REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale …, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-…

contro

[S.A.] s.p.a., …

nei confronti

di -OMISSIS-., …
-OMISSIS–OMISSIS-., -OMISSIS-., -OMISSIS-., -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

FATTO e DIRITTO

1. La -OMISSIS-. -quale mandataria del R.T.I. con le imprese mandanti -OMISSIS-, -OMISSIS-., -OMISSIS-., -OMISSIS- e -OMISSIS-.- ha partecipato alla gara d’appalto indetta dall’[S.A.] con D.G. … “Accordo quadro triennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d’arte su tutto il territorio nazionale …, conseguendo l’aggiudicazione con determinazione prot. n. -OMISSIS- del 20.07.2021.

L’esponente con il ricorso principale ha quindi avversato la nota prot. n. -OMISSIS-del 27.09.2021, con cui l’[S.A.] le ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della determina di aggiudicazione per l’intervenuta adozione nei suoi confronti dell’informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS-, avendo di conseguenza la stessa società perso il necessario requisito di qualificazione di cui all’art. 80, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 dal 5.02.2021, data di emanazione dell’interdittiva, al 21.02.2021, data di sua sospensione con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a., poi seguita dall’ammissione dell’esponente al controllo giudiziario il 19.04.2021.

Per mezzo di motivi aggiunti la deducente ha poi gravato la statuizione [S.A.] prot. n. -OMISSIS- del 20.10.2021 di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione.

A fondamento delle descritte impugnazioni ha lamentato la violazione degli artt. 48 e 80 D. Lgs. n. 50/2016 e dell’effettività della tutela cautelare, poiché la stazione appaltante non avrebbe tenuto in conto la sospensione dell’efficacia dell’interdittiva derivante dapprima dalla decisione monocratica ex art. 56 c.p.a. nonché, di seguito, dall’ammissione della mandataria al controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis D. Lgs. n. 159/2011 e dall’ordinanza cautelare favorevole.

2. L’[S.A.] ha resistito ad entrambi i gravami, sostenendo la legittimità del ritiro dell’aggiudicazione in applicazione dei principi di continuità dei requisiti, in ragione dell’irrilevanza sulla gara pubblica delle decisioni monocratiche e cautelari sull’interdittiva presupposta e, ancora, stante l’irrilevanza del sopravvenuto controllo giudiziario, poiché disposto per due anni, dal 19.04.2021, mentre l’appalto ha ad oggetto un accordo quadro di durata triennale.

3. Con memoria di stile si è costituito il controinteressato -OMISSIS-

4. Con decreto cautelare n. -OMISSIS-e successiva ordinanza n. -OMISSIS-sono state accolte le richieste di tutela interinale.

5. All’udienza pubblica del 6 luglio 2022, all’esito della trattazione e della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Viene all’attenzione del Collegio la controversia riguardante l’annullamento in autotutela dell’atto di aggiudicazione dell’appalto indicato in epigrafe, in conseguenza dell’interdittiva emanata nei confronti della mandataria del R.T.I. primo graduato in pendenza della selezione pubblica, interdittiva poi sospesa con decreto cautelare monocratico e di seguito per effetto dell’ammissione al controllo giudiziario.

In conformità a quanto statuito nella pronuncia di questo Tribunale Amministrativo n. -OMISSIS-, è opportuno precisare, alla luce di talune delle contrapposte asserzioni delle parti, che nella fattispecie non viene in rilievo la portata sospensiva del decreto presidenziale n. -OMISSIS-reso nel giudizio sull’interdittiva con riferimento a tutti i rapporti dell’interdetta in corso con le pubbliche amministrazioni e poi seguita dall’ordinanza cautelare collegiale n. -OMISSIS-, che ha limitato la sospensione a taluni dei diversi atti pregiudizievoli adottati in distinte procedure di gare impugnati con l’interdittiva presupposta -tra cui non è annoverato il provvedimento di autotutela dell’[S.A.]- ma viene in rilievo esclusivamente la portata della sospensione degli effetti dell’interdittiva sulla determinazione di ritiro qui impugnata e su cui essa si fonda.

