Pubblicato il 18/03/2024
N. 01785/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04918/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4918 del 2023, proposto da
Aldo Di Falco, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Di Falco e Stefano Di Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aldo Di Falco in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 168;
contro
Comune di Quarto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Maurizia Venezia e Riccardo Ernesto Di Vizio, rappresentati e difesi dagli avvocati Sabatino Rainone e Marika Capone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Amedeo Pisanti, Angelo Frediani, Amato Brodella, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) della determina rep. gen. n. 1163 del 28/09/2023 di aggiudicazione definitiva del LOTTO 1 (doc. n. 14) relativo a “Affidamento in convenzione del servizio di assistenza legale 24 mesi per la gestione del contenzioso del Comune di Quarto” al R.T.P. Venezia – Di Vizio;
b) del verbale di gara n. 5 del 15 maggio 2023 di ammissione dei partecipanti alla gara Busta “A” e nello specifico del R.T.P. Venezia – Di Vizio e del R.T.P. Frediani– Brodella;
c) del verbale di gara n. 6 del 16 maggio 2023 di esame delle buste tecniche “Busta B”;
d) del verbale di gara n. 8 del 22 maggio 2023 busta “C”, del verbale di gara n. 9 del 29 maggio 2023 esame Busta “C” e stesura graduatoria;
e) del verbale n. 11 del 20/09/2023 esame busta “C” e stesura graduatoria definitiva con il quale, tra l’altro, si è proceduto al ricalcolo dei punteggi economici dei lotti I, II e III, con successiva stesura della graduatoria definitiva di cui all’allegato “A”;
nonché della proposta di aggiudicazione; ove, e per quanto occorra del bando e del disciplinare di gara, nonché del contratto di appalto, nelle more eventualmente stipulato;
f) del verbale di consegna in via di urgenza del servizio legale – LOTTO 1 – Contenzioso civile del 19 ottobre 2023, prot. n. 37323/2023, di taluni giudizi civili al R.T.P. Venezia – Di Vizio, nelle more della stipula del contratto;
g) delle cinque determine di affidamento di altrettanti giudizi civili al R.T.P. Venezia – Di Vizio adottate dal Settore II del Comune resistente tutte in data 23 ottobre 2023, nn. 1263, 1265, 1266, 1267 e 1268;
nonché di tutti gli altri atti presupposti e consequenziali;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente, di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto e/o il subentro nel contratto di appalto, qualora nelle more fosse già stato stipulato e, per la quota parte dello stesso risultata eseguita, per la condanna dell’ente al risarcimento dei danni per l’equivalente monetario correlato alla mancata esecuzione integrale dell’appalto, per il periodo intercorrente tra la data del contratto sino all’effettiva aggiudicazione e/o subentro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Quarto, di Maurizia Venezia e di Riccardo Ernesto Di Vizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente ha dedotto di aver partecipato alla procedura di gara aperta, indetta dal Comune di Quarto per l’affidamento del servizio di assistenza legale per 24 mesi per la gestione del contenzioso dell’ente, in relazione al lotto nr. 1, risultando, all’esito della procedura, quarto in graduatoria.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente ha impugnato gli atti più puntualmente indicati in epigrafe, articolando avverso di essi i seguenti motivi di gravame:
1) si osserva, con riguardo al primo graduato, che l’avv. Maurizia Venezia presentava la domanda di partecipazione dichiarando che l’R.T.P. era costituendo e non, quindi, già costituito; le dichiarazioni rese dalla sola mandataria, come indicate nell’istanza, avrebbero dovuto essere, di conseguenza, formulate anche dal mandante avv. Di Vizio: di qui, l’inammissibilità dell’istanza di partecipazione del costituendo R.T.P.;
in ogni caso l’aggiudicazione sarebbe illegittima per l’errata attribuzione al R.T.P. Venezia – Di Vizio di un punteggio non dovuto; in particolare: quanto al criterio relativo alla presenza personale presso gli uffici comunali, il R.T.P. avrebbe dichiarato di voler essere presente in tutto per 4 giorni mensili e cioè per un giorno a settimana, con la conseguenza che avrebbero dovuto essergli riconosciuti solo due punti aggiuntivi e non certamente quattro;
