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Inquadramento
Procedura del 25.3.2022.
La 2° classificata [AAA] impugna l’aggiudicazione alla 1° classificata [MMM], la quale svolge ricorso incidentale.
Sull’ordine di trattazione dei ricorsi principale e incidentale
Il TAR deliba sui rapporti tra ricorso principale (non escludente) e incidentale (escludente).
Nel caso di ricorso principale (nè escludente, nè teso alla riedizione della gara, bensì) volto alla rideterminazione dei punteggi, il ricorso incidentale escludente va esaminato prioritariamente, in quanto la sua fondatezza rende inammissibile il ricorso principale.
Le ricorrenti … hanno fatto presente che la commissione di valutazione era incorsa in un errore materiale per il criterio … B.1.1 …; che per il criterio B.1.3, del pari per errore materiale, alle ricorrenti era assegnato il punteggio […]; che per il criterio B.1.4 doveva essere assegnato all’aggiudicataria il punteggio […].
Il Consorzio [MMM] … presentava … ricorso incidentale … . … ha sostenuto che … il RTI ricorrente andava escluso per nullità dei contratti di avvalimento …
Il Collegio esamina in primo luogo il ricorso incidentale, per ragioni di priorità logico-giuridica, contenendo detto mezzo, almeno nel primo motivo, censure attinenti alla possibilità di fattivo intervento del RTI [AAA] alla gara, venendo in rilievo vizi riguardanti i requisiti partecipativi di 2 dei 4 componenti al suddetto costituendo RTI [AAA], secondo classificato, rispetto ai motivi contenuti nel ricorso principale, riferiti meramente alla misura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche delle contendenti in giudizio, non essendo inoltre ivi manifestato in alcun modo anche un interesse alla rinnovazione della gara.
Sul ricorso incidentale
Motivo per l’esclusione della ricorrente principale (genericità dei contratti di avvalimento)
L’aggiudicataria, ricorrente incidentale, deduce l’esclusione della ricorrente principale per vizio dei contratti di avvalimento; l’avvalimento era relativo ai requisiti di capacità tecnica e professionale, e il contratto di avvalimento mancava dell’indicazione specifica delle risorse. Il TAR accoglie.
In caso di di avvalimento “operativo” (quale quello relativo ai requisiti di capacità tecnica e professionale), la mancata specifica indicazione di mezzi e risorse rende nullo, per genericità, il contratto di avvalimento.
Il Consorzio … ha sostenuto che … il RTI ricorrente andava escluso per nullità dei contratti di avvalimento … trattandosi di contratti che dovevano supplire alla carenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale per la prima, dei requisiti di capacità tecnica e professionale per la seconda, quindi di contratti di avvalimento operativo, richiedenti un oggetto e un contenuto specifico e articolato ….
Detto ricorso incidentale appare fondato e dunque da accogliere …
… i 2 contratti di avvalimento prodotti, necessari per integrare i requisiti di partecipazione tecnica e professionale di […] e […], partecipanti al costituendo RTI ricorrente e secondo classificato, trattandosi di avvalimento operativo, richiedevano un oggetto specifico e un contenuto articolato, ex art.89 del D.Lgs. n.50 del 2016, al fine di mostrare la concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e partitamente indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto, che l’ausiliaria pone a disposizione del concorrente (cfr. in ultimo, tra le altre, Cons. Stato, V, n.1781 del 2023); … nel caso di specie i contratti, per tale profilo, appaiono generici …; … pertanto detti negozi, in assenza della determinazione del loro contenuto necessario, quanto alle risorse indispensabili per integrare il requisito mancante della capacità tecnica e professionale, si configurano nulli (cfr. Cons. Stato, V, n. 10604 del 2022).
Conclusioni e statuizioni
Il TAR accoglie il ricorso incidentale, e dichiara inammissibile il ricorso principale (per la massima, v. sopra, “Sull’ordine di trattazione dei ricorsi principale e incidentale”).
[E’ accolto il ricorso incidentale, n.d.r.]
Ne consegue l’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso principale, atteso che la parte ricorrente, per quanto suesposto, non avrebbe in ogni caso potuto conseguire l’aggiudicazione desiderata, anche riducendo il punteggio della controinteressata della misura voluta, e non richiedeva in alternativa la rinnovazione della gara.