tale ipotesi è consentito alle imprese proporre variazioni migliorative del progetto preliminare, purché non alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis.

Infatti, il contributo di idee nelle soluzioni progettuali migliorative individuate nel progetto definitivo redatto a cura degli operatori economici – mediante proposta di soluzioni tecniche che siano coerente sviluppo nel dettaglio dell’impostazione di fondo del progetto preliminare- costituisce l’ubi consistam di tale tipologia di affidamento (Cons. Stato, V, 7 luglio 2014 n. 3435 e id., 16 marzo 2016, n. 1047).

8.4.2. Di conseguenza, come bene rilevato dal primo giudice, ponendosi a base di gara un livello di progettazione “preliminare” o di “fattibilità”, nel successivo livello di progettazione “definitiva” da prodursi in sede di offerta era lasciato ai concorrenti un apprezzabile margine di manovra nella scelta di soluzioni tecniche che potessero “migliorare” ed “elevare” gli interventi, anche mediante soluzioni alternative a quelle ipotizzate nel “progetto preliminare”, nel rispetto tuttavia di indicazioni minime ed inderogabili.

8.5. Al fine di verificare se la soluzione progettuale adottata dal raggruppamento controinteressato nel progetto definitivo sia compatibile con l’ideazione sottesa al progetto preliminare (e cioè se essa: a) non apporti alcuna modifica ai caratteri essenziali dell’opera, in termini di prestazione e funzionalità; b) sia coerente con le soluzioni tecniche costituenti aspetti indefettibili e immodificabili della progettazione approvata dalla stazione appaltante), occorre innanzitutto principiare dalle previsioni del disciplinare che contemplavano la possibilità di presentare nel progetto definitivo (contenuto, a pena d’esclusione, nell’offerta tecnica) varianti migliorative.

8.5.1. In particolare, il disciplinare di gara (cfr. §15.1, pag. 31) ha stabilito che: “Sono ammesse varianti migliorative rispetto al progetto posto a base di gara limitatamente alle soluzioni che elevano gli standard qualitativi, architettonici, paesaggistici, ambientali e di sicurezza dell’area e dell’edificio che formano oggetto dei lavori. Il progetto definitivo, da redigere sulla base delle indicazioni minime prestazionali inderogabili contenute nel progetto di fattibilità tecnico economica, può contenere varianti limitatamente agli aspetti per i quali è consentita la proposta di soluzioni migliorative, secondo le indicazioni di seguito riportate […] La mancata proposta di varianti migliorative non sarà, di per sé, motivo di esclusione dell’Impresa dalla procedura di gara fermo restando il punteggio minimo per la validazione dell’offerta tecnica come di seguito specificato”.

8.5.2. Alla luce di tali clausole del disciplinare di gara – chiare nel consentire di valorizzare quelle soluzioni tecniche (anche alternative) idonee a migliorare il progetto di fattibilità a base di gara nel rispetto di ben definiti limiti posti dalla stazione appaltante- il primo giudice ha dunque correttamente ritenuto che aspetti indefettibili ed immodificabili della progettazione, evidentemente funzionali alla tipologia di affidamento prescelto (appalto integrato complesso), sono nella specie soltanto quelli che derivano dal rispetto del vincolo finalistico ivi esplicitato (elevazione degli “standard qualitativi, architettonici, paesaggistici, ambientali e di sicurezza dell’area e dell’edificio”), mentre le modalità esecutive e la tipologia delle soluzioni tecniche risultano rimesse alle scelte e alle proposte degli operatori economici, dipendendo l’attribuzione dei punteggi dalla capacità tecnica di migliorare il progetto posto a base di gara, purché sia garantito il soddisfacimento delle esigenze funzionali e qualitative essenziali per la stazione appaltante.

8.6. La latitudine dello jus variandi delle imprese partecipanti è stata altresì precisata dall’Amministrazione in sede di chiarimenti, specificando, su quesito di un concorrente, che “possono essere proposte soluzioni tecniche e di tracciato alternative” (chiarimento n. 6).

8.6.1. Orbene, in linea con tale chiarimento sia l’aggiudicatario che l’appellante hanno presentato un progetto definitivo con varianti di tracciato: il RTI [OOO] ha, infatti, offerto di realizzare una condotta su strada statale tra il terminale della rete di Minori fino al comune di Maiori, al fine di evitare il tracciato con trivellazione orizzontale controllata nella roccia calcarea (c.d. TOC) previsto nello studio di fattibilità posto a base di gara, mentre il secondo classificato ha proposto, per la medesima finalità, la realizzazione di una condotta sottomarina.

8.6.2. La Commissione giudicatrice, senza incorrere nei denunciati errori logici o nelle asserite violazioni della lex specialis, ha quindi ritenuto ammissibili entrambe le varianti progettuali introdotte dai concorrenti quali modalità esecutive dell’opera alternative, ma pur sempre idonee a garantire prestazioni e finalità rispettose dell’impostazione del progetto preliminare.

