Il Consorzio Stabile [AAA], originario aggiudicatario e ricorrente incidentale in primo grado, ricorre in appello avverso la sentenza del TAR che – in accoglimento del ricorso principale del 2° classificato [BBB] – ne ha decretato l’esclusione per la ritenuta mancanza in capo alle consorziate designate esecutrici dei requisiti di capacità (attestazione SOA) e idoneità (iscrizione alla CCIAA per oggetto coerente con l’appalto). Inoltre, impugna il capo della sentenza che ha rigettato le censure verso il diniego di accesso all’offerta dell’altro concorrente [BBB]
Il ricorrente principale in primo grado [BBB], appella anch’esso la sentenza del TAR che – in accoglimento del ricorso incidentale in primo grado di [AAA] – ha ravvisato sussistere un caso di omessa dichiarazione sui requisiti generali e ha decretato che la s.a. debba riesaminarne l’ammissione.
Il Consiglio di Stato accoglie i motivi di appello di [AAA] tesi a sostenere che le consorziate esecutrici di un Consorzio stabile non devono essere in possesso di idonea attestazione SOA, e che comunque, la mancanza della SOA fosse irrilevante in virtù della dichiarazione di subappalto della categoria scorporabile in questione.
MASSIMA: Qualora – in un appalto di lavori – il Consorzio stabile dichiari di eseguire le opere mediante consorziate esecutrici, non è richiesto che esse siano in possesso di attestazione SOA per le categorie e classifiche richieste, essendo sufficiente la qualificazione del Consorzio stabile.
MASSIMA: La dichiarazione di subappalto c.d. “qualificante”, o “necessario”, non richiede l’indicazione del nominativo del subappaltatore prescelto.
1.- Con il primo motivo dell’appello principale viene dedotta l’erroneità della statuizione di primo grado che ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione del [AAA] in quanto le imprese consorziate esecutrici [consorziate di AAA] sarebbero prive della qualificazione SOA per la categoria OG13, richiesta dall’art. 9 del disciplinare, non potendo peraltro avvantaggiarsi della corrispondente qualificazione posseduta dal [AAA], e neppure del subappalto ordinario, quale deve intendersi quello dichiarato in assenza dell’indicazione del nominativo dell’impresa subappaltatrice. Deduce l’appellante che nella fattispecie il tema del c.d. “cumulo alla rinfusa” assume rilievo marginale stante la dichiarazione del -OMISSIS- circa il ricorso al subappalto, in coerenza con quanto previsto dal punto 9.4, lett. D), del disciplinare. Si tratta di subappalto “non necessario”, in quanto il -OMISSIS- è ampiamente titolato per le lavorazioni oggetto di appalto, comprese quelle riconducibili alla categoria OG13 (e per un importo di gran lunga superiore a quello richiesto per la classifica VII), non ponendosi dunque la necessità di un subappalto qualificante. Pertanto, per l’appellante, il consorzio ha espressamente indicato di voler avvalersi del subappalto nel DGUE e non aveva alcun onere di specificare già in sede di offerta il nominativo del subappaltatore.
Il motivo, incentrato sull’ammissibilità del subappalto, pur strettamente correlato al tema del possesso della qualificazione in capo al consorzio, è in sé fondato.
Infatti il consorzio stabile [AAA], che possiede in proprio tutte le attestazioni SOA prescritte dal punto 9.4, lett. D), del disciplinare, e dunque anche quella per la categoria OG13, ha deciso di subappaltare integralmente le lavorazioni relative alla categoria scorporabile in questione, in assenza di qualsivoglia limitazione da parte della lex specialis e in coerenza con quanto consentito dall’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Si tratta di subappalto ordinario e non qualificante, in quanto il consorzio era già in possesso della categoria OG13 e dunque qualificato al riguardo. In ogni caso, la giurisprudenza ha affermato, a partire da Cons. Stato, Ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9, anche con riguardo al subappalto necessario o qualificante, che in sede di offerta non è necessaria l’indicazione nominativa dell’impresa subappaltatrice, neanche qualora il concorrente sia sprovvisto del requisito di qualificazione per alcune categorie scorporabili e abbia manifestato l’intenzione di subappaltare le relative lavorazioni (in termini, ancora, Cons. Stato, V, 15 febbraio 2021, n. 1308; VII, 25 gennaio 2023, n. 808).