Ciò chiarito, la disamina della specifica vicenda dev’essere preceduta dal richiamo della approfondita motivazione di questo T.a.r. contenuta della sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato, che trova conforto nella successiva sentenza n. -OMISSIS-del Consiglio di Stato, sul tema dell’incidenza del controllo giudiziario intervenuto nel corso di procedura di evidenza pubblica sul possesso dei requisiti di partecipazione dell’operatore economico, secondo cui

«Questo Tar ben conosce la giurisprudenza che si è espressa sinora sulla non retroattività degli effetti derivanti dall’ammissione del controllo giudiziario (v. Consiglio di Stato n. 3268/2018; Tar Basilicata n. 482/2018; Tar Reggio Calabria n. 643/18; Tar Napoli 805 e 5690/2020; Tar Salerno n. 1530/2020 la cui motivazione è sul tema la più approfondita e che ha però trovato riforma da parte del Cons. Stato n. 4619/2021).

La regola affermata dalla giurisprudenza della irretroattività dell’efficacia del controllo giudiziario ha, nel suo essere netta, gli indubbi pregi della chiarezza e del porre in primo piano l’interesse pubblico alla speditezza e certezza della contrattazione pubblica.

L’aderenza a tale conclusione, in uno alla necessaria persistenza dei requisiti nella procedura di evidenza (v. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8/2015), determinerebbe nella fattispecie in esame in via tranciante la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non avendo la ricorrente mantenuto in via persistente il requisito di moralità nell’intero corso della procedura di evidenza.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che la questione meriti una ulteriore riflessione, per appurare se la suddetta irretroattività sia, effettivamente, regola assoluta.

È bene, anzitutto, precisare che non viene in alcun modo in discussione il principio secondo cui il decreto ex art. 34 bis d.lgs. n. 159/2011- non modifica il giudizio in ordine alla sussistenza dei pericoli di infiltrazione: esso senza dubbio “non costituisce un superamento dell’interdittiva, ma in un certo modo ne conferma la sussistenza” (v. Cons. Stato, n. 6377/2018; Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2018, n. 3268 e cfr. Cass. Pen. nn. 39.412 e 27.856 del 2019 che escludono che il controllo abbia la conseguenza di vanificare il provvedimento definitivo dell’informazione e che sia strumento alternativo di impugnazione) e, ove nelle more del giudizio amministrativo, il Tribunale della prevenzione rigettasse l’istanza di controllo per evidente esclusione del requisito della occasionalità, tale elemento costituirebbe ulteriore riscontro della legittimità dell’informativa nel giudizio amministrativo (così Tar Napoli sent. n. 6659/2018).

Ciò di cui si dubita è che il sopraggiungere del provvedimento di ammissione al controllo giudiziario possa avere in via assoluta effetti favorevoli solo per gli atti amministrativi ad esso successivi (limitando in questa sede l’analisi, per questione di rilevanza, ai soli atti contrattuali).

La questione dubitativa sorge, evidentemente, per effetto della scarsa puntualità delle norme che hanno introdotto e regolato l’istituto.

Di tali disposizioni, come si ricorderà, non a caso, da tempo gli interpreti hanno evidenziato la trascuratezza della regolazione dei rapporti tra giudizio amministrativo e procedimento di prevenzione, mancanza che ha portato Giudici penali e Giudici amministrativi ad intervenire per via interpretativa per configurare un coordinamento, divenuto indispensabile in ragione della ormai una larga applicazione dell’istituto.

Venendo alla specifica questione delle conseguenze dell’ammissione al controllo giudiziario sulle procedure contrattualistiche pubbliche, essa deve essere verificata tenendo conto della lettera della legge, della ratio dell’istituto del controllo e degli interventi giurisprudenziali.