8.6.3. Sicché il Tribunale ha correttamente escluso che la soluzione tecnica del RTI aggiudicatario che ha previsto di realizzare la condotta in uscita dall’impianto di sollevamento di Minori al di sotto della strada statale costituisca uno “stravolgimento non consentito delle indicazioni di progettazione scaturenti dallo studio di fattibilità”, come asserito dal raggruppamento ricorrente.

8.7. Altrettanto ragionevolmente il primo giudice ha poi ritenuto che la commissione di gara abbia ben valutato quali modalità esecutive compatibili col progetto preliminare anche quelle altre soluzioni tecniche articolate nell’offerta dal R.T.I. aggiudicatario – come la delocalizzazione dell’impianto di sollevamento di Minori, la realizzazione di una pista alle terga dell’impianto di depurazione in via del Demanio, la posa in opera di condotte sottostanti la S.S. 163 Amalfitana, le opere idrauliche da effettuarsi in alveo -, trattandosi di opzioni che, in effetti, non confliggono con l’ampiezza dello jus variandi riconosciuto dalla lex specialis di gara.

8.7.1. La sentenza appellata ha poi correttamente riconosciuto l’impossibilità di dare ingresso nel giudizio a censure attinenti a circoscritti e singoli aspetti della progettazione definitiva, pena la violazione dei limiti di sindacato del giudice amministrativo e l’indebito sconfinamento sostitutivo nelle prerogative decisionali e di giudizio riservate alla commissione di gara.

8.7.2. Vengono, infatti, in evidenza, critiche e difetti delle soluzioni progettuali proposte dall’aggiudicatario che chiaramente pertengono al merito delle valutazioni (certamente opinabili) della commissione di gara, inammissibili perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, nel caso di specie non ravvisabile.

8.7.3. Ciò vale, in particolare, per le contestazioni che attengono alla scelta della delocalizzazione, segnatamente alla ubicazione del nuovo impianto di sollevamento sotto il piano di campagna e in uno spazio dove insiste un parcheggio ad uso pubblico, che riguardano la prospettata traslazione della stazione di sollevamento in una nuova area di sedime, ovvero al di sotto del parcheggio pubblico di Largo Brandolini, o deducono l’irrealizzabilità della pista alle terga (contro-roccia) del nuovo impianto di depurazione previsto dal progetto in Via del Demanio.

8.7.4. Giova, inoltre, evidenziare che in ordine alle sopra indicate specifiche contestazioni le appellate hanno adeguatamente dimostrato in giudizio come le soluzioni tecniche proposte in offerta, conformemente alle previsioni del disciplinare, siano volte ad elevare “gli standard qualitativi, architettonici, paesaggistici, ambientali e di sicurezza” del progetto a base di gara, comportando un miglioramento delle soluzioni progettuali ivi proposte.

8.7.5. In particolare, il RTI [OOO] ha illustrato in che modo:

– le scelte progettuali rispondano in molti casi alla necessità di elevare gli standard di sicurezza (così, in particolare, per la scelta di delocalizzare l’impianto di sollevamento di Minori nonché per la realizzazione di una pista alle terga), anche attraverso il contenimento del rischio idrogeologico;

– non vi è stata alterazione dei prospetti architettonici e paesaggistici e, alla luce del contesto di particolare pregio naturalistico del sito, le scelte progettuali si proponevano di elevare gli standard ambientali, presentandosi quali soluzioni tecniche migliorative anche in termini di minimizzazione dell’impatto ambientale (così per quanto concerne l’impianto di deodorizzazione, i pannelli antirumore e la scelta di accorpare i manufatti);

– la progettazione si sia preoccupata di contenere i tempi di esecuzione dell’opera ed evitare lavorazioni aggiuntive, con aggravio dei costi per la stazione appaltante;

– si è tenuto conto anche del rischio archeologico presente sull’area (da affrontare mediante opportune indagini con la Soprintendenza competente e il coordinamento di un archeologo);

– l’ubicazione del nuovo impianto di sollevamento non darà luogo alle paventate difficoltà manutentive o di accesso al parcheggio ad uso pubblico;

– la proposta progettuale non abbia impatti significativi né sul piano del traffico veicolare (tenuto conto dell’attuale stato di fatto della strada) né sulla complessiva quantità di suolo occupato;

– le opere idrauliche da realizzarsi in alveo non costituiscono una innovazione progettuale proposta dalla sola aggiudicataria.

8.7.6. Alla luce di tali evidenze, le valutazioni della Commissione che hanno ritenuto ammissibili le soluzioni migliorative del R.T.I. [OOO]- in linea con l’ampiezza dello jus variandi riconosciuto dal disciplinare di gara- non presentano, pertanto, profili di macroscopica erroneità o di manifesta illogicità.