2. – Il secondo mezzo contesta poi la statuizione che ha ritenuto non applicabile il c.d cumulo alla rinfusa, sì che il [AAA] non avrebbe potuto designare le consorziate [consorziate di AAA] prive della categoria OG13. Deduce che il [AAA] è qualificato per tutte le categorie e qualificazioni necessarie per partecipare alla gara, inclusa la categoria SOA OG13, e che il consorzio stabile si caratterizza per la possibilità di qualificarsi attraverso i requisiti delle proprie consorziate, sì che per lo stesso è possibile il cumulo alla rinfusa.
Il motivo è fondato.
Giova considerare come la giurisprudenza più recente abbia evidenziato la soluzione di continuità tra la previsione dell’art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006 e quella dell’art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, superando l’orientamento che restringeva la praticabilità del cumulo ai soli aspetti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo (Cons. Stato, V, 22 agosto 2022, n. 7360). Ciò è coerente con le caratteristiche proprie del consorzio stabile, disciplinato dall’art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, in cui prevale l’elemento c.d. teleologico, costituito dalla sua astratta idoneità come autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, e cioè senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni previste nel contratto, ferma restando la facoltà per il consorzio di eseguire le prestazioni, nei limiti consentiti, attraverso le consorziate (Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 5; III, 26 aprile 2021, n. 3358; V, 28 marzo 2023, n. 3148).
Peraltro il problema interpretativo dell’ambito del cumulo alla rinfusa è stato risolto dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 225, comma 13, del d.lgs. n. 36 del 2023, alla cui stregua «l’art. 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara». Può dunque ritenersi che, anche nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, il cumulo alla rinfusa operi in modo generalizzato, e cioè per tutti i requisiti idoneativi, con riguardo ai consorzi stabili. D’altronde, l’ammissibilità del cumulo alla rinfusa per la prova dei requisiti di qualificazione si giustifica proprio in ragione della comune struttura di impresa che caratterizza il consorzio stabile; ed è incontestato che nel caso di specie il -OMISSIS- sia qualificato per tutte le categorie e classifiche richieste dal bando, inclusa la categoria SOA OG13.
Il Consiglio di Stato accoglie anche i motivi di appello di [AAA] tesi a sostenere che le proprie consorziate esecutrici erano in possesso del requisito di idoneità costituito dall’iscrizione in CCIAA per oggetto sociale attinente a quello dell’appalto.
Il requisito di idoneità dell’iscrizione nella CCIAA per un oggetto sociale attinente all’appalto, richiede la coerenza con tutte (e non solo alcune) le prestazioni a base di gara; la carenza del requisito non può essere sopperita dimostrando altrimenti esperienze analoghe.
3. – Con il terzo motivo il -OMISSIS- censura la statuizione di primo grado che ha recepito l’assunto di parte ricorrente secondo cui le imprese consorziate sarebbero prive del requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 9.3, lett. A), del disciplinare e consistente nell’iscrizione nel registro delle imprese presso la competente Camera di commercio per “attività attinenti al servizio oggetto dell’appalto”, includenti il “monitoraggio della rete stradale e trasmissione dei relativi esiti agli enti preposti”, Deduce l’appellante che oltre ad avere il consorzio una qualificazione assorbente, le due società consorziate esecutrici [consorziate di AAA] sono pienamente titolate per l’esecuzione delle lavorazioni in parte loro affidate; entrambe sono iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio di Caserta con oggetti sociali comprendenti lavori di esecuzione stradale e anche di bonifica rifiuti dalle strade, e dunque attività compatibili con l’oggetto dell’appalto. Inoltre le due società [consorziate di AAA] hanno espletato tale servizio proprio per la Città metropolitana per l’ultimo triennio 2019/2022 come consorziate esecutrici del [AAA] aggiudicatario della precedente gara espletata dall’-OMISSIS- (triennio 2019/2022), esattamente identica alla gara per cui è controversia. In tale modo la [consorziate di AAA] hanno maturato un requisito di idoneità professionale nell’attività di manutenzione/sorveglianza, in quanto attività effettivamente svolta per la precedente commessa -OMISSIS-. Ad ogni modo, l’eventuale carenza di un requisito di partecipazione alla gara da parte di una consorziata designata avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante a consentire al -OMISSIS- la sostituzione della designata e/o l’esecuzione in via diretta delle relative lavorazioni.