3.1. In punto di littera legis, laconicamente il comma 7 dell’art. 34 bis cod. antim. prevede che “Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all’articolo 94” cod. antim. il quale, come noto, prevede, a sua volta, il divieto per le appaltanti di stipulare/approvare/autorizzare i contratti con imprese interdette ed obbliga al recesso dal contratto con esse stipulato (salvo la facoltà per la p.a. di non recedere per garantire l’interesse pubblico all’esaustiva esecuzione dell’appalto, con finalità analoga a quella del commissariamento prefettizio ex art. 32 co. 10 d.l. n. 90/14).

Il Legislatore, ancora, nel 2019 ha sentito la necessità di intervenire in via additiva per congelare espressamente gli effetti dell’interdittiva in conseguenza dell’ammissione al controllo giudiziario anche nella fase della partecipazione delle gare pubbliche, prevedendo all’art. 80 co. 2 c.c.p., di seguito alla enunciazione dell’essere il provvedimento prefettizio motivo di esclusione, che “Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.

Tale formulazione, si badi, ha formula più generica della analoga previsione di inoperatività del motivo di esclusione previsto per le imprese sottoposte a confisca e sequestro in cui è chiara la lettera della legge nel riconoscere la sterilizzazione del motivo di esclusione solo alle imprese già sottoposte alla misura giudiziaria (“aziende o società sottoposte a sequestro o confisca …. ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento”).

Ci si deve, allora chiedere se la novella, giustificata dalla relazione illustrativa con la necessità del “coordinamento con le norme del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011”, con tale formulazione non voglia lasciare una chance favorevole all’impresa che abbia ottenuto la misura della “bonifica” durante la gara pubblica.

3.2. In punto di ratio legis va, poi, rammentato che il controllo giudiziario è istituto di sostegno previsto dall’ordinamento per l’imprenditore che sia marginalmente toccato dai clan e che individualmente (specie in realtà piccole e contaminate e ad economia scarsa) non sia in grado di reagire alla criminalità, sostegno costituito da un percorso imprenditoriale sorvegliato dall’amministratore giudiziale, finalizzato alla sua bonifica.

L’istituto va, però, coordinato con gli altri con cui esso si correla e, di conseguenza risulta necessario porre in evidenza i confliggenti interessi in gioco evincibili nell’incontro delle norme sulla contrattualistica con quelle del codice antimafia:

– i plurimi interessi pubblici (anche non convergenti) -) alla stipula del contratto con soggetto meritevole di fiducia in quanto non interessato da fenomeni di infiltrazione mafiosa, -) alla stipula del contratto con il migliore offerente, -) alla certezza del soggetto contraente, -) alla stipula nei tempi ristretti di cui all’art. 32 c.c.p.;

– l’interesse dell’impresa concorrente a quella interdetta a conservare gli effetti degli atti della stazione appaltante sfavorevoli a quest’ultima ex art. 94 cod.antim./e di quelli conseguenti a sé favorevoli;

– l’interesse dell’impresa interdetta ed ammessa al controllo a conservare i provvedimento di evidenza pubblica/ contrattuale a lei favorevoli/ reagire a quelli sfavorevoli comminati prima dell’ammissione al controllo giudiziario, interesse che in realtà piccole e contaminate e ad economia scarsa può coincidere con quello alla sopravvivenza dell’impresa (sottolinea tale aspetto la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27856/2019 che afferma che la ratio dell’istituto sia “quella di consentire, a mezzo di specifiche prescrizioni e con l’ausilio di un controllore nominato dal Tribunale, la prosecuzione dell’attività di impresa nelle more della definizione del ricorso amministrativo al fine di evitare, in tale lasso di tempo, la decozione dell’impresa che, privata di commesse pubbliche e/o di autorizzazioni essenziali per la prosecuzione della propria attività, potrebbe subire conseguenze irreparabili a causa della “pendenza” del provvedimento prefettizio”) coincidente con quello pubblico (per come osservato dal Cons. St. n. 4619/2021) alla forza lavoro ivi impiegata.

