Pubblicato il 04/03/2024

N. 01457/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02744/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2744 del 2023, proposto da
NG Med S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 946912377E, rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Smart Med S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Bartolomeo Della Morte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento:

– della Deliberazione n. 819 del 10.5.2023 e relativi allegati, comunicata alla ricorrente mediante piattaforma SORESA in data 11.5.2023, con cui la A.S.L. Napoli 2 Nord ha aggiudicato definitivamente la procedura aperta indetta per la “Fornitura di Presidi Medici occorrenti allo svolgimento dell’attività della UOSD Terapia del Dolore del P.O.S. Giuliano di Giugliano in Campania – Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord” per una durata di 36 mesi, limitatamente alla parte in cui dichiara aggiudicataria del lotto n. 28 la Smart Med s.a.s. di La Manna Davide & C.;

– per quanto possa occorrere, della proposta provvisoria di aggiudicazione della predetta procedura aperta di cui al Verbale di gara del 24.3.2023, limitatamente alla parte in cui dichiara aggiudicataria provvisoria del lotto n. 28 la società controinteressata;

– per quanto di ragione, di tutti i verbali del seggio di gara e della Commissione di gara allegati alla aggiudicazione definitiva nella parte in cui costituiscono presupposto dell’aggiudicazione definitiva del lotto n. 28 alla Smart Med ed in particolare laddove: (i) la Commissione ammette alla gara l’offerta della Smart Med relativa al lotto n. 28 invece di escluderla per carenza dei requisiti minimi previsti dal bando, (ii) successivamente valuta l’offerta, sia tecnica che economica, della Smart Med s.a.s. con riferimento al lotto n. 28 senza prevedere sub criteri di valutazione e attribuisce i relativi punteggi e (iii) nella parte in cui rigetta l’istanza depositata dalla ricorrente di riesame in autotutela delle dette valutazioni e comunque n ogni parte che costituisca presupposto dell’aggiudicazione del lotto n. 28 alla Smart Med s.a.s.;

– di ogni altro atto ai precedenti preordinato, connesso o conseguenziale, in particolare del contratto, ove già sottoscritto in violazione dello stand still ovvero perché nelle more spirato il detto termine, o degli ulteriori atti eventualmente intercorsi e sconosciuti alla ricorrente;

– nonché per il risarcimento dei danni in forma specifica, con aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente, ovvero per equivalente monetario.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Napoli 2 Nord e di Smart Med S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

La società ricorrente premette di aver partecipato, collocandosi in seconda posizione (con punteggio complessivo di 97,40 punti, di cui 70 per l’offerta tecnica e 27,40 per quella economica), alla procedura di gara indetta nel 2022 dall’A.S.L. Napoli 2 Nord con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la “Fornitura di Presidi Medici occorrenti allo svolgimento dell’attività della UOSD Terapia del Dolore del P.O. San Giuliano di Giugliano suddivisa in 33 lotti”, successivamente rettificata con delibera n 269 del 15.2.2023 in 24 lotti.

In particolare, viene in rilievo il lotto n. 28 (“Sistema di separazione di cellule mesenchimali da midollo osseo – dispositivo medico per processare il sangue ed i suoi componenti in un circuito chiuso, sterile, sicuro, indipendente dall’operatore con approvazione FDA e Marchio CE, il sistema deve essere in grado di separare gli emocomponenti sulla base di un gradiente di densità e deve poter riconoscere con lettura ottica ad altra frequenza la matrice cellulare che attraversa il circuito attraverso l’utilizzo della tecnologia della separazione cellulare al fine di ottenere il prodotto target, ossia le cellule mesenchimali”).

L’istante impugna il provvedimento di aggiudicazione in favore della prima classificata (Smart Med s.r.l.) che ha conseguito il punteggio complessivo di 100 punti (di cui 70 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica), dolendosi, in sintesi, che il dispositivo offerto dalla controinteressata (sistema Magellan) non presenterebbe prestazioni equivalenti a quelle del prodotto della ricorrente e, in ogni caso, non sarebbe conforme ai requisiti minimi previsti dalla disciplina di gara, aggiungendo, inoltre, che difetterebbero documenti previsti dalla lex specialis a pena di esclusione.

