1. Si controverte su un appalto quadro per lavori di manutenzione e sistemazione di gallerie [S.A.] nella Regione Lombardia.

2. La seconda classificata [CCC] proponeva ricorso avverso l’aggiudicazione in favore di [EEE]. Il ricorso veniva tuttavia rigettato dal TAR Lombardia sia perché, nell’ambito delle valutazioni sull’offerta tecnica, le “soluzioni gestionali su lavori pregressi” (ossia le modalità con cui, nei precedenti appalti, le ditte partecipanti avevano organizzato l’effettuazione dei lavori in galleria in costanza di traffico) erano state sufficientemente indicate dalla prima classificata, sia perché l’insostenibilità dei costi della manodopera non era stata adeguatamente dimostrata dalla ricorrente [CCC].

3. Con l’appello vengono nella sostanza riproposte le medesime censure già formulate in primo grado. …

6. Tutto ciò premesso il ricorso in appello è infondato per le ragioni che verranno di seguito indicate.

7. Con il primo motivo di appello si lamenta che la prima classificata [EEE], con riguardo alla voce dell’offerta tecnica relativa alle lavorazioni pregresse su analoghi appalti (lavori in galleria “sotto traffico”), avrebbe presentato documentazione del tutto inidonea onde poter essere valutata anche soltanto con un punteggio minimo. In altre parole per tale voce avrebbe dovuto ottenere punti “zero” e non 2,8, ossia il punteggio effettivamente assegnato dalla commissione di gara. Punteggio che, se azzerato come richiesto dalla difesa di parte appellante, consentirebbe a quest’ultima di scavalcare in graduatoria la stessa [EEE]. Il motivo non può trovare ingresso per le seguenti considerazioni:

7.1. Il richiamato disciplinare di gara prevedeva (punto B.3.1.) la attribuzione di 8 punti, in relazione all’offerta tecnica, per le “soluzioni gestionali” apprestate su lavori pregressi. A tal fine i concorrenti dovevano produrre “schemi di cantiere” che riportassero “le modalità di esecuzione effettivamente adottate su lavori pregressi”. Doveva trattarsi, in particolare, di “documenti progettuali direttamente riferibili al concorrente”. A tale ultimo riguardo erano ammessi schemi di cantierizzazione, piani di sicurezza, ordini di servizio stazione appaltante, etc.;

7.2. Ai fini di cui sopra, [EEE] produceva (allegato XX offerta tecnica) 5 tavole (da B.3.1. a B.3.5.) che riproducevano vari schemi di cantiere (in tutto 10) adottati a seconda di situazioni di lavoro (senso unico alternato, utilizzo di movieri, utilizzo di lanterne semaforiche) tipologie di schema utilizzato e categoria di strada (B e C). In una sesta tavola (B.3.6.) venivano invece raffigurati mezzi e risorse utilizzati per tali lavori pregressi e principali lavori eseguiti per appalti di questo genere, in tutto 11 (questi ultimi riportati in una cartografia dell’Italia);

7.3. La circostanza che [EEE] abbia effettuato appalti di questo genere (lavori stradali in galleria) è stato peraltro espressamente riconosciuto dalla difesa di parte appellante (cfr. pag. 4 della memoria in data 19 settembre 2023);

7.4. La difesa di parte appellante lamenta il mancato “abbinamento” tra schema di volta in volta utilizzato e singolo appalto in concreto precedentemente eseguito (pag. 11 atto di appello e pag. 5 memoria in data 19 settembre 2023). Dunque non vi sarebbero elementi materiali onde poter valutare tale specifica voce (pag. 16 atto di appello e pag. 8 memoria in data 19 settembre 2023);

7.5. Tale omessa specificazione è stata anche correttamente evidenziata dal giudice di primo grado, laddove si fa riferimento a “scarne indicazioni fornite”;

7.6. Trattasi tuttavia di omissione che non potrebbe giammai ridondare in materiale insussistenza di ogni elemento di valutazione, tale ossia da determinare un punteggio pari a “zero” in quanto aspetto di fatto “non valutabile”;

7.7. Una omissione (o meglio “mancata specificazione”) di questo genere, potrebbe semmai risultare il frutto di una elaborazione documentale di gara non particolarmente attenta, per non dire approssimativa, sì da dare luogo ad una valutazione di sicuro non eccellente (ma non anche ad una “non valutazione”);

7.8. Ebbene questo è stato il percorso che, correttamente, la commissione di gara ha deciso di intraprendere nel caso di specie, tanto che per tale voce (schemi di cantiere per lavorazioni pregresse) la prima classificata ha ottenuto una valutazione complessivamente mediocre (ossia 2,8 su 8 punti complessivamente previsti per tale voce);

7.9. Del resto, oltre all’espresso riconoscimento di diversi lavori realmente eseguiti proprio in tale specifico settore (pag. 4 memoria in data 19 settembre 2023), la difesa di parte appellante non ha mai apertamente contestato od escluso che tali modalità di esecuzione (schemi di cantiere da B.3.1.a B.3.5.) siano mai state “effettivamente adottate” da [EEE], né che gli stessi schemi siano a quest’ultima “direttamente riferibili”. La stessa difesa si limita infatti a richiamare le disposizioni al riguardo previste dal disciplinare di gara (cfr. pag. 6 della memoria in data 19 settembre 2023) senza tuttavia mai dimostrare, in concreto, le ragioni per cui gli schemi di cantiere comunque prodotti agli atti di gara (si ripete: tavole B.3.1 – B.3.6. dell’allegato XX) non sarebbero “direttamente riferibili” ad [EEE], né che quest’ultima abbia “effettivamente” realizzato simili lavorazioni (alla ridetta pag. 4 della memoria in data 19 settembre 2023, la stessa [CCC] ammette anzi il contrario);