Anche tale motivo è fondato.
Invero, oggetto dell’appalto non è soltanto il monitoraggio della rete stradale, ma quello, ben più complesso, inferibile dall’art. 3 del capitolato tecnico prestazionale, che include altresì la pulizia della carreggiata stradale, la manutenzione della segnaletica verticale, il decespugliamento di scarpate stradali, la manutenzione della pavimentazione, tutte attività che presuppongono o comunque comportano il monitoraggio della rete stradale.
La giurisprudenza ha chiarito che, seppure l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 50 del 2016), tuttavia la prescritta coerenza tra attività indicate nell’iscrizione alla Camera di commercio e l’oggetto dell’appalto deve essere valutata complessivamente e non può essere richiesta la perfetta coincidenza tra le prime e il secondo (in termini Cons. Stato, V, 16 gennaio 2023, n. 529; V, 7 giugno 2023, n. 5620).
Nella specie, guardando all’oggetto dell’appalto, deve ritenersi che sussista una sostanziale coerenza delle attività indicate nell’iscrizione camerale delle due società consorziate, le quali senza dubbio operano nel settore economico dell’appalto. La loro idoneità professionale (ma soprattutto di esperienza) va, del resto, ulteriormente apprezzata considerando che, nel precedente triennio 2019/2022, le stesse società hanno svolto il ruolo di consorziate esecutrici del [AAA] nel medesimo appalto.
4. – Con il quarto motivo dell’appello principale viene poi criticata la statuizione di reiezione dell’istanza di ostensione documentale (riguardante la relazione illustrativa dell’offerta tecnica in versione integrale, cioè senza dati oscurati, di -OMISSIS-), già parzialmente denegata in sede amministrativa, nella considerazione che non sarebbe dimostrata la stretta indispensabilità dell’utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio, invece presupposto dell’accesso difensivo.
Il motivo, anche a prescindere dall’interesse in relazione all’esito del giudizio di appello, è infondato, non emergendo, in effetti, con sufficiente grado di evidenza, il collegamento tra il documento di cui si chiede l’ostensione integrale (in aggiunta a quella già esibita con nota del 14 ottobre 2022) e le esigenze difensive. Come noto, la legittimazione a richiedere l’accesso ai documenti presuppone che l’istante abbia un interesse diretto, concreto e attuale (art. 22, comma 1, lett. b, della legge n. 241 del 1990); più precisamente, l’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, della predetta legge estende l’ambito della legittimazione all’esercizio di tale diritto, stabilendo che debba comunque essere garantito laddove si riferisca a documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, profilo, quest’ultimo, che nel caso di specie non è stato dimostrato.
5. – Il quinto motivo del [AAA] si indirizza nei confronti delle statuizioni di primo grado di accoglimento del suo ricorso incidentale avverso l’ammissione alla procedura di gara della [BBB] per avere omesso di dichiarare di essere stata sottoposta al regime dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 del d.lgs. n. 159 del 2011 e di avere stipulato un accordo transattivo con l’Erario e con l’INPS per debiti pregressi. Lamenta l’appellante che la sentenza, pur accogliendo le censure incidentali, abbia inquadrate le stesse nell’ambito dell’omessa informazione, piuttosto che della falsa informazione, sì da escludere la ravvisabilità di ipotesi di automatica espulsione, ma piuttosto di mancata valutazione in concreto delle predette vicende da parte della stazione appaltante e, in definitiva, di un’illegittima ammissione alla gara per carenza di motivazione. Deduce, in particolare, il [AAA] che l’omessa indicazione dell’assoggettamento di [BBB] all’amministrazione giudiziaria in forza della sentenza 20 maggio 2020, n. 1 del Tribunale di Reggio Calabria evidenzia la falsità della dichiarazione resa dalla stessa società [BBB] e ne comportava l’automatica esclusione.
