Pubblicato il 27/03/2024
N. 00497/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01039/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ati De Marco Costruzioni S.r.l. – Heraclea Strade S.r.l. – Siti Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 94942116C4, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisabetta De Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni di Crosia e Scala Coeli, Asmel Consortile S.C. A R.L., non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comune di Crosia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
nei confronti
Devi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Lilli, Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
-per l’annullamento della determina n.261 del 5.06.23 avente ad oggetto l”aggiudicazione della gara d”appalto dei lavori di “Interventi di adeguamento sismico, degli impianti tecnologici abbattimento delle barriere architettoniche e ampliamento della scuola primaria e dell”infanzia via del Sole” in favore della DEVI SRL; dei verbali di gara n 1, 2, 3, 4 e 5 nella parte in cui ammettono la DEVI SRL alla gara ritenendo la documentazione presentata conforme a quanto previsto negli atti di gara e viene formulata, altresì, proposta di aggiudicazione in suo favore; della nota n. 13725 del 30.05.2023 con la quale il comune di Crosia rigetta l”istanza di annullamento in autotutela richiesta dalla ricorrente, e conferma l”aggiudicazione in favore della DEVI SRL;
-nonché della richiesta di parere e del parere reso dalla società ASMEL del 28.06.23;
-nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorchè non conosciuto; nonché tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara (bando, disciplinare e capitolato speciale), ove interpretati in senso sfavorevole alla posizione della società ricorrente;
per la condanna della p.a. ad annullare il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore della DEVI SRL e disporre l”aggiudicazione in favore dell”ati ricorrente, nonché per la declaratoria dell”inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato;
Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati da Ati De Marco Costruzioni S.r.l. – Heraclea Strade S.r.l. – Siti Sud S.r.l. il 22/8/2023:
per l”annullamento della determina n.342 del 14.07.23, pubblicata il 21.07.2023, comunicata in pari data alla ditta ricorrente, avente ad oggetto Rettifica determina n.8 del 5.06.23 reg. gen. 261 appalto lavori di “Interventi di adeguamento sismico, degli impianti tecnologici abbattimento delle barriere architettoniche e ampliamento della scuola primaria e dell”infanzia via del Sole” mediante la quale viene sostituita l”indicazione della DEVI SRL con il costituente RTI Devi srl mandatario Falbo srl mandante e conseguentemente aggiudicata la gara in favore del costituente RTI;
del verbale del 12.07.2023 della commissione di gara; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
nonché di tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara, ove interpretati in senso sfavorevole alla posizione della società ricorrente;
per la condanna della p.a. ad annullare, unitamente ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, il provvedimento di aggiudicazione della gara disposto in favore dell”ati DEVI SRL- Falbo srl e disporre l”aggiudicazione in favore dell”ati ricorrente, nonché per la declaratoria dell”inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato;
in via subordinata, per la condanna al ristoro del danno per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito e di Devi S.r.l. e di Comune di Crosia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 4.7.2023 e depositato il 18.7.2023 la ATI De Marco Costruzioni srl – Heraclea Strade srl – Siti sud srl ha esposto:
-) l’ATI ricorrente aveva partecipato alla gara bandita il 21.11.2022 dalla Centrale Unica di Committenza Unione dei comuni di Scala Coeli e Crosia, per conto del comune di Crosia, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n.50/2016, interamente telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “interventi di adeguamento sismico, degli impianti tecnologici abbattimento delle barriere architettoniche e ampliamento della scuola primaria e dell’infanzia via del Sol”, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs 50/2016;
-) con verbale di gara n. 1 del 7.2.2023, la Commissione dichiarava che, entro la scadenza del termine assegnato, risultavano pervenuti ed acquisiti al sistema complessivamente n.5 plichi, tra cui, oltre a quello dell’ATI ricorrente, quello della “DEVI srl” con partita IVA n. 03258550783;
-) sempre con il verbale n.1, di seguito confermato con verbale n.2, la “DEVI SRL” veniva ammessa alla fase successiva di gara, ritenendo che la documentazione amministrativa fosse conforme a quanto previsto negli atti di gara;
-) con verbale di gara n.3 venivano aperte le buste inerenti l’offerta tecnica ed anche in questo caso la “DEVI SRL” veniva ammessa alla valutazione riservata da parte della Commissione;
-) con verbale n.4 si procedeva alla valutazione delle offerte tecniche con attribuzione di punteggio di tutti gli ammessi in seduta riservata;
-) con verbale n.5, venivano aperte le buste economiche e veniva formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell’impresa DEVI SRL, mentre al secondo posto si classificava il raggruppamento ricorrente;
-) in data 24.05.23 l’odierna ricorrente formulava istanza di accesso agli atti di gara;
-) con determina n.261 del 5.6.2023 il comune di Crosia aggiudicava definitivamente la gara all’impresa DEVI srl;
-) in data 9.6.2023 il Comune acconsentiva il predetto accesso e trasmetteva la documentazione richiesta;
-) dall’esame della documentazione la ricorrente riteneva di individuare molteplici violazioni della lex specialis e della normativa in materia di appalti pubblici, per cui con nota del 20.6.2023 richiedeva l’annullamento in autotutela della determina di aggiudicazione disposta in favore della DEVI srl e l’adozione dell’aggiudicazione in suo favore;
-) in particolare, rilevava che la DEVI srl era priva dei requisiti di qualificazione; che la stessa aveva partecipato alla gara registrandosi quale operatore singolo e che quand’anche fosse ritenuta ammissibile la domanda di partecipazione n Ati da costituire inserita nella documentazione amministrativa, quest’ultima doveva comunque essere esclusa essendo l’offerta tecnica non sottoscritta né riferibile alla presunta mandante Falbo ed essendo l’offerta economica presentata ed intestata solo alla DEVI srl; inoltre, anche tutte le cartelle compresse contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica risultavano sottoscritte solo dalla DEVI srl;
-) con nota n.13466 del 27.6.2023 il Comune di Crosia comunicava alla sola impresa DEVI srl di aver ricevuto il preavviso di ricorso da parte della seconda classificata e con successiva nota n. 13556 del 28.6.2023, inviava la “comunicazione ai controinteressati ai sensi della l..241/90” all’ATI ricorrente informandola della richiesta di accesso agli atti formulata, anche questa, solo dalla ditta DEVI srl ed avente ad oggetto la determina di aggiudicazione dell’appalto (seppur atto pubblico) ed il preavviso di ricorso;
-) il 30.6.2023, il comune di Crosia, con nota n. 13725, rigettava l’istanza di annullamento formulata dall’ATI sulla scorta di un parere legale fornito dalla Asmel e confermava l’aggiudicazione della gara in favore della DEVI srl;
-) in pari data veniva richiesta copia del predetto parere, nonché della richiesta di parere formulata dal Comune.
