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A. Inquadramento
Procedura del 2022.
La 2° classificata RTI [CCC] impugna l’aggiudicazione alla 1° classificata RTI [MMM].
B. Sul ricorso
B1. Motivo per l’esclusione dell’aggiudicataria (requisiti speciali dei progettisti)
[CCC] deduce l’esclusione dell’aggiudicataria RTI [MMM], per mancato possesso dei requisiti del RTP di progettisti indicato. Il TAR respinge.
I requisiti speciali per la progettazione riferiti ad un’attività di cui al DM 17.6.2016 (Tabella Z1) sono soddisfatti anche in caso di possesso dei requisiti per un’attività di complessità superiore (v. art. 8 D.M.); quindi, il possesso dei requisiti nella ID IA.02 è equipollente al possesso degli nella classe ID IA.01, essendo la prima di complessità superiore alla seconda.
… il … ricorrente sostiene che il r.t.i. aggiudicatario sarebbe privo del requisito speciale di qualificazione relativo allo svolgimento di servizi della categoria IA.01 o di servizi analoghi con la specifica destinazione funzionale in depuratore, non essendo tale requisito nella disponibilità del r.t.p. di progettisti indicato, il quale risulta munito di qualificazione per la categoria specialistica IA.02 e non per quella IA.01 prescritta dal bando.
La doglianza va disattesa.
La linea di contestazione dell’esponente è incentrata sulla circostanza che il r.t.p. di progettisti indicato dal controinteressato ha dichiarato il possesso della qualificazione della categoria IA.02, relativa ad “Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi – Impianto solare termico”, mentre la lex specialis richiama gli “impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto”, ricompresi nella diversa categoria IA.01, e il grado di specificità delle due categorie di qualificazione non consentirebbe l’equivalenza tra le opere.
Ritiene tuttavia il Collegio … che la categoria IA.02, nella disponibilità del raggruppamento temporaneo di professionisti, sia di per sé requisito idoneo, poiché il relativo grado di complessità della categoria IA.02 è superiore rispetto alla categoria IA.01 richiesta dalla lex specialis, risultando altresì un’equivalenza tra le due categorie.
In tal senso depone la tabella Z-1 di cui al D.M. 17.06.2016 -richiamata dalle Linee Guida N. 1 dell’A.n.a.c. “Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti”- in base alla quale nella categoria “Impianti” -con destinazione funzionale “Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni”- rientrano sia le opere IA.01, “Impianti per l’approvvigionamento e la distribuzione di acqua nell’interno di edifici o per scopi industriali – impianti sanitari – impianti di fognatura domestica ed industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto – Reti di distribuzione di 3 combustibili liquidi o gassosi – Impianti per la distribuzione dell’area compressa del vuoto e di gas mediali – Impianti e reti antincendio” con grado di complessità 0,75, sia le opere IA.02, cioè gli “Impianti di riscaldamento – impianto di raffreddamento, climatizzazione, trattamento dell’aria – impianti meccanici di distribuzione fluidi – impianto solare termico”, con grado di complessità 0,85.
Ne consegue che le opere IA.01 e IA.02 sono entrambe riconducibili tra gli “Impianti”, con analoga destinazione funzionale “Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni” e con un grado di complessità superiore delle seconde, trovando … applicazione l’art. 8 del richiamato D.M. 17.06.2016, a mente del quale i “… gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore”.
B2. Motivo per l’esclusione dell’aggiudicataria (carenze del progetto presentato)
[CCC] deduce anche carenze strutturali del definitivo offerto da RTI [MMM], come dimostrato dal fatto che l’esecutivo poi realizzato a seguito dell’aggiudicazione e stipula sia differente. Il TAR respinge.
Stante il principio di tassatività delle cause escludenti, l’esclusione per ragioni relative all’offerta tecnica è prospettabile solo se essa sia connotata da gravi carenze di elementi essenziali e costitutivi, tali da non consentire l’individuazione del contenuto.
Nel passaggio da un precedente a un successivo livello progettuale, affinamenti e integrazioni sono fisiologici, ed anzi previsti dalla legge, cosicchè essi non valgono di per sè a dimostrare la carenza originaria del progetto presentato in gara.
6.1. … il deducente prospetta la difformità dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario rispetto ai criteri indicati nella lex specialis e all’art. 24 D.P.R. n. 207/2010.
Evidenzia, in particolare, che in base al disciplinare “dev’essere presentato il progetto definitivo composto dagli elaborati di cui all’art. 24 del DPR 207/2010” nonché “presentata offerta tecnica come di seguito articolata, per ogni singolo criterio di B-C-D-E”, con l’ulteriore chiarimento della FAQ del 24.11.2022 che “per ogni singolo criterio va presentato un elaborato tecnico articolato in una relazione costituita al massimo da 20 fogli in formato, 17 A4, carattere Arial 11, interlinea 1,15 e da 4 fogli in formato A3 oltre al computo metrico non estimativo”.
Ad avviso del deducente il r.t.i. primo graduato si sarebbe tuttavia limitato a presentare […]. Rispetto, poi, alla previsione di cui all’art. 24 D.P.R. 207/2010 sarebbero assenti i seguenti elaborati: […]. Rileva ancora il deducente che alcuni elaborati sarebbero comparsi solo nel progetto esecutivo, consentendo pertanto la stazione appaltante una sanatoria ex post delle carenze del progetto definitivo prodotto in gara …
…
La censura è infondata.
Giova premettere che secondo condivisibile giurisprudenza una corretta applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle procedure selettive impone la mancata ammissione di un’offerta tecnica solo laddove essa sia connotata da una grave carenza degli elementi essenziali e costitutivi della stessa, così da impedire una compiuta individuazione del relativo contenuto ma tale circostanza non è ravvisabile nella fattispecie in esame (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 11 marzo 2021, n. 2094).
Nello specifico, … risulta che il progetto definitivo presentato dall’esponente si compone di una serie di elaborati aderenti alla previsione contenuta nell’art. 24 D.P.R. n. 207/2010, rappresentati da: relazione tecnica generale; relazione tecnica specialistica di potenziamento depuratore loc. Capano; relazione tecnica specialistica geologica; piano di sicurezza e coordinamento; piano di manutenzione dell’opera; inquadramento generale di progetto; planimetria collettamento contrada …; profilo altimetrico contrada …; planimetria collettamento … (depuratore); profilo altimetrico … (depuratore); planimetria collettamento loc. …; profilo altimetrico loc. … tratto A-B; profilo altimetrico loc. … tratto B-C; profilo altimetrico loc. … tratto C-D; piante e sezioni potenziamento impianto di depurazione.
… la lamentata assenza di due elaborati progettuali essenziali dell’aggiudicatario – cioè […] – risulta smentita …
In termini generali, inoltre, è da ritenersi coerente e ragionevole il rilievo tecnico del controinteressato, secondo cui l’affidamento in esame non riguarda la realizzazione di opere strutturali, per le quali sarebbe stata necessaria la relazione geotecnica e sulle fondazioni, né risultando necessario il piano particellare di esproprio, poiché le aree interessate dall’intervento sono nella piena disponibilità dell’amministrazione comunale.
Dal compendio di tali elementi, pertanto, è da escludersi che l’offerta tecnica del controinteressato fosse affetta da carenze idonee a determinarne l’incertezza del contenuto, avendo quindi ritenuto la stazione appaltante che il livello di specificazione del progetto definitivo fosse conforme alle prescrizioni della lex specialis -secondo cui “la documentazione prodotta dovrà pertanto permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate”- e quindi adeguato a garantirne una idonea valutazione, ferma la possibilità in fase esecutiva di disporre eventuali migliorie, per come previsto par. II.2.2) lett. a) del bando.
E proprio i profili tecnici segnalati dal raggruppamento ricorrente ed emersi in sede di progetto esecutivo possono considerarsi alla stregua di soluzioni migliorative, essendo stati sviluppati sul progetto posto a base di gara senza tuttavia alterarne le caratteristiche (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 269).
Inoltre, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D.P.R. n. 207/2020 “Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. …”, risultando pertanto fisiologica la presenza di talune integrazioni rispetto al progetto definitivo, avuto riguardo alla relazione di calcolo idraulico nonché le rappresentazioni grafiche delle pendenze delle condotte.
B3. Motivo sull’attribuzione dei punteggi
La ricorrente RTI [CCC] censura anche i punteggi tecnici assegnati al RTI [MMM]. Il TAR respinge.
Le valutazioni tecnico discrezionali (quali quelle sull’offerta tecnica) sono insindacabili, salvo i casi di abnormità e palese inattendibilità o insostenibilità; non sono ammissibili censure nel merito, nè è sufficiente evidenziarne la non condivisibilità.
6.2. … il ricorrente denuncia l’erroneità delle valutazioni … sull’offerta tecnica della controinteressata rispetto ai criteri B.1) ed E).
In particolare, con riferimento al criterio B.1), la soluzione avanzata dall’aggiudicatario di rimuovere le inefficienze dell’impianto di depurazione tramite “la dismissione della dissabbiatura”, oltre a non trovare alcun riscontro nella bibliografia specializzata …, risulterebbe illogica, carente e peggiorativa delle funzionalità dell’impianto. Con riferimento al criterio E), “Professionalità e adeguatezza e Caratteristiche metodologiche del servizio di ingegneria oggetto di affidamento”, l’aggiudicatario avrebbe illegittimamente ottenuto un punteggio pari a 6,667, in luogo di 0, nella misura in cui non ha esibito alcun intervento affine a quelli oggetto d’affidamento.
La censura è infondata.
Giova premettere che è costante la giurisprudenza nello statuire che “il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. … Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica … Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto” (ex plurimis, Consiglio di Stato, III, 2 settembre 2019, n. 6058).
Applicando le richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie, in assenza di palese inattendibilità delle valutazioni dal seggio di gara, vanno disattese, poiché inammissibili, le censure inerenti agli apprezzamenti della commissione giudicatrice sui criteri B.1) ed E), poiché esse per mezzo di una comparazione tra offerte impingono nel merito delle scelte operate dall’organo di valutazione.
In sostanza, le doglianze si risolvono in una sovrapposizione del giudizio tecnico dell’esponente rispetto a quello eseguito dal collegio di gara …
C. Conclusioni
Il TAR respinge il ricorso.
7. Il ricorso è pertanto respinto …