Il motivo è infondato.
La mancata dichiarazione della sottoposizione al controllo giudiziario, in ragione delle sue intrinseche caratteristiche di regime giuridico (di elisione dell’effetto escludente delle misure interdittive), integra un’omissione o reticenza informativa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016, atteso che l’elemento non comunicato assume astratto rilievo ai fini ammissivi, dovendosi invece escludere, anche alla stregua dell’insegnamento risalente alla sentenza del Cons. Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16, che costituisca una falsità dichiarativa ai sensi della lett. f-bis) dello stesso art. 80, comma 5, che riguarda altre (invero residuali) ipotesi, relative a falsità non incidenti sui profili ammissivi, di selezione delle offerte e aggiudicazione (esattamente in termini Cons. Stato, V, 11 gennaio 2021, n. 387).
6. – Con il sesto mezzo del gravame principale si deduce poi che, quanto meno ad aprile 2022, l’[BBB] non era in regola con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, essendo addivenuta ad un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182-bis della legge fallimentare, sì che, già solo per questo, doveva essere esclusa dalla gara a mente dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Il motivo è infondato.
Invero l’accordo di ristrutturazione del debito non rientra tra le ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, essendo le fattispecie escludenti di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica (così Cons. Stato, IV, 31 ottobre 2022, n. 9415). Al contempo, peraltro, il ricorso all’accordo di ristrutturazione non enuclea di per sé un’ipotesi di violazione grave, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Piuttosto, la sentenza afferma che «la circostanza (pacifica) della sottoscrizione nell’aprile 2022, da parte della -OMISSIS-, di accordi transattivi con l’erario e con l’INPS ai sensi dell’art. 183-ter della legge fallimentare (oltre che dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della stessa legge), se può costituire indice di una irregolarità fiscale e contributiva esistente in quel periodo, non implica necessariamente che tale irregolarità sia perdurata fino al termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, fissato al successivo 4 settembre 2022. Anzi, è altamente probabile che, proprio in virtù della sottoscrizione di tali accordi transattivi, la situazione di irregolarità in parola sia stata successivamente sanata dalla -OMISSIS- in vista della partecipazione alla gara, come, d’altronde, implicitamente si deduce dalle attestazioni fiscali e contributive depositate dalla stessa -OMISSIS- in corso di giudizio». Va aggiunto che tale specifico profilo decisorio non è stato neppure specificamente censurato, e dunque, almeno parzialmente, il motivo appare anche inammissibile.
7. – Le considerazioni ora esposte inducono a disattendere, nella sua assolutezza, ovvero ad accogliere parzialmente il settimo mezzo di gravame con cui si deduce l’illegittimità degli inadempimenti dichiarativi analoghi a quelli in questa sede censurati (regime di amministrazione giudiziaria e accordo di ristrutturazione del debito), proprio nella prospettiva, precedentemente esposta, della non necessaria dichiarazione in ordine all’avvenuto perfezionamento dell’accordo di ristrutturazione del debito.
8. – Alla stregua di quanto precede, l’appello principale deve essere accolto, nei termini di cui alla motivazione che precede.
9. – Vanno ora esaminati i motivi svolti in primo grado dalla società -OMISSIS-, assorbiti dalla sentenza e riproposti dalla stessa società all’atto di costituzione nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.
-OMISSIS- ha anzitutto dedotto che il consorzio aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per la mancanza del requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 9.4, lett. B), del disciplinare, costituito dall’avere eseguito, o in corso di esecuzione, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti la data di pubblicazione del bando, regolarmente e con buon esito, servizi analoghi a quelli oggetto del lotto di gara cui si intende partecipare, per un importo non inferiore all’80 per cento del valore del singolo lotto. Deduce -OMISSIS- che il -OMISSIS-, a dimostrazione del possesso di tale requisito, abbia inserito impropriamente anche gli importi maturati per l’avvenuto espletamento di attività non riconducibili ai servizi necessari per la qualificazione, consistenti in attività di monitoraggio, sorveglianza e pulizia delle strade (in particolare, i servizi di decespugliamento di scarpate stradali e di sfalcio).
