Pubblicato il 01/02/2024
N. 00080/2024REG.PROV.COLL.
N. 01112/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Raimondo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato Distrettuale di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-. (-OMISSIS-) S.p.A., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1697/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il proposto appello la -OMISSIS- s.r.l. (già -OMISSIS-) domanda la riforma della sentenza n. 1697/2021 pubblicata il 26 maggio 2021 con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. III, ha rigettato il ricorso, integrato da molteplici motivi aggiunti, presentato dalla società appellante per l’annullamento delle informative antimafia adottate nei propri confronti dalla -OMISSIS- e degli atti con i quali -OMISSIS- ed il -OMISSIS- avevano risolto i rapporti contrattuali intercorrenti con la medesima società.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo si costituiva per conto della -OMISSIS-, opponendosi all’accoglimento dell’appello.
La società appellante depositava una memoria conclusiva.
All’udienza pubblica del 13 dicembre 2023, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73 co.3 c.p.a. una possibile causa di parziale inammissibilità dell’appello per omessa formulazione di specifiche censure rivolte alla sentenza appellata e dopo avere acquisito la dichiarazione dell’appellante di persistente interesse alla decisione nella prospettiva dell’azione di risarcimento danni, tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
I. – L’appello e l’ordine delle questioni.
I.1. Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione (A.P. n. 4/11, A.P. n. 9/14, A.P. n. 5/15), la norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., impone di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l’ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime essendo prioritario l’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell’ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell’azione (tale fondamentale canone processuale è stato ribadito dall’Adunanza plenaria 3 giugno 2011, n. 10).
I.2. Pertanto, occorre preliminarmente verificare la persistenza di un concreto interesse alla decisione dell’appello, tenuto conto della possibile utilità che l’appellante potrebbe in concreto conseguire dal chiesto annullamento degli atti impugnati risalenti agli anni 2005-2008.
II. – Il dichiarato interesse risarcitorio.
II.1. L’appellante ha chiarito all’udienza pubblica del 13 dicembre 2023 di “mantenere l’interesse alla decisione sul piano del risarcimento del danno”.
II.2. Secondo quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato con l’Adunanza Plenaria del 13 luglio 2022 n. 8, «per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm.», con la precisazione che «una volta manifestato l’interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l’atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell’azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda».
II.3. E poiché l’appellante ha espressamente domandato il risarcimento dei danni nell’occasione patiti tanto nel presente grado di giudizio quanto nel precedente (con il ricorso introduttivo), non sussistono i presupposti per la definizione in rito della controversia con una pronuncia declaratoria di improcedibilità dell’appello motivata dalla non significativa utilità pratica scaturente per l’appellante dall’eventuale annullamento di atti risalenti agli anni 2005-2008, dovendo procedersi all’esame dei motivi di ricorso riproposti in questa sede ai fini dell’accertamento delle dedotte illegittimità degli atti impugnati in funzione del dichiarato interesse al ristoro del nocumento lamentato.
Se, infatti, la mera prospettazione di un interesse risarcitorio da tutelare con la proposizione di una futura ed eventuale apposita azione giustifica il sindacato delle dedotte censure di illegittimità nella loro autonomia, ossia in un’accezione puramente statica, qualora, invece, la domanda risarcitoria sia formulata congiuntamente alla domanda di annullamento divenuta improcedibile, l’esame dei motivi di illegittimità diviene strumentale all’accoglimento dell’azione di risarcimento danni già proposta, con conseguente carenza di interesse all’accertamento dei vizi dell’atto impugnato inidonei a comprovare la paventata ingiustizia del danno di cui si chiede ristoro.
Deve, dunque, procedersi all’esame dell’appello.
III. – L’appello e l’ordine di esame dei molteplici motivi di ricorso proposti in primo grado.
III.1. – Come noto, secondo quanto previsto dall’art. 101, comma 1, del c.p.a. il ricorso in appello deve contenere specifiche censure contro i capi della sentenza gravata. Nel giudizio amministrativo costituisce, infatti, specifico onere dell’appellante formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, posto che l’oggetto di tale giudizio è costituito da quest’ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado; il suo assolvimento esige quindi la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata, con la conseguenza che il mancato assolvimento di tale onere, con le modalità appena precisate, implica l’inammissibilità della censura relativa al capo della decisione che è rimasto estraneo alle critiche svolte nell’atto d’appello (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 dicembre 2013 n. 6005), con conseguente reiezione del gravame se detto autonomo capo della sentenza è idoneo a sorreggere di per sé la decisione assunta (Consiglio di Stato, sez. VI, 31 ottobre 2011, n. 5820).
III.2. Con riguardo al caso in esame, a cagione della proposizione dell’appello e della reiterazione di tutti i motivi dedotti in prime cure, il Collegio osserva che è riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a.. Sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio prende direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020; Consiglio di Stato sez. IV, 27/12/2021, n.8633), superando le censure inerenti l’omesso esame o l’omessa motivazione su questioni dedotte in primo grado.
III.3. Ed invero, «la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello, anche in questo caso, ravvisato l’errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado […] nei casi in cui non si applica l’art. 105 Cod. proc. amm., la possibilità per il giudice di appello di pronunciarsi sulla domanda o sulle domande non esaminate in primo grado o erroneamente dichiarate irricevibili, inammissibili o improcedibili, presuppone necessariamente che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, tali domande siano oggetto di rituale riproposizione, operando, altrimenti, la presunzione di rinuncia stabilita dallo stesso articolo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dell’appello proposto senza assolvere all’onere di riproposizione» (Consiglio di Stato, Ad. Plen. 30 luglio 2018, n. 10).
III.4. Pertanto, può procedersi direttamente all’esame dei motivi dedotti in primo grado, secondo l’ordine cronologico di proposizione.
IV. – Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
IV.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, iscritto al n. 319/2006 R.G., la società oggi appellante domandava, oltre al risarcimento dei danni patiti in forma specifica o in subordine per equivalente, l’annullamento:
a) della nota della -OMISSIS- n. 2004/10581/GAB del 5 dicembre 2005 con la quale – tenuto conto della condanna alla pena di tre anni di reclusione, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, per la durata di anni cinque, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata della pena inflitta e sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata non inferiore ad un anno, inflitta dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS- in data 28 luglio 2005 nei confronti di -OMISSIS-, amministratore unico della -OMISSIS-. e detentore di significative partecipazioni sociali in tutte le tre società costituenti il Consorzio -OMISSIS-, in quanto ritenuto colpevole del delitto di corruzione continuata in associazione (artt. 110, 81 c.p., 319 c.p.) con l’aggravante di avere favorito l’associazione mafiosa operante ad -OMISSIS- (art. 7 del D.l.vo n.152/1991 e art. 416 bis, c.p.) – si informava l’-OMISSIS- della sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare gli indirizzi e le scelte del Consorzio -OMISSIS-;
b) della delibera n. 104 del 23 dicembre 2005 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’-OMISSIS- ha risolto i contratti di appalto intercorrenti con il Consorzio -OMISSIS- n. 1774/2002, n. 1775/2002, n. 1776/2002, n. 1777/2002, n. 1778/2002, n. 1779/2002, n. 1780/2002, n. 1788/2022;
c) delle molteplici note con le quali l’-OMISSIS- ha disposto l’escussione delle garanzie prestate dal Consorzio -OMISSIS- in relazione ai predetti contratti.
