Pubblicato il 29/03/2024
N. 02118/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06106/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6106 del 2023, proposto da
Elitechgroup S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9587912348, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Dettori, Teresa Felicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera dei Colli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo, Anna Rega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AB Analitica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Crosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– della determina dirigenziale n. 34 del 14.11.2023 dell’Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi – Cotugno – C.T.O.) di Napoli, in parte qua e segnatamente nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione del lotto n. 27 della procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per biologia molecolare e per microbiologia e virologia in favore di AB Analitica e dei relativi allegati, in particolare dei verbali di gara relativi al lotto n. 27, n. 7, 12, 18, 25, 26, nella parte in cui l’offerta di AB Analitica è stata ritenuta conforme alle caratteristiche minime indispensabili e non è stata disposta l’esclusione del predetto concorrente, nonché nella parte in cui è stato attribuito all’offerta di AB Analitica un punteggio maggiore di quello che le sarebbe spettato;
– della comunicazione di aggiudicazione del 16.11.2023;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e del contratto eventualmente stipulato;
nonché per l”accertamento del diritto dell’odierna ricorrente all’aggiudicazione del lotto n. 27 della procedura di gara e, per l’effetto, per la condanna dell”amministrazione resistente ad aggiudicare il lotto n. 27 ad Elitechgroup s.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera dei Colli e di AB Analitica S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nel termine di legge la società in epigrafe, seconda classificata (con punti 91,12, di cui 58,58 per l’offerta tecnica), impugna l’aggiudicazione in favore della prima classificata AB Analitica S.r.l. (con punti 100, di cui 59,35 per l’offerta tecnica) della procedura indicata in epigrafe, avente ad oggetto la fornitura di sistemi diagnostici per biologia molecolare, microbiologia e virologia – Lotto n. 27 (Microbiologia e Virologia – Trapianti, Sistema di biologia molecolare trapiantati).
Affida il gravame ai profili di illegittimità di seguito rubricati: violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e, in particolare, del capitolato speciale d’appalto, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta, irragionevolezza.
Conclude con le richieste di accoglimento del gravame, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione in favore della controinteressata e accertamento del proprio diritto all’aggiudicazione dell’appalto.
Resistono in giudizio l’amministrazione appaltante e la società controinteressata che replicano alle censure e chiedono il rigetto del gravame. La società aggiudicataria eccepisce, tra l’altro, l’inammissibilità del gravame per insindacabilità della valutazione svolta dalla commissione di gara, per omessa impugnazione della lex specialis ed omessa allegazione della prova di resistenza circa la concreta possibilità per la ricorrente, per effetto della revisione del punteggio dell’offerta tecnica, di aspirare all’aggiudicazione.
Il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare con ordinanza n. 33 del 10.1.2024.
Dopo lo scambio di ulteriori memorie difensive, all’udienza del 19.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla parte controinteressata; tanto in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015; Sez. IV, n. 3225/2017 e n. 3225/2017) e di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26242/2014 e n. 26243/2014), consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione “più liquida” sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a..
Conviene dunque passare all’esame delle censure.
Con il primo motivo di diritto la ricorrente (seconda graduata) lamenta la mancata esclusione della controinteressata in ragione della mancanza della certificazione CE del software “AB Genius Report 3” sostenendo che, trattandosi di componente essenziale del sistema proposto da AB Analitica, esso avrebbe dovuto recare autonoma attestazione di conformità CE ai sensi del capitolato speciale d’appalto.
Il rilievo non ha pregio.
Ai sensi dell’art. 2 del Reg. UE n. 746/2017, per “dispositivo medico-diagnostico” si intende qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, un prodotto reattivo, un calibratore, un materiale di controllo, un kit, uno strumento, un apparecchio, una parte di attrezzatura, un software o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per l’esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente al fine di fornire specifiche informazioni (circa una processo o uno stato fisiologico o patologico, una disabilità fisica o intellettiva congenita, una predisposizione ad una condizione clinica o a una malattia, etc.).
La disciplina eurounitaria distingue, pertanto, tra software a sé stante ovvero utilizzato in combinazione con il dispositivo principale, dovendosi circoscrivere solo alla prima tipologia l’obbligo di dichiarazione di conformità autonoma, poiché nel secondo caso la dichiarazione di conformità prevista dall’art. 48 del Reg. UE n. 746/2017 riguarda il dispositivo complessivamente considerato.
