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A. Inquadramento
Gara del 30.1.2023.
L 2° classificata [PPP] impugna l’aggiudicazione alla 1° classificata RTI [TTT]-[VVV].
B. Sul ricorso
B1. Sul motivo sull’aggiudicazione in caso di ex aequo
Premesso che la gara si svolgeva col metodo dell’OEV, che 1° e 2° classificata avevano conseguito lo stesso punteggio, che la lex specialis prevedeva, in caso di ex aequo, l’aggiudicazione all’offerta presentata per prima (come avvenuto nel caso di specie), la ricorrente censura la clausola, sostenendo che si sarebbe dovuto provvedere tramite rilancio. Il TAR respinge.
In caso di offerte ex aequo, il meccanismo del rilancio ex art. 77 r.d. 827/1924 trova applicazione solo per le gare col metodo del massimo ribasso (e non di offerta economicamente più vantaggiosa). Nell’ipotesi di offerta economicamente più vantaggiosa, la s.a. può stabilire nella lex specialis il modo di soluzione del caso di parità in graduatoria; in proposito, non è illegittimo il criterio della priorità temporale della presentazione dell’offerta, essendo basato sulla diligenza del concorrente.
Alla gara, indetta … mediante procedura aperta … con richiesta d’offerta su piattaforma MePA, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendevano parte 6 operatori economici: il RTI costituendo tra [TTT] … e [VVV] …; [PPP] S.r.l.; … S.r.l. unipersonale; … S.r.l.; … S.r.l.; … S.r.l.
3. Alla ricorrente [PPP] veniva attribuito lo stesso punteggio complessivo di 99/100 della R.T.I. [TTT] – [VVV] ottenendo i due operatori economici stessi punteggi sia per l’offerta economica (30/30) che per l’offerta tecnica (69/70).
4. In applicazione del disciplinare dell’appalto (art. 21.3), sulla scorta cioè del criterio della priorità temporale, … la [SA] procedeva … ad aggiudicare la gara … al R.T.I. [TTT]-[VVV], la cui offerta era pervenuta in data 3 marzo 2023 alle 9:56, prima di quella della [PPP], giunta in data 6 marzo 2023 alle 15:44.
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18. Si può passare … all’esame del … motivo di ricorso della ravvisata violazione dell’art. 77 del R.D. 827/1924 che prescriverebbe, nei casi di punteggio ex aequo tra i concorrenti, l’applicazione del principio del “rilancio dell’offerta” consentendo agli operatori economici classificatisi a pari merito di presentare offerte migliorative.
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In caso di ex aequo, l’art. 21.3 del citato Disciplinare stabiliva che “Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, il concorrente che abbia presentato per primo l’offerta sul Me.Pa. è collocato nella graduatoria parziale prima del concorrente di pari punteggio”.
Ciò posto, l’operato dell’Amministrazione resistente non è censurabile nella misura in cui “ha autonomamente previsto nella legge di gara, per il caso di offerte economicamente più vantaggiose che, all’esito della procedura, hanno ottenuto complessivamente lo stesso punteggio (ossia offerte ex aequo) l’applicazione di un diverso criterio, peraltro basato sulla diligenza dell’operatore economico”.
Difatti ritiene questo collegio che il sub procedimento delineato dal citato art. 77 può trovare applicazione soltanto nel caso in cui i concorrenti ex aequo abbiano presentato “la stessa offerta” o “offerte uguali”, circostanza che non può ritenersi si sia verificata nel caso in esame.
Inoltre, l’orientamento cui questo collegio ritiene di aderire è quello che sostiene che l’ambito di applicazione della suddetta norma giuridica sia circoscritto ai “rari casi in cui vi sia un ex aequo del prezzo offerto, nelle gare al massimo ribasso” (Consiglio di Stato, Sez. III, 30 dicembre 2020, n. 8537), dovendosene escludere l’applicazione nelle gare il cui criterio per l’affidamento sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ove, infine, fosse stato seguito il criterio di cui all’art. 77 del R.D. 827/1924 nella fattispecie all’esame, in cui la [PPP] e il RTI [TTT]-[VVV], hanno ottenuto il massimo punteggio in relazione all’offerta economica, l’eventuale “offerta migliorativa” avrebbe dovuto essere limitata alla sola componente tecnica, con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia criterio predeterminato dalla lex specialis, sarebbe stato dato inammissibilmente accesso ad una modifica ex post dell’offerta tecnica.
C. Conclusioni
Il TAR respinge il ricorso.
20. … il ricorso … non può trovare accoglimento.