1.1- Ritenendo illegittimi i suindicati provvedimenti, se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 83 E 84 DEL D.LGS 50-2016 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA–ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE E/ O TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLE RISULTANZE DOCUMENTALI
La ricorrente afferma che l’aggiudicataria risulterebbe carente dei requisiti di qualificazione richiesti dalla legge di gara, individuati dall’art. 8.3 nel possesso dell’Attestazione SOA nella categoria OG1 classifica III BIS, OS21 classifica II, OG11 classifica II e nella categoria OS32 classifica I.
Dall’attestazione SOA prodotta in gara risulta che la DEVI SRL sarebbe carente della categoria OS21 nella classifica II, tanto è che ha dichiarato, seppur erroneamente, di costituire un’ati con l’impresa Falbo proprio per sopperire alla carenza del requisito.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 58 del D.LGS 50/2016 E DELLART. 14 DELLA LEX SPECALIS ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE E/ O TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLE RISULTANZE DOCUMENTALI VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO E DI CONCORRENZA
La ricorrente –premettendo che lo svolgimento della gara era previsto in modalità interamente telematica ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50 del 2016, che la presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione doveva pervenire esclusivamente in forma telematica attraverso la piattaforma gestita dalla società di committenza ausiliaria “Asmel consortile scarl” e attraverso le modalità specificate nel disciplinare di gara, per cui potevano partecipare alla gara gli operatori economici “registrati” alla piattaforma e che in base al punto 14.5 del disciplinare, rubricato “forma di partecipazione”, i concorrenti avrebbero dovuto indicare la forma di partecipazione alla gara; in particolare con associazione dei mandanti da parte delle mandatarie nei RTI utilizzando la funzione “aggiungi partecipante al raggruppamento” per la registrazione e la partecipazione- contesta l’ammissione del raggruppamento controinteressato costituenda DEVI srl-FALBO srl.
Rileva la ricorrente che, in tale fase della procedura, la FALBO srl ha indicato la scelta di partecipare come operatore singolo, da cui la conseguente illegittimità dell’ammissione alla gara della DEVI srl.
Soggiunge altresì la ricorrente che la suddetta ammissione non costituirebbe un errore meramente formale ma al contrario, un vizio insanabile della procedura, avendo ciò contribuito all’incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta stessa, essendo tutta la procedura di partecipazione alla gara caratterizzata dalla sola presenza della DEVI srl.
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.48 COMMA 8 DEL D.LGS 50 DEL 2016 E DEGLI ART. 17 E 18 DELLA LEX SPECIALIS ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE E/ O TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLE RISULTANZE DOCUMENTALI
La ricorrente rileva che, anche ad attribuire all’errore di registrazione mera valenza materiale e dunque scusabile rileva che il raggruppamento DEVI srl-FALBO srl avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per la mancata sottoscrizione, da parte della mandante, dell’offerta tecnica, nonché per l’assenza di riferimenti di quest’ultima nell’offerta economica, entrambe palesemente riconducibili unicamente alla sola impresa DEVI.
Soggiunge la ricorrente che, anche a sposare la tesi “sostanzialistica” in ordine al difetto di sottoscrizione, non vi sarebbero elementi che depongano per la riconducibilità dell’offerta tecnica ad altri che non alla sola DEVI s.r.l., peraltro unico operatore economico registrato sul portale, ragion per cui neanche la piattaforma telematica potrebbe contribuire a garantirne la paternità alla presunta mandante FALBO.
Ancora, il raggruppamento controinteressato avrebbe dovuto essere escluso per aver presentato un’offerta economica in violazione delle prescrizioni poste a pena di esclusione della lex specialis, essendo il documento dell’offerta economica unicamente intestato alla DEVI SRL e non essendo graficamente esistente né l’ATI Devi – Falbo, né l’impresa Falbo, come invece avrebbe dovuto necessariamente essere per ricondurre l’impegno anche alla mandante, né la circostanza che il file pdf sia sottoscritto digitalmente anche dall’impresa FALBO può sanare tale errore non essendo comunque riferibile a quest’ultimo il suddetto documento, quantunque da questi sottoscritto.