8.8. La sentenza è altresì immune dalle dedotte censure anche nella parte in cui ha ritenuto non persuasiva – a fronte di una progettazione di elevata complessità- la tesi qui riproposta dall’appellante che, ancorando l’inammissibilità dell’offerta aggiudicataria al rilievo di singole criticità – evocate a proposito della proposta delocalizzazione, della posa in opera di condotte sottostanti la S.S. 163 Amalfitana, della “nuova occupazione” di suolo demaniale necessaria per l’impianto di sollevamento di Maiori – ha lamentato che il progetto definitivo del raggruppamento controinteressato sarebbe per tali aspetti esposto alla necessita di ulteriori “procedure autorizzative” dall’esito incerto, comportando la difficoltosa acquisizione di vari atti di assenso in violazione della legge di gara (che al punto 15.1 del Disciplinare prevede che “Non sono ammesse proposte di variante che consistano, sostanzialmente, in nuove soluzioni e/o richiedano l’attivazione di una nuova procedura di approvazione, rispetto alla soluzione progettuale adottata dalla Stazione Appaltante”).

8.8.1. Infatti, deve anche qui osservarsi che – oltre al venir in rilievo circoscritti aspetti della progettazione definitiva proposta dal raggruppamento controinteressato che non incidono sulla complessiva conformità della soluzione offerta alle prescrizioni del progetto preliminare, non influendo sul piano dei vincoli ritenuti essenziali dalla stazione appaltante, anche al fine di rispettare prescrizioni normative di settore – la non decisività della censura si coglie, soprattutto, alla luce di quanto previsto dalla lex specialis di gara.

8.8.2. Infatti, il disciplinare di gara, al punto 9.4., ha stabilito che “il contratto di appalto sarà stipulato successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l’affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri”.

8.8.3. Ne consegue che il progetto definitivo risultato vincitore si sarebbe dovuto dotare di tutti gli ulteriori pareri e delle autorizzazioni necessarie solo prima della stipulazione del contratto di appalto, adeguandosi, se necessario, alle eventuali prescrizioni conseguenti, come ribadito anche dal punto 15 del Disciplinare di gara laddove si è precisato che “[…] tutti quegli elaborati del progetto definitivo che, per la loro natura, necessitano di indagini diagnostiche, geognostiche e/o altro per la loro definizione, saranno prodotti in stesura provvisoria e saranno perfezionati da parte del concorrente considerato aggiudicatario che dovrà adeguare il progetto definitivo, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso […]”.

8.8.4. Sulla scorta di tali previsioni vanno, dunque, condivise le argomentazioni della Provincia secondo cui il divieto di varianti comportanti l’attivazione di una procedura di approvazione contenuto nella legge di gara fa riferimento alla eventuale riapprovazione del progetto di fattibilità a base di gara, ma non al progetto definitivo proposto dall’aggiudicatario che, per sua stessa natura, necessita di ulteriori pareri ed autorizzazioni. Invero, è solo all’esito del livello di progettazione definitiva che possono avviarsi i subprocedimenti volti all’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie, secondo quanto stabilito dall’art. 23 del d.lgs. 50/2016, in base al quale “il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni”.

8.8.5. Ed infatti, la Provincia ha evidenziato di aver dato corso, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, all’iter approvativo del progetto definitivo acquisito in sede di gara, procedendo, in conformità alle sopra indicate previsioni di lex specialis, all’acquisizione dei necessari pareri istruttori (risultano, allo stato, acquisiti i pareri favorevoli dell’ANAS e dei gestori di servizi pubblici a rete).

8.9. Il complesso di tali considerazioni ha correttamente condotto il Tribunale a ritenere non censurabile, perché immune da profili di illogicità o irragionevolezza, la valutazione di ammissibilità delle varianti svolta della stazione appaltante, supportata dalla relazione tecnica prodotta in giudizio.

Infatti, la formulazione di proposte migliorative non solo era funzionale alla tipologia di affidamento prescelto (l’appalto integrato complesso) e al contenuto dell’offerta da presentare (progetto definitivo), ma era espressamente richiesto dalla lex specialis onde meglio perseguire le finalità che la stazione appaltante ha inteso soddisfare mediante l’affidamento in questione.

8.9.1. Le criticità rappresentate dall’appellante rispetto alla soluzione progettuale proposta dal raggruppamento aggiudicatario non ne indeboliscono la complessiva coerenza rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e alla impostazione di fondo del progetto a base di gara, non assumendo pertanto la consistenza di violazioni della lex specialis idonee a condurre all’esclusione dell’operatore economico per inammissibilità della variante proposta.