I motivi possono essere distinti in tre gruppi tematici: da un lato, quelli attinenti alla legittimità dell’informativa antimafia e, dall’altro, quelli concernenti le impugnate determinazioni dell’-OMISSIS- ed, infine, quelli inerenti alle note con le quali è stata chiesta l’escussione delle garanzie prestate dal Consorzio -OMISSIS- per l’esecuzione dei contratti di appalto stipulati.
IV.1.1. In relazione all’informativa antimafia la società appellante ritiene trattarsi di un’informativa atipica o supplementare poiché: a) acquisita successivamente alla stipula dei contratti di appalto poi risolti; b) non contemplante alcun divieto o interdizione; c) priva dell’attitudine a vincolare l’Amministrazione che ne riceva la comunicazione, essendo, infatti, precisato nella nota della -OMISSIS- di accompagnamento all’informativa che “Si resta in attesa delle determinazioni adottate al riguardo”, sembrando attendersi le decisioni conseguenti a valutazioni discrezionali degli Enti interessati.
In quanto atipica o supplementare, l’informativa non avrebbe potuto, dunque, legittimare, di per sé, la risoluzione dei contratti pubblici in assenza di cause di decadenza ex art. 10 L. 575/1965, presupponendo una decisione discrezionale e motivata dell’Ente pubblico titolare del rapporto contrattuale inciso dalle informazioni sopravvenute.
In secondo luogo, l’appellante contesta la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di una informativa poiché: a) il soggetto condannato non sarebbe sottoposto ad una misura di prevenzione; b) la sua condanna non sarebbe passata in giudicato e non avrebbe alcun rapporto con il Consorzio; c) il reato contestato (corruzione art. 319 c.p.) non rientrerebbe tra quelli per i quali può essere emessa l’informativa.
IV.1.2. Con riguardo al secondo gruppo tematico dei motivi dedotti con il ricorso introduttivo, l’appellante lamenta l’illegittimità della delibera n. 104 del 23 dicembre 2005 dell’-OMISSIS- (decretante la risoluzione dei contratti di appalto menzionati) sia per vizio di invalidità derivata dai medesimi profili di illegittimità asseritamente inficianti l’informativa antimafia impugnata, sia per vizi propri dedotti sul piano dell’incompetenza (poiché il potere di risoluzione dei contratti in concreto esercitato spetterebbe soltanto al -OMISSIS- nella sua qualità di proprietario dei beni pubblici interessati) e del difetto di motivazione per omesso esame delle osservazioni rese nell’ambito del procedimento avviato per la risoluzione dei contratti di appalto in questione e per omessa specificazione dell’interesse pubblico concreto e prevalente giustificante l’adozione della contestata decisione.
IV.1.3. Con riguardo, infine, al terzo gruppo tematico dei motivi dedotti con il ricorso introduttivo, l’appellante lamenta l’illegittimità delle note, con le quali è stata chiesta l’escussione delle garanzie prestate per l’esecuzione dei contratti di appalto poi dichiarati risolti, esclusivamente per invalidità derivante dai medesimi vizi inficianti la legittimità della presupposta delibera n. 104/2005 dell’-OMISSIS-.
IV.2. – La decisione del T.A.R. sul ricorso introduttivo.
Secondo l’adito T.A.R. l’impugnata informativa antimafia sarebbe tipica e non atipica, poiché rilasciata ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 252/1998 in ragione della sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’amministratore unico della -OMISSIS-. e detentore di significative partecipazioni in tutte le tre società costituenti il Consorzio -OMISSIS-.
Né, peraltro, a differente esito – osserva il T.A.R. – potrebbe pervenirsi rivalutando la tempistica caratterizzante l’emanazione dell’informativa in questione, poiché la sua acquisizione dopo la stipula dei contratti di appalto non incide sulla sua natura né sulla sua efficacia, tenuto conto della prevista possibilità, in base all’art. 11 co. 3 D.P.R. n. 252/1998, di procedere alla revoca ed al recesso dei contratti già stipulati in ragione proprio di una sopravvenuta informativa antimafia.
In relazione, poi, all’eccesso di potere per difetto di istruttoria connesso alla posizione di -OMISSIS- all’interno delle società interessate, il T.A.R. ha ritenuto la doglianza del pari infondata poiché gli atti dismissivi della carica ricoperta e delle partecipazioni detenute sarebbe avvenuta dopo l’accertamento effettuato dall’Amministrazione prefettizia e la conseguente informativa tipica.
Inoltre, gli atti dismissivi posti in essere non sarebbero stati idonei a determinare un’oggettiva estromissione dello -OMISSIS- dalla compagine sociale.
IV.3. – Il primo motivo di appello replicante i motivi proposti con il ricorso introduttivo.
IV.3.1. Con il primo motivo di appello si insiste nei motivi proposti con il ricorso introduttivo, ritenendo erronea la decisione dell’adito T.A.R. di qualificare l’informativa antimafia impugnata come tipica, anziché atipica o supplementare, essendo in tal senso dirimente la data di adozione dell’atto contestato rispetto ai contratti di appalto sui quali ha riverberato i suoi effetti.
Secondo l’appellante, infatti, soltanto l’art. 10 sexies co. 15 e 1 6 L. n. 575/1965 prevedeva, quando ancora in vigore, la possibilità di verificare i requisiti prescritti in corso di esecuzione del contratto stipulato. Di conseguenza, con l’abrogazione della predetta disposizione normativa, siffatta possibilità dovrebbe ritenersi preclusa.
IV.3.2. Di conseguenza, l’Amministrazione non avrebbe potuto limitarsi a prendere atto della comunicata sussistenza di un pericolo d’infiltrazione mafiosa, dovendo adeguatamente motivare l’adottata decisione di recedere dai contratti di appalto già stipulati.
IV.4. – Il primo motivo di appello è infondato.
IV.4.1. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana condivide le conclusioni alle quali è pervenuto l’adito T.A.R. in ordine alla legittimità dell’impugnata interdittiva antimafia, non essendo al riguardo rilevante, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, l’emanazione dell’atto successivamente alla stipula dei contratti di appalto poi risolti.
La tesi, infatti, secondo la quale la dedotta illegittimità dell’acquisizione dell’informativa antimafia sopravvenuta in corso di esecuzione dei contratti pubblici stipulati con l’appellante sarebbe desumibile dal tenore letterale dell’art. 10 co. 1 D.P.R. 252/1998 nel testo all’epoca vigente nella parte in cui precisa(va) che “salvo quanto previsto dall’art. 1 […] le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all’art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 […]”, è smentita dal successivo art. 11 co. 3 D.P.R. n. 252/1998 che, disciplinando i termini per il rilascio delle informazioni, ammette la facoltà di revoca ed il recesso “anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto”.