7.10. La difesa di parte appellante, a quest’ultimo riguardo, si è infatti limitata a rimarcare il mancato “abbinamento” tra schema di cantiere e singolo appalto che tuttavia, come già detto, è sintomo di approssimativa ricostruzione di esperienze professionali pregresse me non anche di integrale assenza di qualsivoglia esperienza su analoghi lavori. Solo nel secondo caso (assenza integrale e dunque materiale inesistenza di ogni elemento di valutazione) il punteggio poteva essere pari a “zero”, mentre nel primo caso (approssimativa ricostruzione e dunque sussistenza di pochi o scarni elementi di valutazione) il punteggio poteva risultare basso (come poi effettivamente è stato) ma non addirittura azzerato, non rivenendosi fattori di indeterminatezza o di incertezza assoluta circa il fatto che [EEE] avesse in passato mai svolto (e in quale modo) lavori dello stesso genere;

7.11. La difesa di parte appellante ritiene altresì che tali schemi di cantiere (tavole B.3.1. – B.3.5.) ricalchino pedissequamente le tavole grafiche di cui all’allegato 1 al DM 10 luglio 2002 (pag. 14 atto di appello), ma una simile evenienza, oltre a denotare il rispetto del principio di legalità da parte della prima classificata (nella parte in cui non si è discostata da quanto espressamente previsto dal citato modello ministeriale), non potrebbe neppure in tal caso denotare l’insussistenza materiale di ogni elemento di valutazione ma, semmai, soltanto dare luogo ad una valutazione – si ripete – di livello non eccellente (in quanto meramente ripetitiva degli schemi proposti a livello ministeriale e non specificamente “calati” sul caso di specie);

7.12. La circostanza, poi, secondo cui [EEE] avrebbe affermato che tali stessi schemi sarebbero quelli non “già adottati” ma ancora “da adottare” (pag. 11 atto di appello introduttivo) non coglie nel segno dal momento che il riferimento alle soluzioni gestionali che la stessa “adotterà” (allegato X offerta tecnica) è agli schemi B.2.1., ossia alle soluzioni per cui si intende optare nel contestato appalto, laddove gli schemi che la stessa [EEE] ha invece sottoposto alla commissione di gara per la valutazione della specifica voce (soluzioni gestionali su lavori pregressi) sono quelli di cui alle tavole B.3.1. – B.3.6. dell’allegato XX all’offerta tecnica di gara;

7.13. Nei termini di cui si è detto, il primo motivo di appello deve dunque essere rigettato.

8. Il secondo motivo si rivela poi anch’esso infondato dal momento che:

8.1. La contestata mancata considerazione, ai fini del costo della manodopera, dell’indennità aggiuntiva del 18% prevista per lavori “in galleria”, come da CCNL, non è stata tradotta in termini più quantitativi;

8.2. In altre parole non è stata fornita la benché minima dimostrazione circa le ragioni per cui l’offerta economica di [EEE] si rivelerebbe effettivamente insostenibile (nessun dato finanziario è stato infatti al riguardo elaborato, anche solo in funzione di principio di prova);

8.3. Anche volendo accedere alla tesi di parte appellante secondo cui tale indennità di galleria non sarebbe prevista nelle tabelle ministeriali, infatti, la difesa di parte appellante non si è premurata di indicare, anche soltanto in via approssimativa, quale sarebbe la ricaduta in termini quantitativi e finanziari di tale scostamento;

8.4. Una simile rafforzata dimostrazione era tanto più necessaria ove soltanto si consideri che l’offerta economica formulata dalla prima classificata [EEE] comportava una incidenza del costo della manodopera, sull’offerta stessa, pari al 22,3%, laddove l’incidenza in proposito stimata dalla stazione appaltante era del 14,3% (rapporto, si ripete, tra costi manodopera e offerta economica complessiva). Circostanza, questa, che si deve peraltro ritenere provata in quanto mai specificamente contestata dalla difesa di parte appellante;

8.5. Quest’ultima si è invece al riguardo limitata ad affermare del tutto genericamente che: “[EEE] – nella determinazione dei suoi costi della manodopera – ha completamente omesso di considerare le maggiorazioni che sono invece previsti dal CCNL” (pag. 18 atto di appello introduttivo). Ed ancora che: l’offerta di gara di [EEE] “ha altresì l’effetto di rendere completamente inattendibile l’intera offerta economica” (pag. 19 atto di appello). Infine che: “a fronte della maggiorazione dei costi della manodopera determinata dall’applicazione dell’indennità di galleria, il conto economico della commessa di [EEE] genererà delle perdite” (pag. 20 atto di appello). Il tutto senza mai effettivamente spiegare le ragioni, in termini strettamente finanziari (ed anche soltanto in via di approssimazione), per cui tale offerta si rivelerebbe concretamente insostenibile e inattendibile;

8.6. Alla luce delle suesposte considerazioni, anche tale motivo di appello deve dunque essere respinto.

9. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato. Da tanto consegue la piena conferma della sentenza di primo grado.

10. Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la peculiarità delle esaminate questioni.