PREMESSE

Rif. concessione per il servizio di gestione di centro sportivo indetta (presumibilmente) nel 2019.

La ricorrente impugna la revoca della procedura (e l’indizione di nuova) disposta dalla s.a.. 

SUL MOTIVO RELATIVO ALLA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE

La ricorrente deduce illegittima la revoca dell’aggiudicazione, motivata con la necessità di nuovi lavori imposti da sopravvenienze normative.

Il TAR rigetta il ricorso.

La s.a. mantiene il potere di revoca dell’aggiudicazione e della relativa procedura (art. 21-quinquies l. 241/990), il quale è connotato da ampia discrezionalità, e a condizione della prevalenza del pubblico interesse (tenuto conto anche dell’affidamento del privato) e di un onere di congrua motivazione; non è palesemente irragionevole la revoca di una procedura di concessione, sebbene aggiudicata, motivata con sopravvenienze normative che impongano nuove prestazioni, tali da modificare sensibilmente quanto previsto dalla lex specialis della gara revocata, nella logica di tutelare la par condicio.

1. La ricorrente è risultata aggiudicataria della procedura negoziata … l’affidamento “in concessione del servizio di gestione del Complesso Sportivo …

2. Rappresenta che, tuttavia, si verificavano ritardi nella consegna degli impianti da parte del [SA] determinati dalla necessità di collazionare la documentazione necessaria alle preliminari verifiche tecniche degli impianti al fine di adeguarli alle mutate esigenze di sicurezza sanitaria per l’attuazione dei protocolli Covid-19 (svuotamento vasche e sanificazione impianti e struttura).

A seguito di sollecito da parte della concessionaria … il Comune ha adottato il provvedimento di revoca della concessione …

3. … la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 21 quinquies della legge 241 del 1990.

Secondo la prospettiva della ricorrente, in applicazione dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza, la revoca dovrebbe rispettare il principio di trasparenza ed imparzialità, essere preceduta da un confronto con la parte interessata ed essere sorretto da adeguata motivazione.

Nel caso di specie risulterebbe arbitraria la revoca determinata dal verificarsi della pandemia e dalla necessità di rispettare i nuovi protocolli di sicurezza per cui sarebbero stati inidonei gli interventi di adeguamento degli impianti a carico del concessionario, individuati nell’originario provvedimento di indizione della gara e recepiti nel bando.

In ogni caso, il concessionario si era reso disponibile a realizzare tali interventi scomputandone l’ammontare dal previsto canone di locazione.

Rileva poi la ricorrente che il cd. decreto rilancio, riproponendo il contenuto dell’art. 95 del cd. Decreto “Cura Italia”, all’art. 216, comma 2, abbia espressamente previsto che le parti possano concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto …

In tali sensi, immotivata e contraddittoria apparirebbe la decisione dell’Ente di voler procedere in autonomia all’esecuzione dei lavori, …

4. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato gli atti con cui il [SA] ha indetto una nuova gara per l’affidamento in concessione dell’impianto.

Nel nuovo bando, il Comune ha previsto che il concessionario si faccia carico della realizzazione di articolati e complessi lavori di ristrutturazione, corrispondenti a quelli che aveva dichiarato di voler eseguire in via diretta nell’atto di revoca.

Da ciò emergerebbe che la vera ragione sottesa alla revoca del precedente affidamento fosse quella di porre rimedio ad una errata valutazione dello stato manutentivo del complesso sportivo, siccome lo stesso non era a monte idoneo ad essere posto a gara …

7.1 I ricorsi sono infondati.

Il provvedimento di revoca è stato motivato dall’Amministrazione con riferimento alla necessità di procedere alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, nel rispetto delle disposizioni adottate dalla Regione Campania ai fini della sicurezza sanitaria degli impianti sportivi il che ha costituito un mutamento della situazione di fatto esistente al momento in cui era stata indetta la gara per la quale era risultata aggiudicataria la ricorrente.

In particolare, si legge nell’atto impugnato che la ricorrente veniva individuata quale concessionaria per la gestione dell’impianto sportivo per un periodo transitorio di nove mesi.

In data 24 maggio 2020 il Presidente della Regione Campania ha adottato l’ordinanza n. 51 relativa alla riapertura delle attività sportive inerenti all’utilizzo delle piscine, prevedendo a corredo un protocollo di sicurezza anti diffusione Covid 19; successivamente in data 1° luglio 2020, con ordinanza n.59, è stata consentita la ripresa delle attività sportive relative agli sport di contatto e di squadra, prevedendo un ulteriore protocollo di sicurezza anti diffusione Covid 19.