si lamenta, ancora, che al raggruppamento sarebbero stati riconosciuti sei punti per titoli ulteriori, inclusivi di due punti per un presunto master in proprietà industriale e intellettuale organizzato da Sharecome S.r.l., ente di Formazione privato dal 02 al 09/07/2021, al quale invece, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto essere associato nessun punteggio aggiuntivo;
si assume, poi, l’errata attribuzione di un punteggio in relazione a diverse sentenze dichiarate dall’aggiudicatario, ma in realtà non valutabili, con illegittima assegnazione di quattordici punti in più del dovuto;
2) quanto al secondo classificato si assume, in primo luogo, l’illegittima attribuzione di due punti per aver frequentato dal mese di ottobre 2018 al mese di 2019 un “master di alta formazione professionale in responsabile gare d’appalto”, peraltro attinente al lotto nr. 2, riferito al “contenzioso di diritto amministrativo”;
ancora: sarebbe errato il punteggio attribuito in relazione alle pronunce giudiziarie favorevoli conseguite;
3) quanto al terzo classificato si osserva che, anche in questo caso, non essendo stata prodotta da entrambi i partecipanti al R.T.P. l’autocertificazione del possesso dei requisiti di partecipazioni ex D.P.R. 445/00, la domanda di partecipazione del costituendo R.T.P. sarebbe inammissibile;
inoltre, il costituendo R.T.P. Frediani – Brodella non avrebbe allegato, così come espressamente richiesto dal bando, lo stralcio del dispositivo delle sentenze presunte favorevoli;
ancora: sarebbero state illegittimamente valutate alcune pronunce alle quali non avrebbe dovuto, invece, essere associato alcun punteggio;
4) infine, si assume che sarebbero illegittimi tanto il verbale di consegna in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto, del servizio legale in relazione a taluni giudizi civili in favore del R.T.P. Venezia – Di Vizio, (determine di affidamento n. 1263, 1265, 1266, 1267 e 1268 del 23 ottobre 2023), quanto i provvedimenti di affidamento stesso, sia per vizi derivati dall’illegittimità degli atti presupposti quanto per vizi propri: in particolare, nella specie non ricorrerebbero i presupposti indefettibili richiesti dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, ossia il verificarsi di eventi oggettivamente imprevedibili.
Si è costituita la parte controinteressata, eccependo l’inammissibilità del gravame, e chiedendone, nel merito, il rigetto; le medesime conclusioni sono state svolte anche dal Comune resistente, a sua volta costituitosi in giudizio.
All’udienza pubblica in data 7 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il gravame in disamina il ricorrente Avv. Di Falco contesta la legittimità dell’aggiudicazione in favore della parte controinteressata del servizio di assistenza legale oggetto della gara bandita dal Comune di Quarto, secondo quanto più puntualmente indicato in epigrafe.
Il Collegio ritiene che l’impugnazione non possa trovare accoglimento, secondo quanto si passa ad esplicitare, sicché è possibile prescindere dal vaglio delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune resistente e dalla controinteressata.
Con il primo motivo di censura parte ricorrente assume che il R.T.P. risultato aggiudicatario del servizio non avrebbe dovuto essere ammesso a partecipare alla procedura: ciò in quanto, trattandosi di un R.T.P. costituendo, le dichiarazioni rese nell’istanza di partecipazione in ordine all’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione, avrebbero dovuto essere formulate e sottoscritte da tutti i partecipanti, circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie.
Si contesta dunque, in sostanza, l’irrituale indicazione del possesso dei requisiti generali in capo a ciascun componente del raggruppamento in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara (mentre non si pone in discussione il possesso, in sé, di tali requisiti).
La doglianza non coglie nel segno.
Avuto riguardo alle previsioni della lex specialis, il Collegio evidenzia che l’art. 16 del bando prevede, per quanto di interesse: “…in caso di partecipazione di R.T.P. l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento. (…) alcuni requisiti sono riferiti, in caso di partecipazione di R.T.P. al professionista designato e (che) altri sono chiesti, cumulativamente, a quest’ultimo o al R.T.P. (…). Le dichiarazioni vanno quindi rese dal diretto interessato”. Orbene, nel caso di specie l’istanza di partecipazione presentata dall’aggiudicatario, comprovante i requisiti generali del mandante e del mandatario, oggetto di dichiarazioni separate provenienti dall’uno e dall’altro, risulta essere stata sottoscritta digitalmente da entrambi i partecipanti (cfr. doc. 4 della produzione della controinteressata).
