Gara ante 1.7.2023.
La 2° classificata [EEE] impugna l’aggiudicazione alla 1° classificata [DDD].
Sul ricorso
Motivo per l’esclusione dell’aggiudicataria
La 1° classificata [DDD] non aveva indicato nell’offerta i costi della manodopera e della sicurezza (per i quali non vi era spazio nel modulo della piattaforma telematica. La s.a. attivava il soccorso istruttorio, correttamente esitato da [DDD], con conseguente aggiudicazione.
La 2° classificata [EEE] deduce che [DDD] dovesse essere esclusa. Il TAR respinge.
Sebbene – di regola – la mancata indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera comporti l’esclusione, ciò non vale quando l’o.e. abbia confidato nel modulo a base di gara (senza che neppure rilevi la possibilità di modificare il modulo medesimo); in tale ipotesi, va accordato il soccorso istruttorio.
Con nota p.e.c. del 12.01.2023 la stazione appaltante ha comunicato all’impresa [DDD] che in base alle risultanze dei punteggi era risultata aggiudicataria e, nelle more della verifica dei requisiti, ha richiesto alla medesima di dichiarare i costi della manodopera ed i propri costi aziendali.
La prima graduata [DDD n.d.r.] … ha dichiarato che i costi di sicurezza aziendali “sono pari a € …” e quelli della manodopera “sono pari ad € …”. Sempre il 12.01.2023 il [SA] ha adottato la determina n. …, …, avente ad oggetto … l’aggiudicazione dei lavori in favore dell’impresa [DDD].
Con provvedimento n. … del 15.03.2023 il r.u.p. ha preso atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate in ordine ai requisiti della prima graduata, conferendo efficacia alla determina di aggiudicazione n. … del 12.01.2023 …
…
5.1. … la ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’impresa aggiudicataria, per non avere la stessa indicato nell’ambito dell’offerta economica i costi di manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, non essendo inoltre possibile disporre il soccorso istruttorio.
La censura è infondata.
… il disciplinare di gara ha precisato che “L’offerta economica dovrà essere redatta seguendo le apposite schermate indicate dal MePA” ma il relativo spazio è stato riservato solo al ribasso offerto, non consentendo invece di inserire i costi aziendali e della manodopera.
Tanto chiarito, in tali casi non può essere disposta l’espulsione dell’operatore economico, e ciò in aderenza ai principi di trasparenza e proporzionalità espressi dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 2.05.2019, C-309/18, oltre che di tutela dell’affidamento in capo ai partecipanti nell’utilizzo della modulistica predisposta dalla stazione appaltante. Precisa, in particolare, il giudice sovranazionale che laddove sussista, come nel caso di specie, l’impossibilità di indicare i costi di manodopera nei moduli predisposti dalla stazione appaltante, “in considerazione dei principi della certezza del diritto, di trasparenza e di proporzionalità, l’amministrazione aggiudicatrice può accordare a un simile offerente la possibilità di sanare la sua situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia entro un termine stabilito dalla stessa amministrazione aggiudicatrice” (in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 aprile 2020, n. 2350).
In senso contrario non può assume rilievo la circostanza che il modulo fosse modificabile, poiché l’operatore economico si trova nell’incertezza tra l’omettere la specificazione dei costi prescritta dalla legge, stante l’assenza di un apposito spazio, e il rischio, inserendoli, di alterare il modulo appositamente predisposto dall’amministrazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter, 1 giugno 2020, n. 5780).
In conformità alla richiamata giurisprudenza, pertanto, la prima graduata con p.e.c. del … ha indicato, su richiesta della stazione appaltante, i costi di sicurezza aziendali in euro … e i costi della manodopera in euro ….
Conclusioni
Il TAR respinge il ricorso.