IV. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELLA CONCORRENZA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 83 COMMA 9 D.lgs. 50/2016
Viene contestata la decisione della Stazione Appaltante di non ritirare in autotutela l’aggiudicazione in quanto contraddittoria ed errata oltre che incompleta non riscontrando alle doglianze contenute nell’istanza di annullamento in autotutela formulata dalla ricorrente, non motivando in merito alle violazioni di legge e del disciplinare di gara dalla stessa stazione appaltante redatto e ribadendo, sul punto, le considerazioni dianzi esposte.
V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA- ERRONEA VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA TECNICA
Viene infine contestato nel merito, anche mediante supporto peritale, l’attribuzione dei punteggi in favore dell’aggiudicataria quanto al criterio n. 2, ritenendo ingiustificato il distacco tra gli altri concorrenti.
2- Con atto depositato il 20.7.2023 si è costituito, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale con memoria successiva ha chiesto l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva non avendo avuto alcun ruolo nella gestione dell’appalto di lavori de quo agitur, né è proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento di manutenzione ed ampliamento o in alcun modo obbligato alla partecipazione al pagamento dei lavori appaltati.
3- Con atto depositato il 24.7.2023 si è costituita la DEVI s.r.l. per resistere al ricorso.
4- Con atto depositato in pari data 24.7.2023 si è costituito il Comune di Crosia per resistere al ricorso, il quale ha anzitutto eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancata impugnativa della determina di rettifica del 14.07.2023 dell’aggiudicazione definitiva in favore del RTI Devi srl – Falbo srl. e comunque l’infondatezza dello stesso.
5- Alla camera di consiglio del 26.7.2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha chiesto un rinvio per proporre motivi aggiunti e il Collegio ha rinviato la discussione alla camera di consiglio del 6.9.2023.
6- Con atto ritualmente notificato e depositato il 22.8.2023 la ricorrente ha quindi interposto motivi aggiunti avverso la rettifica della determina di aggiudicazione in favore del RTI Devi srl- Falbo srl, in sostituzione della sola DEVI srl.
6.1- Parte ricorrente, in primo luogo osserva che la suddetta sopravvenienza svuota di contenuto il primo motivo del ricorso introduttivo, ma non farebbe venir meno l’interesse quanto agli altri motivi.
6.2- A seguire, parte ricorrente ripropone anche con riferimento al provvedimento sopravvenuto quivi impugnato, i profili di doglianze compendiate nei motivi sub II) e sub III) del ricorso principale, soggiungendo che:
-) erronea è infondata sarebbe l’affermazione, contenuta nell’atto quivi impugnato, per cui la Commissione avrebbe sempre considerato la ditta DEVI come partecipante in RTI con la ditta FALBO, essendo state indirizzati o riferiti solo alla prima e non anche alla seconda tutti gli etti e le valutazioni di gara;
-) anche la determina di rettifica, oltre che tardiva ed inopportuna in pendenza di giudizio, omette di prendere posizione sui vizi ed alle doglianze lamentate nel ricorso originario dall’ATI ricorrente;
-) ancora, la determina risulterebbe illegittima in quanto la Commissione, autonomamente, modificherebbe l’aggiudicatario della gara e ne sanerebbe illegittimamente le violazioni di legge da questi commesse, senza neppure ricorrere alla regolarizzazione dei vizi.
7- Con memoria depositata il 2.9.2023 la DEVI S.r.l. ha inteso resistere ai motivi aggiunti.
8- Con memoria depositata il 3.9.2023 la ricorrente ha replicato all’eccezione di rito formulata dal Ministero resistente e ai rilievi di merito del Comune di Crosia.
9- Con memoria del 4.9.2023 il Comune di Crosia ha inteso resistere ai motivi aggiunti.
10. Alla camera di consiglio del 6.9.2023, con ordinanza n. 436 del 7.9.2023 è stata rigettata l’istanza cautelare.
11- Con ordinanza n.4201 del 18.10.2023 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello cautelare.
12- In vista della trattazione del merito, sono pervenute memorie da parte della controinteressata DEVI s.r.l. (4.3.2024), del Comune di Crosia (8.3.2024) e della ricorrente (9.3.2024 e 11.3.2024), nonché replica della ricorrente (14.3.2024).
13- All’udienza pubblica del 20.3.2024 controparte ha eccepito la tardività dei depositi di parte ricorrente del 9.3.2024, 11.3.2024 e 14.3.2024 e, dopo la discussione di rito, il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
14- Viene anzitutto stralciata la produzione documentale di parte ricorrente depositata in data 9.3.2024 ore 18,36, 11.3.2024 e 14.3.2024, in quanto avvenuta oltre i termini di cui all’art. 73 c.p.a., dimidiati per il rito (v. ex plurimis: T.A.R. Campania Salerno, Sez. III, 12.12.2023, n.2941, in generale; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 5.3.2021, n. 222 per il rito appalti; Consiglio di Stato, Sez. IV, 14.9.2022, n.7977 per il termine orario di deposito).
15- A seguire, viene rigettata la domanda di estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, formulata dall’Avvocatura erariale.