9. Per ragioni analoghe a quelle esposte nell’esame del primo motivo di appello, è infondato anche il secondo motivo di gravame, con cui si ripropongono le censure, dichiarate inammissibili dalla sentenza impugnata, volte a lamentare in via subordinata l’erronea attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, sostenendo che il progetto del raggruppamento aggiudicatario sarebbe, quanto meno nel confronto con le proposte alternative degli altri due concorrenti che seguono in graduatoria, non idoneo o comunque il meno idoneo a garantire il miglioramento e l’ottimizzazione degli interventi.

9.1. Infatti, acclarato che la valutazione che ha condotto all’aggiudicazione in favore del R.T.I. [OOO] non è inficiata da macroscopici errori di fatto, da illogicità e da irragionevolezza quanto alla stima di ammissibilità delle varianti proposte, deve altresì escludersi che il giudizio espresso dalla commissione sia inattendibile anche in riferimento all’attribuzione dei punteggi premiali all’offerta tecnica del RTI [OOO].

9.2. Invero, poiché, come evidenziato, l’offerta tecnica aggiudicataria, per un verso, rispetta le prescrizioni della lex specialis di gara e le esigenze della stazione appaltante, per altro verso, è conforme all’ideazione e ai requisiti minimi previsti dal progetto a base di gara, non si ravvisano profili di erroneità nel giudizio tecnico discrezionale della stazione appaltante – particolarmente ampio quando a base di gara è posto un progetto preliminare (così Consiglio di Stato, Sez. V, 7.05.2018, n. 2684) – quanto alla portata effettivamente migliorativa e alla qualità delle soluzioni progettuali proposte.

9.3. Sotto altro profilo deve evidenziarsi che l’appellante neppure ha dimostrato in che modo l’auspicata rimodulazione dei punteggi assegnati consentirebbe di colmare l’ampio divario tra la propria offerta tecnica e quella del RTI aggiudicatario, sì che possa derivarne l’aggiudicazione dell’appalto in suo favore.

9.4. In definitiva, sono corrette le statuizioni di prime cure che hanno concluso per la legittimità delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, nell’attività di qualificazione delle proposte progettuali, poiché non infirmate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (in termini, Cons. Stato Sez. V, 1 febbraio 2022, n. 696; Sez. V, 3 maggio 2019, n. 2873).

9.5. Ne consegue che correttamente la sentenza appellata ha dichiarato l’inammissibilità del corrispondente motivo di ricorso.

10. È in ultimo infondato anche il terzo mezzo di gravame, con cui l’appellante sostiene che la sentenza appellata sarebbe erronea per “eccesso di potere, sviamento, falsità della causa, illogicità manifesta, irragionevolezza, omessa ponderazione della fattispecie contemplata, altri profili” nella parte in cui ha respinto la censura relativa all’eccessiva esiguità del tempo dedicato alla valutazione dei progetti, sintomatica a suo dire di una estrema superficialità e approssimazione dei giudizi espressi e della graduatoria formulata dalla commissione di gara.

10.1. La Sezione ha già affrontato la questione con dovizia di argomentazioni cui si rimanda, precisando che la censura incentrata sul tempo impiegato da una commissione giudicatrice per l’esame delle offerte in una procedura di gara è una contestazione di carattere formale mediante la quale si vuol dimostrare, per via presuntiva, l’illegittimità sostanziale delle valutazioni per carenza di istruttoria. Tuttavia, poiché la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un’offerta può dipendere da molteplici fattori – quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l’efficienza nell’organizzazione dei lavori della commissione, l’utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate- ai fini della validità della massima di esperienza implicitamente richiamata, per cui ad un tempo esiguo di esame dell’offerta corrisponde una valutazione frettolosa e, per questo, superficiale e non attendibile, la parte che propone tale contestazione è tenuta ad accompagnare l’allegazione del breve tempo impiegato con più significative censure sul risultato finale cui è pervenuta la commissione (cfr. le sentenze già richiamate dal giudice di primo grado: Cons. di Stato, Sez. V, 15 aprile 2021, n. 3117; Cons. di Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1322)

10.2. Ai sopra riportati principi si è pienamente conformata la sentenza impugnata nel respingere il terzo motivo di ricorso, constatando l’“assenza, tra l’altro, dell’allegazione di altri e diversi elementi idonei a viziare il risultato finale cui è pervenuta la commissione”.

10.3. L’appellante non ha, infatti, dimostrato in che modo l’asserita esiguità dei tempi di valutazione delle offerte abbia concretamente alterato i risultati della competizione a favore del raggruppamento aggiudicatario, comportando l’illegittimità della procedura di gara e la conseguente necessità della sua riedizione.

11. All’infondatezza dei motivi di doglianza consegue il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

12. Sussistono giusti motivi, in considerazione della novità e complessità delle questioni trattate, per disporre la compensazione tra le parti in causa delle spese di giudizio.