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte al precedente punto sub 3, nel quale si fa anche specifico riferimento all’oggetto del presente appalto, quale desumibile dall’art. 3 del capitolato tecnico, prevedente anche le attività di decespugliamento di scarpate stradali e fluviali a supporto dell’attività di pulizia, che rappresenta dunque inequivocabilmente un “servizio analogo”. In ogni caso, il [BBB], già aggiudicatario della precedente gara indetta da [S.A.] per i lotti relativi alla Provincia di Caserta e alla Città Metropolitana di Napoli, in ragione dei servizi resi, ha maturato il requisito di capacità economico-finanziaria prescritto dalla lex specialis di gara.
10. – Il secondo motivo riproposto, in via subordinata, deduce che il -OMISSIS- avrebbe dovuto essere escluso anche in ragione del mancato rispetto della composizione minima delle squadre da impiegare nella commessa inderogabilmente prescritta (artt. 3.5 e 3.7 del disciplinare), in particolare in considerazione del fatto che l’indicazione di sorveglianti aggiuntivi è stata effettuata mediante trasposizione di un numero di risorse già facenti parte delle squadre dal ruolo di operatori al ruolo di sorveglianti, in tale guisa consentendo l’enucleazione di un costo del lavoro (pari ad euro 5.778.789,59) inferiore a quello indicato da -OMISSIS-, pur in presenza di un’offerta tecnica recante il doppio delle risorse aggiuntive.
Il motivo non appare fondato, in quanto dalle allegazioni difensive del -OMISSIS- si evince che lo stesso non ha modificato la composizione della squadra tipo, nel rispetto della clausola sociale prevista dal progetto, ma ha offerto di incrementare il personale destinato alla sorveglianza, formando ed inquadrando uno dei sei operai addetti alla manutenzione stradale per destinarlo a “sorvegliante aggiunto”.
11. – Il terzo motivo riproposto in via ulteriormente gradata deduce che il -OMISSIS- avrebbe dovuto essere escluso anche in relazione all’offerta tecnica concernente gli automezzi e i veicoli opzionati per l’esecuzione del servizio, in quanto risulterebbe che siano state indicate le medesime targhe (id est, gli stessi autoveicoli) per i lotti 2 e 4, in violazione delle prescrizioni dell’art. 4.2.1 del capitolato tecnico e prestazionale; tale circostanza sarebbe tanto più rilevante essendo-OMISSIS- risultato aggiudicatario di entrambi i lotti.
Anche tale motivo è infondato, in quanto per l’espletamento del servizio nei lotti 2 e 4 erano richiesti 146 autoveicoli quale dotazione minima necessaria; il [BBB] ha indicato la disponibilità di 128 autoveicoli, più ulteriori 66 autoveicoli acquisiti con noleggio a lungo termine, per un totale di 194 autoveicoli. La disponibilità dei mezzi va, del resto, valutata al momento dell’instaurazione del servizio e cioè dell’esecuzione contrattuale, e dunque come requisito di esecuzione contrattuale.
La società -OMISSIS-, nella memoria del 27 giugno 2023, al fine di contestare tale dotazione di autoveicoli del consorzio, chiede che sia acquisito l’elenco degli automezzi prodotto da-OMISSIS- nel lotto n. 3, ma tale istanza istruttoria deve essere disattesa in quanto inconferente, atteso che la società -OMISSIS- non ha partecipato al lotto n. 3 (Provincia di Caserta).
12. – Procedendo ora alla disamina dell’appello incidentale della [BBB], il primo motivo critica la statuizione di primo grado che ha ritenuto sussistente una omissione dichiarativa con riferimento alla pregressa sottoposizione di -OMISSIS- al regime dell’amministrazione giudiziaria ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 159 del 2021. Deduce a questo riguardo -OMISSIS- che non era configurabile alcun obbligo dichiarativo in quanto il procedimento di amministrazione giudiziaria era stato revocato (con provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria) prima della gara e superato da un provvedimento che aveva accertato la piena integrità dell’operatore economico e l’assenza di qualsivoglia rischio di condizionamento illecito.
Il motivo è infondato.
A norma dell’art. 34-bis, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 o il controllo giudiziario sospende gli effetti di cui all’art. 94 dello stesso codice delle leggi antimafia, e cioè gli effetti inibitori alla stipulazione di contratti pubblici correlati alle misure di cui alle informazioni prefettizie. Da tale circostanza non può peraltro desumersi la conseguenza che il relativo elemento informativo sia in radice non dovuto in sede di gara, atteso che la rilevanza dei provvedimenti di interdittiva, nonché dei fatti ad essi sottesi non consentono di ritenere omettibile la comunicazione delle relative informazioni nel DGUE, potenzialmente utili ai fini di una più circostanziata valutazione di affidabilità concreta dell’operatore da parte dell’amministrazione (così Cons. Stato, V, 11 gennaio 2021, n. 387). Né i termini della questione sono destinati a mutare nel contesto in cui l’amministrazione giudiziaria era stata revocata prima della gara, atteso che l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche suscettibili di condizionamento mafioso non rileva di per sé nella prospettiva della valutazione dell’affidabilità del contraente (consistendo, appunto, nella sottrazione del controllo dell’impresa a coloro che sono risultati contigui ad organizzazioni mafiose), ma in relazione alla situazione antecedente che ha indotto all’adozione della misura stessa, caratterizzata dalla sussistenza dell’interdittiva antimafia. Tale è la ragione, ad avviso del Collegio, per cui l’omissione della dichiarazione in questione comporta un’omissione o reticenza informativa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016; secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16, la valutazione della rilevanza di tale omissione spetta alla stazione appaltante, come ha ritenuto il primo giudice.
13. – Seppure tale profilo sia dirimente ai fini del decidere (comportando la conferma della decisione di primo grado di accoglimento del ricorso incidentale), per completezza di trattazione si esamina anche il secondo motivo dell’appello incidentale che critica la statuizione appellata laddove ha rilevato che -OMISSIS- avrebbe dovuto dichiarare anche l’intervenuta sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti a norma dell’art. 182-bis della legge fallimentare, trattandosi di elemento rilevante per una valutazione di affidabilità professionale e di solidità patrimoniale. Osserva l’appellante incidentale che l’accordo di ristrutturazione non può costituire una notizia rilevante soggetta ad obbligo dichiarativo, proprio perché non rientrante tra le ipotesi di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016.
Il motivo è fondato.
La giurisprudenza prevalente ha condivisibilmente affermato che l’accordo di ristrutturazione non rientra tra le ipotesi di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, poiché le fattispecie escludenti costituiscono un numerus clausus, di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica (Cons. Stato, IV, 31 ottobre 2022, n. 9415). Ne consegue che la società -OMISSIS- non era onerata, per prendere parte al procedimento di gara, di alcuna forma di dichiarazione circa l’avvenuto perfezionamento dell’accordo di ristrutturazione del debito.
14. – La reiezione, nel suo complesso, dell’appello incidentale impone di disattendere anche il terzo motivo dello stesso, che contesta l’omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra l’aggiudicatario -OMISSIS- e la Città metropolitana di Napoli.
Infatti la pronuncia di inefficacia del contratto presuppone l’accoglimento del ricorso.
Ne consegue che il motivo deve essere respinto, seppure con motivazione diversa da quella di primo grado, risultando agli atti che il contratto sia stato stipulato in data 15 dicembre 2022, a fronte di una consegna anticipata del servizio, risalente al 3 ottobre 2022.
15. – Alla stregua di quanto esposto, l’appello principale va accolto, mentre va respinto l’appello incidentale; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso principale di primo grado.
Sussistono, in ragione della complessità della controversia, le ragioni prescritte dalla legge per la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.