Inquadramento
Procedura ante 1.7.2023.
La 2° classificata [HHH] impugna l’aggiudicazione alla 1° classificata [OOO], la quale svolge ricorso incidentale.
Sull’orine di trattazione dei ricorso principale e incidentale
Sul ricorso principale
Motivo sulla determinazione del punteggio economico
2.1. … secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente attribuito i punteggi riferiti alle offerte economiche, avendo assegnato, ad essa ricorrente, il punteggio massimo di 40 e alla controinteressata, che aveva offerto un rialzo percentualmente molto inferiore (pari ad appena l’1,5% del canone posto a base d’asta, corrispondente a complessivi soli euro 262, 49), il punteggio di 35, laddove avrebbe dovuto essere attribuito alla controinteressata un punteggio notevolmente più basso …; l’errore sarebbe consistito … nell’operare la proporzione sull’importo del canone offerto piuttosto che sul rialzo percentuale …
2.2. Giova al riguardo precisare che la gara in questione avrebbe dovuto aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al rialzo sul canone posto a base d’asta a pari ad euro 17.762,00.
Come si legge nell’Avviso pubblico (art. 9), relativamente all’offerta economica, “sarà attribuito il massimo del punteggio al canone annuo più alto, mentre, per gli altri offerenti, il punteggio verrà attribuito in misura direttamente proporzionale in base alla formula dettagliata nell’Avviso d’asta”.
La Commissione, dunque, si è attenuta, nell’attribuzione dei punteggi, pedissequamente, a quanto ha prescritto l’avviso pubblico (“massimo del punteggio al canone annuo più alto” e proporzionale attribuzione degli altri punteggi, ovviamente sempre sulla base dell’importo del “canone”), non potendo valorizzarsi a tal fine, come prospetta il ricorrente, la diversa prescrizione (contenuta nell’articolo 11, relativa alla presentazione delle offerte) secondo cui occorreva “indicare il rialzo percentuale espresso in cifra e lettere sull’importo annuo a base di gara che resterà fisso e invariabile”. La diversa prescrizione richiamata rispondeva evidentemente a finalità diverse dall’attribuzione dei punteggi, come può evincersi proprio dalla diversa sedes nella quale è contenuta (relativamente alla presentazione delle offerte, come detto, piuttosto che ai criteri di aggiudicazione).
2.3. Né può sostenersi, con la ricorrente, la illegittimità della clausola di bando relativa all’attribuzione dei punteggi (il citato art. 9 dell’avviso pubblico), tuzioristicamente impugnata, essendo la stessa non irragionevole secondo l’oramai consolidato orientamento di questa Sezione e del Consiglio di Stato (cfr., da ultimo ed esaustivamente, Cons. di Stato, III, n. 8353/2021, di conferma di una sentenza della Sezione, cui si rinvia per ragioni di doverosa sintesi), tenuto conto dell’esigenza di valorizzare, piuttosto che l’elemento prezzo, quello della qualità delle offerte, nella misura che le singole Amministrazioni considerino necessario ai loro fini.
…
Il motivo è dunque infondato.
Motivo per l’esclusione dell’aggiudicataria (mancanza di iscrizione alla CCIAA per la proposta tecnica)
3. …, la ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere …, sul rilievo che la controinteressata avrebbe dovuto essere … esclusa dalla gara avendo offerto la realizzazione di una “parafarmacia”, in luogo di una “rivendita di articoli sanitari” …; inoltre, la controinteressata non avrebbe potuto comunque offrire la realizzazione di una “parafarmacia” non avendone i requisiti di legge come risulterebbe anche dalla mancata relativa indicazione del pertinente codice ATECO.
3.1. Occorre, preliminarmente, richiamare ancora le disposizioni di bando contenute nell’avviso pubblico … secondo cui l’oggetto della gara è individuato come “concessione in uso di locali presso la Hall commerciale dell’Ospedale … per la rivendita di articoli sanitari-Farmasanitaria” (lotto 1).
