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Rif. gara del 17.4.2023.
[HHH] impugna la propria esclusione dalla procedura.
Sull’ammissibilità del ricorso (omessa impugnativa di atti susseguenti)
A seguito dell’esclusione di [HHH], qui impugnata, la s.a. aggiudicava a [DDD]; nel seguito escludeva anche [DDD], dichiarando la gara diserta; tale ultimo provvedimento non viene impugnato da [DDD]. Il TAR dichiara il ricorso inammissibile.
E’ inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di esclusione, quando non sia impugnato il successivo provvedimento di definizione della procedura adottato sul presupposto dell’esclusione stessa.
In caso di gara gestita da Centrale di committenza per conto di altra p.a., anche i provvedimenti conclusivi del procedimento sono di competenza della Centrale.
1. … R.T.I. [HHH] S.r.l. … ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara … comunicato … con nota … del 25.05.2023. … L’impugnativa è stata, inoltre, estesa … alla determina … del 19.06.2023 di … aggiudicazione … in favore della controinteressata R.T.I. [DDD].
…
6. … la resistente [SA] ha depositato al fascicolo processuale la determina … del 12.09.2023, notificata all’R.T.I. ricorrente in data 14.09.2023, con la quale, dato atto dell’accertata esistenza in capo al R.T.I. aggiudicatario [DDD n.d.r.] “di debiti tributari definitivamente accertati …”, e richiamato il successivo provvedimento di esclusione dalla gara adottato a carico del medesimo …, veniva disposta la revoca della “determinazione dirigenziale [del 19.6.2023] nella parte in cui disponeva l’aggiudicazione della procedura di gara … nei confronti del costituendo RTI [DDD], mantenendo inalterato il resto” e dichiarandosi contestualmente “infruttuoso l’esito della procedura di gara, in ragione del rigetto dell’istanza cautelare propost[a] dal RTI [HHH] S.r.l. …”.
…
13. Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile …
13.1. … l’R.T.I. ricorrente ha omesso di impugnare la determina … del 12.09.2023, notificata il 14.09.2023, con la quale, dato atto dell’esclusione dalla gara della ditta aggiudicataria controinteressata …, veniva disposta la revoca della determinazione di aggiudicazione non efficace con contestuale declaratoria dell’esito infruttuoso della procedura di gara.
13.2. … ritiene il Collegio che parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche il provvedimento in questione, costituendo esso … non già un atto meramente esecutivo e confermativo di quello con cui la Commissione di gara aveva disposto l’esclusione dalla procedura dell’aggiudicataria [DDD n.d.r.] per la rilevata sussistenza, in sede di verifica dei requisiti, di violazioni tributarie …, bensì il provvedimento conclusivo della procedura di gara medesima, espressione di un’autonoma valutazione e decisione della Stazione appaltante in ordine ai risultati dell’attività valutativa della Commissione stessa e al conseguente esito della procedura.
Con tale determina, infatti, la Stazione Appaltante …, richiamato il provvedimento di esclusione adottato nei confronti del concorrente primo graduato in ragione dell’accertata sussistenza di una causa di esclusione ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016, ha revocato l’aggiudicazione non efficace disposta in favore del medesimo (R.T.I. [DDD]) con la determina … del 20.06.2023 e dichiarato “conseguentemente la procedura di gara in oggetto infruttuosa, tenuto conto che gli unici due concorrenti sono stati esclusi”.
13.3. Né, poi, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, la specificazione contenuta nella parte dispositiva del provvedimento (“… dichiarare infruttuoso l’esito della procedura di gara, in ragione del rigetto dell’istanza cautelare proposto dal RTI [HHH] …”) appare in alcuna misura idonea ad alterare la natura provvedimentale della determina in questione, intendendo la Stazione appaltante per tal via soltanto rimarcare l’inutilità di un’eventuale attesa della definizione del merito del giudizio promosso dalla ricorrente medesima, stante la scadenza del termine fissato dal cronoprogramma ministeriale per la fruizione del finanziamento, con conseguente impossibilità di una sua riattivazione in caso di accoglimento del ricorso.
13.4. Analogamente privo di fondamento figura, poi, l’ulteriore rilievo critico (articolato dal ricorrente …) secondo cui il procedimento non potrebbe ritenersi definitivamente concluso con l’adozione della determina de qua dichiarativa dell’infruttuosità della gara occorrendo, a tale fine, un provvedimento formale dell’Ente locale titolare della gara, cioè il Comune di …. Tale tesi, poggiante sull’assunto secondo cui la stazione appaltante sarebbe proprio detto ultimo Ente locale e non già la Città Metropolitana di Reggio Calabria, da considerarsi meramente delegata allo svolgimento della procedura di gara in forza della Convenzione S.U.A., non trova infatti conforto negli atti di causa, risultando chiaro dal bando di gara e dal successivo disciplinare che la stessa, “in esecuzione della determina a contrarre n. … del 16/03/2023 del … Comune di …”, sia stata interamente gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Centrale Unica di Committenza per conto del predetto Settore. Ne consegue, dunque, che il provvedimento conclusivo della procedura ad evidenza pubblica è stato correttamente adottato dalla S.U.A. della Città Metropolitana e non già dal Comune di ….
Conclusioni
Il TAR dichiara il ricorso improcedibile.
13.5. In conclusione … l’omessa impugnazione del provvedimento conclusivo della procedura di gara, con cui la Stazione appaltante ha dichiarato l’esito infruttuoso della stessa, determina l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (cfr. TAR Abruzzo, sez. I, 29 gennaio 2015, n. 63; nello stesso senso, seppur implicitamente, anche TAR Marche, sez. I, 4 luglio 2022, n. 402).