Il giudizio riguarda un appalto integrato indetto a inizio 2021, con offerte di febbraio 2021.
L’RTI [III]-[MMM]-[GGG] era aggiudicatario provvisorio della procedura il 28.6.2021; la mandante [MMM] assumeva la categoria scorporata OG1, coprendola in parte mediante la propria SOA, in parte mediante avvalimento. In sede di verifica dei requisiti, emergeva che la SOA della mandante [MMM] era scaduta, e quindi venuta a mancare, in un lasso intermedio della procedura (tra il 19.4.2021 e il 22.6.2021); tuttavia, la SOA del 22.6.2021 non risultava in continuità con la precedente, in quanto non emergevano tempestive istanze della [MMM] di rinnovo della SOA. La s.a., quindi, escludeva il RTI [III]-[MMM], e aggiudicava al concorrente seguente in graduatoria [AAA].
L’esclusa (RTI [III]-[MMM]) impugna la propria esclusione e l’aggiudicazione a [AAA]; [AAA] propone ricorso incidentale escludente.
Il TAR respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Premesse sul principio di continuità della SOA.
Premesso che i requisiti di qualificazione devono essere posseduti, senza soluzione di continuità, per l’intera durata della procedura, ai fini della continuità del requisito della SOA, è necessario e sufficiente che l’o.e., che abbia la SOA in scadenza, abbia stipulato contratto con la Società di attestazione, o presentatole istanza di rinnovo, almeno 90 giorni prima della scadenza medesima (art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010); il mancato rispetto di tale termine non preclude all’o.e. di provvedere anche successivamente alla stipula di contratto di attestazione o alla presentazione di istanza di rinnovo, ma in tal caso la nuova SOA è efficace dalla data dell’effettivo rilascio, senza retroagire al momento della scadenza della precedente SOA.
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6. Tanto premesso in punto di fatto, rileva il Collegio che l’oggetto del presente giudizio attiene alla possibilità per un raggruppamento di imprese, partecipante ad una gara pubblica, di modificare la propria composizione già in fase di gara, in caso di carenza, in capo alla mandante, del requisito dell’attestazione SOA per una determinata categoria di lavori.
Nel caso di specie, infatti, l’Amministrazione ha escluso la ricorrente … per carenza, in capo alla mandante [MMM] s.r.l., del requisito tecnico dell’attestazione SOA in cat. OG1 nel periodo dal 19.4.2021 al 22.6.2021. In effetti, la società [MMM] produceva attestazione SOA n. …, rilasciata dalla … s.p.a., con scadenza in data 20.4.2021, idonea ai fini della partecipazione alla gara, ma dall’attestazione SOA n. …, rilasciata dalla stessa …, in data …, la [MMM] non risultava più in possesso della anzidetta qualificazione per la categoria OG1; qualificazione poi nuovamente ottenuta mediante una successiva attestazione SOA (n. …) rilasciata dalla … in data 22.6.2021. L’attestazione SOA della [MMM] in cat. OG1 è dunque scaduta in corso di gara, precisamente il 20 aprile 2021.
Correttamente, dunque, l’amministrazione ha rilevato la mancanza di continuità dell’attestazione SOA in capo alla mandante.
Secondo un orientamento consolidato, anche di questa Sezione, al fine della verifica della continuità del possesso del requisito di cui all’attestato di qualificazione, è sufficiente che l’impresa abbia stipulato con la SOA il relativo contratto, o abbia presentato una istanza di rinnovo idonea a radicare l’obbligo dell’organismo di eseguire le connesse verifiche, nel termine normativamente previsto, cioè nei 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010 (ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., n. 16 del 2014; n. 27 del 2012; V, 8 marzo 2017, n. 1091). Diversamente, il decorso dei predetti 90 giorni non preclude di per sé il rilascio dell’attestazione: essa deve però considerarsi nuova e autonoma rispetto all’attestazione scaduta, e comunque decorrente, quanto a efficacia, dalla data del suo effettivo rilascio, senza, cioè, retroagire al momento di scadenza della precedente, ovvero senza saldarsi con quest’ultima (Cons. Stato, V, 6 luglio 2018, n. 4148, Consiglio di Stato sez. V, 18/11/2020, n.7178).
