Il giudizio riguarda una procedura del 2021, di affidamento indetta da [CCC], concessionario di coltivazione di idrocarburi.
Il ricorrente [AAA], non risultato aggiudicatario, impugna gli atti ed esiti di gara e il diniego di accesso.

Sull’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e la giurisdizione del G.A.

Risulta fondata l’eccezione, sollevata dalla [CCC] S.p.A., di inammissibilità del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti per difetto di giurisdizione.

Infatti, con la Decisione n. 372 del 24.6.2011, recepita con D.P.C.M. 4.8.2011, la Commissione dell’Unione Europea, in attuazione dell’art. 30 della previgente Direttiva n. 17/2004, recepito con l’art. 219 del precedente Codice degli Appalti ex art. 219 D.Lg.vo n. 163/2006 (ora sostituito dagli artt. 8 e 121, comma 2, D.lg.vo n. 50/2016), ha stabilito l’esenzione dalla normativa in materia di appalti pubblici per le attività, relative allo sfruttamento di un’area geografica, per la prospezione di petrolio e di gas naturale e per la produzione di petrolio, come confermato con specifico riferimento al giacimento di cui è causa per la realizzazione del relativo progetto, denominato …, con Delibera CIPE n. 18 del 23.3.2012.

Ed invero il vigente art. 8 D.Lg.vo n. 50/2016, oltre a confermare al comma 1 che “gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività di cui agli articoli da 115 a 121” dello stesso D.Lg.vo n. 50/2016 “non sono soggetti al presente codice se l’attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili”, specificando che “la valutazione dell’esposizione alla concorrenza ai fini del presente codice viene effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento”, al comma 4 precisa che “ai fini del comma 1, sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell’allegato VI per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi” e tale Allegato VI nella G prevede soltanto le attività, disciplinate dalla Direttiva Europea, relativa “alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”.

Ed a ulteriore conferma l’art. 121 D.Lg.vo n. 50/2016 precisa:

-al comma 1 che gli artt. da 114 a 141 del vigente Codice degli Appalti si applicano “alle attività, relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini dell’estrazione di gas o di petrolio” e di “prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili”;

-ed al comma 2 che “rimangono escluse le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili”.

Pertanto, alla luce delle predette norme risulta necessario accertare, se l’appalto di cui è causa è strumentale all’attività di estrazione del petrolio nel sito di cui è causa, cioè all’attività che porta in superficie il petrolio, oppure alle attività di prospezione, cioè di esplorazione, o di produzione del petrolio.

Al riguardo, va rilevato che il punto 2.1 del Capitolato Speciale descrive l’oggetto dell’appalto in questione, elencando le seguenti attività: “1. Sollevamento delle attrezzature; 2. Trasporto del materiale all’interno ed all’esterno del sito; 3. Movimentazione delle attrezzature; 4. Movimentazione e Trasporto CHIMICI necessari alla produzione; 5. Fornitura di tutti gli accessori necessari all’espletamento dei servizi; 6. Noleggio a caldo e/o freddo dei mezzi; 7. Fornitura di personale specializzato necessario all’espletamento dei servizi; 8. Fornitura di materiale necessario all’espletamento dei servizi; 9. Fornitura di mezzi di trasporto; e 10. Fornitura di acqua potabile per docce oculari all’interno della concessione aree pozzi, nodo di Corleto Perticara e area chimici”.

Inoltre, va rilevato che il progetto approvato con la suddetta Delibera CIPE n. 18 del 23.3.2012 prevede la realizzazione nell’area, dove dovrà essere eseguito l’appalto in esame, oltre che dei pozzi di estrazione, anche la costruzione di un Centro di trattamento del petrolio e di un deposito di stoccaggio del GPL.

Secondo il Collegio le suddette attività, oggetto dell’appalto di cui è causa, sono strumentali in modo prevalente all’attività di produzione del petrolio, in quanto all’estrazione del petrolio provvedono quasi esclusivamente le trivelle ed altre attrezzature ad esse connesse e/o collegate …

Pertanto, poiché l’appalto in questione si riferisce all’attività di produzione del petrolio e poiché tale attività è di natura privatistica, in quanto direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, deve ritenersi che l’appalto in esame non è disciplinato dalla normativa in materia di appalti pubblici e che, pertanto, non può essere ad esso applicato il Codice degli Appalti ex D.Lg.vo n. 50/2016, e da ciò discende che la controversia in esame spetta alla cognizione del Giudice Ordinario.

Conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti per difetto di giurisdizione …

Invece, va respinta l’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., …

… poiché l’appalto di cui è causa, come sopra già detto, si riferisce ad attività di natura privatistica, non disciplinate dalla normativa in materia di appalti pubblici, la predetta istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. va respinta, ferma restando l’applicazione dinanzi al Giudice Ordinario delle norme del codice di procedura civile in materia di acquisizioni probatorie di cui agli artt. 210 e ss. c.p.c..