La predetta disciplina costituisce, infatti, proiezione applicativa del principio generale applicabile a tutti rapporti con le pubbliche amministrazioni secondo cui i requisiti previsti per la stipula di contratti o la concessione di finanziamenti o contributi devono essere posseduti dall’interessato non soltanto al momento della partecipazione al relativo procedimento ma anche dopo la sua conclusione e per tutta la durata del rapporto, ivi inclusa, dunque, l’esecuzione dei contratti pubblici (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 14/12/2022, n. 10935; Consiglio di Stato, sez. V, sent. del 6 ottobre 2022, n. 8558; Consiglio di Stato, sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903).
Né, peraltro, può revocarsi in dubbio l’applicabilità della richiamata disposizione normativa ai contratti d’appalto, essendo in tal senso univocamente indicativo il tenore testuale della norma, come chiarito dalla giurisprudenza che ha espressamente riconosciuto il contratto di appalto quale ambito elettivo dell’art. 11 D.P.R. 252/1998 (Consiglio di Stato, sez. VI, 14/10/2019, n.6988).
-OMISSIS- poteva, dunque, domandare alla Prefettura una informativa aggiornata sul conto del Consorzio -OMISSIS- onde verificare la persistenza dei requisiti previsti per la prosecuzione dei rapporti contrattuali in corso di esecuzione. Di conseguenza, deve ritenersi pienamente legittima la relativa richiesta inoltrata alla -OMISSIS- con la nota n. 5408 del 31 maggio 2004.
IV.4.2. Con riguardo, poi, al contenuto dell’informativa antimafia impugnata n. 2004/10581/GAB del 5 dicembre 2005, occorre precisare che gli elementi relativi alla rilevata sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte del Consorzio -OMISSIS- sono stati desunti dalla condanna di -OMISSIS-, amministratore unico della -OMISSIS-. e detentore di quote sociali nelle tre società costituenti il predetto Consorzio, alla pena di tre anni di reclusione, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, per la durata di anni cinque, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata della pena inflitta e sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata non inferiore ad un anno, inflitta dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS- in data 28 luglio 2005 per il delitto di corruzione continuata in associazione (artt. 110, 81 c.p., 319 c.p.) con l’aggravante di avere favorito l’associazione mafiosa operante ad -OMISSIS- (art. 7 del D.l.vo n.152/1991 e art. 416 bis , c.p.).
La -OMISSIS- ha, quindi, segnalato la sussistenza di un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 10 co. 7 D.Lgs. n. 252/1998, rendendo una comunicazione con valenza interdittiva e non, come erroneamente sostenuto dall’appellante, meramente atipica.
Al riguardo occorre, infatti, chiarire che l’informativa antimafia c.d. “atipica”, rinveniva (ratione temporis) il proprio fondamento normativo nel combinato disposto dell’art. 10, comma 9, d.P.R. n. 252/1998 e dell’art. 1-septies, d.l. n. 629/1982, convertito dalla 1. n. 726/1982, nonché nell’art. 10, comma 7, lett. c) d.P.R. n. 252/1998.
Come precisato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. III, 29/12/2016, n. 5533) a differenza di quella tipica, oggi prevista dagli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, la citata informativa atipica non ha carattere direttamente interdittivo, consentendo all’Autorità Amministrativa richiedente una valutazione discrezionale in ordine all’avvio o (per quanto di interesse in questa sede) al prosieguo dei rapporti contrattuali, alla luce dell’idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Sicché l’efficacia inibitoria e preclusiva di un’informativa atipica può scaturire soltanto da un ulteriore filtro rappresentato dalla valutazione autonoma e discrezionale dell’Amministrazione destinataria (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisd., 14/01/2019, n. 25).
Nel caso in esame, l’informativa antimafia impugnata è stata rilasciata dalla -OMISSIS- ai sensi dell’art. 10 co. 7 D.P.R. n. 252/1998 in ragione della citata sentenza di condanna pronunciata nei confronti di -OMISSIS-.
Di conseguenza, l’informativa in questione ha efficacia di natura interdittiva.
A differente esito, peraltro, non può pervenirsi, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, in ragione dell’omessa previsione di un’eventuale risoluzione dei rapporti contrattuali esistenti con il Consorzio -OMISSIS-, né in ragione della locuzione “Si resta in attesa di notizie sulle determinazioni adottate al riguardo” adoperata dalla -OMISSIS- nella lettera di accompagnamento dell’interdittiva comunicata all’I.A.C.P. richiedente, in quanto il recesso dai contratti stipulati costituisce esercizio di un potere (vincolato o discrezionale secondo che la causa dipenda da un’informativa rispettivamente tipica o atipica) comunque riservato dalla legge all’Amministrazione procedente e non rimesso alle valutazioni del Prefetto.
IV.4.3. Chiarita, dunque, la legittimità dell’informativa antimafia impugnata occorre esaminare le censure dedotte in relazione alla decisione di risolvere i contratti di appalto in corso di esecuzione assunta dall’I.A.C.P. con la delibera n. 104 del 23 dicembre 2005.
IV.4.3.1. La motivazione dell’impugnato provvedimento muove dal corretto presupposto secondo cui l’assenza di sospetti di infiltrazione mafiosa costituisce un requisito soggettivo indefettibile per la stipula di contratti di appalto con la Pubblica Amministrazione, al punto da rilevare anche nella successiva fase di esecuzione contrattuale.
Secondo quanto, infatti, chiarito dal Consiglio di Stato, il provvedimento prefettizio determina una particolare forma di incapacità ex lege parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la pubblica amministrazione) e tendenzialmente temporanea (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2018, n. 6052 , nonché, con ampiezza di argomentazioni, Cons. Stato, Ad. Plen., 26 ottobre 2020, n. 23).
IV.4.3.2. Ritenendo, dunque, che la sopravvenuta carenza del predetto requisito soggettivo costituisca una causa di risoluzione del contratto d’appalto per impossibilità sopravvenuta di eseguire l’opera convenuta (ex art. 1672 c.c.), l’I.A.C.P. richiama l’art. 11 co. 3 D.P.R. n. 252/1998 nella parte in cui riconosce all’Amministrazione la facoltà di revocare o di recedere dal contratto qualora il collegamento con organizzazioni malavitose sia accertato in corso di esecuzione dei lavori appaltati, con esclusione di qualsivoglia possibilità della Stazione Appaltante di sindacato sul contenuto dell’informativa prefettizia.
Anche siffatto passaggio motivazionale deve ritenersi corretto, non soltanto poiché, come già chiarito, l’art. 11 co. 3 D.P.R. n. 252/1998 era applicabile ai contratti di appalto in corso di esecuzione, ma anche poiché alla Stazione appaltante non era concessa la facoltà di valutare la fondatezza o meno dell’informativa antimafia ricevuta e, quindi, di sindacare il contenuto dell’informativa prefettizia, essendo riservata dalla legge al Prefetto in via esclusiva la raccolta degli elementi e la valutazione circa la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa (C.d.S., Sezione VI, 19 gennaio 2012, n. 197).
IV.4.3.3. Dopo di che, l’I.A.C.P. conclude la delibera impugnata prendendo atto della condanna pronunciata in primo grado nei confronti di -OMISSIS- e del ruolo di “effettivo titolare del-OMISSIS-” dal medesimo rivestito, ritenendo, dunque, necessario risolvere i contratti di appalto ivi indicati ed incamerare le relative cauzioni definitive depositate dal Consorzio -OMISSIS- in relazione a siffatti contratti.