In sintesi, lamenta la difformità del prodotto offerto dalla controinteressata rispetto alle caratteristiche tecniche richieste dal capitolato speciale d’appalto (CSA) poiché il “Magellan” non sarebbe un separatore cellulare per la produzione di cellule mesenchimali ma si tratterebbe di un sistema di separazione di piastrine autologo per la preparazione di plasma povero di piastrine (PPP) o plasma ricco di piastrine (PRP) da un piccolo campione di sangue o midollo osseo.

Premette di aver inoltrato richiesta di riesame in autotutela dell’aggiudicazione, riscontrata dal seggio di gara con verbale del 20.4.2023 di conferma delle determinazioni già assunte.

In punto di diritto, lamenta la violazione dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, violazione della disciplina di gara, violazione del capitolato speciale d’appalto, erroneità dei presupposti, violazione della par condicio dei partecipanti, travisamento.

Con un primo ordine di rilievi deduce la violazione dell’art. 5 del C.S.A. (“La ditta partecipante alla gara dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione redatta in lingua italiana … 1. Scheda tecnica di ogni singolo prodotto offerto redatta dal produttore in lingua italiana da cui risultino: … – specifiche tecniche del prodotto offerto; – destinazione d’uso”) in quanto la controinteressata non avrebbe prodotto l’originale in lingua inglese della certificazione relativa al prodotto offerto (Magellan) ma una versione italiana priva di attestazione, sì da non consentire di verificare la bontà della traduzione e, in ogni caso, la traduzione presentata dalla prima graduata recherebbe indicazioni errate sulla descrizione del dispositivo e sulle relative indicazioni d’uso, visto che tale traduzione descrive un dispositivo che può essere utilizzato “per produrre un concentrato di plasma ricco di piastrine o di midollo osseo in maniera sicura e rapida”, mentre la traduzione corretta riferisce di un dispositivo che viene utilizzato “per la preparazione sicura e rapida di plasma povero di piastrine e concentrato di piastrine (plasma ricco di piastrine) da un piccolo campione di sangue e midollo osseo”.

L’erronea traduzione della descrizione del dispositivo e delle indicazioni d’uso avrebbero fuorviato la commissione giudicatrice, inducendo erroneamente ad attribuire il punteggio massimo di 70/100 per l’offerta tecnica, e, ancor prima, avrebbe dovuto comportare l’esclusione per mancato rispetto delle prescrizioni relative alle caratteristiche essenziali minime previste nel bando.

Lamenta poi la violazione dell’art. 95 del Codice appalti perché il prodotto offerto dalla controinteressata non soddisferebbe i requisiti minimi previsti dalla disciplina di gara di cui all’allegato “Fabbisogno annuale terapia del dolore” richiamato dall’art. 3 del CSA (Lotto n. 28 – “Sistema di separazione di cellule mesenchimali da midollo osseo – dispositivo medico per processare il sangue ed i suoi componenti in un circuito chiuso, sterile, sicuro, indipendente dall’operatore con approvazione FDA e Marchio CE, il sistema deve essere in grado di separare gli emocomponenti sulla base di un gradiente di densità e deve poter riconoscere con lettura ottica ad altra frequenza la matrice cellulare che attraversa il circuito attraverso l’utilizzo della tecnologia della separazione cellulare al fine di ottenere il prodotto target, ossia le cellule mesenchimali”).

Tanto risulterebbe anche dalla registrazione al Ministero della Salute dal quale si evince che il sistema Magellan è registrato come sistema di separazione di piastrine autologo e, altresì, dal parere di perito di parte accluso al ricorso.

In via gradata la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, violazione della disciplina di gara, violazione della par condicio, eccesso di potere.