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente non ha evidenziato di aver stipulato con la SOA il relativo contratto o di aver presentato una istanza di rinnovo idonea a radicare l’obbligo dell’organismo di eseguire le connesse verifiche, nel termine normativamente previsto, cioè nei 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, scaduto, come visto, in data 20 aprile 2021.
Ne consegue che correttamente l’amministrazione resistente ha rilevato la mancanza di continuità nell’attestazione SOA.
Sul motivo di ricorso principale del RTI [III] per il quale la s.a., ravvisata la mancanza di SOA in capo alla mandante [MMM] per un periodo intermedio della gara, avrebbe dovuto consentire la rimodulazione del RTI, anche perchè altra mandante [GGG] possedeva idonea SOA per sostituire la mandante [MMM].
Il principio di immodificabilità dei RTI costituisce principio generale, che subisce eccezioni solo nei casi tipizzati. La mancanza o perdita della SOA, nell’ambito del RTI, non è rimediabile mediante modifiche nel RTI (non solo per addizione; ma anche mediante rimodulazione del RTI, o sua riduzione per recesso di un membro). Infatti, nel caso di perdita della SOA nell’ambito di RTI, non si applicano le deroghe stabilite dall’art. 48, co. 17 ss., D.Lgs. 50/2016 (poiché limitate ai casi di fallimento o di perdita dei requisiti generali; e funzionali a esigenze organizzative e non a eludere la mancanza di requisiti), nè si applicano i princìpi in materia di Consorzi stabili (ove è riconosciuta la possibilità di sopperire ai requisiti SOA della consorziata non designata).
7. La ricorrente ha, tuttavia, impugnato il provvedimento di esclusione, evidenziando che, in ogni caso, l’amministrazione avrebbe dovuto consentire un riassetto organizzativo dell’A.T.I., escludendo, al più, la mandante, anche perché l’attestazione SOA era posseduta da altra mandante. In particolare, precisa la ricorrente, il [GGG] possedeva all’atto della presentazione delle offerte (e possiede a tutt’oggi) anch’essa la Ctg. OG1 con classifica VII, ovvero, una qualificazione idonea a coprire per intero le lavorazioni di gara. Anche la capogruppo [III] srl sarebbe abilitata ad utilizzare in avvalimento la SOA della società … che possiede la Ctg. OG1, class.V.
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Questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 1696 del 2021, ha evidenziato che “negli appalti pubblici vige il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche che mira a garantire una conoscenza piena, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, dei soggetti che intendono contrarre con le amministrazioni stesse, consentendo una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8). Ne discende che, in linea di principio, deve ritenersi preclusa qualsiasi modificazione dei raggruppamenti temporanei che hanno partecipato a una gara pubblica, in quanto la modifica determinerebbe, almeno in parte, la modifica dello stesso soggetto che vi partecipa (Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2015, n. 169). Tale principio è espressamente sancito dall’art. 48, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016, che – nel far salve le ipotesi di cui ai successivi commi 17 e 18, ammette la sostituzione “in caso di perdita […] dei requisiti”, ma esclusivamente “in corso di esecuzione”, all’evidente fine di salvaguardare il completamento del programma negoziale già in corso di attuazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1116). Tale impostazione è, peraltro, confermata da comma 19 bis dall’art. 48, del d. lgs. n. 56/2017, il quale espressamente estende l’eventualità di modifiche soggettive anche alle ipotesi verificatesi “in fase di gara”, ma solo per la sostituzione del mandante nei casi di “modifiche soggettive” (per le società: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti; per gli imprenditori individuali: morte, interdizione, inabilitazione o fallimento), previste dal comma 18, e non, dunque, anche nell’ipotesi di “perdita dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016” in corso di gara (cfr., Cons Stato 28.1.2021, n. 833)”.
8. Successivamente alla pubblicazione della citata ordinanza cautelare è intervenuta l’Adunanza plenaria che, con sentenza n. 2 del 2022, ha precisato il potere della stazione appaltante di consentire la modifica dei raggruppamenti temporanei di impresa in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, in corso di gara.
L’Adunanza plenaria ha chiarito che la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo Codice, nonostante evidenti discrasie e contraddizioni normative che l’Adunanza plenaria ha inteso superare in via interpretativa.
