Premesse in fatto.
[CCC] s.p.a. ha impugnato … la deliberazione dell’[S.A.] n. 546 del 29 luglio 2022, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore della società [RRR] S.r.l. della procedura aperta per l’affidamento annuale del servizio di vigilanza armata presso le strutture aziendali site nel …, gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione fino ad un massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e fino ad un massimo di 30 punti per quella economica.
All’esito delle operazioni di gara [CCC] s.p.a. si è classificata al secondo posto in graduatoria, avendo ottenuto 90,73 punti (di cui 60,73 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica), preceduta da [RRR] s.r.l. con 94,79 punti (di cui 70 per l’offerta tecnica e 24,79 per quella economica).
Sul motivo di ricorso (sul numero massimo di pagine)
Con il primo motivo di impugnazione lamenta che, in violazione delle prescrizioni della lex specialis, che imponevano l’osservanza di specifici parametri di contenimento della relazione tecnica – da comprendersi nel massimo in 40 facciate in formato A4, con carattere di scrittura minimo pari ad 11 ed interlinea di 1,5 – [RRR] s.r.l. aveva redatto la propria con una consistenza di 84 facciate, oltre ad avere in più passaggi caratteri e interlinea inferiori a quelli richiesti. Ciò aveva consentito alla controinteressata di utilizzare un ben più ampio spazio illustrativo delle proposte tecniche, con ciò violando il principio di par condicio rispetto alla ricorrente e agli concorrenti attenutisi invece ai richiamati limiti dimensionali ed editoriali.
Parte ricorrente, pertanto, chiede la sottrazione dal punteggio tecnico assegnato a [RRR] s.r.l. di quello assegnato per elementi descritti nella parte eccedente della sua relazione, riducendo lo stesso a 39 punti, così da determinarne la posposizione in graduatoria in ultima posizione, con aggiudicazione in favore di essa [CCC] s.p.a. In subordine, chiede la rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche in osservanza dei limiti descritti.
… Quanto al primo motivo, la censura potrebbe avere due distinti approdi: in primo luogo, determinare l’esclusione della controinteressata per violazione di una prescrizione della lex specialis, inerente alle modalità di formulazione dell’offerta tecnica, riferibile alla mancata osservanza di specifici limiti dimensionali; in secondo luogo, comportare una decurtazione del punteggio assegnato a [RRR] s.r.l. per la predetta offerta tecnica, espungendo quello riconosciuto per aspetti qualitativi rappresentati nelle parti eccedenti i presupposti limiti dimensionali.
Entrambe tali soluzioni non sono meritevoli di accoglimento: non la prima, dal momento che nessuna imposizione di limiti dimensionali all’offerta tecnica è rinvenibile nella lex specialis, unica fonte legittimata a prevedere specifici obblighi comportamentali ai concorrenti, vieppiù ove si pretenda di sanzionarne con l’esclusione la violazione. Nel caso di specie, è pacifico che i limiti dimensionali a cui si riferisce [CCC] s.p.a. siano stati introdotti per la prima volta con una nota di chiarimenti della stazione appaltante, atto assolutamente inidoneo ad introdurre un quid novi rispetto alle prescrizioni di gara che devono invece trovare obbligatoria applicazione nella loro effettiva portata letterale (sul punto Consiglio di Stato , sez. V , 04/05/2022 , n. 3492, secondo cui “le Faq (Frequently Asked Questions) effettuate dall’amministrazione in sede di gara possono solo precisare e meglio esprimere le previsioni della lex specialis, alla stregua di una sorta di interpretazione autentica, ma non di certo modificarne il contenuto”); nella sentenza citata è stato anche affermato che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza ( le regole contenute nel bando di gara – ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una procedura per l’erogazione di contributi pubblici per l’identica natura giuridica – vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole (o anche disapplicarle) a seconda delle varie condizioni dei partecipanti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2021, n. 4295); per questa ragione si afferma anche che il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2021, n. 5203; VI, 23 giugno 2021, n. 4817; IV, 14 giugno 2021, n. 4561).
In sede di discussione la difesa di parte ricorrente ha richiamato giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V, 02/03/2022, n.1486), anche questa di epoca recente, secondo cui «nella gare pubbliche le FAQ (Frequently Asked Questions), ovvero i chiarimenti in ordine alla valenza delle clausole della lex di gara fornite dalla stazione appaltante anteriormente alla presentazione delle offerte, “non costituiscono un’indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta d’interpretazione autentica, con cui l’Amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis” (Cons. Stato, IV, 21 gennaio 2013, n. 341; III, 22 gennaio 2014, n. 290), sicché esse, per quanto non vincolanti, orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate tamquam non essent. Più in particolare, pur non avendo come detto carattere vincolante, le risposte date dall’amministrazione contribuiscono a fornire utili indicazioni di carattere applicativo in ordine alla ratio sottesa alle procedure e agli atti in corso di esame (Cons. Stato, I, parere 6812/2020), e, una volta suggerita, attraverso le FAQ, la ratio propria dell’avviso pubblico, all’amministrazione è consentito discostarsene solo in presenza di elementi decisivi, che il giudice deve sottoporre a uno scrutinio particolarmente severo, per evitare il rischio che la discrezionalità amministrativa si converta, con il diverso orientamento amministrativo sopravvenuto, in arbitrio o comunque leda l’affidamento creato nei destinatari delle disposizioni (Cons. Stato, I, parere 1275/2021)».
