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A. Riferimenti

Procedura ante 1.7.2023.

La ricorrente RTI [PPP] impugna la propria esclusione.

B. Sul ricorso

B1. Motivo verso l’esclusione (presentazione di offerta via PEC anzichè via piattaforma)

La lex specialis prevede la presentazione di offerta via piattaforma telematica. La ricorrente, non potendo caricare i files a causa delle loro dimensioni, segnala la questione; il gestore incrementa la capacità di carico prima della del termine finale, ma l’o.e. non riesce a usufruirne, non avendo effettuato il refresh; quindi, trasmette parte dell’offerta mediante PEC e wetransfer. La s.a. lo esclude.

La ricorrente censura l’esclusione. Il TAR respinge. 

A fronte della previsione, a pena di esclusione, della presentazione dell’offerta via piattaforma telematica, va escluso l’o.e. che ha inviato l’offerta con modalità diverse (PEC e wetransfer); a tal fine, non sussiste “malfunzionamento” della piattaforma che imponga la proroga dei termini (art. 79, co. 5-bis D.Lgs. 50/2016), quando la criticità della piattaforma telematica (limite dimensionale dei files) siano superate dal gestore prima dell’orario di scadenza, o siano superabili dell’o.e. mediante accorgimenti ricavabili dal “manuale utente” della piattaforma (nel caso: riduzione delle dimensioni dei files o suddivisione in sottocartelle).

La lex specialis nella sua prima stesura non ha … richiesto … la redazione di un vero e proprio progetto …

Con decreto … ha … disposto alcune rettifiche alla documentazione da allegare. … 

… Per mezzo di tali modifiche l’amministrazione … ha richiesto agli operatori economici il deposito … di un “…progetto definitivo …”.

Tuttavia, pur avendo apportato rilevanti modifiche nell’oggetto dell’appalto, l’amministrazione ha lasciato immutata la capacità di memoria messa a disposizione dei partecipanti per il deposito delle relative offerte, sempre circoscritta a 100 MB.

Il ricorrente r.t.i., servendosi della piattaforma …, ha … tempestivamente trasmesso la propria offerta di gara -come da ricevuta del 10.03.2023 ore 17:59 inviata dal portale- comprensiva della busta A), documentazione amministrativa, della busta B), documentazione tecnica, e della busta C), offerta economica temporale. A fronte però dell’incapienza della piattaforma ad accogliere tutto il progetto definitivo ed i relativi elaborati, la busta B) è risultata comprensiva della sola relazione tecnica, di una parte degli elaborati … e dell’elenco degli elaborati.

… quindi -dopo avere segnalato al r.u.p. l’impossibilità di inoltrare l’offerta nonché richiesto un intervento tecnico- in assenza di positivo riscontro ha generato, a mezzo WeTransfer, un link contenente tre elementi per un peso totale di 200 MB …

Tale WeTransfer è stato inviato … alle ore 17:48, entro il termine di scadenza di presentazione delle domande fissato alle ore 18:00 del 10.03.2023, decorso il quale il ricorrente r.t.i. ha anche trasmesso, alle ore 18:51, una nota di accompagno …

L’amministrazione  … ha comunicato … l’esclusione … sul presupposto che “con la trasmissione a mezzo pec dell’offerta tecnica, ha di fatto, violato il principio di segretezza delle offerte”.

6. Il ricorrente r.t.i. prospetta l’illegittimità dell’esclusione in ragione dell’erroneo richiamo al principio di segretezza delle offerte … Risulterebbe altresì violato il principio di legittimo affidamento e della buona fede, poiché la stazione appaltante avrebbe impedito ai partecipanti di allegare integralmente la documentazione di gara, in presenza del limite di 100 MB per il caricamento dei file sulla piattaforma.

La domanda è infondata.

… la presentazione dell’offerta tecnica … tramite WeTransfer muove dal rilievo che la variazione dell’oggetto dell’appalto -passato dalla redazione di una bozza di progetto esecutivo ad un progetto definitivo- ha comportato un oggettivo incremento dei documenti da predisporre ad opera degli operatori economici, non conciliabile con la capacità di memoria della piattaforma, rimasta circoscritta a 100 MB e risultando pertanto impossibile per il ricorrente il completo deposito della stessa offerta tecnica, il cui progetto ed i relativi elaborati avevano, soli essi, un peso di 200 MB circa.