Orbene, nella procedura di gara è stata prodotta (cfr. documentazione acclusa dalla controinteressata) la dichiarazione del fabbricante AB Analitica che attesta la conformità del prodotto, incluse le varianti specifiche, ai sensi dell’art. 48 del Regolamento UE n. 746/2017 relativo ai dispositivi medico – diagnostici in vitro.
Per quanto rileva in questa sede, nella destinazione d’uso si dà atto che: I) il prodotto offerto è un “dispositivo medico – diagnostico in vitro destinato all’uso da parte di professionisti sanitari come sistema automatizzato sample – to – result con termociclatori integrati, per l’estrazione di acidi nucleici da campioni biologici, la preparazione e la corsa di reazioni PCR Real time e il reporting dei risultati. In aggiunta, offre la possibilità di preparare reazioni PCR per sedute su termociclatori esterni”; II) il sistema “è composto da una workstation e da un software. E’ destinato all’uso in associazione con kit di estrazione di acidi nucleici, kit PCR e materiali di consumo dichiarati esplicitamente compatibili”.
Da quanto precede, emerge che la dichiarazione di conformità UE del costruttore include, oltre alla workstation, anche il software AB Genius, trattandosi di parte integrante del dispositivo principale e non di software a sé stante e, per le ragioni illustrate, non occorreva quindi una distinta dichiarazione di conformità. La circostanza che, come riferito nella memoria di parte ricorrente del 1.3.2024, si tratti di un software “ausiliario” – a differenza del Genequality X120 che, invece, farebbe parte della strumentazione – non muta i termini della questione poiché, nel caso specifico, la dichiarazione di conformità UE ha riguardato il sistema complessivo integrato di talché, non trattandosi di un software a sé stante, non occorreva distinta e specifica attestazione.
Giova aggiungere che la tesi di parte ricorrente neppure trova riscontro nella lex specialis, ostandovi la chiara interpretazione letterale del capitolato speciale d’appalto, secondo cui “I sistemi diagnostici proposti dovranno corrispondere, pena esclusione dalla gara, alle descrizione e caratteristiche tecniche minime indicate come ‘descrizione del sistema e caratteristiche minime indispensabili”, “Le caratteristiche minime indispensabili indicate nell’allegato 1 sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno solo dei parametri elencati, comporterà la non ammissione alla gara” (capitolato speciale d’appalto, pagine 7, 8), aggiungendo che “I sistemi proposti devono essere del livello più elevato consentito dalla attuale tecnologia, riportanti il marchio CE di conformità, e dovranno essere modificati in senso migliorativo in caso di aggiornamenti tecnologici sia della strumentazione, sia del software gestionale, sia dei reattivi” (allegato 1 al capitolato speciale d’appalto depositato il 3.1.2024, pag. 1 di 81).
Tali previsioni, a ben vedere, non richiedevano specificamente l’attestazione di conformità UE per eventuali software che, ai sensi del Reg, UE 746/2017, non fossero considerati dispositivi medici a sé stanti; né tale ermeneutica potrebbe fondarsi sulla previsione che onerava i partecipanti di modificare “in senso migliorativo i dispositivi offerti in caso di aggiornamenti tecnologici del software gestionale”, che, invero, non poneva uno specifico obbligo documentale nel senso invocato dalla ricorrente.
Non vi è dubbio, poi, che la previsione contenuta nella lex specialis debba essere intesa in senso letterale; detto criterio ermeneutico, in sede di appalti pubblici, si impone quale strumento di garanzia del fondamentale principio di par condicio tra i concorrenti alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 Cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; vieppiù, se il dato testuale presenti evidenti ambiguità, l’interprete, in forza del principio di favor partecipationis, deve prescegliere il significato più favorevole al concorrente” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7113/2023 e n. 4925/2023; Sez. III, n. 10801/2022).
Pertanto, la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nella lex specialis esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori, così da ostare ad ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, tali da vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1589/2023; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2212/2022; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 518/2023).
La chiarezza della previsione impedisce, pertanto, che possa darsi luogo a ricostruzioni ermeneutiche estensive dell’ambito applicativo della disposizione oltre il dato letterale.
