Pubblicato il 27/04/2024

N. 00933/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00240/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 240 del 2024, proposto da Svas Biosana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.O.R.N. San Giuseppe Moscati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lydia D’Amore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

AB Medica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Masotti, Mauro Renna, Carlo Piatti, Nicola Sabbini, Enrica Forte, e Lucia Bolognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, Società Regionale per la Sanità S.p.A. (So.Re.Sa. S.p.A.), non costituiti in giudizio;

per l’annullamento:

1) della deliberazione del Direttore Generale della A.O.R.N. San Giuseppe Moscati n. 36 del 15/1/2024, pubblicata il 16/1/2024, avente ad oggetto “procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per la neuroradiologia interventistica (n. 76 lotti). Numero 2 gara 9001436 –aggiudicazione in favore di diversi operatori economici”, e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusi la proposta di deliberazione, i numeri 8 verbali (meglio chiariti al punto n. 2 che segue) del seggio di gara, della commissione giudicatrice e del RUP, le offerte economiche neuroradiologia, il Quadro Economico rideterminato per errore materiale di calcolo, in ordine al lotto n. 1 di interesse;

2) dei verbali del seggio di gara n. 1 del 9/8/23, n. 2 del 18/8/23, n. 3 del 31/8/23, dei verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 15/9/23, n. 2 del 27/11/23, n. 3 del 4/12/23 e relativa proposta di aggiudicazione, n. 4 del 18/12/23, del verbale del RUP del 27/12/2023 e del relativo allegato di dettaglio delle aggiudicazioni, dei verbali delle sedute riservate della commissione giudicatrice del 31/10/23, 6/11/23 e 24/11/2023, di cui si ignorano esatti estremi e contenuto, e di tutto quanto in ciascuno dei verbali rilevato e/o allegato (scheda, punteggio, valutazioni, etc) per il lotto n. 1 di interesse;

3) di tutta l”offerta (inclusa l”offerta amministrativa, tecnica ed economica) presentata da AB Medica SpA per il lotto n. 1 (PI082762-23 del 4/8/2023, ore 13:47:20) e di tutto quanto in ciascuna busta rilevato e/o allegato, nonché dell”eventuale campionatura (qualora trasmessa) e, dunque, della richiesta della PA e dei relativi riscontri, nonché degli atti istruttori ed esiti;

4) della legge di gara, se e qualora dovesse essere intesa come lesiva degli interessi della ricorrente, costituita da bando/inviti; avviso di rettifica b3; avviso rettifica cig; avviso di sospensione; A) disciplinare di gara, A1 – dichiarazione di partecipazione, A2 – DGUE, A2 bis – dichiarazione integrazione DGUR; DUVRI, A3 – Avvalimento dichiarazioni ditta ausiliaria, A4 – scheda Cig – garanzia –contributo Anac rettificato, A5 – scheda economica senza prezzi, A6 – assolvimento imposta di bollo; B – capitolato speciale di appalto; capitolato definitivo a firma della farmacia di neuroradiologia; B1 fabbisogno e importi a base di asta – rettificato; B2 elenco lotti e caratteristiche; B3 requisiti tecnici a punteggio (rettificato e anche quello aggiornato); B4 scheda servizio post vendita offerto; B5 scheda follow up fornitore; B6 scheda fornitore; patto di integrità; schema contratto forniture; schema contratto conto deposito; chiarimenti (quesiti e risposte); avvisi del 13/9/23, 27/6/23 e 12/5/23;

6) di ogni atto e/o provvedimento preordinato, connesso e /o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusa la deliberazione del direttore generale n. 425 del 21/4/23 e successiva deliberazione n. 614 del 7/6/23, la determina 715 del 5/9/23, la disposizione del direttore dell”UOC acquisti beni e servizi AOM-0023991 del 8/8/23, la nota 25509 del 30/8/23, la delibera n. 933 del 15/9/23 del direttore generale, la nota AOM-0028118-2020 del 29/12/20, la deliberazione n. 1271/22, gli atti di verifica ex post dei requisiti, il/i riscontro/i della A.O.R.N. alla istanza di accesso agli atti della ricorrente e, dunque, dei relativi documenti/atti trasmessi, qualsivoglia ulteriore atto e/o provvedimento istruttorio che ha condotto all”adozione degli atti gravati, se e per quanto di ragione e interesse.