In particolare, la pronuncia è intervenuta in relazione a significative e persistenti carenze nell’esecuzione di precedenti contratti d’appalto che hanno causato la “risoluzione per inadempimento contrattuale” da parte di una mandante di una RTI, rilevante come causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter del codice dei contratti pubblici.
Nel presente giudizio, tuttavia, non si discorre di perdita del requisito di partecipazione previsto dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, ma della perdita di un requisito di qualificazione, previsto dall’art. 84: si pone, dunque, la questione ermeneutica del se i principi delineati dalla recente pronuncia dell’Adunanza plenaria 2 del 2022 possano essere estesi anche al caso di specie.
Per risolvere tale questione ermeneutica è, tuttavia, necessario richiamare altre pronunce dell’Adunanza plenaria che sono intervenute sul tormentato tema dell’immodificabilità soggettiva dell’operatore economico nelle gare pubbliche.
9. Con la sentenza n. 5 del 18 marzo 2021 il Consiglio di Stato ha evidenziato che “la consorziata di un consorzio stabile, non designata ai fini dell’esecuzione dei lavori, è equiparabile, ai fini dell’applicazione dell’art. 63 della direttiva 24/2014/UE e dell’art. 89 co. 3 del d.lgs. n. 50/2016, all’impresa ausiliaria nell’avvalimento, sicché la perdita da parte della stessa del requisito impone alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione”. Il contenzioso è stato originato proprio dalla cesura temporale relativa all’attestazione SOA che ha riguardato una consorziata di un consorzio stabile.
L’Adunanza plenaria, nel delineare il citato principio, ha distinto il consorzio stabile da quello ordinario, precisando che “quest’ultimo, pur essendo un autonomo centro di rapporti giuridici, non comporta l’assorbimento delle aziende consorziate in un organismo unitario costituente un’impresa collettiva, né esercita autonomamente e direttamente attività imprenditoriale, ma si limita a disciplinare e coordinare, attraverso un’organizzazione comune, le azioni degli imprenditori riuniti (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 9 marzo 2020, n. 6569; Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1636). Nel consorzio con attività esterna la struttura organizzativa provvede all’espletamento in comune di una o alcune funzioni (ad esempio, l’acquisto di beni strumentali o di materie prime, la distribuzione, la pubblicità, etc.), ma nemmeno in tale ipotesi il consorzio, nella sua disciplina civilistica, è dotato di una propria realtà aziendale. Ne discende che, ai fini della disciplina in materia di contratti pubblici, il consorzio ordinario è considerato un soggetto con identità plurisoggettiva, che opera in qualità di mandatario delle imprese della compagine. Esso prende necessariamente parte alla gara per tutte le consorziate e si qualifica attraverso di esse, in quanto le stesse, nell’ipotesi di aggiudicazione, eseguiranno il servizio, rimanendo esclusa la possibilità di partecipare solo per conto di alcune associate (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 6 ottobre 2015, n. 4652, il quale ha statuito l’illegittimità della partecipazione di un consorzio ordinario che, pur riunendo due società, aveva dichiarato di gareggiare per conto di una sola di esse). 7.2. Non è così per i consorzi stabili. Questi, a mente dell’art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, sono costituiti “tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro” che “abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”. E’ in particolare il riferimento aggiuntivo e qualificante alla “comune struttura di impresa” che induce ad approdare verso lidi ermeneutici diversi ed opposti rispetto a quanto visto per i consorzi ordinari. I partecipanti in questo caso danno infatti vita ad una stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio (ossia senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo del contratto (da ultimo, Cons. St., sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6165).
La diversità di struttura, che segna la differenza tra consorzio stabile e consorzio ordinario, ha indotto l’Adunanza plenaria ad estendere esclusivamente al consorzio stabile l’art. 89 co. 3 del d.lgs. n. 50/2016, che consente all’operatore economico di sostituire l’ausiliaria che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono obbligatori motivi di esclusione.