L’art. 12-bis, comma 4 della l. n. 108 del 5.8.2022 dispone “Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
Nella specie, dalla piana lettura del disciplinare di gara risulta che l’intervento è finanziato con un contributo del Ministero Istruzione dell’Università e della Ricerca confluiti nel PNRR.
Essendo a detto Ministero succeduto il Ministero dell’Istruzione e del Merito, questi costituisce parte necessaria del processo.
16- Tanto chiarito, viene anzitutto scrutinato il ricorso principale.
16.1- Si prescinde dalla più puntuale disamina di inammissibilità dello stesso per mancata impugnazione della determina comunale di rettifica, peraltro superata dalla presentazione di motivi aggiunti, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
16.2- Prescindendo dal primo motivo, oggetto di rinuncia, viene quindi scrutinato il secondo motivo.
16.2.1- Il motivo è infondato.
16.2.2- Si osserva anzitutto che il disciplinare di gara, quanto alle modalità di partecipazione, dispone:
-) all’art. 14.4 (“Partecipazione alla gara”) che “Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all’art. 3, comma 1, lett.p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano registrati alla piattaforma, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati dal presente Disciplinare di Gara. I concorrenti non ancora registrati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione all’interno della piattaforma telematica, attraverso il link https:\piattaforma.asmecomm.it selezionando la voce “Registrazione Operatore Economico” e compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza (…). La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti BUSTE TELEMATICHE (…)”;
-) all’art. 14.5 (“Forma di partecipazione”) che: “I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al punto 13.7., devono definire, all’interno della scheda di gara di riferimento, per quali lotti intendono concorrere e la relativa forma di partecipazione. Relativamente all’operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, l’eventuale RTI/Consorzio con cui l’operatore economico intende partecipare, utilizzando la funzione “Aggiungi partecipante al raggruppamento” e salvare. I concorrenti che intendono presentare un’offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al punto 14.7., devono definire a sistema tale modalità di partecipazione”.
16.2.3- Dalle disposizioni ora riportate –segnatamente dall’art. 14.5 del bando, cui rimanda il precedente art. 14.4- emerge che:
-) allo “operatore costituito in R.T.I.” avrebbe dovuto essere associato dalla mandataria, l’eventuale RTI con cui l’operatore economico intende partecipare con l’uso della funzione “Aggiungi partecipante…”;
-) i concorrenti che intendono presentare un’offerta in RTI o “con l’impegno a costituire un RTI” devono definire a sistema tale modalità di partecipazione.
16.2.4- Orbene, da una lettura complessiva della suddetta disposizione, per un verso non è del tutto chiaro che la modalità di inserimento del partecipante nei termini ivi indicati e sopra riportati sia riferita anche al costituendo RTI (viepiù in quanto la previsione del costituendo RTI è contenuta nella parte successiva della disposizione).
Ma anche ammettendo un’estensibilità in tal senso, è da rilevare come non sia prevista alcuna specifica sanzione escludente per la violazione di siffatte modalità procedurali e, anche ove fosse prevista una sanzione di tal fatta, la non univocità della disposizione l’avrebbe resa inapplicabile al caso del costituendo RTI.
16.2.5- Nel caso controverso, come rileva la ricorrente ma di fatto ammettono anche le altre parti, la DEVI srl ha effettuato la registrazione al sistema indicando la sola propria partita IVA e affermando di partecipare alla gara in qualità di operatore economico singolo.
Tuttavia, i documenti di gara (tra cui si richiamano, per la loro rilevanza, domanda di partecipazione, D.G.U.E., impegno a costituire l’A.T.I., dichiarazione di sopralluogo, polizza fideiussoria) affermano espressamente ed inequivocabilmente che la DEVI srl abbia inteso partecipare alla gara quale mandataria in costituendo raggruppamento con la FALBO srl, con sede a Luzzi (CS) in Contrada Foresta snc, cap 87040, codice fiscale e partita Iva 03598600785, per formare un costituendo raggruppamento denominato DEVI S.R.L./FALBO S.R.L. (v. D.G.U.E.).
Parimenti la FALBO s.r.l. ha dichiarato di partecipare alla gara come mandante di raggruppamento orizzontale (v. domanda di partecipazione e D.G.U.E.) con la medesima DEVI srl. nel raggruppamento DEVI SRL – FALBO srl.
16.2.6- Orbene, alla luce del dato complessivo costituito, per un verso, dalla mancanza di univocità circa l’effettivo contenuto della disposizione e dall’assenza di uno specifico presidio escludente e, per altro verso, dalla chiarezza ed inequivocità della documentazione di gara rende chiaro che la DEVI srl abbia inteso partecipare in costituendo RTI con la FALBO srl, è da ritenersi che il mancato rispetto della suddetta prescrizione procedurale da parte della DEVI srl viene in sé a dequotarsi quale mero errore formale, privo in sé di portata escludente, e per altro verso non mette in discussione il dato reale costituito dal fatto che alla gara in questione abbiano partecipato entrambi i soggetti suindicati –ossia la DEVI srl e la FALBO srl – sotto forma costituendo RTI.
In sostanza, pertanto, la decisione dell’amministrazione di non dare rilevanza –né in sede procedimentale né in sede di autotutela- alla criticità evidenziata da parte ricorrente ed escludere il suddetto costituendo RTI dalla gara è immune dalle censure prospettate dalla ricorrente stessa.
