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A. Riferimenti

Procedura ante 1.7.2023.

La ricorrente RTI [SSS] impugna la propria esclusione.

B. Sul ricorso

B1. Motivo verso l’esclusione (mancata indicazione dei requisiti per lavori sotto € 150.000)

La ricorrente deduce illegittima la propria esclusione, comminata per non avere indicato in gara di voler coprire la categoria OS4 (inferiore ad € 150.000), per la quale era priva di SOA, tramite i requisiti ex art. 90, co. 1, d.p.r. 207/2010 (in effetti posseduti); deduce doveroso il soccorso istruttorio. Il TAR respinge.

Qualora un o.e., privo di SOA, intenda qualificarsi – per una categoria scorporabile inferiore ad € 150.000 – mediante i requisiti speciali ex art. 90, co. 1, d.p.r. 207/2010, deve indicarlo nella domanda di partecipazione, pena l’esclusione. Nel caso, non è consentito il soccorso istruttorio.

… le lavorazioni della categoria OS4, OS3, OS28 e OS30 sono a qualificazione obbligatoria.

[SSS] deduce … di possedere tutti i requisiti di qualificazione e in particolare con riguardo alla categoria OS4, di importo pari ad euro 48.261,42, precisa di avere eseguito in epoca antecedente alla procedura selettiva lavorazioni analoghe a quelle oggetto di gara, idonee alla qualificazione semplificata ex art. 90, comma 1, D.P.R. 207/2010. Tuttavia, nell’attestare in sede di partecipazione il possesso dei requisiti richiesti,… non ha indicato il ricorso a tale modalità di qualificazione semplificata e ciò per mera svista …

… la stazione appaltante ha … ammesso con riserva [SSS], attivando nei suoi confronti … il soccorso istruttorio, al fine della dimostrazione del possesso del requisito di qualificazione nella categoria scorporabile OS4, non risultando tale categoria nell’attestato S.O.A. dell’esponente, sostenendo la p.a. che [SSS] avesse inteso coprire tale categoria con il surplus di qualificazione posseduto nella categoria prevalente OG1 …

… la deducente ha fornito i chiarimenti richiesti, rappresentando di aver inteso far ricorso per la categoria OS4 alla modalità di qualificazione semplificata prevista dall’art. 90, comma 1, D.P.R. 207/2010 e documentando il possesso del requisito secondo le relative modalità …

… la stazione appaltante … ha però disposto l’esclusione di [SSS] dalla procedura, avendo la commissione verificato, nella seduta di gara del 18.06.2023, il “mancato possesso del requisito di qualificazione nella categoria OS4 – I, richiesto dall’articolo 10.1.2. del Disciplinare di gara”, non risultando correttamente indicati nell’offerta “i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l’esecuzione dell’opera” ….

6. La ricorrente prospetta l’illegittimità della propria esclusione …, sostenendo la legittimità della modalità di qualificazione semplificata della categoria OS4, nonché l’ammissibilità del soccorso istruttorio qualora vengano in rilievo dati storici preesistenti rispetto alla data di presentazione dell’offerta e non indicati nella dichiarazione di gara per mero errore materiale o svista.

Il ricorso è infondato.

La gravata determinazione espulsiva è motivata in considerazione della mancanza in capo alla ricorrente del possesso del requisito di qualificazione nella categoria OS4, richiesto dall’articolo 10.1.2 del disciplinare di gara, secondo il quale “Le lavorazioni della categoria OS4, OS3, OS28 e OS30 sono a qualificazione obbligatoria”.

Ciò premesso è incontestato che l’esponente non abbia allegato all’offerta l’attestazione della qualificazione S.O.A. per i lavori specialistici OS4 … non manifestando al contempo la volontà di far ricorso alla modalità di qualificazione semplificata ex art. 90, comma 1, D.P.R. n. 207/2010.

Tale omissione, diversamente dagli assunti della deducente, non può essere qualificabile alla stregua di un errore materiale.

A fronte, pertanto, della mancata allegazione di un requisito tecnico nei termini appena chiariti, non risulta ammissibile un eventuale soccorso istruttorio, poiché per pacifica e condivisibile giurisprudenza “il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando” (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Sez. III, 5 marzo 2019, n. 2898).

C. Conclusioni

Il TAR respinge il ricorso.

7. La domanda è quindi respinta.