Già tale inequivoca indicazione, che va interpretata sostanzialisticamente anche alla stregua dei principi del nuovo codice dei contratti pubblici (art. 5, principio di buona fede; art. 10, tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione), esclude che la tipologia di servizio offerto all’interno dei locali, eventualmente “ulteriore” rispetto alla rivendita di articoli sanitari, possa costituire causa di esclusione della gara; alla mera rivendita di articoli sanitari, l’avviso aggiunge … “farmasanitaria”, che, benché non corrispondente … ad alcuna classificata e/normata tipologia di esercizi, aggiunge con evidenza un “plus” rispetto alla mera attività di rivendita e ben può essere interpretata … come previsione (e certamente come non esclusione) di una “parafarmacia”.
…
3.2. E’ poi del tutto evidente che i requisiti per l’esercizio in concreto dell’attività di parafarmacia, non richiesti, del tutto coerentemente, in sede di avviso di gara (dove si richiede solo la “Dichiarazione di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto; punto 7.3. dell’Avviso di gara), e men che meno a pena di esclusione, sono rimessi alla fase esecutiva, non incidendo affatto sulla corretta assegnazione della “concessione in uso di locali … per la rivendita di articoli sanitari – farmasanitaria”.
Il motivo è dunque infondato.
Motivo sui punteggi tecnici (illegittima attribuzione)
4. Con un ulteriore nucleo di censure … la ricorrente contesta l’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica …
… relativamente al criterio B1 (Progetto tecnico) … la Commissione ha attribuito alla ricorrente il punteggio 0.67 e alla controinteressata il punteggio 0.90, che, sulla base di quanto già argomentato al punto 3.1 che precede, non appare affatto irragionevole o illogico, considerata la oggettivamente più ampia articolazione della “proposta progettuale” (comprensiva del “tipo” di attività esercitata) e, conseguentemente, del “progetto tecnico” messo a disposizione dalla controinteressata, comprendente … anche una “parafarmacia”.
…
4.2. Per il resto, il Collegio deve richiamare la granitica giurisprudenza del giudice amministrativo … quanto alla insindacabilità delle valutazioni tecniche effettuate dall’Amministrazione, se non in caso di manifeste illogicità e irragionevolezza o travisamento dei fatti, elementi affatto sussistenti nella specie ..
Ancora da ultimo, il Consiglio di Stato ha ribadito che “l’attribuzione dei punteggi rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice, organo tecnico competente, per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica operata, per come risultante dagli atti di gara e di causa, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni opinabili” (cfr. Cons. di Stato, III, n. 330/2020 e, più recentemente, Cons di Stato, V, n. 839/2024).
Inoltre, “a fronte di censure circa la qualità tecnica dell’offerta dell’aggiudicataria, in astratto idonee a superare la c.d. prova di resistenza e, tanto più, aggiunge il Collegio, ove prospettanti la doverosità della sua esclusione, ferma l’impossibilità di esercitare un sindacato sostitutivo, i limiti del sindacato giurisdizionale si fermano ad un “sommario, essenziale esame delle stesse dal quale si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un’abnormità della valutazione del tutto illogica e/o parziale o un manifesto travisamento del fatto” (cfr. Cons. di Stato, nn. 6753/2020 e 839/2024).
Alcuna “abnormità” nel senso della illogicità o irragionevolezza è, nel caso di specie, apprezzabile, dal che l’infondatezza della censura.
Conclusioni e statuizioni
5. Le argomentazioni che precedono consentono di respingere i ricorsi e i motivi aggiunti, perché infondati.
…
6. L’esito che precede consente altresì di dichiarare improcedibile il ricorso incidentale spiegato da parte controinteressata, non avendosi quest’ultima interesse in ragione del consolidamento della sua posizione di aggiudicataria derivante dal rigetto della concorrente impugnazione.