Assume, in particolare, l’illegittimità del subpunteggio massimo assegnato alla controinteressata, per difformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste dal CSA, trattandosi, come si è visto, di un sistema di separazione autologo di piastrine e non di un separatore cellulare, inidoneo, quindi, alla produzione di cellule mesenchimali come richiesto dalla disciplina di gara.

Assume ancora la genericità ed indeterminatezza dei criteri di valutazione di cui all’art. 7 del CSA, la violazione dei principi di trasparenza e par condicio, illogicità e difetto di motivazione del giudizio espresso dalla commissione.

Sostiene che tali criteri recherebbero un contenuto vago, inidoneo a perimetrare l’esercizio valutativo del seggio di gara, sicché non sarebbe possibile comprendere per quali motivi l’offerta dell’aggiudicataria abbia ottenuto il massimo del subpunteggio.

A giudizio della parte ricorrente, sarebbe illogica ed immotivata l’attribuzione del medesimo subpunteggio massimo per l’offerta tecnica di 70/100 alle prime due graduate in presenza di caratteristiche diverse dei prodotti offerti, avanzando il sospetto che la scelta sia dipesa unicamente da motivazioni di natura economica.

Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento degli atti impugnati, con richiesta di risarcimento in forma specifica mediante declaratoria di inefficacia del contratto e di conseguente subentro nel contratto, previa aggiudicazione dell’appalto e, in subordine, di risarcimento del danno per equivalente monetario.

Si è costituita l’A.S.L. che chiede il rigetto del gravame ed allega documentazione tecnica, tra cui la scheda del prodotto depositata dalla controinteressata che confermerebbe la rispondenza ai requisiti minimi di gara dell’offerta dell’aggiudicataria.

Resiste in giudizio anche la società controinteressata che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto la documentazione di gara esibita dalla ricorrente non sarebbe conforme alla lex specialis (per omessa produzione di certificazioni di conformità FDA e per mancata traduzione in italiano della certificazione CE e degli studi clinici a supporto, nonché per genericità della documentazione che nulla riferirebbe in ordine all’efficacia del dispositivo medico offerto).

Nel merito, l’aggiudicataria espone di aver offerto un dispositivo pienamente conforme ai requisiti di gara e di aver prodotto la documentazione tecnica prescritta, consentendo alla commissione di avere piena cognizione sulle caratteristiche del dispositivo proposto.

Con ordinanza n. 1108 del 5.7.2023 il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare per carenza del periculum in mora.

Con ordinanza n. 5939 del 2.11.2023 il Tribunale ha, poi, disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. in relazione al seguente quesito: “se, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalle parti processuali, il prodotto offerto dalla società aggiudicataria (sistema “Magellan”) soddisfi o meno i requisiti minimi riportati nell’all’allegato ‘Fabbisogno annuale terapia del dolore’ richiamato dall’art. 3 del CSA (Lotto n. 28 – ‘Sistema di separazione di cellule mesenchimali da midollo osseo – dispositivo medico per processare il sangue ed i suoi componenti in un circuito chiuso, sterile, sicuro, indipendente dall’operatore con approvazione FDA e Marchio CE, il sistema deve essere in grado di separare gli emocomponenti sulla base di un gradiente di densità e deve poter riconoscere con lettura ottica ad altra frequenza la matrice cellulare che attraversa il circuito attraverso l’utilizzo della tecnologia della separazione cellulare al fine di ottenere il prodotto target, ossia le cellule mesenchimali’), assegnando il relativo incarico al Direttore Sanitario dell’A.S.L. Napoli 1 Centro, con facoltà di delega ad un dirigente medico di propria fiducia munito delle specifiche competenze professionali.

Con provvedimento del Direttore Sanitario dell’A.S.L. Napoli 1 Centro del 9.11.2023 è stato delegato per l’incombente il dott. Cosimo Nocera, Direttore dell’UOC Medicina Trasfusionale del P.O. Ospedale del Mare.