In ragione di quanto precede non si apprezza alcuna violazione delle disposizioni del bando di gara, né, per altro verso, risulta effettivamente riscontrabile una obiettiva incertezza in ordine all’individuazione dei soggetti che hanno inteso partecipare alla procedura in forma di raggruppamento, ovvero alla provenienza soggettiva delle dichiarazioni rese in relazione al possesso dei requisiti generali in commento.
Ciò posto, deve ancora osservarsi che parte ricorrente, per il caso in cui la partecipazione alla gara da parte dell’aggiudicatario fosse stata ritenuta ammissibile, ha svolto, con il primo motivo di censura, ulteriori doglianze, volte a contestare la correttezza dell’attribuzione del punteggio in favore del raggruppamento: si assume, in particolare, che a quest’ultimo sarebbero stati riconosciuti dei punti non dovuti in riferimento ai giorni di presenza personale presso gli uffici comunali, nonché in ordine ai titoli vantati.
Da ciò parte ricorrente fa discendere un ricalcolo del punteggio spettante al R.T.P., in forza del quale quest’ultimo avrebbe dovuto risultare posposto rispetto al Di Falco (analoghe censure vengono, poi, sviluppate negli ulteriori motivi di ricorso con riguardo al punteggio attribuito agli altri partecipanti alla gara collocatosi in posizione migliore rispetto al deducente): nello specifico, al R.T.P. composto dagli avvocati Venezia e Di Vizio, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere riconosciuto un punteggio complessivo pari a 78,12, e dunque inferiore a quello di 86,60 spettante al ricorrente.
Anche questo motivo di doglianza risulta destituito di fondamento.
In primo luogo, quanto al punteggio assegnato in relazione ai giorni di presenza presso la sede dell’ente, ulteriori rispetto alla presenza minima prevista, occorre rimarcare che l’art. 18 del bando di gara, al punto a.6, prevede: “Presenza personale presso gli uffici comunale: p.2 per ogni giorno oltre al minimo richiesto” (il minimo richiesto risulta essere di due giorni mensili, come da art. 4 del bando: “L’affidatario presterà la propria attività di assistenza presso il proprio studio legale, assicurando la presenza presso il Comune ogniqualvolta si renda necessario e, comunque, almeno due volte al mese”).
Ciò posto, nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario si legge l’assunzione dell’impegno a garantire “la presenza personale presso la sede comunale n. 1 a settimana e, dunque, per 4 giorni mensili”.
Dunque, correttamente il Comune resistente ha assegnato al R.T.P., in relazione a tale criterio, quattro punti, due per ogni giorno ulteriore di presenza in sede.
Ancora, con riferimento alla valutazione dei titoli operata dalla stazione appaltante, il Collegio ritiene che parte ricorrente proponga una lettura personale delle disposizioni del bando di gara, volta ad attribuire alle stesse un significato diverso da quello ricavabile sulla scorta del piano dettato letterale delle norme.
Ciò è vero, in primo luogo, ove si pretende di affermare che tra i “titoli ulteriori” valutabili in favore del candidato non avrebbe dovuto computarsi il master in proprietà industriale e intellettuale organizzato da Sharecome S.r.l., ente di formazione privato dal 02 al 09/07/2021: si assume, in proposito, che nella partecipazione alle gare pubbliche potrebbero essere valutati tra i titoli conseguiti esclusivamente i master di 1° e 2° livello, della durata minima di 1 anno e con esame e voto finale, erogati da enti aventi natura pubblicistica.