L’appellante ritiene che la predetta delibera sia illegittima per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione poiché la natura “atipica” dell’informativa avrebbe imposto un’autonoma valutazione da parte dell’I.A.C.P. in ordine alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione dei contratti di appalto.
IV.4.3.4. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana osserva che la possibilità di revoca o di recesso prevista dall’art. 11 co. 3 del d.P.R. n. 252/98, quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto va coniugata con il divieto di stipulare, autorizzare o approvare i contratti e i subcontratti, previsto dall’art. 10, comma 2, del medesimo testo, e dall’art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994, allorché, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate (Consiglio di Stato, sez. V, 27 giugno 2006, n. 4135; Consiglio di Stato, sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 9323).
È stato, dunque, ritenuto che la possibilità, contemplata dall’art. 11 comma 3 del d.P.R. n. 252 del 1998, di non revocare l’appalto, sebbene il collegamento dell’impresa con organizzazioni malavitose sia stato accertato, sia prevista al fine di tutelare l’interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione alla concreta fattispecie.
Il che implica per l’amministrazione una valutazione dell’opportunità di conservazione del rapporto stesso, a prescindere dalla natura dell’informativa, sia essa tipica o atipica, proprio perché l’art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 252/1998 disciplina la facoltà e il potere di revoca che implicano l’esercizio di un potere discrezionale e l’assenza di qualsiasi automatismo.
IV.4.3.5. Occorre, dunque, soffermarsi sugli aspetti suscettibili di sindacato da parte dell’Amministrazione in ordine alla decisione di risolvere o meno i rapporti contrattuali in corso.
La facoltà di revoca o di recesso dal contratto di appalto della Pubblica Amministrazione – prevista dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 nell’ipotesi in cui gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto – rappresenta, infatti, specificazione della fattispecie più generale della sopravvenienza in corso di rapporto di elementi incompatibili con il prosieguo della sua esecuzione; incompatibilità sulla quale la legge non attribuisce alcun sindacato all’Amministrazione appaltante, stante il divieto di stipulare o approvare i contratti e i subcontratti previsto dall’art. 10 comma 2 allorché, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate (Consiglio di Stato, sez. V, 3 ottobre 2005, n. 5247).
Se, allora, l’Amministrazione non ha facoltà di sindacare il contenuto dell’informativa prefettizia, in quanto valutazione riservata al Prefetto dalla legge (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 197), la decisione di non risolvere i contratti in corso con imprese sospettate di un qualche collegamento con organizzazioni malavitose deve dipendere da ragioni del tutto eccezionali e talmente straordinarie da superare il preminente interesse della collettività ad eludere qualsivoglia pericolo di finanziare la criminalità organizzata con risorse economiche pubbliche e, quindi, anche mediante l’erogazione di contributi pubblici o la stipula di contratti pubblici in favore di operatori economici di cui si sospetti un condizionamento ad opera di associazioni per delinquere di stampo mafioso.
Sennonché, tenuto conto dell’evidente ratio caratterizzante l’intera disciplina di repressione della criminalità organizzata, le ragioni in astratto idonee a giustificare il mantenimento in auge di contratti pubblici stipulati con operatori economici destinatari di un’informativa antimafia, tanto più se tipica come nella fattispecie, sono del tutto remote e residuali, dovendo la PA valutare l’esistenza nella fattispecie concreta di un interesse pubblico preminente rispetto alle esigenze di legalità.
Il che si riflette, ovviamente, sul dovere di motivazione della decisione adottata, dovendo, infatti, l’Amministrazione adeguatamente motivare non tanto la scelta ordinaria di risolvere ma quella straordinaria ed eccezionale di non risolvere il contratto nonostante un’informativa antimafia tipica sopravvenuta in corso di esecuzione, come nell’occasione.
La scelta dell’Amministrazione di non proseguire il rapporto contrattuale intercorrente con colui il quale sia attinto da un’informativa antimafia, essendo discrezionale secondo la disciplina di cui all’art. 11 co.3 D.P.R. n. 252/1998, non è sindacabile sul piano giurisdizionale, se non si traduca in una decisione abnorme sul piano logico. Evenienza, questa, non ricorrente nella circostanza poiché a fronte di un’informativa antimafia tipica la scelta di non proseguire il rapporto contrattuale intercorrente con l’operatore economico che ne sia destinatario è più logica e razionale, in astratto, rispetto a quella, invece, opposta di voler continuare l’esecuzione del contratto in corso, tenuto conto dell’impossibilità di sindacato sugli elementi ritenuti dalla Prefettura indicativi di un pericolo di infiltrazione mafiosa.
Di conseguenza, non può ritenersi sussistente un difetto di motivazione della delibera impugnata in ragione della conformità della decisione nell’occasione adottata alla regola dell’interruzione dei rapporti contrattuali con imprese in relazione alle quali sussistano dubbi di infiltrazioni mafiose comprovati da un’informativa antimafia sopravvenuta e sulla quale l’Amministrazione procedente non ha facoltà di sindacato, secondo la disciplina all’epoca vigente.
IV.4.3.6. Né, peraltro, a differente esito potrebbe pervenirsi in ragione della dedotta circostanza che i lavori commissionati con la stipula di taluni dei contratti poi risolti sarebbero giunti ad una fase avanzata di realizzazione poiché tutti i contratti oggetto della delibera impugnata erano tra loro connessi in ragione della loro preordinazione a garantire l’attuazione dell’Accordo di Programma integrato di recupero urbano e riqualificazione urbana dell’area di Monserrato-Villaseta stipulato il 23 aprile 1998 dall’-OMISSIS- con il -OMISSIS- e, pertanto, dovevano costituire oggetto di una complessiva e congiunta valutazione, tanto più giustificata dalla particolare rilevanza dell’informativa antimafia rilasciata dalla -OMISSIS- e, come sopra chiarito, riconducibile nel novero delle informative tipiche.
Una decisione differenziata in ragione del diverso stadio dei lavori pubblici realizzati non sarebbe stata coerente rispetto allo scopo perseguito dall’I.A.C.P. con il predetto Accordo di Programma ed avrebbe imposto un onere motivazionale aggravato dalla necessità di giustificare la scelta di proseguire il rapporto con il Consorzio -OMISSIS- per taluni contratti e non anche per altri a fronte della sopravvenuta carenza di un presupposto costituente comune denominatore di tutti i rapporti contrattuali interessati e la cui peculiare e dirimente rilevanza avrebbe, invece, imposto, come peraltro accaduto nella circostanza, una radicale soluzione unitaria per tutti i contratti interessati in ragione del loro collegamento eziologico rispetto al richiamato Accordo di Programma della cui attuazione si discuteva.
IV.4.3.7. Non coglie nel segno, inoltre, la censura con la quale si lamenta l’illegittimità dell’impugnata delibera per contrasto con il parere legale richiesto dall’-OMISSIS- all’avv. Brucato in merito agli effetti dell’informativa antimafia adottata dalla Prefettura sui contratti di appalto stipulati con il Consorzio -OMISSIS-.