16.2.7- Una conclusione di tal fatta, peraltro, si sposa con i principi di fondo affermati dal Consiglio di Stato per cui “va comunque sempre data sostanziale prevalenza, rispetto alla mera procedimentalizzazione formale, alla garanzia della piena concorrenzialità e massima partecipazione alle gare, cui la stessa digitalizzazione è preordinata. In altri termini la gara telematica e la digitalizzazione della procedura che essa presuppone (digitalizzazione che, come noto, è prevista dalla legge- ex artt. 40, comma 2, e 58 del d.lgs. 50/2019- salvo casi eccezionali dal 18 ottobre 2018) non è il fine ultimo della disciplina in materia di pubblici affidamenti: fine ultimo è e resta sempre quello di attuare la massima concorrenza nel mercato, selezionando la migliore offerta in rapporto alle concrete esigenze della stazione appaltante. Altrimenti opinando, la gara telematica, da mezzo strumentale ad assicurare tali fondamentali finalità, si presterebbe a diventare una modalità restrittiva di partecipazione alle procedure di affidamento dei pubblici contratti, in frontale contrasto con l’interesse unitario di massima partecipazione e concorrenzialità che, nella ponderata gerarchia degli interessi tutelati dall’ordinamento in subiecta materia, è a fondamento dell’intero sistema normativo in materia di pubbliche gare di appalto” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 68 del 3.1.2023, peraltro richiamata ex adverso).
16.2.8- Per completezza, a ben poco rileva, con riferimento alla presente censura, l’asserita maggior gravità dell’errore evidenziato alla luce della mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica dalla FALBO srl, atteso che ciò può essere, al più, apprezzato in riferimento al distinto profili della regolarità dell’offerta a fini di ammissione alla gara, trattato nel terzo motivo di ricorso.
16.2.9- Per completezza, non si ritiene centrato il richiamo di parte ricorrente alla recente pronuncia di prime cure (T.A.R. Lazio, Roma n. 2972 del 27.2.2024) stante che la questione ivi controversa si riconnetteva alla criticità della mancata presentazione del documento di offerta nella piattaforma, che nella prospettazione dei ricorrenti era dipendente da malfunzionamento della piattaforma stessa comunque collegabile a criticità nella precedente fase di registrazione finalizzate a consentirne la partecipazione alla gara, situazione non pianamente sovrapponibile a quella a base dell’odierna controversia.
16.3- Viene scrutinato il terzo motivo.
16.3.1- Il motivo è infondato.
16.3.2- Come già osservato (v. sopra, § 1 e § 1.1) parte ricorrente rileva che, l’art. 17 del disciplinare di gara, il quale prevede il contenuto e il deposito dell’offerta tecnica, dispone che “In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: – costituendo: i file e la cartella compressa contenenti l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema (…)”.
16.3.3- Non di meno, vi è da osservare anzitutto che, dalla disamina del disciplinare di gara, non risulta che detta disposizione sia assistita da alcuna sanzione escludente, né expressis verbis né per mezzo di segni grafici indicati dal ricorrente, non risultando apposto alcun segno (in particolare triangolare, cui verrebbe associata una valenza escludente).
16.3.4- Posta nei suddetti termini la questione controversa, il Collegio ritiene di richiamarsi, per darne continuità, al proprio orientamento (v. di recente, sentenza n. 843 dell’1.6.2023) i cui principi si ritiene di poter mutuare nel caso controverso e per cui: “E’ vero che (…) il Consiglio di Stato aveva osservato che “la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti i soggetti che con essa pretendono di impegnarsi nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice risponde ad imprescindibili esigenze di ordine generale di certezza sulla riconducibilità dell’offerta ai medesimi operatori e coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva” ed altresì che “queste esigenze non sono soddisfatte attraverso il mandato con rappresentanza conferito alla capogruppo (…) perché questo atto non assicura che il mandatario adempia correttamente agli obblighi gestori e di rappresentanza verso terzi assunti nei confronti delle mandanti, con il conseguente rischio che possano dunque insorgere contestazioni interne ai componenti del raggruppamento incidenti negativamente sulla fase di esecuzione del contratto” (Consiglio di Stato sez. V, 13/02/2017, n. 596).
(…)- Non di meno, come già esposto in sede cautelare, il Collegio ritiene non avere motivo dal discostarsi dall’orientamento già espresso da questa Sezione per il quale “Occorre nella valutazione degli atti di gara premettere che il Tribunale ha già avuto modo di aderire all’insegnamento della giurisprudenza secondo cui nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è quella di renderla riferibile al suo presentatore vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara. Le esclusioni per violazioni meramente formali contrasterebbero, piuttosto, con la previsione dell’art. 83 co. 9 c.c.p., che consente la sanabilità della relativa carenza con il soccorso istruttorio e con il principio di proporzionalità. Così ragionando, il requisito della sottoscrizione dei documenti che costituiscono parte integrante dell’offerta può essere soddisfatto anche da forme equipollenti, quali l’apposizione della sola sigla, unitamente al timbro dell’impresa e alle generalità del legale rappresentante (Cons. Stato, sez. V, 21/11/2016, n. 4881; sez. V, 03/05/2016, n. 1687; n. 2063/2015; n. 8933/2010; Cons. Stato n. 7016/2010; v. anche parere Anac 420/2019)” (sentenza n. 836 del 7.5.2020).