E per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o di caducazione del contratto/i eventualmente e conseguentemente stipulato/i per l”affidamento della predetta fornitura a AB Medica Spa, in p.l.r.p.t.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.O.R.N. San Giuseppe Moscati e di Ab Medica S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori Tretola Luigi, D’amore Lydia, Renna Mauro;

 

 

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato Svas Biosana S.p.A. ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la deliberazione del Direttore Generale della A.O.R.N. San Giuseppe Moscati n. 36 del 15/1/2024, pubblicata il 16/1/2024, avente ad oggetto la “procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per la neuroradiologia interventistica (n. 76 lotti). Numero gara 9001436 –aggiudicazione in favore di diversi operatori economici”.

Si è costituita l’A.O.R.N. San Giuseppe Moscati per resistere al ricorso.

Si è costituita anche l’aggiudicataria controinteressata AB Medica S.p.A., deducendo l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 78 del 6.3.2024 il Collegio ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni juris.

Dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il Collegio ha deliberato la decisione.

2. Con un unico motivo di ricorso Svas Biosana S.p.A. ha lamentato la mancata esclusione di AB Medica S.p.A. Occorre evidenziare che la censura, così come articolata nel ricorso, ha ad oggetto la mancata esclusione della controinteressata, e non verte sull’attribuzione del punteggio come invece prospettato da Svas Biosana S.p.A. solo nelle memorie successive. La contestazione sul punteggio è quindi tardiva, e comunque difetterebbe della allegazione della prova di resistenza.

2.1. Svas Biosana S.p.A. ha lamentato la mancata esclusione di AB Medica S.p.A., in quanto l’offerta di quest’ultima sarebbe mancante della relazione tecnica, che non risulterebbe dai documenti trasmessi in sede di accesso agli atti. In tesi, risulterebbe violato l’art. 16 del disciplinare di gara, secondo cui «i prodotti proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e negli altri elaborati della gara, pena l’esclusione dalla procedura di gara».

Il Collegio ritiene che la censura sia infondata. L’amministrazione resistente ha infatti in modo convincente rappresentato che AB Medica ha correttamente caricato la propria offerta completa in data 4/8/2023, nel rispetto del termine fissato dalla legge di gara del 8/8/2023 stabilito dalla lex specialis. L’amministrazione resistente ha opportunamente evidenziato che Svas Biosana S.p.A. ha formulato istanza di accesso in data 29.01.2024, in un primo tempo riscontrata in data 12.2.2024, ma poi integrata da ulteriore e completa documentazione in data 16.2.2024, allorquando l’amministrazione si è accorta di non aver consegnato tutti i documenti richiesti. Quindi tutti i documenti sono stati consegnati entro 30 giorni dalla richiesta di accesso, per cui è infondata la censura della ricorrente in ordine alla lamentata incompletezza dell’offerta dell’aggiudicataria.

2.2. Svas Biosana S.p.A. ha inoltre lamentato l’incompletezza del kit sanitario proposto da AB Medica S.p.A. nell’offerta, in quanto mancherebbero alcuni elementi richiesti dalla lex specialis a pena di esclusione. Secondo la ricorrente, il kit offerto da AB Medica non sarebbe idoneo a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione in quanto sarebbe privo di n. 2 filosutura montato 2/0 e n. 1 medicazione sterile in chitosano puro al 100% a rapida azione emostatica per accesso femorale 5 cm x 5 cm e prevedrebbe un guanto in neoprene privo dello strato intermedio contenente miscele di ammonio quaternio e clorexidina.