Ed invero, premesso che il richiamato parere legale costituisce un atto interno dell’Amministrazione, non sussiste il dedotto eccesso di potere per contraddittorietà dell’impugnata delibera tenuto conto che il predetto parere legale, da un lato, afferma la necessità che i requisiti di idoneità previsti dalla legge per la stipula dei contratti pubblici debbano permanere per l’intera durata del rapporto (confermando, dunque, la legittimità della richiesta di un’informativa antimafia aggiornata in corso di esecuzione dei contratti di appalto in questione), e, dall’altro, riconosce all’amministrazione la facoltà “di mantenere in vita il rapporto con il soggetto di cui si sospetta in concreto la caratterizzazione mafiosa solo nei casi in cui ricorra un prevalente interesse pubblico che possa giustificarne la prosecuzione”, così confermando l’eccezionalità della scelta di proseguire il rapporto contrattuale in corso rispetto alla decisione di risolverlo, con la conseguente necessità di un’apposita motivazione soltanto qualora l’Amministrazione si determini nel primo senso e non anche nel secondo.
IV.4.3.8. Destituita di fondamento è, inoltre, la doglianza con la quale l’appellante lamenta l’omessa motivazione dell’impugnata delibera in relazione all’estromissione di -OMISSIS- dalla gestione delle società costituenti il Consorzio -OMISSIS-.
IV.4.3.8.1. Al riguardo, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, anzitutto, osserva che il motivo di appello è inammissibile per l’omessa specificazione di apposite censure verso la sentenza appellata.
Occorre, infatti, ricordare che l’art. 101, comma 1, c.p.a. non consente una generica riproposizione dei motivi di ricorso respinti o ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado, ma richiede la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo sul quale si fonda la decisione impugnata, poiché l’oggetto del giudizio di appello è costituito dalla decisione appellata e non dal provvedimento gravato in primo grado (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. II, 19 agosto 2021 n. 5939). L’effetto devolutivo dell’appello, infatti, non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nel relativo atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non siano condivisibili, non potendo l’appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 26 luglio 2021 n. 5534 e Sez. II, 21 luglio 2021 n. 5504).
Il motivo di appello deve, dunque, ritenersi inammissibile dal momento che secondo un principio generale ora fissato nell’art. 101, comma 1, del c.p.a. il ricorso in appello deve contenere specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.
Pertanto, è necessaria la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata, in mancanza dovendosi dichiarare l’inammissibilità della censura relativa al capo della decisione che è rimasto estraneo alle critiche svolte nell’atto d’appello (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 dicembre 2013 n. 6005), con conseguente reiezione del gravame se detto autonomo capo della sentenza è idoneo a sorreggere di per sé la decisione assunta. Dal principio di cui all’art. 329 comma 2, c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, discende infatti che risultano estranei al thema decidendum i capi della decisione non oggetto di specifica contestazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 31 ottobre 2011, n. 5820; Consiglio di Stato, sez. VI, 23/06/2016, n.2782).
IV.4.3.8.2. E poiché l’appellante, nel caso in esame, non ha svolto alcuna critica alla sentenza appellata, limitandosi a riproporre la censura, già dedotta, avverso il provvedimento impugnato in primo grado, il motivo di appello in parte qua si palesa inammissibile.
IV.4.3.8.3. In secondo luogo, la censura è, comunque, infondata, poiché il ruolo rivestito da -OMISSIS- nell’ambito del Consorzio -OMISSIS- era di primario rilievo.
Secondo quanto, infatti, accertato dalla -OMISSIS-, -OMISSIS- era titolare di rilevanti partecipazioni sociali in tutte le società (ed ossia la -OMISSIS-., la -OMISSIS-. e la -OMISSIS- s.r.l.) costituenti il predetto Consorzio.
Egli, invero, era titolare: di azioni della -OMISSIS-. per un ammontare pari ad € 98.800,00 a fronte di un capitale sociale di € 104.000,00; di azioni della -OMISSIS-. per un ammontare pari ad € 101.332,00 a fronte di un capitale sociale di € 103.400,00; con riguardo alla -OMISSIS- s.r.l. di una partecipazione sociale di € 6.375,00 a fronte di un capitale sociale di € 25.500,00.
Tenuto conto, dunque, del ruolo di azionista di maggioranza rivestito nelle due più importanti società delle tre costituenti il Consorzio e dell’incarico di amministratore unico della -OMISSIS-. ricoperto sino al 20 dicembre 2005, -OMISSIS- è stato correttamente ritenuto dall’-OMISSIS- nella delibera impugnata n. 104 del 23 dicembre 2005 come “effettivo titolare del-OMISSIS-”.
A fronte di un ruolo di così rilevante preminenza non sono state implicitamente ritenute sufficienti le misure adottate dal Consorzio -OMISSIS- a riprova dell’avvenuta estromissione di -OMISSIS- dalla gestione della compagine sociale.
Come, infatti, correttamente ritenuto dall’adito T.A.R. nella sentenza appellata, l’affidamento in custodia, deposito e gestione a terzi delle azioni di cui il medesimo era titolare in relazione alla -OMISSIS-. ed alla -OMISSIS-., così come la cessione in usufrutto delle partecipazioni detenute presso la -OMISSIS- s.r.l. non potevano ritenersi oggettivamente indicative di un’effettiva estromissione di -OMISSIS- dalla gestione del Consorzio -OMISSIS-, tanto più considerato che l’adozione di siffatti accorgimenti, come anche la sostituzione del medesimo nell’incarico di amministratore della -OMISSIS-., è avvenuta tra il 19 ed il 20 dicembre 2005, ossia in epoca successiva all’informativa antimafia del 5 dicembre 2005 ed alla comunicazione del 15 dicembre 2005 di avvio, ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990, del procedimento culminato con l’impugnata delibera di risoluzione dei contratti di appalto in questione.
IV.4.3.9. La legittimità della delibera n. 104 del 23 dicembre 2005 dell’-OMISSIS- è stata contestata con il ricorso introduttivo anche in relazione al profilo della competenza, poiché il potere di risoluzione dei contratti nell’occasione esercitato spetterebbe soltanto al -OMISSIS-.
IV.4.3.9.1. Il motivo non è stato espressamente esaminato dall’adito T.A.R. e non è stato espressamente riproposto dall’appellante in questa sede.
IV.4.3.9.2. Come noto, l’art. 101 co. 2 c.p.a. stabilisce che “Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello o, per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio“.
La giurisprudenza al riguardo ha chiarito, dunque, che la mancata riproposizione preclude, di conseguenza, al giudice di appello di conoscere i motivi di ricorso di primo grado non riproposti, pena il vizio di ultrapetizione (Cons. Stato, sez. II, 4 maggio 2020, n. 2839; Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2015, n. 2880).
IV.4.3.9.3. Pertanto, il motivo non può essere esaminato.
IV.4.4. In conclusione il primo motivo di appello è infondato.
