Pubblicato il 07/07/2020

N. 07831/2020 REG.PROV.COLL.

N. 15077/2018 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15077 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, 101;

contro

Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ufficio Territoriale del Governo Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 5.12.2018 con cui l’Ufficio Comune -OMISSIS-presso il Comune di -OMISSIS- ha preso atto dell’avvenuta estromissione della -OMISSIS-. dall’-OMISSIS- aggiudicataria dal contratto di appalto rep. 01 del 12.7.2017, disposta con nota prot.-OMISSIS- del 5.10.2018, a firma congiunta di -OMISSIS- S.r.l. (mandataria) e -OMISSIS- S.r.l. (mandante) a causa dell’informazione antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS-. adottata dalla Prefettura di Roma;

con motivi aggiunti depositati il 25/2/2019:

per l’annullamento,

previa adozione delle opportune misure cautelari anche monocratiche

– della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- dell’8.2.2019, comunicata con nota prot. -OMISSIS- dell’11.2.2019 recante “Contratto d’appalto rep. 1 del 12.7.2017 servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio di Comuni -OMISSIS-Presa d’atto interdittiva antimafia e Provvedimenti”, con cui l’Ufficio Comune -OMISSIS-– Comune di -OMISSIS- ha preso atto dell’informativa antimafia, dell’estromissione di -OMISSIS-dall’-OMISSIS- costituita per l’esecuzione del contratto rep. 1/2017, dell’avvenuta costituzione della nuova -OMISSIS- “-OMISSIS- s.r.l. –-OMISSIS-s.r.l.”, ha rinviato la sottoscrizione dell’atto modificativo del contratto rep. 1/2017 alla verifica di tutta l’ulteriore documentazione necessaria, ha stabilito che il servizio sarà svolto dalla nuova -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. –-OMISSIS-s.r.l. a decorrere dall’1.3.2019;

– nonché, ove occorra e per quanto di ragione: – della nota dell’Ufficio Comune -OMISSIS-– Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS–OMISSIS- dell’8.10.2018, recante “informativa antimafia ex art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ss. mm. ii. – Società -OMISSIS- Costruzioni S.p.a. – Riscontro nota prot. O.S.P. del 03/10/2018”, acquisita in sede di accesso agli atti in data 7.1.2019; – del verbale dell’Ufficio Comune -OMISSIS-– Comune di -OMISSIS- dell’8.10.2018 acquisito in sede di accesso agli atti in data 7.1.2019; – del verbale n. 72 dell’Assemblea -OMISSIS-del 10.10.2018, con cui l’Assemblea ha deliberato “di prendere atto della necessità di dover procedere alla esclusione della Società summenzionata facente parte dell’-OMISSIS- costituita”, acquisito in sede di accesso agli atti in data 7.1.2019; – della nota prot. n. -OMISSIS- dell’Ufficio Comune -OMISSIS-– Comune di -OMISSIS- del 15.10.2018 recante “Informativa ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ii. – Società -OMISSIS- Costruzioni S.p.A. – COMUNICAZIONE”, acquisito in sede di accesso agli atti in data 7.1.2019; – della nota prot. n. 32271 dell’Ufficio Comune -OMISSIS-– Comune di -OMISSIS- del 24.10.2018, recante “Informativa ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ii.. – Società -OMISSIS- Costruzioni S.p.A. – COMUNICAZIONE”, acquisita in sede di accesso agli atti in data 7.1.2019; – della nota prot. n. 34349 dell’Ufficio Comune -OMISSIS-– Comune di -OMISSIS- del 13.11.2018, recante “Informativa ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ii.. – Società -OMISSIS- Costruzioni S.p.A. – COMUNICAZIONE”, acquisita in sede di accesso agli atti in data 7.1.2019; – della nota prot. n. -OMISSIS- del 5.12.2018 con cui l’Ufficio Comune -OMISSIS-presso il Comune di -OMISSIS- ha preso atto dell’avvenuta estromissione della -OMISSIS-. dall’-OMISSIS- aggiudicataria dal contratto di appalto rep. 01 del 12.7.2017 disposta con nota prot.-OMISSIS- del 5.10.2018 a firma congiunta di -OMISSIS- S.r.l. (mandataria) e -OMISSIS- S.r.l. (mandante) a causa dell’informazione antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS-. adottata dalla Prefettura di Roma; – della nota prot. n. 2000 dell’Ufficio Comune -OMISSIS-– Comune di -OMISSIS- del 18.1.2019, recante “Contratto d’appalto rep. 1 del 12.7.2017 per l’affidamento del progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio di Comuni -OMISSIS-per la durata di anni 9 – Riscontro nota -OMISSIS- –-OMISSIS-prot. 96/2019 dell’11.1.2019”; – della nota prot. n. 2952 dell’Ufficio Comune -OMISSIS-– Comune di -OMISSIS- del 29.1.2019 recante “Contratto d’appalto rep. 1 del12.7.2017 per l’affidamento del progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio di Comuni -OMISSIS-per la durata di anni 9 – Costituzione Nuova -OMISSIS- – -OMISSIS- s.r.l./-OMISSIS-s.r.l.”; – della nota prot. n. 3403 dell’Ufficio Comune -OMISSIS-– Comune di -OMISSIS- del 31.1.2019 recante “Contratto d’appalto rep. 1 del 12.7.2017 per l’affidamento del progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio di Comuni -OMISSIS-per la durata di anni 9 – Comunicazione su questione Interdittiva-OMISSIS-”; – della nota prot. n. 5948 dell’Ufficio Comune -OMISSIS-– Comune di -OMISSIS- del 21.2.2019 con cui l’-OMISSIS- 3/LE ha diffidato “la -OMISSIS-. e la -OMISSIS- -OMISSIS- srl –-OMISSIS-srl a definire entro e non oltre il 24-02-2019 tutto quanto necessario per il subentro della nuova -OMISSIS- nella esecuzione del servizio, così come disposto con Determina n. -OMISSIS- del 08-02-2019, e per la regolare prosecuzione dello stesso senza pregiudizio per il pubblico interesse”; – dell’informazione antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS-/Area I Bis/O.S.P. del 3.10.2018 con cui la Prefettura di Roma ha informato che “allo stato sussiste la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. nei confronti dell’-OMISSIS- COSTRUZIONI SPA –”; – della relazione della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Ro-ma del 13.2.2017, trasmessa con prot. n. 68656/2017 del 14.2.2017, recante “relazione di servizio del M.A. -OMISSIS-, redatta in data 12/02/2017”;

– della nota della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Roma prot. n. 95969/2017 del 2.3.2017 recante “informazioni antimafia ex art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 nr. 159 ss. mm. ii.”; – della nota della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Roma prot. n. 255220/2017 del 10.6.2017 recante “società -OMISSIS- COSTRUZIONI S.P.A. – AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI”; – della nota della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Lecce prot. n. 121488/2017 del 16.3.2017 recante “informazioni antimafia ex art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 nr. 159 ss. mm. ii.”; – della nota della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Taranto prot. n. 123776/2017 del 17.3.2017 recante “informazioni antimafia ex art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 nr. 159 ss. mm. ii.”; – della nota della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Brindisi prot. n. 186191/2017 del 28.4.2017 recante “informazioni antimafia ex art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 nr. 159 e ss. mm. ii.”; – della nota della Legione Carabinieri Puglia – Comando Provinciale di Lecce prot. n. 368/60-6-2014 “rif. Riunione GIA del 18.1.2016” del 28.1.2016 recante “richiesta informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e S.M.I. sul conto di: -OMISSIS- COSTRUZIONI SPA con sede in-OMISSIS-”; – della nota della Legione Carabinieri Puglia – Comando Provinciale di Lecce prot. n. 368/60-10-2014 rif. 381257/8-3 “P” del 16.3.2017 recante “richiesta informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 ss. mm. ii.. Società: -OMISSIS- COSTRUZIONI SPA con sede in -OMISSIS-”; – della nota della Direzione Investigativa Antimafia prot. n. 9544 del 7.7.2016 recante “informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159 ss. mm. ii.. Società: “-OMISSIS- COSTRUZIONI SPA”; – della nota della Direzione Investigativa Antimafia prot. n. 16339 del 7.12.2016 recante “informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159 ss. mm. ii.. -OMISSIS- COSTRUZIONI SpA”; – della nota dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro prot. n. 60439 del 25.5.2017 recante “richiesta società -OMISSIS- COSTRUZIONI SPA”; -del decreto di accesso della Prefettura di Roma prot. n. 49251/Area I Bis O.S.P. del 10.2.2017; – del verbale del 3.7.2018 con cui il Gruppo Interforze della Prefettura di Roma e il Gruppo Interforze della Prefettura di Lecce hanno concordato che “nei confronti della società -OMISSIS-. sussiste la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159”; – di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, ivi compresa, occorrendo, la relazione del Prefetto di Lecce del 26.7.2018 e della GIA richiamati ma non allegati all’informazione antimafia interdittiva del 3.10.2018.

con motivi aggiunti depositati il 6/3/2019:

per l’annullamento,

previa adozione delle opportune misure cautelari

– della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 28.2.2019 recante “Contratto d’appalto rep. 1 del 12.7.2017 – Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni -OMISSIS-Presa Atto Verifica Requisiti e Approvazione Appe”, con cui l’Ufficio Comune -OMISSIS-– Comune di -OMISSIS- ha preso atto dell’esito delle verifiche condotte dal RUP per la conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara e previste dalla normativa vigente ed ha approvato lo schema di appendice al contratto, con modifica delle parti costituite, trasmesso dal Segretario dell’-OMISSIS- con nota prot. 6681 del 27.02.2019, facente parte sostanziale del presente atto;

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma, dell’Ufficio Territoriale del Governo Lecce e del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 23 giugno 2020 il cons. Anna Maria Verlengia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Con ricorso, notificato il 18 dicembre 2018 e depositato il successivo 19 dicembre, la -OMISSIS-s.p.a (d’ora in poi-OMISSIS-) impugna la determinazione prot. n. -OMISSIS- del 5.12.2018 con cui l’Ufficio Comune -OMISSIS-presso il Comune di -OMISSIS- ha preso atto dell’avvenuta estromissione della -OMISSIS-. dall’-OMISSIS- aggiudicataria dal contratto di appalto rep. 01 del 12.7.2017, disposta con nota prot.-OMISSIS- del 5.10.2018 a firma congiunta di -OMISSIS- S.r.l. (mandataria) e -OMISSIS- S.r.l. (mandante), a causa dell’informazione antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS-. adottata dalla Prefettura di Roma.

Premette, in fatto, la ricorrente quanto segue:

– opera nel settore dell’edilizia, autotrasporto di merci in conto terzi in via definitiva, servizio raccolta e trasporto r.s.u., costruzione di parcheggi e sistemazione di aree da adibire a parcheggi prevalentemente nel territorio pugliese caratterizzato da una elevata presenza di gruppi criminali;

– per tale ragione ha sempre applicato nell’attività di reclutamento del personale procedure selettive mediante la richiesta di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per conoscere eventuali precedenti penali dei richiedenti, di parenti o affini;

– quale conseguenza di tale atteggiamento gli amministratori della-OMISSIS-, nelle persone dei componenti della famiglia -OMISSIS-, sono stati fatti oggetto di gravissimi atti di intimidazione da parte della criminalità organizzata che hanno indotto le Autorità competenti ad assegnare una scorta al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-;

– quest’ultimo ha anche collaborato con l’A.G. nel processo avviato contro i presunti mandanti degli attentati;

– la figlia, -OMISSIS–OMISSIS-, ha subito minacce di morte da parte di ex lavoratori che non erano stati dalla stessa confermati al termine di un contratto di somministrazione interinale;

– a partire dal novembre 2016, la-OMISSIS- è stata al centro di una campagna diffamatoria a mezzo stampa, mediante la diffusione di notizie coperte dal segreto istruttorio, che associavano la società e la famiglia -OMISSIS- all’indagine denominata “-OMISSIS-” ed all’inchiesta che ha portato alla condanna di alcuni affiliati al “-OMISSIS-”;

– la società si è difesa presso le Prefetture coinvolte (Roma e Lecce) con circostanziate relazioni;

– la diffusione incontrollata di notizie che la riguardavano ha allarmato i committenti e gli istituti di credito che le hanno progressivamente ridotto il sostegno, determinando le difficoltà che l’hanno indotta a depositare in data 1.10.2018, presso il Tribunale di Lecce, una domanda di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 L.F. (c.d. “concordato in bianco”) con riserva di presentare il relativo piano e la proposta ai creditori;

– il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, con due distinti decreti in data 22.10.2018, ha assegnato termine fino al 10.1.2019 per il deposito della documentazione di cui all’art. 161 L.F. e fissato l’udienza del 5.11.2018 per la trattazione delle istanze cautelari proposte;

– nelle more della nomina degli organi della procedura e della pronuncia del Tribunale Fallimentare sull’ammissione al concordato, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-/Area I Bis/O.S.P. del 3.10.2018, la Prefettura di Roma, senza considerare minimamente l’apporto partecipativo offerto dalla-OMISSIS-, ha adottato una informativa antimafia interdittiva ex art. 84, d.lgs. n. 159/2011, sul falso e sviato presupposto che “allo stato sussiste la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni nei confronti dell’-OMISSIS- COSTRUZIONI SPA”;

– la-OMISSIS- ha quindi impugnato la predetta informazione antimafia interdittiva del 3.10.2018 con ricorso al TAR Lazio iscritto al n. rg. -OMISSIS-;

– alla informativa hanno fatto seguito diversi provvedimenti di risoluzione contrattuale e/o estromissione disposti dalle Stazioni appaltanti committenti tra i quali la qui gravata determinazione prot. n. -OMISSIS- del 5.12.2018 con cui l’Ufficio Comune dell’-OMISSIS- 3/LE presso il Comune di -OMISSIS- ha preso atto dell’avvenuta estromissione della-OMISSIS- avverso la quale la ricorrente articola il seguente motivo di gravame:

– violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90, degli artt. 84, 91 e 93 d.lgs. 159/2011, violazione e/o falsa applicazione dei principi di proporzionalità, buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, essendo stato il provvedimento adottato -OMISSIS- motivato esclusivamente sulla base dell’informativa antimafia adottata dalla Prefettura di Roma, dal quale ha mutuato i vizi di legittimità che, ad avviso della ricorrente lo affliggono, in quanto anch’esso sarebbe stato adottato sulla scorta di una istruttoria carente e sviata che non ha tenuto conto dell’apporto partecipativo della ricorrente e degli elementi a sostegno della estraneità della ricorrente all’inchiesta “-OMISSIS-” che ha interessato il Comune di -OMISSIS-. L’interdittiva risulterebbe inoltre adottata in carenza degli elementi significativi del pericolo di infiltrazione mafiosa come identificati dalle previsioni di cui agli artt. 84, 91 e 93 d.lgs. 159/2011. Non integrerebbero i riscontri concreti richiesti dalla previsione di legge la presenza nella forza lavoro di sei dipendenti rivelatisi poi appartenere alla malavita organizzata e attinti da condanne per associazione di tipo mafioso “emergendo al contrario la chiara evidenza della totale estraneità e indifferenza della compagine aziendale anche ai più banali desiderata dei predetti soggetti”, nessuno dei quali presta ancora servizio presso l’-OMISSIS- e che per la loro collocazione non erano assolutamente in grado di condizionare anche solo indirettamente le scelte della società.

Nessuno dei reati ascritti a -OMISSIS- -OMISSIS- e all’attuale amministratore unico -OMISSIS- -OMISSIS-, rientrano tra le fattispecie dalle quali, ai sensi del citato art. 84 comma 4, d.lgs. 159/2011 possono desumersi tentativi di infiltrazione mafiosa (fatta eccezione per l’imputazione ex art. 640-bis c.p. a carico di -OMISSIS- -OMISSIS- per la quale è però intervenuta sentenza di assoluzione), né hanno dato luogo a sentenze di condanna. Irrilevante sarebbe altresì l’aver intrattenuto rapporti con politici locali successivamente rivelatisi “collusi” con la mafia, mancando riscontri concreti sul pericolo di infiltrazione, pericolo da escludersi atteso che nessuna condotta illecita è stata ascritta alla-OMISSIS-. La ricorrente inoltre evidenzia che nel recente giudizio in merito al provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- il giudice avrebbe evidenziato l’estraneità della-OMISSIS- a infiltrazioni della criminalità, non potendosi affermare la sussistenza di elementi di collusione con il clan “per il solo fatto che alcuni esponenti dello stesso, non rivestendo cariche sociali, vi prestavano lavoro quali “interinali”, prima, e “stabilizzati regolarmente”, dopo”.

Il 9 gennaio 2019 si è costituito il Ministero dell’Interno con atto di rito.

Il 22 febbraio il Comune di -OMISSIS- ha depositato una memoria di costituzione con cui eccepisce l’incompetenza territoriale del Tar del Lazio, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’improcedibilità per carenza del contraddittorio, per omessa notificazione del ricorso alle ditte aggiudicatarie dell’appalto, oltre a resistere nel merito.

Il 25 febbraio 2019 la-OMISSIS- ha depositato motivi aggiunti con i quali impugna la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- dell’8.2.2019 con cui l’Ufficio Comune dell’-OMISSIS- 3/LE – Comune di -OMISSIS- ha preso atto dell’informativa antimafia, dell’estromissione di -OMISSIS-dall’-OMISSIS- costituita per l’esecuzione del contratto rep. 1/2017, dell’avvenuta costituzione della nuova -OMISSIS- “-OMISSIS- s.r.l. –-OMISSIS-s.r.l.”.

Premette la ricorrente che le stesse ditte partecipanti all’-OMISSIS- con la ricorrente hanno chiarito che con la loro nota del 5 ottobre 2018 non hanno mai estromesso dall’-OMISSIS- la -OMISSIS-., ma di avere solo “dichiarato la propria disponibilità a proseguire l’appalto in questione (in base a nuove quote di partecipazione), previa estromissione ai sensi di legge della stessa ditta-OMISSIS- costruzioni”, lamentando perfino la mancata adozione, da parte dell’-OMISSIS-, di alcun provvedimento autoritativo “destinato ad incidere sulla sfera giuridica dei soggetti a cui è destinato”, aggiungendo che la “eventuale riorganizzazione del servizio” dovrà inevitabilmente scontare “i tempi tecnici necessari” e in ogni caso “dovrà passare attraverso una serie di incombenti dispendiosi anche in termini economici”. Da ciò una lunga interlocuzione tra-OMISSIS- ed -OMISSIS- 3/LE che si è conclusa con la determina n. -OMISSIS- dell’8/2/2019, qui gravata, con cui si prende atto della estromissione di-OMISSIS-, dichiarata con nota del 5 ottobre 2018 di -OMISSIS- srl (mandante) ed -OMISSIS- srl (mandataria). Ricorda inoltre la ricorrente che con nota del 23.1.2019 (doc. 99), la Prefettura di Roma ha avviato il procedimento “finalizzato all’adozione della misura straordinaria di cui all’art. 32, comma 1, lett. b), e comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della -OMISSIS-…. nella qualità di mandante -OMISSIS-. “-OMISSIS- S.r.l.,-OMISSIS-S.r.l. e -OMISSIS-.” – limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto rep. n. 01 del 12/07/2017.

Con un primo ordine di motivi la ricorrente, prescindendo dalla legittimità della informativa antimafia, deduce l’illegittimità dei provvedimenti adottati dall’-OMISSIS- LE/3 a seguito dell’interdittiva medesima, per violazione degli artt. 94 e 95 d.lgs. n. 159/2011, violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità, buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

I provvedimenti di presa d’atto della estromissione di-OMISSIS-, ad avviso della difesa attorea, sarebbero affetti da grave carenza di istruttoria per essere stato completamente obliterato il contributo partecipativo della ricorrente, con particolare riguardo alle evidenze fattuali e giuridiche che avrebbero reso lampante l’impossibilità di sostituire-OMISSIS- in tempi rapidi, come prevede l’art. 94 comma 3, d.lgs. 159/2011 per l’ipotesi di “fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico”.

In definitiva la ricorrente invoca la previsione che imporrebbe all’amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3 dell’art. 94 citato prima di procedere alla revoca o al recesso dal rapporto contrattuale.

Una rapida sostituzione di-OMISSIS- sarebbe inoltre stata resa impossibile dalla necessità di “rispettare, nell’assolvimento degli incombenti propedeutici al passaggio di consegne, le non brevi scansioni temporali e procedurali del concordato preventivo promosso dalla stessa-OMISSIS- innanzi al Tribunale di Lecce”.

Con il secondo motivo la-OMISSIS- deduce l’illegittimità derivata dei provvedimenti dell’-OMISSIS- dalla illegittimità della informativa antimafia del 3 ottobre 2018 e, pertanto, per i medesimi vizi già esposti nel ricorso principale sopra sinteticamente richiamati.

Con decreto cautelare monocratico n. -OMISSIS-del 27 febbraio 2019 il Presidente della Sezione I ter accoglie la misura cautelare nelle more dell’acquisizione della documentazione richiesta.

Con un secondo decreto cautelare monocratico, n. -OMISSIS-del 1° marzo 2019, viene accolta la misura cautelare e fissata la Camera di Consiglio.

Il 6 marzo 2019-OMISSIS- deposita secondi motivi aggiunti avverso la determina -OMISSIS-3/LE n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2019 con cui l’Ufficio Comune dell’-OMISSIS- 3/LE – Comune di -OMISSIS- ha preso atto dell’esito delle verifiche condotte dal RUP per la conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti dalla normativa vigente ed ha approvato lo schema di appendice al contratto.

Avverso la predetta determina la ricorrente deduce, oltre ai vizi di illegittimità derivata dagli atti presupposti, l’autonomo vizio di difetto di istruttoria del provvedimento del 28 febbraio 2019 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 48 comma 18 e 80 comma 4 d.lgs. 50/2016, che imporrebbero alla stazione appaltante di verificare la gravità ed entità delle violazioni che sono emerse a carico di -OMISSIS- con riguardo agli obblighi tributari.

Il 22 marzo 2019 il Comune di -OMISSIS- deposita una memoria con cui, oltre a resistere nel merito ed insistere sulle eccezioni di rito già formulate con la memoria di costituzione, eccepisce l’improcedibilità del ricorso a seguito della intervenuta determinazione dell’Ufficio -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 12 marzo 2019 con cui è stata data conferma della positiva istruttoria e verifica dei requisiti soggettivi posseduti dagli appaltatori-OMISSIS-ed -OMISSIS- che proseguono il servizio.

Il 23 marzo 2019 la-OMISSIS- deposita memoria con la quale insiste nelle proprie difese con particolare riguardo all’ultimo dei motivi dedotti.

Il 3 giugno 2019-OMISSIS- deposita il decreto di Commissariamento, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b) e comma 10 del decreto legge 90/2014, fino alla definizione del giudizio di merito, adottato dal Prefetto di Roma il 29 Marzo 2019 sulla scorta dei decreti cautelari monocratici nn. -OMISSIS-, con i quali è stata accolta la richiesta misura cautelare nella parte in cui dispone l’avvio del servizio da parte della nuova -OMISSIS- a decorrere dal 1° marzo 2019.

Il 14 giugno 2019 il Comune di -OMISSIS- ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. con cui insiste nell’eccepire il difetto di competenza del Tar Lazio, di giurisdizione del giudice amministrativo in merito alla estromissione della-OMISSIS-, nel difetto del contraddittorio e nella inammissibilità del ricorso avverso quest’ultima, attesa la mancata impugnativa della determinazione n. -OMISSIS- del 12/3/2019 di conferma della positiva istruttoria e verifica dei requisiti soggettivi posseduti dagli appaltatori.

In pari data-OMISSIS- deposita memoria con la quale prospetta la possibilità di rinviare il ricorso per una trattazione congiunta con il ricorso proposto avverso l’interdittiva.

Il 25 giugno 2019-OMISSIS- deposita memoria di replica alle eccezioni proposte dal Comune di -OMISSIS- quale capofila dell’-OMISSIS- 3/LE.

Il 3 luglio 2019 il Ministero dell’Interno deposita memoria di replica con cui evidenzia il carattere pregiudiziale della decisione sul ricorso avverso la interdittiva prefettizia e chiede il rinvio della udienza al fine di riunire i due ricorsi.

Il Ministero resiste poi anche nel merito delle doglianze.

Il 13 dicembre 2019-OMISSIS- deposita memoria ex art. 73 c.p.a. con cui insiste nelle proprie difese.

Il 19 giugno 2020 il Comune di -OMISSIS- chiede la decisione del ricorso, eccependo, tra le altre, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso a seguito della decisione di questo Tar sulla presupposta interdittiva antimafia.

All’udienza del 23 giugno 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione formulata dal Comune di -OMISSIS- e dall’-OMISSIS- 3/Le in quanto, con riguardo all’atto impugnato con il ricorso principale, rilevano che esso interviene nella fase esecutiva del contratto di appalto e si tratterebbe inoltre di mera presa d’atto di scelta autonoma compiuta dai soggetti giuridici riuniti in -OMISSIS- priva di valore provvedimentale.

L’eccezione è infondata.

La presa d’atto è impugnata per vizi derivati dalla illegittimità dell’interdittiva antimafia e, al pari della revoca dell’aggiudicazione o dal recesso, pronunciati ai sensi dell’art. 94 d.lgs. 159/2011, rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1 lett. e) c.p.a., attenendo pur sempre alla fase della scelta del contraente.

Infondata è anche la questione di incompetenza territoriale del Tar del Lazio, atteso che gli atti impugnati hanno come necessario presupposto l’informativa antimafia la quale, in conformità a quanto statuito dall’Adunanza Plenaria -OMISSIS-/2014, deve individuarsi come causa principale che determina il giudice competente con conseguente attrazione delle cause accessorie aventi ad oggetto gli atti applicativi conseguenti.

Il Comune eccepisce, inoltre, la mancata notifica del ricorso introduttivo, a differenza dei motivi aggiunti, ai controinteressati -OMISSIS- S.r.l. e-OMISSIS-S.r.l. e da ultimo, con le note depositate il 19 giugno 2020, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Per quanto si dirà, il ricorso principale è infondato e ciò esime il Collegio dallo scrutinio delle sopra esposte eccezioni.

Con il gravame introduttivo la ricorrente impugna con un primo ordine di motivi la presa d’atto della estromissione di -OMISSIS-s.p.a. (d’ora in poi-OMISSIS-) dal costituito -OMISSIS- per volontà della mandante, Axa, e della mandataria -OMISSIS- del suddetto -OMISSIS-, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 94 e 95 d.lgs. n. 159/2011, dell’art. 32 d.l. 90/2014 conv. in l. 114/2014, dei principi di proporzionalità, buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, attesa l’impossibilità di sostituire in tempi brevi la ricorrente.

Il motivo è infondato.

La questione come ricostruita della difesa attorea non appare condivisibile.

Tenuto conto della ratio sottesa al provvedimento interdittivo (i.e. la cura dell’interesse pubblico nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato e degli enti pubblici), “In presenza di un’informativa prefettizia antimafia, che accerti il pericolo di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata, non residua in capo all’organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione”, in quanto l’apprezzamento degli interessi di rilievo pubblico coinvolti “è riservato in via esclusiva all’Autorità di pubblica sicurezza, e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che alla misura di interdittiva devono prestare osservanza” (ex multis, tra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. III, 5 maggio 2017, n. 2085; id., 24 ottobre 2016, n. 4454; 23 gennaio 2015, n. -OMISSIS-5).

La circostanza che la-OMISSIS-, componente con AxA ed -OMISSIS- del Raggruppamento affidatario del contratto dell’-OMISSIS- 3/LE del 12 luglio 2017 di appalto per l’affidamento del progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, fosse stata attinta da una informativa antimafia rendeva atto dovuto il recesso dal contratto per la stazione appaltante, fatta salva la possibilità che quest’ultima non avesse deciso in base ad un prudente e motivato apprezzamento discrezionale, di esercitare l’eccezionale potere conferitole dall’art. 94, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, «in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi» (Così CdS III 6045/2017).

Tale affermazione si fonda sulla lettura dell’integrale disposto di cui all’art. 94 del d lgs. n. 159 del 2011, il cui comma 1 prevede che “ Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne’ autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni”.

La riportata disposizione introduce la regola che, in quanto tale, per essere osservata non ha bisogno di particolare motivazione.

A detta regola il comma 3 introduce una eccezione, prevedendo che “I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi”.

Nel caso di specie, quindi, la Stazione appaltante avrebbe potuto non procedere al recesso ove avesse valutato l’opera essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico e motivato sulla non sostituibilità in tempi rapidi del soggetto colpito da interdittiva.

La disposizione non è posta nell’interesse della parte, ma esplicitamente nell’interesse pubblico e prevede due eccezioni al recesso, come tali vincolate alla ritenuta sussistenza dei suddetti presupposti.

Nel caso di specie l’Amministrazione non ha ritenuto di agire in tal senso e la decisione non è censurabile atteso che, per quanto osservato, la non sostituibilità in tempi rapidi, quale presupposto del ricorso alla deroga, opera in presenza di un interesse pubblico alla continuità del servizio; ma si tratta di presupposto eccezionale (vedi CdS III 6045/2017), che come tale richiede specifica motivazione da parte dell’Amministrazione.

Già con la nota prot. -OMISSIS–OMISSIS- dell’08.10.2018 l’Ufficio -OMISSIS- 3LE aveva trasmesso alla Prefettura riscontro alla nota prot. 365678/area Bis O.S.P. del 03/10/2018 della Prefettura, informando che non sussiste l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto la cui scadenza è fissata al -OMISSIS–11-2026.

Affermazione coerente con quanto riportato nel Verbale dell’Assemblea dell’-OMISSIS- 3/LE n. 72 del 10.10.2018, ove si prendeva atto dell’informativa antimafia e della necessità di estromettere-OMISSIS-.

La presa d’atto dell’estromissione di-OMISSIS- dal -OMISSIS- presuppone il recesso, quando non lo rende inutile, con possibilità di proseguire il servizio con le restanti imprese del -OMISSIS- alla luce di quanto prevede l’art. 48 del d.lgs. 50/2016.

Di fatto, la prosecuzione del servizio con il ricostituito -OMISSIS-, nel quale l’impresa attinta da informativa non è più presente, è frutto di una modifica soggettiva del contratto, equivalente, quanto ad effetti sul soggetto estromesso, ad una revoca o di un recesso dal contratto e, pertanto, impugnabile da parte di quest’ultimo.

Per quanto osservato, la norma che trova qui applicazione, oltre all’art. 94, 1 comma del d.lgs. 159/2011, è l’art. 48 sopra citato, in relazione alla cui corretta applicazione la società ricorrente non risulta avere formulato censure.

Per quanto concerne i vizi di illegittimità derivata dalla pretesa illegittimità dell’informativa antimafia interdittiva, si rileva che quest’ultima è stata impugnata con distinto ricorso (rg. -OMISSIS-) che è stato respinto da questoTribunale con la sentenza n. -OMISSIS-.

Con essa questa Sezione ha scrutinato i medesimi motivi qui riproposti con argomenti dai quali il Collegio non vede ragioni per discostarsi in questa sede e ai quali rinvia integralmente.

Ne consegue l’infondatezza anche del secondo ordine di motivi (sub B nel ricorso).

Con primi motivi aggiunti la ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- dell’8 febbraio 2019, che costituirebbe l’atto finale del procedimento di estromissione della ricorrente.

La ricorrente espone altre circostanze che assume sintomatiche di una carente istruttoria.

Essa ripropone con i motivi aggiunti la stessa prospettazione già scrutinata con l’esame del ricorso principale, come risulta dagli argomenti esposti in precedenza, ai quali si rinvia.

-OMISSIS- insiste nel dedurre “la lacunosa istruttoria condotta dall’-OMISSIS- intimato” la quale non avrebbe consentito alla Stazione appaltante di prendere atto della circostanza che non era possibile procedere alla sostituzione di-OMISSIS- in tempi rapidi (art. 94 comma 3 cit.), dovendosi necessariamente rispettare, nell’assolvimento degli incombenti propedeutici al passaggio di consegne, le non brevi scansioni temporali e procedurali del concordato preventivo promosso dalla stessa-OMISSIS- innanzi al Tribunale di Lecce”.

Secondo la prospettazione attorea la Stazione appaltante, non avendo svolto alcuna istruttoria in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni tecnico-operative e giuridiche per potersi procedere alla pretesa sostituzione di-OMISSIS-, avrebbe violato gli obblighi su di essa gravanti ai sensi degli artt. 94 co. 3 e 95, d.lgs. n. 159/2011, in quanto sussisterebbero nella fattispecie entrambi i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale con la-OMISSIS- ai sensi dell’art. 94, co. 3, d.lgs. cit., atteso che il contratto per cui è causa attiene alla fornitura di beni e servizi da ritenersi essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico e la-OMISSIS- non è sostituibile in tempi rapidi.

Quanto dedotto risulterebbe confermato dalle seguenti circostanze:

1) la nuova -OMISSIS- ha ritenuto di avvalersi delle attrezzature di proprietà-OMISSIS- senza definire i termini di acquisto ed omettendo di considerare che trattandosi di società in concordato preventivo ogni suo atto dispositivo deve essere sottoposto e approvato dagli Organi della procedura e, in ultima analisi, dal Giudice fallimentare;

2) con nota del 20.2.2019 la -OMISSIS- ha rappresentato all’-OMISSIS- che “nessun bene o cespite di proprietà della -OMISSIS-SpA (automezzi, attrezzature, kit, ecc) attualmente utilizzato per lo svolgimento del servizio presso i -OMISSIS-potrà essere appreso e/o utilizzato da terzi fino a che non saranno definiti tra le parti … i rapporti inerenti la titolarità giuridica e l’uso di detti beni e cespiti” ed ha pertanto chiesto allo stesso -OMISSIS- ed ai Comuni interessati di “prendere atto della situazione e di valutare l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità del servizio a far data dal 1 marzo 2019”;

3) l’-OMISSIS- 3/LE non si sarebbe preoccupata di verificare la sussistenza di tutti mezzi necessari per lo svolgimento del servizio in capo alla nuova -OMISSIS-.

I motivi aggiunti sono infondati.

La ricorrente insiste nel ritenere applicabile al caso di specie quanto previsto dal legislatore per l’ipotesi di mancato recesso a seguito di informativa antimafia di cui all’art. 94 comma 3, d.lgs. 159/2011, anziché la diversa previsione di cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016, concepita a tutela delle società mandatarie non colpite dalla sopravvenuta mancanza di requisiti.

La norma citata prevede che “il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati”.

La previsione regola proprio l’ipotesi della sorte del contratto in caso di raggruppamenti nei quali uno dei componenti del raggruppamento sia attinto da una causa di esclusione, al fine di tutelare le imprese che sono scevre da tali elementi ostativi in quanto, di regola, l’unica alternativa, fatta eccezione per il caso straordinario di cui all’art. 94, comma 3, citato, è la risoluzione del contratto ed un nuovo affidamento.

Nel caso in esame le imprese del Raggruppamento hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti e proceduto ad una nuova ripartizione delle quote di partecipazione, previa estromissione della ricorrente, ribadendo di essere in condizione di dare avvio all’intervento sostitutivo.

E’ opinione del Collegio che l’annullamento degli atti impugnati, alla luce della interpretazione da darsi alle richiamate disposizioni, non sarebbe al ricorrente di alcuna utilità.

Anche le Linee Guida dell’ANAC del 27 gennaio 2015, per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese, chiariscono che, in presenza di una informativa antimafia interdittiva, la regola generale è quella della revoca dell’aggiudicazione o, se la stipula negoziale è già intervenuta, della risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 94, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 159 del 2011, costituendo la prosecuzione del contratto pubblico un rimedio di carattere straordinario, in presenza degli eccezionali requisiti, rispondenti ad esclusive finalità di interesse pubblico, e nei rigorosi limiti stabiliti dall’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014.

In ogni caso i motivi sono infondati, atteso che, per quanto si legge nella presa d’atto impugnata, l’-OMISSIS-3/LE ha fatto l’istruttoria a cui era tenuta, verificando il possesso dei requisiti generali e qualitativi di cui alla lex specialis in capo alle controinteressate ed ha preso atto della estromissione della -OMISSIS-.

L’-OMISSIS-, contrariamente a quanto ritiene la difesa attorea, e per quanto osservato, non era tenuta a verificare le condizioni per la sostituzione di-OMISSIS-, in quanto per la sua necessitata sostituzione era già intervenuta l’interdittiva.

La previsione di cui all’art. 48 del codice dei contratti non fa alcun riferimento alla necessità di subentro in tempi rapidi, ritenendo idonea e sufficiente la verifica dei requisiti in capo alle imprese del ricostituito raggruppamento.

Per quanto riguarda l’incidenza della previsione di cui all’art. 32, comma 10, d.l. 90/2014 conv. in l. 114/2014, la giurisprudenza ha affermato che fino all’adozione della misura in questione – laddove, ovviamente, il Prefetto ritenga sussistenti i presupposti di cui all’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014 – l’informativa mantiene inalterati tutti gli effetti interdittivi, di cui all’art. 94, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 (CdS III 6045/2017 cit.)

La stazione appaltante dunque, come già affermato, è vincolata a recedere dal contratto, quando sia stata emessa l’informativa (e salva l’eccezionale ipotesi dell’art. 94, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011), se e fino a quando non sopraggiunga l’eventuale provvedimento di straordinaria e temporanea gestione adottata dal Prefetto per le eccezionali esigenze contemplate dall’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014.

La validità degli atti qui impugnati, per il principio del tempus regit actum, deve essere valutata con riferimento al momento della loro adozione, rimanendo ininfluenti i successivi provvedimenti, giudiziari e amministrativi, adottati rispettivamente dal Tribunale di Roma e dalla Prefettura di Roma, con efficacia, peraltro, ex nunc.

Con il secondo atto di motivi aggiunti, la deducente-OMISSIS- ha impugnato la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 28.2.2019 recante “Contratto d’appalto rep. 1 del 12.7.2017 – Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni -OMISSIS-Presa Atto Verifica Requisiti e Approvazione Appendice”, con cui l’Ufficio Comune dell’-OMISSIS- 3/LE – Comune di -OMISSIS- ha preso atto dell’esito delle verifiche condotte dal RUP per la conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti dalla normativa vigente ed ha approvato lo schema di appendice al contratto, con modifica delle parti costituite.

La ricorrente denuncia ancora una volta la carente istruttoria condotta da -OMISSIS- con riguardo alla posizione fiscale di -OMISSIS- e la conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 48 comma 18 e 80 comma 4 d.lgs. 50/2016, che imporrebbero alla stazione appaltante di verificare la gravità ed entità delle violazioni che sarebbero emerse a carico di -OMISSIS- con riguardo agli obblighi tributari.

Dalle verifiche svolte sarebbero emerse violazioni tributarie definitivamente accertate a carico di -OMISSIS- alla data del 2 gennaio 2019.

Ad avviso della ricorrente il vizio rilevato comprometterebbe anche la legittimità della determina dirigenziale -OMISSIS- dell’8 febbraio 2019 impugnata con i primi motivi aggiunti.

Il motivo è infondato.

La ritenuta notizia in ordine alla accertata violazione fiscale è stata frutto di un errore e ciò è stato rilevato con la nota -OMISSIS- prot. 6973 dell’1 marzo 2019 e con la determina di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 12 marzo 2019 acquisita in atti.

Per tutto quanto sopra osservato il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti poiché infondati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 (duemila/00) a favore del Ministero dell’Interno e di euro 2000,00 a favore del Comune di -OMISSIS- oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo -OMISSIS- giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente società, tutti i soggetti nominati in parte motiva e i relativi procedimenti penali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, come convertito in l. n. 27/2020 con l’intervento dei magistrati:

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.