Tanto chiarito, occorre rilevare che l’avversata determinazione espulsiva è basata … sulla relazione del r.u.p. del 14.07.2023 …

Tale relazione … precisa che il r.t.i. ricorrente ha presentato sul portale … l’offerta tecnica alle ore 17:59 del 10.03.2023, quindi entro il termine delle ore 18:00, tuttavia incompleta e ciò dopo che con segnalazione telefonica il medesimo r.t.i. aveva rappresentato all’amministrazione procedente la necessità di aumentare il limite di upload file della piattaforma, stante l’insufficienza dei 100 MB.

… il tecnico della piattaforma alle ore 17:34 del 10.03.2023 ha preso in carico la richiesta con urgenza e ha quindi aumentato la capienza ma, … sebbene tale modifica sia intervenuta prima dell’ultimo tentativo di deposito poi eseguito dal r.t.i. ricorrente, è comunque comparso il messaggio di errore per il superamento del limite della busta pari a 102 MB, avendo l’esponente caricato il file per tale dimensione, poiché “la modifica non era stata recepita dall’operatore non avendo effettuato un refresh dell’applicativo”.

La richiamata relazione evidenzia ancora come, a prescindere dall’aumento della capienza della piattaforma da 100 MB a 200 MB comunque disposto, la presentazione tempestiva dell’offerta per il tramite della piattaforma … sarebbe comunque stata possibile suddividendo la cartella dell’offerta tecnica in più sotto cartelle di dimensioni inferiori e riducendo le dimensioni dei file pdf, come eseguito dall’altra partecipante …, e ciò in conformità alle indicazioni contenute nel manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche, la cui consultazione era prescritta dall’art. 3 del disciplinare.

In ragione delle indicate risultanze della relazione del r.u.p. non emerge quindi alcun malfunzionamento della piattaforma, in conseguenza del quale la stazione appaltante, giusta l’art. 79, comma 5-bis D. Lgs. n. 50/2016, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte fino al ripristino della funzionalità e la successiva proroga, salva la segretezza delle offerte intanto acquisite.

Né, al contempo, sussiste la denunciata violazione ad opera dell’amministrazione procedente dei principi di buona fede oggettiva e di affidamento, essendo di contro ravvisabile un contegno del r.t.i. ricorrente non conforme alla diligenza richiesta, la quale avrebbe imposto la previa consultazione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche, come previsto dall’art. 3 della lex specialis, il cui successivo art. 16 prescrive che “le offerte, a pena di esclusione, devono pervenire attraverso la Piattaforma…” entro il termine stabilito.

In senso contrario, non risultano idonei a confutare i contenuti della relazione i rilievi del r.t.i. ricorrente, il quale deduce che l’aumento della memoria della piattaforma sarebbe avvenuto dopo il termine ultimo …, come evincibile dalla comunicazione delle ore 18:19 del 10.03.2023, e che, inoltre, i singoli file dell’offerta tecnica, sebbene già suddivisi dal ricorrente, risultavano tutti comunque superiori ai 50 MB.

Invero, per come indicato nella relazione, per un verso l’ampliamento della memoria da 100 MB a 200 MB è intervenuto prima dell’ultimo tentativo di deposito poi eseguito dal r.t.i. ricorrente alle 17:59 del 10.03.2023, essendo successiva all’ampliamento la sola comunicazione, mentre sotto concorrente profilo i tre elementi dell’offerta tecnica per complessivi 216 MB -progetto definitivo parte 1 86,6 MB, progetto definitivo parte 2 74,4 MB, relazione tecnica 54,7 MB- sarebbero stati comunque suscettibili di suddivisione in più sotto cartelle di dimensioni inferiori, compatibili con il loro caricamento nella piattaforma.

Sulla scorta delle argomentazioni contenute nella relazione del r.u.p., posta a base della statuizione espulsiva, l’operatore economico non ha quindi inoltrato tempestivamente tramite piattaforma l’offerta tecnica e ha violato altresì la disposizione della lex specialis secondo la quale l’offerta tecnica, inoltrata in modo incompleto dal ricorrente, avrebbe dovuto essere composta a pena di esclusione dal progetto definitivo redatto ai sensi dell’art. 23, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e dalla relazione tecnica.

C. Conclusioni

Il TAR respinge il ricorso.

7. Il ricorso è pertanto respinto.