V. – Il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti.
V.1. Con il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti l’appellante ha domandato all’adito T.A.R. l’annullamento: 1) della delibera n. 57 del 10 ottobre 2007 con la quale l’-OMISSIS- ha revocato la Convenzione stipulata con il Consorzio -OMISSIS- il 20 maggio 1998 per l’attuazione dell’Accordo di programma intercorso con il -OMISSIS- per il recupero urbano e la riqualificazione urbana dell’area di Monserrato-Villaseta; 2) della delibera n. 83 del 30 novembre 2006 con la quale l’-OMISSIS- ha approvato lo schema di integrazione del predetto Accordo di Programma del 23 aprile 1998 per l’utilizzazione della disponibilità finanziaria derivante dagli interventi non ultimati a causa della risoluzione dei contratti di appalto disposta con la precedente delibera n. 104/2005; 3) della delibera della Giunta Municipale n. 17 del 20 febbraio 2007 con la quale il -OMISSIS- ha approvato il predetto schema di integrazione dell’Accordo di Programma del 23 aprile 1998; 4) della delibera della Giunta Comunale n. 66 del 4 ottobre 2007 con la quale il -OMISSIS- ha delegato l’-OMISSIS- a provvedere alla revoca della convenzione del 20 maggio 1998 stipulata tra il medesimo I.A.C.P. ed il Consorzio -OMISSIS-; 5) del verbale della Conferenza di Servizi del 19 settembre 2007 tenutasi tra il -OMISSIS- e l’-OMISSIS- con il quale è stato concordato che il Comune avrebbe delegato l’I.A.C.P. a provvedere alla revoca della predetta convenzione e che l’I.A.C.P. avrebbe, di conseguenza, avviato la procedura di revoca della convenzione stessa.
IV.1.1. Le ragioni del chiesto annullamento sono state articolate in due distinti motivi: a) l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento che sarebbe stato utile per rappresentare l’esclusione da parte della Corte di Appello di Palermo dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modificazioni dalla l. 12 luglio 1991, n. 203 nei riguardi di -OMISSIS-; b) il sopravvenuto venir meno del fondamento dell’informativa antimafia del 5 dicembre 2005 in ragione della predetta pronuncia della Corte di Appello di Palermo, con conseguente obbligo per l’I.A.C.P. di annullamento d’ufficio delle determinazioni con le quali era stata disposta la risoluzione dei contratti di appalto e della Convenzione stipulata con l’appellante il 20 maggio 1998.
V.2. – La decisione del T.A.R. sui primi due ricorsi per motivi aggiunti.
Il T.A.R. ha ritenuto entrambi i ricorsi infondati per le medesime ragioni già argomentate nella motivazione di rigetto del ricorso principale, precisando che «Come dedotto dal -OMISSIS-, sulla precedente istanza di sospensione dei provvedimenti di rescissione dell’accordo stipulato dalle parti si era formato il “giudicato” cautelare attese le pronunce di rigetto in primo grado e in secondo grado.
Quindi, a seguito del provvedimento di rescissione esecutivo, in quanto non sospeso, la società ricorrente appare estranea al rapporto con la P.A. e quindi estranea al procedimento per l’adozione degli ulteriori provvedimenti adottati dall’amministrazione in conseguenza della non sospesa rescissione. Né sussisteva un obbligo all’esercizio del potere discrezionale di autotutela, ancorché sollecitato da parte ricorrente in via stragiudiziale».
V.3. – Il secondo motivo di appello replicante i motivi proposti con il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti.
V.3.1. L’appellante insiste nelle doglianze in esame riportando in questa sede l’integrale contenuto dei due ricorsi per motivi aggiunti, senza alcuna specifica formulazione di apposite censure in relazione alla sentenza impugnata.
V.4. – Il secondo motivo di appello è inammissibile.
V.4.1. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avvertito, ai sensi dell’art. 73 co.3 c.p.a., il difensore dell’appellante e l’avvocato dello Stato presenti all’udienza pubblica del 13 dicembre 2023 dell’inammissibilità dell’appello nella parte in cui riporta il testo delle doglianze dedotte in primo grado senza formulare apposite censure avverso la sentenza.
V.4.2. Al riguardo deve, preliminarmente, escludersi la concessione del termine a difesa richiesto dal difensore dell’appellante in udienza per controdedurre in merito alla questione di rito rilevata d’ufficio.
Ed invero, secondo quanto previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a., “Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie“.
La concessione di un termine a difesa è, dunque, possibile soltanto nel caso in cui la questione sulla quale occorre instaurare il contraddittorio abbia carattere dirimente ai fini della decisione e qualora il rilievo officioso venga delibato, per la prima volta, in camera di consiglio, successivamente al passaggio in decisione della controversia, come del resto si arguisce dall’inequivoco tenore letterale della norma (“Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie“).
La concessione del termine a difesa costituisce, invece, un’eventualità del tutto eccezionale e, soprattutto, discrezionalmente rimessa alla decisione del Collegio, quando la questione in relazione alla quale viene sollecitato il contraddittorio , sia invece rilevata in sede di discussione, limitandosi la norma a statuire che la quaestio iuris venga, in questo caso, soltanto indicata in udienza dandone atto a verbale (Consiglio di Stato, sez. IV, 16/03/2020, n.1878).
Al riguardo occorre precisare che la richiesta di un termine a difesa non è stata motivata da ragioni eccezionali giustificanti una dilazione temporale dei tempi di decisione.
Né, peraltro, sarebbe stato possibile rinviare la decisione ad altra udienza, considerato che secondo quanto previsto dall’art. 73 comma 1 bis c.p.a., a seguito delle novità introdotte con l’articolo 17, comma 7, lettera a), punto 2), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 e successivamente modificato dall’articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il rinvio della causa è consentito soltanto in casi eccezionali.
Come già chiarito dal Consiglio di Stato (sez. V, 29/05/2023, n. 5241) la richiamata recente disposizione costituisce una novità introdotta nell’ambito del più ampio contesto di riforma del processo amministrativo volto a contrastare la formazione di nuovo arretrato nella giustizia amministrativa che incide, a sua volta, sul grado di efficienza e di affidabilità dell’intero sistema economico nazionale, chiamato peraltro a fronteggiare le nuove prospettive del Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza (P.N.R.R.).
Con la disposizione in esame il legislatore ha, infatti, ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla celerità della decisione, in coerenza con il principio della ragionevole durata del processo, rispetto a quello, particolare ed eccezionale, di protrazione della trattazione della causa.
Di conseguenza, l’ordinamento non riconosce alle parti un diritto al rinvio della discussione e/o della decisione, poiché il principio dispositivo nel sistema di giustizia amministrativa deve essere contemperato con l’esigenza di certezza del rapporto giuridico dedotto in giudizio e con la natura degli interessi pubblici di volta in volta coinvolti onde assicurare agli stessi, nel più breve tempo possibile, un definitivo assetto.
Le parti hanno, dunque, la disponibilità delle proprie pretese sostanziali e, in funzione di esse, del diritto di difesa in giudizio, ma non spetta loro anche la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo che, invece, compete al giudice nella prospettiva di una celere definizione del giudizio nel rispetto delle esigenze dipendenti da un corretto esercizio del diritto di difesa di tutte le parti in causa.
La decisione finale sui tempi della decisione della controversia spetta, dunque, al giudice.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la concessione del chiesto termine a difesa.