3.3. In punto, invece, di interventi giurisprudenziali sul tema risulta utile inquadrare i precedenti giurisprudenziali che hanno applicato la regola della irretroattività del 34 bis cod.antim. nelle relative fattispecie per comprendere esattamente la portata delle relative affermazioni:

– la sentenza del Consiglio di Stato n. 3268/2018, costantemente richiamata per il principio della irretroattività degli effetti del 34 bis cod.antim., non si occupa, in verità, di fattispecie contrattuale interessata dagli effetti del sopravvenire di tale istituto, ma, piuttosto, afferma la carenza di interesse all’appello proposto dall’impresa seconda classificata in quanto la concorrente appellata nelle more era stata colpita da interdittiva da cui era conseguito atto di esclusione dalla procedura non impugnato con derivata incapacità a contrattare senza che potesse rilevare il sopraggiunto provvedimento ex art. 34 bis cod.antim.;

– la sentenza del Tar Basilicata n. 482/2018 ha rigettato l’impugnazione di esclusione di impresa destinataria di interdittiva e poi ammessa al controllo giudiziario sull’assunto che esso opera favorevolmente “sottoposte” al controllo giudiziario prima della scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte, e non anche a quelle, attinte dall’informativa antimafia prima o durante il procedimento di evidenza pubblica in fattispecie, però, antecedente alla ricordata previsione introdotta dal d.l. n. 32/19 dell’art. 80 co. 2 c.c.p. di congelamento del motivo di esclusione per l’intervento del 34 bis cod.antimafia, facendo, dunque, applicazione analogica dell’art. 80 co.11 c.c.p. riguardante le “aziende o società sottoposte a sequestro o confisca …. ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento”;

– la sentenza del Tar Reggio Calabria n. 643/18 ha rigettato il ricorso di impresa in controllo che richiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione in favore di altra impresa adottata in esito a scorrimento graduatoria per effetto del riscontro della sua sottoposizione ad interdittiva, invocando gli effetti favorevoli del sopraggiunto controllo ex art. 34 bis cod.antim.. Il Tribunale reggino ha in proposito escluso che l’ammissione al controllo possa “retroagire fino a travolgere gli atti legittimamente adottati dall’amministrazione quale automatica e doverosa conseguenza dell’informativa interdittiva intervenuta a carico dell’originaria aggiudicataria”;

– le sentenze del Tar Napoli nn. 805 e 5690/2020 hanno affermato la legittimità delle comminate esclusioni, rispettivamente nei due diversi momenti di valutazione delle offerte e di controllo dei requisiti dell’aggiudicataria, escludendo che si possa riconnettere alla misura dell’ammissione al controllo giudiziario l’obbligo della Amministrazione aggiudicatrice di annullare la precedente esclusione e riammettere alla gara il partecipante, tanto meno di ritirare gli atti che conseguono alla disposta esclusione e, segnatamente, l’aggiudicazione disposta successivamente in favore di un altro operatore economico;

– la sentenza del Tar Salerno n. 1530/2020 ha accolto l’impugnazione dalla impresa prescelta come nuova contraente per effetto di scorrimento di graduatoria avverso la determinazione della appaltante della revoca del suo recesso dal contratto stipulato e comminato per interdizione della originaria contraente. Tale pronuncia, pur completa e pregevole nella motivazione, è stata, tuttavia, riformata dal Consiglio di Stato (n. 4619/2021) alla luce dell’essere la fattispecie relativa alla fase di esecuzione del contratto ormai concluso e non della fase di affidamento, con conseguente difetto di incertezza della p.a. nell’individuazione del contraente e della insussistenza di posizione di legittima aspettativa giudizialmente tutelabile della controinteressata.

Il Giudice di appello ha, dunque, ammesso (ove in concreto possibile) l’applicazione degli effetti favorevoli dell’istituto di cui all’art. 34 bis cod. antimafia sugli atti contrattuali della fase successiva alla stipulazione del contratto.

La rassegna delle altre sentenze evidenzia che le singole fattispecie condizionano spesso la conclusione di inapplicabilità retroattiva del 34 bis cod.antim. passando per la mancata impugnazione di atti sfavorevoli, per il momento in cui gli atti espulsivi vengono emanati dalla appaltante e per la presenza di situazioni tutelate di controinteresse.