In data 28.12.2023 il verificatore ha depositato la relazione conclusiva.

Dopo ulteriore scambio di memorie, all’udienza del 20.2.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In limine litis non può trovare accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società controinteressata secondo cui l’offerta della ricorrente andava esclusa per incompletezza documentale.

In senso contrario, è sufficiente rilevare che eventuali censure avverso la mancata esclusione della controparte andavano veicolate per il tramite di apposito ricorso incidentale ex art. 42 c.p.a. da notificare alle controparti nel rispetto del principio del contraddittorio posto a tutela del diritto di difesa costituzionalmente tutelato; non risultando proposta tale impugnazione, non è possibile ampliare il thema decidendum per il tramite di rilievi volti a paralizzare il ricorso principale.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Non ha pregio il profilo di illegittimità con cui parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per difformità del dispositivo offerto dall’aggiudicataria rispetto ai requisiti minimi essenziali previsti dalla lex specialis nell’allegato “Fabbisogno annuale terapia del dolore” richiamato dall’art. 3 del CSA (Lotto n. 28 – “Sistema di separazione di cellule mesenchimali da midollo osseo – dispositivo medico per processare il sangue ed i suoi componenti in un circuito chiuso, sterile, sicuro, indipendente dall’operatore con approvazione FDA e Marchio CE, il sistema deve essere in grado di separare gli emocomponenti sulla base di un gradiente di densità e deve poter riconoscere con lettura ottica ad altra frequenza la matrice cellulare che attraversa il circuito attraverso l’utilizzo della tecnologia della separazione cellulare al fine di ottenere il prodotto target, ossia le cellule mesenchimali”).

Va premesso che nel presente giudizio non si pone una questione di equivalenza né di idoneità intrinseca del prodotto offerto dalla controinteressata, ma di presunta assenza di specifiche caratteristiche tecniche indefettibili pretese dalla lex specialis, la cui individuazione ha costituito esercizio presupposto di un potere tecnico – discrezionale da parte della stazione appaltante, non utilmente contestabile in questa sede.

Come noto, i requisiti minimi delle prestazioni o del bene previsti dalla lex specialis costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, non essendo ammissibile che il contratto venga aggiudicato a un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito che vale a individuare l’essenza stessa della res richiesta, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di per sé, l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di un’apposita comminatoria in tal senso.

Orbene, la decisione delle questioni esaminate non può prescindere dall’esito della verificazione disposta dal T.A.R. con ordinanza collegiale n. 5939 del 2.11.2023, puntualmente assolta dall’ausiliario delegato.

Per quanto rileva nel presente giudizio, mette conto evidenziare che il verificatore ha rassegnato le seguenti conclusioni:

– dalla documentazione tecnica prodotta dalla Smart Med e dalle indicazioni d’uso si ricava che il sistema “Magellan” offerto in gara dall’aggiudicataria è in grado di produrre cellule staminali mesenchimali come richiesto dalla disciplina di gara; tanto risulta confermato da uno studio scientifico non indipendente (in quanto i fondi sono stati prodotti dal fornitore del kit) presente agli atti del procedimento e, inoltre, da altro lavoro scientifico indipendente reperito da una ricerca effettuata su PubMed (servizio di ricerca di letteratura scientifica biomedica) che, nel mettere in comparazione i sistemi adoperati negli USA per la produzione di mesenchimali, menziona anche il predetto dispositivo;

– sussiste discrepanza tra quanto indicato come destinazione d’uso nella documentazione di gara intitolata “Documentazione tecnica Lotto 28 da Smart Med” (preparazione rapida e sicura di concentrato di midollo osseo da un piccolo prelievo di midollo osseo) e quanto dichiarato dalla casa produttrice nella documentazione tecnica, che reca la seguente indicazione d’uso: “Il sistema separatore di piastrine autologhe Magellan è progettato per l’uso in laboratori clinici o per l’impiego intraoperatorio presso il punto di assistenza per la preparazione rapida e sicura di plasma povero di piastrine e concentrato piastrinico a partire da un piccolo campione di sangue o di miscela di sangue e midollo osseo”;