Con il secondo profilo di gravame la ricorrente lamenta l’omessa esclusione della controinteressata in ragione del mancato rispetto della caratteristica minima 7), “salvataggio di curve multiple di calibrazione e controlli”, di cui al capitolato speciale d’appalto (pag. 42 di 81). Secondo la tesi esposta nel ricorso, il software offerto dalla società aggiudicataria consentirebbe di salvare solo curve di calibrazione e non anche le “curve di controllo” come prescritto dagli atti di gara; tanto emergerebbe dal manuale del software del prodotto allegato all’offerta tecnica che recherebbe esclusivo riferimento alle prime (riferite ai test quantitativi) e non ai controlli qualitativi che verrebbero viceversa omessi.
L’argomentazione è infondata.
In base al disciplinare di gara (art. 17) la valutazione della conformità dell’offerta rispetto ai requisiti minimi e l’attribuzione del relativo punteggio doveva effettuarsi in base alla documentazione tecnica prodotta dai partecipanti, costituita a sua volta da schede tecniche, depliants illustrativi, copia dei certificati, strumentazione o attrezzatura con evidenza delle caratteristiche indispensabili e di quelle auspicabili, con l’ulteriore precisazione che sarebbero state ritenute valide solo le schede tecniche fornite direttamente dal fabbricante.
Nel caso in esame, la censura si fonda su un unico documento (manuale del software) dell’aggiudicataria di cui, peraltro, viene proposta una interpretazione non fondata su alcun concreto riscontro; l’aggiudicataria fa invero riferimento al solo par. 3.5.3.3. (Allegato n. 11: doc. n. 10, depositato il 3.1.2024, pag. 29) della “Guida per il Software di Ab Genius 3”, laddove si afferma che il prodotto offre la possibilità di “salvare e conservare nel suo archivio le curve standard di ogni seduta”, e intende tale affermazione come riferita ai soli dati quantitativi, desumendo, dunque, la carenza dei controlli qualitativi che pure sarebbero richiesti.
Al riguardo, occorre tenere conto anche degli altri atti esibiti dalla controinteressata che è fabbricante del sistema diagnostico offerto e, in applicazione della citata disciplina (art. 17), può legittimamente autonomamente comprovare la conformità del prodotto ed attestarne la rispondenza ai requisiti di gara.
Tale conformità – con specifico riferimento alla idoneità al salvataggio dei controlli di qualità – è stata attestata dalla AB Analitica in qualità di produttore del software nella relazione tecnica prodotta in sede di gara nella quale si riferisce che “Il software AB Genius Report 3 offre la possibilità di salvare e conservare nel suo archivio curve multiple di calibrazione e controlli” (pagine 6, 13, 14).
Tanto, peraltro, è stato riscontrato dalla commissione di gara nelle sedute del 3 e del 6.11.2023 a riscontro a specifica istanza di riesame da parte della ricorrente, confermando che il software presentato da AB Analitica offre la possibilità di salvare curve multiple di calibrazione e controlli (curve standard nella definizione adoperata da AB Genius).
Con un ulteriore motivo di gravame la seconda graduata ha lamentato il mancato rispetto della caratteristica minima 27 di cui all’Allegato 1 del capitolato speciale d’appalto (pag. 61), “Unità internazionali per CMV, EBV, BKV, Parvo B19, HHV6 da diverse matrici, espressamente indicate nei manuali di utilizzo dei prodotti”; tali valori di quantità della sostanza basati sul relativo effetto o sull’attività biologica, prosegue l’istante, non sarebbero stati indicati nel manuale d’uso del prodotto che, viceversa, avrebbe fatto esclusivo riferimento ad “Unità Internazionali”.
Il rilievo non persuade.
Come riconosciuto dalla commissione di gara nei verbali del 3-6.11.2023 la documentazione tecnica dell’aggiudicataria conteneva i fattori di conversione, da diverse matrici, da utilizzare per il calcolo delle unità internazionali richieste dalla disciplina di gara (“Il software AB Genius Report 3 offerto da AB Analitica include nella configurazione i diversi fattori per la conversione in automatico del risultato da copie/mL a UI/ml”). Si aggiunga che, secondo quanto riportato dalla difesa della controinteressata e non contestato dalla ricorrente, il software interno del sistema analitico risulta già programmato per applicare le formule contenute nei manuali d’uso dei singoli test utilizzati.
Da quanto precede discende, pertanto, che l’offerta recava gli strumenti per l’individuazione dei valori richiesti dalla lex specialis, sicché il profilo di gravame si traduce, a ben vedere, in un rilievo di natura formale inidoneo ad inficiare la corrispondenza sostanziale del prodotto alle caratteristiche minime prescritte.