V.4.3. Con riguardo alla questione di diritto rilevata d’ufficio occorre ricordare che l’art. 101, comma 1, c.p.a. non consente una generica riproposizione dei motivi di ricorso respinti o ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado, ma richiede la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo sul quale si fonda la decisione appellata, poiché l’oggetto del giudizio di appello – come già detto – è costituito dalla decisione appellata e non dal provvedimento gravato in primo grado (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, sez. II, 19 agosto 2021 n. 5939). L’effetto devolutivo dell’appello, infatti, non esclude l’obbligo dell’appellante di indicare nel relativo atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni, cui il primo giudice è pervenuto, non siano condivisibili, non potendo l’appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado (cfr., ancora, Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2021 n. 5534 e sez. II, 21 luglio 2021 n. 5504).
Il secondo motivo di appello con il quale l’appellante si limita a riproporre i medesimi argomenti già dedotti in primo grado deve, dunque, ritenersi inammissibile dal momento che secondo un principio generale ora fissato nell’art. 101, comma 1, del c.p.a. il ricorso in appello deve contenere specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.
E poiché l’appellante, nel caso in esame, non ha svolto alcuna critica alla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le censure, già dedotte, avverso i provvedimenti contestati in primo grado con il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti, l’appello si palesa in parte qua inammissibile.
Il T.A.R., infatti, oltre ad avere richiamato le motivazioni dedotte per il rigetto del ricorso principale ha rivalutato l’incidenza delle ordinanze di rigetto dell’istanza cautelare proposta in prime cure dall’odierna appellante al punto da rilevare una conseguente carenza di legittimazione della -OMISSIS- s.r.l. a contestare le decisioni impugnate in ragione della sua estraneità “al rapporto con la P.A.” e quindi “al procedimento per l’adozione degli ulteriori provvedimenti adottati dall’amministrazione in conseguenza della non sospesa rescissione”.
Inoltre, il T.A.R. ha escluso la sussistenza di un obbligo per l’Amministrazione resistente di riesaminare le proprie determinazioni, ancorché a fronte di un’espressa sollecitazione da parte dell’appellante interessata.
Non può, dunque, ritenersi che sul primo e sul secondo ricorso per motivi aggiunti il T.A.R. abbia deciso secondo la logica dell’assorbimento, avendo formulato un’espressa, per quanto sintetica, motivazione di rigetto.
Il che onerava l’appellante alla formulazione in questa sede di specifiche censure che, in relazione al capo in esame della sentenza impugnata, non sono state dedotte.
V.4.4. Il secondo motivo di appello è, dunque, inammissibile.
V.5. – Il secondo motivo di appello è, comunque, infondato.
V.5.1. I motivi non ritualmente riproposti in questa sede sono, peraltro, infondati nel merito.
Ed invero, le doglianze dedotte con il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti sono sostanzialmente due: a) l’uno, volto a contestare la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento; b) l’altro, di carattere sostanziale, censurante la legittimità della decisione assunta dall’Amministrazione resistente sul piano della sussistenza e corretta valutazione dei necessari presupposti di legge.
V.5.2. Muovendo, anzitutto, dalla disamina di quest’ultimo motivo, occorre precisare che -OMISSIS- è stato coinvolto da una complessa vicenda giudiziaria che ha costretto l’Amministrazione ad una parimenti complicata valutazione dei fatti.
Ed invero, il 18 marzo 2004 il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo applicava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. In seguito, con ordinanza del 14 aprile 2004, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del riesame richiesto da -OMISSIS-, annullava la predetta ordinanza poiché escludeva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modificazioni dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, disponendo, al contempo, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari.
L’-OMISSIS- chiedeva, allora, in data 31 maggio 2004 un’informativa aggiornata che la Prefettura rendeva il 5 dicembre 2005 in ragione di quanto desumibile dalla condanna di -OMISSIS- nelle more pronunciata dal Tribunale di -OMISSIS-, con la sentenza del 28 luglio 2005, per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 319 c.p. aggravato dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modificazioni dalla l. 12 luglio 1991, n. 203.
Il 23 dicembre 2005 l’I.A.C.P., quindi, deliberava la risoluzione dei contratti di appalto di lavori.
In seguito, l’appellante proponeva ricorso al T.A.R. che, con ordinanza n. 256/2006, rigettava l’istanza cautelare.
Avverso la predetta decisione la -OMISSIS- s.r.l. (proponeva appello cautelare che, con ordinanza n. 341/2006, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rigettava.
Dopo di che, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 25/2007 del 8 gennaio 2007, escludeva l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modificazioni dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, pur confermando la condanna di -OMISSIS- per il reato di cui agli artt. 110, 81 e 319 c.p..
Il 27 aprile 2007 la -OMISSIS- s.r.l., già Consorzio -OMISSIS-, domandava al -OMISSIS- l’annullamento in autotutela dell’informativa del 5 dicembre 2005, poiché la Corte di Appello di Palermo, escludendo la predetta aggravante, avrebbe confutato la sussistenza dei presupposti per la sua emissione.
Al riguardo occorre precisare che, secondo quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato, «la verifica della legittimità dell’informativa antimafia deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio; il giudice amministrativo è, a sua volta, chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame» (Cons. Stato, sez. III, n. 5375 del 2022; conformi ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 2712 del 2022; id., sez. III, n. 2585 del 2022; id., sez. III, n. 1320 del 2022 [ove si è precisato che il giudizio prognostico demandato al Prefetto è “latamente discrezionale“]), con l’ulteriore precisazione che gli elementi posti a base dell’informativa «possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione» (Cons. Stato, sez. III, n. 2468 del 2022).
Tenuta, dunque, nella dovuta considerazione la differenza qualitativa del giudizio penale, improntato all’accertamento della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, rispetto a quello propriamente amministrativo degli indizi comprovanti un pericolo di infiltrazione mafiosa, secondo il criterio del più probabile che non, la sopravvenuta esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modificazioni dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, non costituisce un elemento di illegittimità dell’informativa antimafia del 5 dicembre 2005.
L’annullamento, infatti, postula un vizio intrinseco dell’atto e non del rapporto, ossia delle condotte poste in essere successivamente all’emanazione dell’atto stesso, non essendo configurabile un’ipotetica “illegittimità sopravvenuta” del provvedimento amministrativo.
Al riguardo, basti considerare che, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato, lo scrutinio di legittimità di un atto amministrativo si compie in base al materiale istruttorio acquisito agli atti del relativo procedimento e, più in generale, alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’emanazione del provvedimento, non potendosi, viceversa, contestare i provvedimenti amministrativi in base a circostanze sopravvenute (Consiglio di Stato, sez. IV, 18/03/2021, n. 2361). Il che vale anche qualora la valutazione di legittimità sia condotta non a livello giurisdizionale ma dall’Autorità amministrativa competente a disporre un annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990.
L’esclusione, dunque, della circostanza aggravante citata, costituendo un fatto sopravvenuto, non poteva incidere sulla legittimità degli atti già adottati, potendo al più rilevare quale elemento valutativo per l’adozione dei successivi atti o quale fattore giustificante la presentazione di un’istanza di riesame.
Nella fattispecie, occorre precisare che l’-OMISSIS-, pur essendo a conoscenza della sentenza n. 25/2007 della Corte di Appello di Palermo in quanto costituito parte civile in quel processo, ha ritenuto di poter adottare gli atti conseguenti poi impugnati con il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti in ragione della verosimile persistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa, secondo quanto desumibile dall’informativa antimafia del 5 dicembre 2005, tenuto conto, da un lato, che la relativa istanza di sospensione cautelare degli effetti era stata rigettata sia dal T.A.R., sia dal C.G.A.R.S. e, dall’altro, che sino a quel momento la -OMISSIS- non aveva assunto ulteriori determinazioni al riguardo.