– la traduzione allegata alla documentazione tecnica non è del tutto fedele all’originale in lingua inglese non riportando la versione originale specifico riferimento alla funzione di separazione di midollo osseo e piastrine;

– il “Magellan” è registrato sul sito del Ministero della Salute come dispositivo per la preparazione automatica di gel di piastrine;

– in conclusione, il verificatore ritiene che, basandosi sull’esame degli atti, non possa escludersi che il dispositivo offerto dalla controinteressata sia in grado di produrre cellule mesenchimali come previsto dal capitolato; tuttavia, tale capacità non viene dichiarata nella scheda tecnica FDA e non risulta una specifica registrazione ministeriale per la manipolazione cellulare.

Ai fini della decisione, non può quindi ritenersi accertata la difformità del dispositivo rispetto alle caratteristiche minime indicate nella lex specialis (Lotto n. 28 – “Sistema di separazione di cellule mesenchimali da midollo osseo – dispositivo medico per processare il sangue ed i suoi componenti in un circuito chiuso, sterile, sicuro, indipendente dall’operatore con approvazione FDA e Marchio CE, il sistema deve essere in grado di separare gli emocomponenti sulla base di un gradiente di densità e deve poter riconoscere con lettura ottica ad altra frequenza la matrice cellulare che attraversa il circuito attraverso l’utilizzo della tecnologia della separazione cellulare al fine di ottenere il prodotto target, ossia le cellule mesenchimali”), avendo il verificatore accertato che “l’analisi della documentazione prodotta dimostra, dal punto di vista scientifico, che plausibilmente il Sistema Magellan è in grado di produrre cellule mesenchimali, con le caratteristiche tecniche, richieste”, benché il medesimo ausiliario aggiunga che “tale capacità non è stata dichiarata nella registrazione al Ministero della Salute”.

Non assumono rilievo inficiante gli ulteriori rilievi attorei che attengono alla documentazione prodotta dalla controinteressata.

Al riguardo, la Smart Med s.r.l. ha prodotto in sede di gara sia i documenti in lingua originale, sia la relativa traduzione, assolvendo così all’onere di diligenza richiesto ai partecipanti alla procedura di gara e consentendo alla commissione esaminatrice di avere piena conoscenza del relativo contenuto, di valutare l’attendibilità della traduzione in italiano e, in caso di dubbi, di effettuare le relative verifiche. Non vi è ragione di ritenere che il seggio sia stato indotto in errore in ordine alla rispondenza del prodotto ai requisiti minimi posti dalla disciplina di gara considerato, peraltro, che esso risultava composto da esperti del settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, tenuto anche conto delle conclusioni rese dal verificatore circa l’idoneità del prodotto a “produrre cellule mesenchimali, con le caratteristiche tecniche, richieste”.

In riferimento alla ulteriore argomentazione sollevata dalla ricorrente in merito alla presenza della dicitura N/A “non applicabile” nella sezione “destinazione d’uso” della certificazione CE rilasciata dall’ente BSI, la controinteressata ha prodotto documentazione del medesimo ente certificatore (cfr. all. 8 alla memoria) da cui si evince che tale sigla viene adoperata in riferimento ai dispositivi che presentano usi molteplici (“i dispositivi di Classe IIa sono spesso raggruppati in gruppi di dispositivi che possono potenzialmente contenere un gran numero di altri dispositivi. Pertanto, è più difficile … consolidare la destinazione d’uso in modo da riflettere l’intero gruppo di dispositivi. Ad esempio, se un’azienda ha un gruppo di dispositivi per i dispositivi monouso e questi ultimi sono costituiti da tubi e cateteri, la destinazione d’uso dei tubi sarà diversa da quella dei cateteri. Tuttavia, sono entrambi di Classe IIa e hanno lo stesso codice NBOG, quindi sono raggruppati in un unico gruppo di dispositivi sotto i certificati FQA. Quindi si utilizza N/A poiché gli usi previsti sono molteplici”). Pertanto, dalla apposizione di tale dicitura (destinazione d’uso “non applicabile”) non può desumersi la mancata corrispondenza del dispositivo alle caratteristiche minime previste dalla disciplina di gara.