Nel presente giudizio viene in rilievo un raggruppamento temporaneo di imprese che non è sovrapponibile ad un consorzio stabile, essendo privo di una comune struttura di impresa, ma che si avvicina, pur distinguendosene, al consorzio ordinario. Del resto, l’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016 disciplina in maniera unitaria i Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, e il comma 3 della stessa norma assimila nel divieto di partecipazione alla gara i concorrenti che facciano parte di un raggruppamento temporaneo di impreso o di un consorzio ordinario. Analogo divieto non opera in relazione al consorzio stabile, come ha precisato la Corte di Giustizia UE (C-376/08, 23 dicembre 2009), che è giunta ad ammettere la contemporanea partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e della consorziata, ove quest’ultima non sia stata designata per l’esecuzione del contratto e non abbia pertanto concordato la presentazione dell’offerta (ex multis, Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2019, n. 865).
Ne consegue che nel caso di specie non sarebbe, comunque, possibile applicare l’art. 89, comma 3 citato, stante la sostanziale disomogeneità che sussiste tra raggruppamento temporaneo di imprese, da un lato, e consorzio stabile, dall’altro.
10. Con sentenza n. 10 del 27 maggio 2021, l’Adunanza plenaria ha, ulteriormente, precisato che:
a) l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del d. lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione attuale, consente la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara, e solo nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, più in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che – per questa ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede, parallelamente, il comma 19 per il recesso di una o più imprese raggruppate – queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
b) l’evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara o la prosecuzione del rapporto contrattuale.
In questa prospettiva l’Adunanza plenaria, negando l’ammissibilità della “sostituzione per addizione” nel raggruppamento temporaneo di imprese, ha precisato che “Le uniche modifiche consentite dal legislatore sono quelle interne allo stesso raggruppamento, con una diversa distribuzione di ruoli e compiti tra mandanti e mandataria, secondo la disciplina dei richiamati commi 17 e 18, in ragione di eventi imprevedibili tassativamente definiti del legislatore, che abbiano colpito taluno degli originari componenti, eventi che costituiscono all’evidenza eccezioni, di stretta interpretazione, al principio di immutabilità soggettiva”.
Peraltro, l’Adunanza plenaria ha chiarito che “La deroga al principio di immutabilità soggettiva dell’offerente, dunque, deve trovare un espresso e chiaro fondamento nel diritto dell’Unione, non potendo essa giustificarsi a livello sistematico, come sembra supporre il Collegio rimettente, nel richiamo al diverso istituto dell’avvalimento e all’eventuale sostituzione dell’impresa ausiliaria, trattandosi di istituti intesi a favorire il principio della massima partecipazione alla gara, a condizioni paritarie e trasparenti tra tutti i concorrenti, non già a derogare alla parità di trattamento tra questi, ben dovendo, anzi, la stazione appaltante imporre all’operatore economico di sostituire i soggetti ausiliari che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, come questa Adunanza plenaria ha da ultimo ricordato nella sentenza n. 5 del 18 marzo 2021”.
Dunque, “i contratti di diritto pubblico poggiano sul principio della personalità, in virtù del fatto che derivano da una procedura concorsuale che mira, da un lato, a premiare l’offerta migliore e, dall’altro, a tutelare l’interesse pubblico alla qualificazione tecnica, organizzativa, economica e morale delle imprese concorrenti. La stessa Adunanza plenaria, con la sentenza n. 8 del 4 maggio 2012, ha già chiarito da tempo che il principio di immodificabilità soggettiva persegue lo scopo di consentire alla stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, di conseguenza, «precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari» ovvero che «tale verifica venga vanificata», sicché le uniche modifiche soggettive elusive del dettato normativo sono quelle che portano all’aggiunta delle imprese partecipanti, non già alla loro riduzione (c.d. modifica per sottrazione) o al recesso di una partecipante, laddove, però, la modifica della compagine in senso riduttivo avvenga per esigenze proprie del raggruppamento o del consorzio, non già per evitare la sanzione dell’esclusione dalla procedura di gara per difetto dei requisiti in capo ad un componente”.
Peraltro, l’Adunanza plenaria, prima ancora del codice attuale, ha dunque dato una lettura funzionale del principio di immodificabilità nel senso di non precludere la modifica soggettiva in assoluto, ammettendola laddove questa operi in riduzione, anziché in aggiunta o in sostituzione, e quindi solo internamente e senza innesti dall’esterno del raggruppamento, e comunque sempre che non sia finalizzata ad eludere i controlli in ordine al possesso dei requisiti.