Tali affermazioni, tuttavia, non trovano rispondenza nelle previsioni del bando di gara, che, al punto 1- a.7) dell’art. 18 fa riferimento a: “master, dottorati, specializzazioni post laurea conseguiti nell’ultimo qinquennio (2018-2022) in materia di diritto amministrativo, diritto tributario, diritto civile e diritto del lavoro”, senza alcuna ulteriore specificazione: dunque, l’esclusione della valutabilità dei titoli di formazione post-laurea che non abbiano le caratteristiche indicate dal ricorrente, costituisce un approdo arbitrario, che non trova rispondenza nelle scelte discrezionali, e non irrazionali, operate dalla P.A. nell’individuare i criteri sulla scorta dei quali selezionare i professionisti dei quali avvalersi.
In maniera analoga, parte ricorrente pretende di affermare che, in relazione al criterio sub1-a4) del medesimo art. 18, ove ci si riferisce agli “incarichi di patrocinio ricevuti da Pubbliche Amministrazioni nel triennio 2020-2022, ulteriori a quelli di partecipazione e a quelli di cui al precedente subcriterio a3) e conclusi con esito favorevole, nel merito, nel predetto periodo”, dovrebbero intendersi esclusi gli incarichi di patrocinio per giudizi celebratisi dinanzi al Giudice di Pace, e ciò in quanto il lotto 1, oggetto di gara, non includerebbe il servizio di assistenza legale nei giudizi dinanzi a tale autorità giudiziaria.
Anche in questo caso, le deduzioni di parte ricorrente propongono una interpretazione delle disposizioni della legge di gara che non trovano rispondenza nelle relative previsioni, le quali, appunto, non circoscrivono gli incarichi di patrocinio valutabili a quelli espletati dinanzi al solo Tribunale ordinario e alle giurisdizioni superiori: e del resto, la circostanza che il lotto oggetto di gara non riguardi il contenzioso dinanzi ai Giudici di Pace, non esclude che la P.A, nella propria discrezionalità, abbia inteso attribuire rilievo, nella valutazione del complessivo percorso professionale e delle esperienze lavorative dei candidati, anche all’attività espletata dinanzi a tale autorità giudiziaria, con una scelta che non risulta né palesemente arbitraria né illogica e che, pertanto, non può essere sindacata in questa sede.
In termini: “La ripartizione del punteggio tra le diverse categorie dei titoli da parte della lex specialis costituisce il frutto di valutazioni di natura discrezionale da parte dell’Amministrazione che bandisce la procedura; l’esercizio di tale discrezionalità sfugge, secondo costante affermazione della giurisprudenza, al sindacato di legittimità del G.A., salvo che nello stesso emergano macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili” (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 14/06/2023, n.10244).
Da quanto precede discende che al raggruppamento aggiudicatario competono, quantomeno, 10 punti ulteriori rispetto a quelli riconosciutigli dalla parte ricorrente (due per la presenza presso la sede degli uffici comunali; due per la partecipazione al master del quale si è detto in precedenza, e sei per il patrocinio svolto dinanzi al Giudice di Pace: sentenza n. 2742/2022 resa dal Giudice di Pace di Roma; sentenza n. 5212/2022 resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere; sentenza n. 5731/2021 resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere).
Da ciò discende che all’aggiudicatario spetterebbe, comunque, un punteggio pari a 88,12 (10 punti in più rispetto ai 78,12 indicati dal ricorrente nel gravame), e, di conseguenza, un punteggio complessivo, comunque, superiore a quello riportato dall’Avv. Di Falco (pari a, complessivamente, 86,60 punti).
Quanto appena osservato ha carattere assorbente, giacché esclude ogni interesse allo scrutinio degli ulteriori motivi di gravame, dal cui eventuale accoglimento non potrebbe, in ogni caso, derivare alcun risultato utile per la parte ricorrente, in quanto, in ragione di quanto precede, il punteggio riportato da quest’ultimo non sarebbe, in ogni caso, idoneo a garantirgli una posizione migliore in graduatoria rispetto dell’aggiudicatario. Di conseguenza, non si apprezza neppure alcun interesse concreto alla disamina del mezzo di censura con il quale si contesta la scelta dell’Amministrazione di procedere alla consegna del servizio, in via di urgenza, in relazione ad alcuni giudizi civili.
2. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 in favore della parte resistente ed euro 2.000,00 in favore della parte controinteressata, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Daria Valletta | Paolo Corciulo | |
IL SEGRETARIO