Con il successivo motivo di gravame la ricorrente deduce l’incompletezza dell’offerta della controinteressata relativamente alla tipologia e alla quantità dei test/materiale di consumo richiesti, in quanto sarebbe stato offerto un numero insufficiente di test/kit per calibratori e per controlli necessari per ogni seduta/corsa ai fini dell’espletamento di tutti i test qualitativi e quantitativi richiesti dalla stazione appaltante, secondo le indicazioni contenute nei suddetti manuali ai fini della validità dei test. Ciò in quanto, a giudizio della istante, ai campioni offerti ne dovevano essere aggiunti altri per i calibratori ed i controlli negativi e, per l’effetto, deriverebbe una sottostima dell’offerta economica ed una errata attribuzione del punteggio.
La deduzione va rigettata.
La stima di parte ricorrente circa il quantitativo minimo di kit da impiegare nella fornitura non tiene conto delle caratteristiche dell’offerta dell’aggiudicataria indicate nella relazione tecnica prodotta dalla società AB. In particolare, nel predetto documento, che ha costituito oggetto di valutazione da parte della commissione di gara, si chiarivano le ragioni del ridotto numero di calibratori e di controlli positivi e negativi per ogni seduta analitica (pag. 27) precisando:
– quanto ai primi, che “È possibile non caricare lo standard di quantificazione (calibratore) ad ogni seduta, richiamando attraverso il software AB Genius Report 3 uno standard di una seduta salvata precedentemente, che utilizzava lo stesso lotto di reagente. Pertanto la frequenza minima di utilizzo dei calibratori è una per ogni cambio lotto reagenti”;
– in riferimento ai secondi che “Per tutti i saggi quantitativi non è necessario aggiungere il Controllo Positivo in quanto gli standard già assolvono alla funzione dello stesso. Sarà invece necessario aggiungere un Controllo Negativo di amplificazione. Nel caso di saggi qualitativi sarà necessario inserire un Controllo Negativo e un Controllo Positivo”.
Pertanto, la censura si fonda sulla presunta violazione di una prescrizione (che, cioè, per ogni seduta analitica fosse necessario il caricamento di tutte le posizioni di controllo e di calibrazione presenti) che non trova riscontro nella lex specialis. Ancora una volta, l’argomentazione censoria è tratta da una lettura parcellizzata di alcuni documenti dell’offerta (manuali dello strumento, manuali del software, manuali dei reagenti; cfr. pagine 14-15 del ricorso) tralasciando le ulteriori informazioni contenute nella relazione tecnica che, al pari degli altri documenti, componevano l’offerta dell’aggiudicataria ex art. 17 del disciplinare di gara.
Di contro, la controinteressata ha rappresentato che la soluzione tecnica proposta prevede, tra l’altro, la contrazione dei test da utilizzare per le predette attività accessorie rispetto a quella principale oggetto di affidamento e, al tempo stesso, l’offerta non si discostava dalle previsioni contenute nella lex specialis che, come evidenziato nel ricorso, si limitavano a richiedere la fornitura di test corrispondenti al fabbisogno stimato.
In realtà il rilievo attoreo si traduce in una contestazione della valutazione svolta dal seggio di gara in ordine alla adeguatezza della soluzione tecnica proposta dalla aggiudicataria (che, come si è visto, comporta l’abbattimento del numero di test di calibratori e controlli) e, per tale via, collide con il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione delle offerte e, del pari, l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, è espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell’ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7942/2023), nella fattispecie non comprovate.
Con il successivo motivo di diritto la ricorrente si duole della valutazione dell’offerta tecnica di AB ritenuta erronea in relazione ai seguenti parametri che, qualora quotati secondo la prospettazione attorea, avrebbero premiato l’offerta della ricorrente con un punteggio maggiore, consentendole l’aggiudicazione dell’appalto:
– “Ridotto uso di calibratori per ogni seduta analitica. Indicare frequenza necessaria – requisito G”, “Ridotto uso di controlli positivi e negativi per ogni seduta analitica – requisito H”, contestando il punteggio assegnato all’aggiudicataria che, in virtù di quanto esposto nel precedente profilo di gravame, non avrebbe giustificato il mancato caricamento di test per calibratori e controlli in ogni seduta;
– “Caratteristiche e facilità di utilizzo delle cartucce – requisito B”, per il quale si contesta il punteggio di 7,5 (corrispondente a “buono”) assegnato al prodotto dell’aggiudicataria che non risponderebbe adeguatamente al citato parametro richiedendo l’impiego di circa dieci minuti di tempo – operatore a differenza di quello offerto dalla ricorrente al quale, peraltro, è stato riconosciuto un subpunteggio maggiore di 10 (corrispondente a “ottimo”);
– “Minore generazione di reflui liquidi a pieno carico – requisito L”, in quanto la commissione avrebbe erroneamente applicato la formula prevista dal disciplinare di gara (allegato A – lotto n. 27) che prevedeva l’assegnazione del punteggio massimo di 6 punti al valore più basso (nel caso specifico alla ricorrente che aveva rappresentato nella propria offerta di generare reflui liquidi a pieno carico pari a “0”) e agli altri in base ad una specifica formula (punteggio = valore più basso x 6,00/valore in esame); la commissione si sarebbe illegittimamente discostata attribuendo il valore di “1” all’offerta della ricorrente che, in applicazione del criterio indicato, restituiva un subpunteggio pari a 6 per Elitech e 5,35 per AB Analitica.