11. La ricostruzione del quadro normativo, come interpretato dall’Adunanza plenaria, conduce alla reiezione del ricorso introduttivo e dei primi due ricorsi per motivi aggiunti, in quanto non è consentito al raggruppamento temporaneo di imprese di modificare la propria organizzazione, se non nelle limitate e tassative ipotesi previste dai commi 17, 18 e 19 ter. Né è possibile il recesso di una o più imprese raggruppate, ai sensi del comma 19, se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione.
Nel caso di specie, è emerso pacificamente che la cesura temporale dell’attestazione SOA in capo ad un’impresa mandante ([MMM] s.r.l.) ha comportato la perdita del requisito di qualificazione, e non di partecipazione, previsto a pena di esclusione, in capo al raggruppamento temporaneo di imprese. La mancanza di attestazione SOA non rientra nei casi previsti dai commi 17, 18 e 19 ter che, come visto, vanno interpretati in senso tassativo e restrittivo.
Né è possibile ammettere il recesso dell’impresa mandante che avrebbe chiaramente l’effetto di eludere l’impianto normativo cristallizzato nel codice dei contratti e di aggirare il sistema sanzionatorio ivi previsto stante la perdita, da parte della mandante, del requisito di qualificazione predetto.
12. Sul punto, peraltro, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 27 marzo 2019, n. 6, ha, in particolare, chiarito che i requisiti di qualificazione, tra cui l’attestazione SOA, “sono funzionali, alla cura e tutela dell’interesse pubblico alla selezione di contraenti affidabili, onde garantire al meglio il risultato cui la pubblica amministrazione tende con l’indizione della gara: un risultato che non pertiene (occorre ricordarlo) alla pubblica amministrazione come soggetto, ma al più generale interesse pubblico del quale l’amministrazione/stazione appaltante risulta titolare e custode”.
L’Adunanza plenaria ha, peraltro, specificato come non sia possibile “contrapporre ad una interpretazione del requisito di qualificazione come “personale” (cioè riferito alla singola impresa facente parte del raggruppamento), un’altra interpretazione che, invece, ritenga tale requisito come riferito, complessivamente, all’intero raggruppamento, in tal modo rendendo possibile sopperire alle eventuali “carenze” di una impresa associata con la “sovrabbondanza” di requisito eventualmente presente in capo ad altra impresa associata. Ed infatti:
– per un verso, poiché il sistema dei requisiti di qualificazione ha la funzione innanzi descritta (di garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell’impresa), esso non può (per avere e mantenere le ragioni della sua previsione) che riferirsi ad ogni singola impresa, ancorché associata in un raggruppamento;
– per altro verso, diversamente opinando, si finirebbe con il conferire una sorta di “soggettività” al raggruppamento, al di là di quella delle singole imprese partecipanti; e ciò in quanto una sorta di interscambiabilità dei requisiti di partecipazione, quale quella ipotizzata, risulta più agevolmente ipotizzabile laddove si riconoscesse (ma così non è) una personalità giuridica propria al r.t.i.; tale ipotesi interpretativa pone, dunque, le premesse proprio per un (non ammissibile) riconoscimento (espresso o implicito che sia) di una soggettività autonoma del raggruppamento;
– per altro verso ancora, l’utilizzazione (ancorché parziale) dei requisiti di qualificazione può finire per rappresentare, nella sostanza, una sorta di avvalimento anomalo ed in contrasto con quanto previsto dall’art. 89, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, anche con riferimento agli adempimenti procedimentali previsti a pena di nullità.
Quest’ultima pronuncia rappresenta, quindi, un’ulteriore conferma dell’impossibilità di consentire – nell’ambito dei raggruppamenti temporanei di imprese – la sostituzione dell’impresa mandante, che abbia perso l’attestazione Soa in corso di gara, o il recesso della stessa.
Il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti vanno, dunque, respinti.
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Sul ricorso incidentale (di [AAA]).
Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale escludente, per carenza di interesse.
14. L’esito del presente giudizio comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto, ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., essendo venuto meno l’interesse della controinteressata ad una decisione sul punto da parte di questa Sezione, dal momento che l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto (T.A.R. per il Lazio, sez. III, 12/07/2021, n. 8261).
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