Questi provvedimenti hanno reso necessaria la implementazione delle misure a tutela della salute degli utenti della struttura sportiva ed in particolare ha reso necessaria la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria che non erano stati previsti nel capitolato di gara.

A questo punto la decisione dell’Amministrazione di revocare la precedente gara ed il suo esito non appare adottata in violazione dell’art. 21 quinquies della legge n. 291 del 1990.

Giova rilevare che, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 (rubricato “revoca del provvedimento”): “1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico”. Dall’insieme di tali disposizioni si evince che il legislatore, nell’attribuire all’Amministrazione il potere di revocare in autotutela i propri atti, non ha tassativamente definito i presupposti per l’esercizio del potere, ma ha rimesso all’Amministrazione stessa il compito di valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità, la sussistenza di sopravvenienze (ossia di “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”, ovvero di un “mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento”) che rendano (non illegittimo, bensì) inopportuno l’assetto d’interessi determinato da un provvedimento ad efficacia durevole nel tempo, ovvero di rivedere tale assetto d’interessi nell’esercizio del c.d. jus poenitendi (ossia attraverso una “nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”). La disciplina surriferita attribuisce pertanto all’Amministrazione un ampio ius poenitendi che le consente di ritornare sulle proprie decisioni, avvalendosi in tal senso di un potere connotato da significativa discrezionalità in merito all’individuazione delle ragioni medesime, le quali devono comunque essere finalizzate alla migliore cura del pubblico interesse, a fronte del quale l’eventuale posizione di vantaggio conseguita dal privato deve considerarsi recessiva. La latitudine di tale potere è peraltro bilanciata dalla sussistenza di un rafforzato onere motivazionale, mediante il quale deve essere dato conto delle valutazioni svolte ai fini dell’assunzione della decisione “di ritiro”, ivi compresa l’adeguata comparazione di eventuali interessi contrapposti (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2020, n. 1837). Ciò comporta che, qualora le motivazioni della revoca siano congruamente esplicitate e non sia nelle stesse ravvisabile un evidente vizio di illogicità, contraddittorietà e/o errore di fatto, la scelta dell’Amministrazione di tornare sulle proprie precedenti decisioni non può essere sindacata, rientrando il potere di revoca in quello di “amministrazione attiva” che spetta in via esclusiva alla stessa pubblica Amministrazione (ex multis sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 3 luglio 2020, n. 7980).

Nel caso di specie, l’atto di revoca integra i presupposti delineati dall’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 in quanto in maniera articolata e non irragionevole sono state espresse le ragioni che hanno reso opportuno l’esercizio del potere di autotutela.

Invero, come si evince dall’atto, l’Amministrazione ha inteso procedere in via diretta all’esecuzione dell’adeguamento strutturale degli impianti in quanto i lavori a tanto necessari non corrispondevano del tutto a quelli oggetto della originaria concessione e l’onerosità degli stessi non avrebbe consentito il mantenimento del sinallagma contrattuale.

Per altri versi, con condivisibile rilievo, l’amministrazione ha opposto alle richieste della ricorrente volte a rivedere i termini della concessione che una tale evenienza avrebbe compromesso il rispetto del principio di par condicio in quanto sarebbero stati modificati, successivamente all’espletamento della gara, elementi essenziali della stessa.

Non può dirsi, dunque, che nel procedimento che ha determinato l’adozione del provvedimento di revoca sia mancato il confronto tra le parti, solo che le ragioni della ricorrente, volte a ridefinire l’oggetto della concessione, sono state ritenute recessive e non condivisibili con una motivazione che appare immune da profili di irragionevolezza.

Infatti, il [SA] ha espresso la determinazione di procedere in via diretta alla esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e tale scelta appare invero non irrazionale dal momento che la manutenzione e la gestione dei propri beni da parte dell’amministrazione corrisponde alla facoltà proprietarie.

Né può dirsi che sia stato in alcuna maniera pregiudicato il legittimo affidamento della concessionaria dal momento che risulta incontestato che dopo pochi mesi si sono verificati imprevedibili eventi che hanno comportato la chiusura degli impianti sportivi al chiuso e delle piscine.

CONCLUSIONI

Il TAR rigetta il ricorso.