Il Collegio ritiene opportuno richiamare il punto della lex specialis relativo al citato kit sanitario. In particolare, per il Lotto 1 il Disciplinare Tecnico di gara redatto dall’Azienda Ospedaliera resistente, e trasfuso nell’allegato B2 al Capitolato, richiede un «Kit angiografia diagnostica e interventistica Neuroradiologica costituito preferibilmente da: n. 1. telo tavolo con sacche raccolta liquidi e parte trasparente bilaterale per comandi munito di vie di accesso femorale di circa 3 x 2; n. 1 coprivassoio con elastico dimensioni cm 50 x 50 circa in confezione sterile (busta chiusa); n. 1 copriparatia diametro 80 cm circa in confezione sterile; n. 1 copridisplay comandi con elastico 50 cm x 50 cm, in confezione sterile (busta chiusa); n. 1 copriscialitica con elastico 50 cm in confezione sterile (busta chiusa); n. 1 copritubo con elastico radiogeno e sorgente da 80 cm circa in confezione sterile (busta chiusa); n. 1 copritubo con elastico radiogeno e sorgente da 100 cm circa in confezione sterile (busta chiusa); n. 1 ciotola circolare raccoglicateteri da 1000 c in plastica azzurra; n. 1 ciotola circolare da 250 cc in plastica azzurra; n. 1 ciotola circolare da 150 cc in plastica rossa; n. 50 garze 10 x 10 cm 8/12 strati in pacchi da 10 sterili sigillati; n. 1 bisturi a lama triangolare piccola; n. 1 siringa luer-lock da 5 cc; n. 2 siringhe luer – lock da 20 cc; n. 2 sirighe luer –lock da 10 cc; n. 2 siringhe luer – lock da 2.5 cc; n. 1 rubinetto a 3 vie alto flusso in confezione sterile; n. 1 camice misura M; n. 1camice misura L; n. 1 camice misura XXL; n. 3 deflussori di lunghezza superiore a 150 cc con pozzetto filtrato ad alta pressione attacco luer – lock; n. 2 filosutura montato 2/0; n. 1 portagli di Mayo-Hegar in acciaio monouso 18 cm; n. 1 forbice di Mayo curva c.18 in acciaio monouso; n. 1 pinza emostatica in acciaio monouso da 16 cm; n. 1 guida angiografica idrofila da 180 cm punta angolata; n. 1 medicazione sterile in chitosano puro al 100% a rapida azione emostatica per accesso femorale 5 cm x 5 cm; n. 1 medicazione trasparente sterile in poliuretano 10 cm x 10 cm; n. 1 paia di guanti chirurgici sterili, sintetici, senza polvere in triplo strato con strato intermedio contenente miscele di ammonio quaternario e clorexidina mis 7.0; n. 1 paia di guanti chirurgici sterili, sintetici, senza polvere in triplo strato con strato intermedio contenente miscele di ammonio quaternario e clorexidina mis 7,5; n. 1 siringa per angiografia 12 cc, con manico e stantuffo ad anelli, attacco luer – lock rotante; n. 1 coprimaniglia monitor, cm 150, con elastico; n. 1 set per infusione di mezzo di contrasto con valvola di iniezione a non ritorno, lunghezza superiore a 150 cm (in busta sigillata in modo da poter essere conservato in caso di non utilizzo); n. 1 ago per puntura femorale, elemento unico, 1.3 x 70mm, 18G».

Il Collegio rileva che, come emerge dal tenore letterale della lex specialis di gara, il concorrente avrebbe dovuto fornire un kit di interventistica vascolare composto “preferibilmente”, e non tassativamente, dagli elementi elencati; ne consegue che l’Amministrazione si è riservata la possibilità di considerare adeguati anche i kit sprovvisti di alcuni ivi indicati, valutando il kit nel suo complesso, ad esempio considerando meritevole un kit privo di alcuni elementi ma più fornito di altri, anche in aggiunta all’elencazione della lex specialis, o ritenendo i prodotti mancanti nel kit facilmente reperibili nella struttura ospedaliera. Insomma il contenuto del kit non è prescritto a pena di esclusione, come fatto palese dall’utilizzo del termine “preferibilmente”, da ciò derivando, al più, una conseguenza solo sul piano della attribuzione del punteggio, il quale non è stato contestato ritualmente e tempestivamente nei motivi di ricorso, e comunque è rimesso alla valutazione dell’amministrazione da effettuarsi con l’impiego della discrezionalità tecnica, sindacabile solo nel limite della irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità.

3. Il ricorso è pertanto respinto.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, e condanna Svas Biosana S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore di AB Medica S.p.A. e dell’amministrazione resistente, liquidandole nella misura di euro 2.000,00 in favore di ciascuna, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore

Raffaele Esposito, Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Fabio Di Lorenzo   Salvatore Mezzacapo
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO