Inquadramento
Procedura del 26.6.2023.
[CCC] impugna la propria esclusione e gli esiti di gara.
Sul ricorso
Motivo contro l’esclusione (omessa valorizzazione delle migliorie)
[CCC] impugna la propria esclusione, comminata per la mancata prezzatura delle migliorie in violazione della lex specialis. Il TAR respinge.
Se, in generale, l’indicazione di un prezzo pari a 0 per una o più voci di offerta non comporta l’esclusione (rilevando ai fini dell’anomalia), tuttavia, in presenza di espressa clausola escludente (nel caso: relativa alle migliorie gratuite), l’omissione comporta l’esclusione. Tale clausola non è irragionevole.
… [CCC] ha domandato l’annullamento … del provvedimento … con il quale la commissione … ha disposto l’esclusione … per violazione del punto 16 del bando/disciplinare di gara, il quale prevede, a pena di esclusione, che l’allegato denominato “elenco prezzi” deve riportare i prezzi delle lavorazioni aggiuntive “nella loro reale entità”. … sostiene di non aver violato la predetta clausola … poiché avrebbe indicato i prezzi migliorativi aggiornati “nella loro reale entità”, “quantificando ciascuno di essi in Euro zero”, …
…
Il punto 16 del bando/disciplinare di gara, nel descrivere … il contenuto della busta “C” contenente l’offerta economica, impone …, a pena di esclusione, di allegare al documento generato dalla piattaforma, contenente il ribasso …: a) l’elenco dei prezzi aggiornato all’offerta migliorativa, con indicazione del codice di tariffa NP MIGL (numero progressivo da attribuire a ciascuna miglioria) per ciascun prezzo e con specifica quantificazione “nella loro reale entità” dei prezzi delle lavorazioni aggiuntive; b) il computo metrico comparativo ed estimativo, comprensivo anche delle migliorie proposte, nel quale i prezzi unitari aggiornati delle lavorazioni aggiuntive devono essere riportati con la cifra zero (a zero);
…
La lex specialis considera l’indicazione del valore economico delle lavorazioni aggiuntive come elemento essenziale dell’offerta economica, la cui carenza determina l’esclusione …
La causa di esclusione … deve ritenersi ragionevole e proporzionata in relazione al pregio tecnico delle strutture da realizzare, espressamente evidenziato dalla lex specialis nella descrizione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica (punto 15 del bando/disciplinare di gara).
La … ricorrente ha indicato nell’elenco prezzi …, dal numero 59 al … 68 dell’ordine delle tariffe relative alle migliorie, un prezzo unitario …, pari a zero (0,00).
La società ricorrente ha dunque presentato, in violazione dei principi di diligenza e di autoresponsabilità al cui rispetto sono tenuti i concorrenti, un’offerta economica incompleta, siccome carente di un elemento (il prezzo reale o di mercato delle lavorazioni aggiuntive), la cui indicazione è testualmente prevista dalla lex specialis a pena di esclusione.
Il Collegio non condivide la tesi difensiva prospettata dalla società ricorrente, per cui l’indicazione di un prezzo unitario pari a zero per ciascuna delle migliorie proposte non renderebbe, di per se stessa, l’offerta inaffidabile, dal momento che l’attendibilità dei prezzi dei materiali e delle prestazioni offerti come migliorie avrebbe dovuto essere eventualmente oggetto di verifica nel sub procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta.
Il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale per cui, nelle fattispecie in cui una, più o addirittura tutte le componenti dell’offerta economica riportino un prezzo pari a zero, l’offerta non può essere automaticamente esclusa dalla gara ma deve essere qualificata e valutata come offerta anormalmente bassa (Corte di Giustizia UE 10 settembre 2020, C-367/2019; Consiglio di Stato, sezione V, 30 aprile 2020, n. 2761) e tuttavia ritiene che esso non si attagli alla fattispecie …
Nel caso di specie, la lex specialis contempla espressamente, tra le componenti dell’offerta economica, la valorizzazione economica delle migliorie proposte dai concorrenti nell’offerta tecnica, per cui l’omessa attribuzione di un valore di mercato ai beni ed alle prestazioni offerte a titolo di migliorie rende incompleta ed incerta l’offerta economica (Consiglio di Stato, sezione VI, 3 marzo 2020, n. 1538).
La stazione appaltante ha perciò correttamente disposto l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara per violazione dell’univoco disposto del punto 16 del bando/disciplinare di gara …
Conclusioni e statuizioni
Il Tar rigetta il ricorso.