Ebbene, ritiene, allora, il Collegio che alla luce del dato normativo e dello scopo del controllo giudiziario la retroattività degli effetti dell’interdittiva possa predicarsi oltre che per la fase successiva all’esecuzione, per come affermato dal Giudice di appello, anche per la fase antecedente la verifica dei requisiti in esito all’aggiudicazione.

Ove l’impresa concorrente sia colpita da interdittiva l’esclusione può essere effettivamente congelata dall’intervento del controllo giudiziario (a volte anteceduto dalla sospensione degli effetti dell’interdittiva nelle more della decisione del controllo) se sopraggiunto anteriormente al momento di verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario.

In tale fase, infatti, -) non vi sono controinteressati in senso tecnico, -) l’incertezza della stazione appaltante è tollerabile non ricadendo ancora sul futuro contraente ed, anzi, verrebbe meno il problema delle ricadute nella procedura contrattuale dei possibili diversi orientamenti di Giudice di primo e secondo grado sulla legittimità dell’interdittiva, e -) non vi è ricaduta negativa sulla stringente tempistica dei contratti pubblici.

Ragionando in tal senso, inoltre, si dà all’impresa – diligente nell’impugnare l’interdittiva e nel “presentare le sue carte” al Giudice della prevenzione per verificare che il condizionamento della criminalità sia stato marginale – spessissime volte per esserne stata per lo più vittima – quell’ancora di salvezza di legalità/sopravvivenza che il controllo giudiziario mira a tutelare.

La deroga alla necessità della persistente possidenza dei requisiti in capo alla partecipante sarebbe logica ed eccezionale conseguenza dell’istituto del controllo giudiziario deroga espressamente ammessa dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 4619/2021 secondo cui “La sospensione degli effetti di cui all’art. 94, che caratterizza la fattispecie, ha natura eccezionale, espressamente derogando al generale principio secondo cui i requisiti di capacità dell’impresa devono permanere per tutta la durata dell’appalto”.

D’altro canto, tale incertezza è fisiologica nel sistema delle gare pubbliche in cui 1) l’ammissione legata al riscontro dei requisiti generali è affidata alle autocertificazione con effettiva verifica postuma da parte dell’Amministrazione per rendere efficace l’aggiudicazione definitiva, 2) nei contratti sottosoglia e nei settori speciali la stazione appaltante disamina le offerte tecniche ed economiche prima di effettuare la verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 c.c.p., 3) l’art. 92 del cod.antimafia prevede che, trascorsi 30 giorni dalla consultazione della banca dati ove non sia stata rilasciata l’informativa dal Prefetto, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le appaltanti possano procedere alla stipula del contratto apponendo la condizione risolutiva per l’ipotesi di esito negativo della verifica prefettizia 4) in via transitoria l’articolo 8, comma 1, lett. a) del d.l. 76/2020 consente l’esecuzione anticipata in via d’urgenza nelle more delle verifiche dei requisiti del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8 c.c.p..

Al di fuori da tale eccezionale individuata ipotesi (controllo sopraggiunto anteriormente alla verifica dei requisiti in capo all’aggiudicataria) sarà nella discrezionalità della p.a. in base alle fattispecie concrete (ad es. insussistenza di altri concorrenti ammessi e del tipo di contratto) determinarsi se attendere la decisione del Giudice della prevenzione ove l’aggiudicataria abbia dato prova dell’impugnazione dell’interdittiva e della presentazione dell’istanza ex art. 34 bis cod.antim. Tale decisione sarà, invero, difficilmente adottabile in presenza di ulteriori concorrenti e certamente da escludere laddove la durata del contratto sia inferiore al tempo massimo del controllo giudiziario (3 anni).