[…] – Anche la successiva giurisprudenza formatasi sull’argomento ha avuto modo di osservare che “In base ad un secondo orientamento, sviluppatosi in particolare in relazione alle procedure di gara telematiche, l’offerta priva di sottoscrizione sarebbe comunque ammissibile quando, in base alle circostanze concrete, la stessa risulti con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881. In questo senso: Cons. Stato, Sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8435; Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 2020, n. 3973; Cons. Stato, Sez. III, 19 marzo 2020, n. 1963; Cons. Stato, 9 marzo 2020, n. 1655; T.A.R. Liguria, Sez. I, 6 dicembre 2021, n. 1051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 6 marzo 2020, n. 288; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7 maggio 2020, n. 836; ANAC, deliberazione 15 maggio 2019, n. 420).
Il Collegio intende aderire a questo secondo orientamento (in seguito, per mere ragioni di ragioni di sintesi, tesi sostanzialistica) per le medesime ragioni già efficacemente espresse dal Tribunale amministrativo per la Liguria nella sentenza n. 1051 del 6 dicembre 2021 e segnatamente in quanto detto orientamento:
– appare maggiormente conforme al principio del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme di cui agli artt. 156, commi 2 e 3, cod. proc. civ. e 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990;
– appare maggiormente conforme ai principi e ai criteri direttivi determinati dalla legge delega n. 11 del 2016, sulla cui base è stato emanato il d.lgs. n. 50 del 2016, e in particolare del divieto di “gold plating” di cui alla lett. a), del principio di semplificazione delle procedure di cui alla lett. i), e del criterio di riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti di cui alla lett. z), i quali tutti esprimono una preferenza del legislatore per la riduzione degli “oneri non necessari” a carico delle imprese – ossia degli adempimenti che non siano giustificati dal perseguimento di obiettivi di carattere generale;
– risulta maggiormente coerente con i principi cardine di buon andamento e di concorrenza, intesa come massima partecipazione alle gare, consentendo, da un lato, alla stazione appaltante di beneficiare di ulteriori offerte competitive e, dall’altro lato, alle imprese di evitare di essere escluse dalle procedure per meri errori materiali riconoscibili.
Da ultimo, peraltro, tale interpretazione sostanzialistica pare avere trovato conferma nel Bando tipo n. 1 del 2021 per le procedure telematiche approvato dall’ANAC in data 24 novembre 2021.
Nella relativa nota illustrativa viene infatti espressamente affermato che: “Trattandosi di gare informatiche dove il particolare meccanismo di accesso alla piattaforma di gestione della gara attraverso specifiche e personali credenziali consente di imputare al concorrente accreditato tutta la documentazione caricata e/o compilata sul proprio profilo e trasmessa alla stazione appaltante, si ritiene sanabile anche il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta” (pag. 6)” (T.A.R. Veneto, sentenza n. 159 del 2022)”.
16.3.5- Orbene, nel caso controverso non emerge che il documento di offerta, oltre che carente della sottoscrizione della FALBO srl rechi un’indicazione o una sigla a quest’ultima riconducibile.
Non di meno, tale rilievo risulta di per sé non decisivo alla luce delle circostanze complessive della gara, nel senso che, dalle allegazioni in atti risulta che:
-) la documentazione amministrativa risulta sottoscritta da entrambi i componenti il RTI (nell’ambito della stessa, si soggiunge, vengono forniti plurimi riferimenti alla “offerta” presentata: v. lettere f) m. p, q del DGUE sottoscritto dalla FALBO srl e compiegato nella procedura di gara);
-) l’offerta economica è stata sottoscritta da entrambi i componenti DEVI srl – FALBO srl;
-) l’impegno a costituire il raggruppamento è stato sottoscritto da entrambi i componenti DEVI srl – FALBO srl;
-) il PASS-OE è riferibile ad entrambi i componenti DEVI srl – FALBO srl;
-) il sopralluogo è stato effettuato da parte di entrambi i componenti DEVI srl – FALBO srl;
-) la polizza fideiussoria è intestata ad entrambi i componenti DEVI srl – FALBO srl;
-) tutta la suddetta documentazione e le suddette dichiarazioni sono state compiegate e trasmesse insieme sulla piattaforma informatica nell’ambito dell’unica procedura di gara.
16.3.6- In conclusione, deve ritenersi che il complesso della documentazione effettivamente sottoscritta da entrambi i concorrenti nonché tutti gli altri elementi ed adempimenti di gara comunque effettuati o riferibili ad entrambi i concorrenti e caricati sulla piattaforma informatica da parte della DEVI srl, in uno con la garanzia proprie di siffatta tipologia di procedure può adeguatamente inferire tanto che l’offerta tecnica, quantunque firmata soltanto dalla DEVI srl, sia imputabile anche all’altro componente FALBO srl quanto che detta offerta sia stata intesa come vincolante anche nei confronti di quest’ultima.
16.3.7- La ricostruzione ora esposta si rende necessaria con riferimento all’offerta tecnica e alla sua ammissibilità in quanto difetta la sottoscrizione formale di una delle due componenti il RTI.
Al contrario, con riferimento all’offerta economica, recante la sottoscrizione di entrambi i componenti, tale dato è di per sé sufficiente per affermarne la riconducibilità ad entrambi i suddetti soggetti, risultando del tutto indifferente che il nominativo di uno dei due componenti non figuri nell’intestazione del documento.
16.3.8- In conclusione, le criticità ora rilevate non inficiano la partecipazione del RTI DEVI srl – FALBO srl alla gara e rendono immune la loro ammissione dalle contestazioni di parte ricorrente.