I rilievi sono complessivamente infondati.
Giova ribadire, in omaggio a consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4019/2023), che l’attribuzione dei punteggi è espressione della discrezionalità tecnica della commissione sindacabile entro i consueti limiti della irragionevolezza, erroneità manifesta e illogicità, che nel caso specifico non risultano in concreto travalicati.
Trattandosi di doglianze concernenti la valutazione delle offerte tecniche, giova richiamare i principi che la giurisprudenza ha affermato in materia, con particolare riferimento ai limiti che il giudice amministrativo incontra nella relativa verifica di legittimità.
Tali principi (da ultimo, compendiati in Cons. Stato, Sez. IV, n. 1445/2022 e n. 359/2021) possono così riassumersi:
– il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6058/2019);
– le censure che afferiscono al merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 173/2019; Sez. III; n. 6572/2018);
– per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3694/2020).
Nel caso all’esame, la ricorrente ha censurato una serie di valutazioni della stazione appaltante che si sono tradotte in giudizi discrezionali non sindacabili da parte del giudice amministrativo se non nella misura in cui si ravvisi un’abnormità della scelta, elemento che non si ravvisa nel caso in esame.
In aggiunta a tali dirimenti considerazioni occorre poi aggiungere, sinteticamente, che:
– riguardo ai parametri “Ridotto uso di calibratori per ogni seduta analitica. Indicare frequenza necessaria – requisito G” e “Ridotto uso di controlli positivi e negativi per ogni seduta analitica – requisito H”, si è dato conto, nell’esame del motivo di ricorso che precede, che non è condivisibile il ragionamento svolto circa il presunto mancato caricamento di test per calibratori e controlli in ogni seduta alla luce del contenuto della relazione tecnica dell’aggiudicataria, in ordine alla possibilità di ridurre il numero di tali test senza tuttavia incidere sulla completezza dell’offerta;
– in riferimento al parametro “Caratteristiche e facilità di utilizzo delle cartucce – requisito B” la commissione ha differenziato le offerte proposte dai primi due graduati attribuendo un subpunteggio maggiore alla ricorrente di cui è stato premiato il livello di semplificazione e un punteggio minore alla ricorrente con uno scarto che non appare manifestamente illogico o irragionevole;
– quanto al criterio “Minore generazione di reflui liquidi a pieno carico – requisito L”, la commissione ha motivato sulle ragioni di applicazione della formula contenuta nel disciplinare chiarendo che l’utilizzo della formula prevista dal disciplinare (punteggio = valore più basso x 6,00/ valore in esame) richiedeva un valore minimo superiore a zero per la ragione che il prodotto di un fattore per zero dà un risultato nullo, non rendendo possibile una valutazione proporzionale delle altre offerte (mentre l’utilizzo del valore minimo di 1 ha consentito la graduazione del punteggio); in ogni caso, come evidenziato dalle controparti, dagli atti di causa è emersa una sostanziale ambiguità nel contenuto dell’offerta della ricorrente che, da un lato, indicava un valore pari a zero per il citato parametro e, ciononostante, dava conto dell’esistenza di un sistema di smaltimento del reflui (che evidentemente non risultano del tutto azzerati); pertanto, non si palesa irragionevole l’assegnazione di un valore superiore allo zero tenuto conto della produzione, anche se minimale, di reflui.
In conclusione, richiamate le svolte considerazioni, il ricorso è complessivamente infondato e va quindi rigettato; la regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la società Elitechgroup S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna controparte processuale costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese | |
IL SEGRETARIO