La conclusione raggiunta pare coerente, infine, con l’ormai stabilizzato orientamento del Consiglio di Stato favorevole alle imprese “controllate” di concessione di rinvio della decisione sull’impugnazione dell’interdittiva per il periodo di durata del procedimento ex art. 34 bis cod. antimafia al fine di non determinare la fine anticipata del percorso di bonifica (v. in proposito tra le altre, Cons. St. n. 5134/2021 e ord. Tar Catanzaro, n. 358/2019)».

La decisione appena riportata ha dato conto dell’apertura del Consiglio di Stato sugli effetti retroattivi del controllo giudiziario nella fase esecutiva, cui si accompagna l’ulteriore sopravvenuta pronuncia n. -OMISSIS-del giudice di appello secondo cui “… il pur indiscusso principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, in quanto principio generale del procedimento di gara (necessariamente destinato, quindi, ad essere adattato alla specificità della fattispecie che venga di volta in volta in rilievo), deve essere inteso ed applicato in coerenza con i concorrenti principi di ragionevolezza e proporzionalità, aventi rango non subordinato ai fini della disciplina (per gli aspetti non compiutamente regolamentati in via legislativa) del procedimento selettivo.

Corollario di tale rilievo è che la pur accertata discontinuità nel possesso del requisito, tanto più laddove esso non appartenga all’ambito dei presupposti soggettivi di partecipazione legislativamente tipizzati, non è suscettibile di determinare l’esclusione del partecipante alla gara, quando – vuoi per la durata dell’interruzione, vuoi per altre ragioni – essa non abbia concretamente determinato alcun vulnus all’esigenza dell’Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati.

Applicando le suesposte coordinate interpretative alla fattispecie oggetto di giudizio, non può non osservarsi che la discontinuità nel possesso del requisito di partecipazione in capo all’impresa poi aggiudicataria, determinata dalla emissione nei suoi confronti dell’interdittiva antimafia del ….., ha avuto una durata poco più che mensile, atteso che i relativi effetti interdittivi sono stati inibiti per effetto del decreto n. 102 del 27 luglio 2015, col quale il Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione – ha disposto, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 159/2011 e per la durata di sei mesi, la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria”. Tale pronuncia, pur relativa al regime di cui al precedente codice appalti, fa importante applicazione in materia dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

7. Tanto premesso l’applicazione delle citate coordinate portano a concludere per la fondatezza del ricorso per le seguenti e congruenti ragioni:

– brevissima è stata la durata di efficacia dell’informativa interdittiva, 16 giorni, in virtù di sua impugnazione con richiesta di tutela cautelare anche monocratica, alla cui concessione è seguita l’ammissione al controllo giudiziario il 19.04.2021:

– il controllo è stato concesso in fase anteriore all’aggiudicazione del 20.07.2021;

– non si è avuta aggiudicazione ad altra impresa per mancato scorrimento di graduatoria, per come confermato nel corso dell’udienza.

Quanto alla durata del controllo, considerando anche la proroga, sino al 19.04.2024 deve, anzitutto, osservarsi che:

– la scadenza del percorso di bonifica è, effettivamente allo stato ed in ragione della durata del presente processo, inferiore alla durata triennale del contratto quadro oggetto di gara, ancora da affidare;

– ove, invece, fosse stato stipulato il contratto nell’immediato in esito al controllo, l’esecutore avrebbe eseguito i lavori nella vigenza del controllo;

– non può tenersi in conto per la presente decisione dell’eventuale ma non prevedibile ottenimento da parte della -OMISSIS-. di liberatoria per effetto di aggiornamento della interdittiva ex art. 91, comma 5, D. Lgs. n. 159/2011.

Fermo quanto evidenziato, nella fattispecie in esame la scadenza del termine finale del controllo in data anteriore a quella di ultimazione dell’intero appalto non risulta ostativa all’accoglimento del ricorso posto che, per come emerso già in sede cautelare, i lavori assegnati all’esponente possono essere definiti entro il termine di durata del controllo giudiziario.

L’operatore economico, alla data di esecuzione della prestazione specifica, sarà allora ancora in possesso dei necessari requisiti.

8. La peculiarità, la novità e la complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e i soggetti indicati nella pronuncia.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati: …

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.