Non inficia la legittimità dell’azione amministrativa la circostanza che il prodotto in questione risulti registrato al Ministero della Salute come sistema di separazione di piastrine autologo e non di cellule mesenchimali.

Al riguardo, il Capitolato Speciale di Appalto (art. 5), nella sezione relativa ai requisiti minimi di partecipazione, si limitava a richiedere il numero di iscrizione al repertorio dispositivi medici del Ministero della Salute, senza prescrivere alcuna specifica e/o classificazione dei dispositivi medici.

Non vi è dubbio che tale previsione debba essere intesa in senso letterale; detto criterio ermeneutico, in sede di appalti pubblici, si impone quale strumento di garanzia del fondamentale principio di par condicio tra i concorrenti alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 Cod. civ.; conseguentemente le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; vieppiù, se il dato testuale presenta ambiguità, l’interprete, in forza del principio di favor partecipationis, deve prescegliere il significato più favorevole al concorrente” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7113/2023; Id. n. 4925/2023; Sez. III, n. 10801/2022); pertanto, la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori, così da ostare ad ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, tali da vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1589/2023; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2212/2022; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 518/2023).

La chiarezza della portata dell’art. 5 del C.S.A. impedisce, pertanto, che possa darsi luogo a ricostruzioni ermeneutiche estensive dell’ambito applicativo della disposizione oltre il dato letterale.

Tale conclusione si impone nel caso in esame in quanto la citata norma, secondo la ricorrente, avrebbe portata escludente dalla procedura selettiva, e dunque la lettura estensiva della stessa sarebbe altresì contraria al criterio suppletivo del favor partecipationis in materia di procedure selettive.

Ribadita dunque la rispondenza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche minime e la conformità della documentazione prodotta dalla ricorrente rispetto alla lex specialis, le ulteriori deduzioni attoree si sostanziano, a ben vedere, in una critica alla valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria da parte della commissione di gara e al punteggio tecnico attribuito.

In senso contrario va però sottolineato che il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte, nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 173/2019; Sez. III, n. 6572/2018). Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6058/2019), che non possono tuttavia affatto predicarsi all’esito della disposta verificazione.

E’ poi infondata la censura per difetto di motivazione, per avere la commissione espresso un giudizio numerico su parametri presuntivamente generici contenuti nella lex specialis.

Il capitolato speciale recava, invero, criteri sufficientemente dettagliati (“caratteristiche tecniche desumibili dalla documentazione tecnica”; “grado di sicurezza del dispositivo per l’operatore ed il paziente”; “affidabilità del dispositivo offerto in base alla destinazione d’uso”; “caratteristiche di funzionamento”; “servizio di assistenza tecnica post – vendita, di aggiornamento tecnico – scientifico, training del personale”).

Il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione, risultando prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo; difatti, sussiste in tale ipotesi la possibilità di ripercorrere il momento valutativo e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (cfr., T.A.R. Umbria, n. 365/2015; T.A.R. Campania, Salerno, n. 567/2014; T.A.R. Piemonte, n. 1207/2013).

In conclusione, il ricorso va conclusivamente rigettato con le conseguenti statuizioni in ordine alla regolazione delle spese di giudizio liquidate in dispositivo; si riserva la liquidazione del compenso da corrispondere al verificatore per l’attività svolta, il cui onere graverà sulla parte soccombente, all’esito della trasmissione della relativa richiesta da parte dell’ausiliario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna controparte processuale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D’Alterio, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Gianluca Di Vita   Maria Abbruzzese
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO