A. Inquadramento

Procedura del 23.11.2022.

[EEE], 2° classificata, impugna l’aggiudicazione alla 1° classificata [TTT]. 

B. Sul ricorso

B1. Motivo per l’esclusione dell’aggiudicataria (carenza dei requisiti speciali)

La ricorrente deduce l’esclusione dell’aggiudicataria per mancanza dei requisiti speciali dei servizi svolti (riferiti a una data entità di “popolazione”, intesa dalla s.a. come popolazione “fluttuante”, anzichè nella più ristretta accezione di popolazione “residente”).

Le clausole di lex specialis vanno interpretate nella reciproca connessione. La clausola che faccia riferimento, per i requisiti, dell’entità della popolazione dei Comuni serviti, può interpretarsi come riferita alla più ampia nozione di “popolazione fluttuante”, in virtù del favor partecipationis, ma non quando dalla lex specialis sia ricavabile il riferimento alla “popolazione residente”.

Evidenzia … la deducente [EEE n.d.r.] che … l’art. 6.3.1 del disciplinare di gara impone a ciascun partecipante lo svolgimento, nel triennio antecedente o per tre anni fra gli ultimi cinque …, di un servizio “di punta” analogo …, con i seguenti requisiti: … attività di raccolta differenziata “porta a porta” presso un ente pubblico con popolazione di almeno 4.000 abitanti per ogni anno considerato; aver raggiunto, in almeno un comune servito nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando con popolazione di almeno 4.000 abitanti, per almeno un anno, una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno al 65% per come risultante dai dati del catasto rifiuti mantenuto dall’I.S.P.R.A. – Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

… i Comuni di … hanno una popolazione inferiore ai 4.000 abitanti, cosicché i servizi non soddisferebbero il requisito richiesto dalla lex specialis. …, non potrebbe attribuirsi rilievo alla popolazione “fluttuante” autonomamente determinata dalla concorrente [TTT] …

… [TTT] rileva … di avere svolto il servizio in appalto per comuni con popolazione superiore a 4.000 abitanti e che in più di un comune con popolazione fluttuante di gran lunga superiore ai 4.000 abitanti richiesti dalla lex specialis ha raggiunto il 65% di raccolta differenziata.

6.2. La censura è fondata.

Rileva il Collegio … che il termine “popolazione” richiamato nell’art. 6.3.1 della lex specialis debba essere inteso nell’accezione di popolazione residente e non in quella più ampia di popolazione fluttuante.

La giurisprudenza richiamata in fase di tutela interinale valorizza un’interpretazione teleologica di “popolazione” in luogo del criterio formale imperniato sul dato residenziale, poiché il criterio del servizio effettivo meglio assolve alla funzione di attestare le capacità organizzative dei partecipanti (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2014, n. 1540).

Il giudice di secondo grado [in sede di riforma dell’ordinanza sospensiva del TAR, n.d.r.] ha però evidenziato come in base alla lettera dell’art. 6.3.1 del disciplinare di gara, inerente ai requisiti di capacità tecnica e professionale, «il concorrente deve avere eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando o per tre anni fra gli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, un servizio “di punta” analogo a quello in appalto, con i seguenti requisiti: – abbia previsto attività di raccolta differenziata “porta a porta” presso un Ente pubblico con popolazione di almeno 4.000 abitanti per ogni anno considerato; – sia stata raggiunta, in almeno un comune servito nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando con popolazione di almeno 4.000 abitanti, per almeno un anno, una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno al 65% per come risultante dai dati del Catasto rifiuti mantenuto dall’ISPRA – Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale».

Ne consegue una necessaria lettura unitaria della clausola del bando che richiama, per un verso, la popolazione e, sotto concorrente profilo, i dati I.S.P.R.A., nel cui sito ufficiale, sezione relativa alle fonti e metodologie, si fa riferimento “alla ripartizione dei comuni di ciascuna provincia, per i quali il dato di produzione totale risulta disponibile, in fasce di popolazione residente (<5.000, 5.000 – 14.999, 15.000 – 29.999, 30.000 – 49.999, 50.000 – 149.999, ≥150.000) e alla determinazione dei valori medi di produzione pro capite di ogni fascia”, avendo riguardo pertanto al dato della popolazione come risultante dall’anagrafe.

È quindi da escludersi un’interpretazione sostanzialistica, improntata alla massima partecipazione, del precetto della lex specialis per come propugnata dalla controinteressata e avallata in sede cautelare, così da considerare consentito il riferimento alla popolazione fluttuante.

C. Conclusioni e statuizioni

7. Il ricorso pertanto è accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione, declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, ed eventuale riesercizio del potere amministrativo da parte della stazione appaltante.