Il presupposto delle delibere impugnate si coglie, dunque, nella persistente sussistenza di un pericolo di possibili infiltrazioni mafiose che, dopo essere stato rilevato con l’informativa del 5 dicembre 2005, è stato in seguito confermato, sebbene in diversa misura, dalla -OMISSIS- con l’informativa antimafia supplementare prot. n. 2007/11467/Cert/Ant del 31 gennaio 2008.
Non venendo meno, dunque, il pericolo di infiltrazioni mafiose, in ragione dell’emissione di una seconda informativa antimafia dal contenuto comunque positivo e non negativo, il presupposto delle delibere impugnate con il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti non è venuto meno e, di conseguenza, deve escludersi la dedotta illegittimità delle stesse.
Il motivo in esame è, pertanto, infondato.
V.5.3. La correttezza sostanziale delle decisioni assunte dall’I.A.C.P. e dal -OMISSIS- con le delibere impugnate esclude la rilevanza del motivo, di carattere procedimentale, con il quale si lamentava l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 21 octies co. 2 L. n. 241/1990.
V.5.4. Il secondo motivo di appello, oltre ad essere inammissibile, è, dunque, anche infondato.
VI. – Il terzo ricorso per motivi aggiunti.
VI.1. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti l’appellante ha domandato all’adito T.A.R. l’annullamento dell’informativa antimafia supplementare prot. n. 2007/11467/Cert/Ant del 31 gennaio 2008 con la quale la -OMISSIS-, nel dichiarato esercizio dei suoi poteri discrezionali valutativi, ha ritenuto, in virtù degli accertamenti condotti dalle Forze dell’Ordine del Gruppo Ispettivo Misto il 20 dicembre 2007, sussistenti “elementi che pur denotando il pericolo di collegamenti tra l’impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità prevista dall’art. 4 D.lgs. 490/1994, perché non integranti del tutto il tentativo di infiltrazione”.
VI.1.1. Il motivo di illegittimità dedotto censura il provvedimento impugnato sul piano dell’eccesso di potere per erronea valutazione degli elementi ritenuti rilevanti, posto che i procedimenti penali ancora a carico di -OMISSIS- sarebbero stati ininfluenti, tenuto conto dell’estraneità del medesimo alla compagine sociale della -OMISSIS- s.r.l..
VI.2. – La decisione del T.A.R. sul terzo ricorso per motivi aggiunti.
Il T.A.R. ha ritenuto il ricorso infondato poiché l’impugnato provvedimento sarebbe adeguatamente motivato in ragione degli elementi indiziari acquisiti dalla -OMISSIS- e dell’inidoneità degli accorgimenti adottati da -OMISSIS- ad escludere qualsivoglia sua ingerenza nella gestione della -OMISSIS- s.r.l..
Né, peraltro, poteva ritenersi rilevante la successiva assoluzione di -OMISSIS- dalle imputazioni formulate a suo carico in quanto fatto sopravvenuto non inficiante la legittimità del giudizio prognostico effettuato nel 2008 dalla -OMISSIS-.
VI.3. – Il terzo motivo di appello replicante i motivi proposti con il terzo ricorso per motivi aggiunti.
VI.3.1. L’appellante insiste nelle doglianze in esame, ritenendo che il giudice di primo grado non abbia adeguatamente valutato l’erroneo riferimento a -OMISSIS- nell’impugnato provvedimento quale amministratore della -OMISSIS- s.r.l., quando, in realtà, già da tempo il medesimo non aveva più alcun ruolo nella compagine sociale del Consorzio -OMISSIS-, non potendo, quindi, influirne sulle decisioni.
VI.4. – Il terzo motivo di appello è infondato.
VI.4.1. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana condivide le conclusioni alle quali è pervenuto l’adito T.A.R.
VI.4.2. L’assoluzione sopravvenuta, infatti, non può di per sé costituire ragione di illegittimità dell’informativa antimafia emessa anni addietro per le motivazioni già esplicitate al punto V.5.2.
Peraltro, occorre considerare che, nella fattispecie, la -OMISSIS- ha condotto un’apposita istruttoria all’esito della quale ha concluso nel senso di ritenere “che non si possano escludere tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare gli indirizzi e le scelte della società -OMISSIS- s.r.l.”.
Siffatte conclusioni devono ritenersi non abnormi, tenuto conto delle complesse vicende giudiziarie che hanno coinvolto -OMISSIS-. Al riguardo basti considerare che la circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modificazioni dalla l. 12 luglio 1991, n. 203 è stata dapprima riconosciuta dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo (con l’ordinanza con la quale è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere), poi confutata dal Tribunale di Palermo il 14 aprile 2004 (in sede di riesame), quindi nuovamente riconosciuta dal Tribunale di -OMISSIS- , con la sentenza del 28 luglio 2005, per poi essere negata dalla Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 25/2007 dell’8 gennaio 2007.
L’andamento ondivago dei riportati esiti giudiziali induce, infatti, a ritenere sussistenti elementi indiziari che, se sul piano penale non sono stati sufficienti per affermare oltre ogni ragionevole dubbio il collegamento mafioso, sul piano amministrativo potevano di certo essere valutati.
Se si aggiunge, poi, che la -OMISSIS- aveva accertato che -OMISSIS- era indagato per i reati di cui agli artt. 81, 110, 323, 416, 56 e 629 c.p., non può ritenersi che i sospetti sul suo conto fossero irragionevoli.
VI.4.4. Di conseguenza, non costituisce valutazione discrezionale abnorme della -OMISSIS- l’affermazione nell’informativa antimafia impugnata del 31 gennaio 2008 dell’impossibilità di escludere tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare gli indirizzi e le scelte della -OMISSIS- s.r.l., non rilevando al riguardo neanche l’erronea considerazione di -OMISSIS- quale amministratore unico della -OMISSIS- s.r.l. poiché il ruolo dal medesimo assolto nell’ambito del Consorzio -OMISSIS- poi trasformato in -OMISSIS- s.r.l. era di primaria rilevanza, per le ragioni già esplicitate al punto IV.4.3.8.3.
VII. – Conclusioni.
VII.1. In conclusione l’intero appello è infondato e deve essere rigettato, ivi inclusa la domanda di risarcimento danni proposta, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento tanto in ragione dell’infondatezza dei motivi di illegittimità dedotti sul piano dell’ingiustizia del nocumento lamentato, quanto in ragione dell’insussistenza del requisito soggettivo della colpevolezza tenuto conto della particolare complessità dell’intera vicenda.
VIII. – Le spese processuali.
La natura peculiare delle questioni di diritto esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa per intero le spese processuali del grado di appello tra le parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, le parti in causa e tutte le persone fisiche menzionate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere, Estensore
Giovanni Ardizzone, Consigliere
Marco Mazzamuto, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Maurizio Antonio Pasquale Francola | Roberto Giovagnoli | |
IL SEGRETARIO