16.4- Viene quindi scrutinato il quarto motivo.
16.4.1- Il motivo è infondato.
16.4.2- In primo luogo, si osserva che “Non è ravvisabile un obbligo di provvedere in merito alle richieste dei provvedimenti di autotutela. L’insussistenza di tale obbligo provvedimentale a fronte di istanze volte a sollecitare l’esercizio da parte della P.A. dei suoi poteri di autotutela e l’inconfigurabilità di un obbligo della P.A. di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, discende da un lato dalla natura officiosa e ampiamente discrezionale (soprattutto nell’ an ) del potere di autotutela; detto potere si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9.6.2021, n.6856; Cfr. Cons. St., n. 4405 del 2020; Cons. St., sez. VI, 25 maggio 2020 n. 3277).
16.4.2- In ogni caso, gli ulteriori profili di doglianza, con i quali si deduce incompletezza della risposta fornita rispetto alle problematiche poste, risulta priva di reale pregnanza avuto riguardo al fatto che essi ripropongono le censure scrutinate nei precedenti motivi sub 2) e sub 3) (v. sopra rispettivamente § 16.2 e § 16.3) con esito negativo per la ricorrente.
16.5- Viene infine scrutinato il quinto motivo.
16.5.1- Il motivo è infondato.
16.5.2- Si premette anzitutto che:
-) “La valutazione delle offerte e, del pari, l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell’ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti” (Consiglio di Stato sez. V, 27/02/2024, n.1911);
-) “Il sindacato del G.A. sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della P.A., e ciò in quanto la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione; le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutivo. E’ unicamente fatto salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica; per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice, non dimostrandosi sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 12/10/2023, n.15114).
16.5.3- Orbene, parte ricorrente (che, quanto all’offerta tecnica, ha ottenuto in tutto 40 punti rispetto a n. 59,17 punti della controinteressata) incentra le sue doglianze sul criterio di valutazione n.2, il quale prevede “Qualità dei Materiali: Proposta finalizzata al miglioramento delle prestazioni strutturali del sistema costruttivo, al miglioramento delle prestazioni funzionali delle finiture, al miglioramento della funzionalità dell’opera rispetto all’ambiente” (punteggio massimo 20).
Per esso la ricorrente ha ottenuto n. 5 punti mentre la controinteressata aggiudicataria n. 18,33 punti.
In particolare, relativamente a tale profilo, parte ricorrente afferma che:
-) dall’esame dell’offerta tecnica presentata dalla DEVI SRL si evincerebbe che contrariamente a quanto proposto dall’ATI ricorrente, le migliorie indicate riguarderebbero esclusivamente il “miglioramento delle prestazioni strutturali del sistema costruttivo”, mentre nulla verrebbe offerto rispetto al “miglioramento delle prestazioni funzionali delle finiture né della funzionalità dell’opera rispetto all’ambiente”;
-) le suddette criticità determinerebbero una situazione di macroscopica erroneità quanto ai punteggi attribuiti, da cui la dedotta inattendibilità ed insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.
16.5.4- Rispetto alle doglianze di parte ricorrente vi è però da osservare quanto segue.
In primo luogo, il precitato criterio n. 2 “Qualità dei materiali” è sì costituito da più parametri di riferimento -il miglioramento delle prestazioni strutturali del sistema costruttivo, il miglioramento delle prestazioni funzionali delle finiture e il miglioramento della funzionalità ambientale dell’opera- ma detti parametri sono tra loro intimamente connessi, essendo ad essi associato un unico peso complessivo di 20 punti sul totale di 80 punti dell’offerta tecnica ma non risulta, invece, analiticamente disarticolato e dunque costituisce un criterio di valutazione unico ma complesso.
Ancora, dalla documentazione di gara versata in atti (verbali di gara doc. all. 4 e griglia di valutazione dell’offerta tecnica all. 5 alla produzione del ricorrente del 18.7.2023) non si evince che vi sia stata un’ulteriore disarticolazione del suddetto criterio tra i diversi suoi componenti.
16.5.5- Da ciò si evince che, per un verso, è ben ragionevole una valutazione che sintetizzi in unum tutti gli aspetti comunque riconducibili ai diversi profili mentre, per altro verso, il costituendo RTI DEVI srl – FALBO srl ha ottenuto un punteggio (punti 18,33) comunque inferiore al punteggio massimo consentito (pari a 20).
16.5.6- Dal complesso dei dati ora riportati non emerge pertanto -viepiù in difetto di più puntuali e più pregnanti allegazioni- alcuna ipotesi di conclamata irragionevolezza del punteggio attribuito a quest’ultima, nei termini in cui è consentito un sindacato giurisdizionale.
In tale ottica, dunque, nei termini in cui esposte, le censure di parte ricorrente risultano generiche e comunque inidonee ad inficiare radicalmente la complessiva attribuzione del punteggio, esaurendosi piuttosto in una mera sovrapposizione di un giudizio di merito rispetto a quello fornito dalla Commissione di gara.
16.6- In conclusione, il ricorso principale va rigettato.
17- Viene quindi scrutinato l’atto di motivi aggiunti.
17.1- Lo stesso è infondato.
17.2- L’impugnata determinazione della C.U.C. n. 342 del 14.7.2023:
-) richiama la procedura precedentemente svolta culminata nell’aggiudicazione disposta con determinazione della CUC n. 8 del 5.6.2023 in favore della DEVI srl;
-) richiama la nota della ricorrente del 24.5.2023 con cui si allegavano irregolarità e si chiedeva l’annullamento in autotutela;
-) richiama un parere legale reso il 28.6.2023 sulle questioni poste e il successivo ricorso al TAR presentato dalla ricorrente;
-) richiama le valutazioni della Commissione di gara del 12.7.2023 ove si rileva, tra l’altro, che pur risultando la sola ditta DEVI srl individualmente sul pannello di gestione della gara, la documentazione amministrativa trasmessa dalla DEVI srl – valutata esaminata dalla Commissione di gara ed aperta in seduta pubblica, tra cui l’impegno a costituire un RTI- era riferita al costituendo RTI DEVI srl – FALBO srl, i cui RTI avevano firmato la rispettiva documentazione amministrativa, l’offerta economica e l’impegno a costituire un RTI (l’offerta tecnica era firmata dalla DEVI srl) nonché il Pass-oer dell’ANAC e ai quali era riferibile la polizza fideiussoria; in tale ottica, prosegue la Commissione, per mero errore non ha rilevato detta incongruenza e nella procedura di gara non ha considerato la Ditta DEVI srl come partecipante in RTI con la ditta FALBO srl; rileva altresì che i verbali di gara vengono generati automaticamente dal sistema informatico di supporto ed indicano come partecipante la sola ditta DEVI srl e non il raggruppamento RTI DEVI srl- Falbo srl come pure la proposta di aggiudicazione risulta pertanto riferita alla sola DEVI srl e non al costituendo RTI DEVI – FALBO;
-) conclude che la Commissione di Gara specificava che, seppur la piattaforma Asmecomm riportava da sistema, sia nei verbali di gara sia nella proposta di aggiudicazione, come partecipante di gara la sola DEVI srl, la stessa Commissione di gara l’ha sempre intesa quale RTI DEVI srl – FALBO srl;
-) in conclusione, ritiene di rettificare la determinazione CUC n. 5 del 5.6.2023 nella quale è inserita come impresa aggiudicataria la sola DEVI srl e non il costituendo RTI DEVI srl – FALBO srl., dando atto che la dichiarazione di aggiudicazione e la relativa efficacia è da riferirsi al suddetto costituendo RTI.
17.3- La determinazione della C.U.C. risulta immune dalle censure della ricorrente.
17.4- Si ribadisce anzitutto il dato di fondo, scaturente dall’esito dello scrutinio del ricorso principale, per cui il concorrente alla gara controversa sia da individuare nella DEVI srl e nella FALBO srl, in costituendo RTI denominato appunto RTI DEVI srl – FALBO srl, ai quali è imputabile tutta la documentazione di gara, ivi compresa l’offerta tecnica per le ragioni dianzi diffusamente esposte.
Così stando le cose, avendo la Commissione di gara e il RUP valutato, per quanto di rispettiva competenza, tutta la documentazione di gara per come presentata (e dunque riferibile ai suddetti operatori economici in costituendo RTI) deve ritenersi che anche l’aggiudicazione della gara era senza dubbio alcuno riferibile ai medesimi operatori sopra individuati, cui è imputabile la partecipazione alla gara.
17.5- Consegue da ciò che, non risultando alcun travisamento o irregolarità procedimentale di sorta con riferimento alla reale identificazione dell’operatore economico effettivamente partecipante alla gara e al quale è da riferirsi l’aggiudicazione, deve ritenersi che la C.U.C., nell’operare la suddetta “rettifica”, ha in realtà inteso convalidare l’originaria aggiudicazione –erroneamente riferibile alla sola DEVI srl operatore singolo ma in realtà riferibile all’operatore economico DEVI srl – FALBO srl in costituendo RTI, così riallineando l’aggiudicazione all’operatore economico effettivamente partecipante alla gara.
17.6- D’altronde, l’erronea indicazione, nei verbali di gara e nell’atto di aggiudicazione, della sola DEVI srl e non anche del costituendo RTI DEVI srl – FALBO srl –che la C.U.C. fa discendere, peraltro in modo non inverosimile, dall’aver soltanto la DEVI srl provveduto alla registrazione sulla piattaforma informatica come operatore singolo- non è riconducibile ad alcun travisamento della volontà procedimentale in ordine all’individuazione dell’operatore economico cui è riferibile ed imputabile la partecipazione alla gara, di modo che, come osservato, la C.U.C. ha semplicemente inteso “riallineare” l’erronea indicazione contenuta nei verbali ai quei soggetti che realmente erano da individuare nei partecipanti, nella forma da questi prescelta.
In sostanza, alcuna illegittimità di quelle affermate da parte ricorrente è rinvenibile nell’operato della C.U.C.
17.7- Per completezza, anche gli ulteriori profili di doglianza che si rifanno alle censure già formulate in sede di ricorso principale sono parimenti infondati per le ragioni diffusamente esposte in tale sede e alle quali si rinvia per economia espositiva.
17.8- In conclusione, l’atto di motivi aggiunti è infondato e come tale va rigettato.
18- Le circostanze della controversia ed in particolare l’assetto giurisprudenziale in ordine al terzo motivo del ricorso principale, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da atto di motivi aggiunti, li rigetta entrambi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Domenico Gaglioti | Giancarlo Pennetti | |
IL SEGRETARIO