Rileva sul punto il Collegio che la sentenza citata da parte ricorrente non può trovare applicazione al caso di specie, dal momento che il chiarimento de quo non ha avuto un’efficacia esplicativa di una prescrizione di gara, nel senso di limitarsi ad illustrane il contenuto per quanto concerne aspetti in essa già presenti, ma, avendo introdotto per la prima volta ed espressamente uno specifico limite dimensionale all’offerta tecnica, con tale quid novi ha comportato una inammissibile modificazione sostanziale della lex specialis rispetto al suo originario contenuto precettivo. Diversamente opinando, si rischierebbe di riconoscere a regime alle FAQ una capacità integrativa a posteriori della lex specialis, in quest’accezione realmente in aperta violazione del principio di par condicio.
D’altronde, non va sottaciuto che nemmeno [CCC] s.p.a. ha rispettato i richiamati limiti dimensionali; invero, nella sua memoria depositata in data 7 ottobre 2022, parte ricorrente non nega la presenza di un documento aggiuntivo di 11 facciate allegato alla sua relazione tecnica, qualificandolo tuttavia come «mero allegato (per pacifico insegnamento giurisprudenziale non rilevante ai fini del rispetto dei parametri redazionali), esplicativo di concetti e aspetti già trattati nell’ambito dell’offerta tecnica, invece doverosamente contenuta dalla deducente nelle 40 facciate richieste. Di talché, giammai si tratta di una assunta “relazione integrativa”, come invece pretestuosamente affermato ex adverso»; osserva il Collegio che, rispetto ad una pretesa vincolatività dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica come prospettata da [CCC] s.p.a., non sarebbero comunque predicabili differenze di tipo “qualitativo”, come tali implicanti eccezioni dipendenti dallo specifico contenuto delle porzioni eccedenti; ciò, in quanto, innanzitutto, nessun riferimento in tal senso è rinvenibile nella lex specialis, così come nemmeno nella nota di chiarimenti; in secondo luogo, seguendo tale impostazione, si determinerebbe una situazione di opinabilità ed ambiguità in ordine al contenuto richiesto dal bando per l’offerta tecnica – tra l’altro imponendone un esame puntuale già in fase di verificazione dei requisiti di ammissione – con consequenziale oggettiva incertezza circa l’effettività di prescrizioni poste a pena di estromissione – in quanto afferenti alle modalità di compilazione dell’offerta – in palese distonia con il principio di tassatività delle cause di esclusione, da ritenersi operante anche con riferimento alla chiarezza e trasparenza di specifiche prescrizioni espulsive.
Nemmeno la seconda conseguenza prospettata da parte ricorrente merita condivisione, dal momento che non essendo presenti nella lex specialis specifici vincoli dimensionali all’offerta tecnica la commissione avrebbe potuto – recte, dovuto – esaminarne ed apprezzarne l’intero contenuto, così come avvenuto nel corso delle operazioni di gara.
* Con il secondo motivo si contesta la carenza di motivazione nell’assegnazione del punteggio tecnico, nonostante i criteri di valutazione indicati dal disciplinare all’art. 17.1 fossero generici e rimessi alla più ampia discrezionalità della commissione.
Nemmeno è meritevole di accoglimento il secondo motivo di impugnazione.
Invero, il disciplinare di gara, al punto 18.1, aveva specificamente regolamentato i criteri di assegnazione del punteggio per l’offerta tecnica ripartendo i 70 punti a ciò destinati tra 5 elementi, quali: a) Organizzazione del servizio max punti 25; b) Supporto tecnologico max punti 25; c) Manutenzione, assistenza tecnica e aggiornamento max punti 7; d) Contact Center Max punti 7 e) Formazione e Valutazione del personale Max punti 6 e.1. Detti elementi erano stati quindi dal medesimo disciplinare singolarmente specificati in puntuali sottocriteri, a garanzia di un soddisfacente ed imparziale livello di analiticità e diffusività delle valutazioni di competenza dell’organo di gara; al medesimo, inoltre, sempre l’art. 18.1 del disciplinare aveva imposto l’applicazione di punteggi da 0 a 1, ripartito in decimi corrispondenti a determinati giudizi qualitativi sintetici, con successiva applicazione del metodo aggregativo compensatore.
Al riguardo, parte ricorrente si duole del fatto che «dalla disamina dei criteri di valutazione indicati dal Disciplinare all’art. 17.1, emerge in maniera evidente il loro carattere generico. Il che rende del tutto incomprensibile l’iter logico seguito in concreto dai commissari nel valutare le singole offerte in competizione».
Rileva il Collegio che, in disparte il rilievo per cui le articolazioni in cui sono state scomposte le voci costitutive dell’offerta tecnica ed i criteri di valutazione delle medesime sono tutt’altro che generici, manifestando, al contrario, adeguata analiticità e proporzionalità, la Commissione ha fatto puntuale applicazione della richiamata disciplina di gara attribuendo i singoli punteggi ai vari elementi costituitivi delle offerte tecniche dei concorrenti, senza che in tale condotta siano rinvenibili evidenti errori di fatto o illogicità di giudizio, come si evince dall’allegato 10) della memoria di costituzione della stazione appaltante i cui dati corrispondono ai punteggi riportati nei verbali di gara (allegato 4 al ricorso).
* Con la terza censura si lamenta la violazione da parte di [RRR] s.r.l. dell’art. 17 del disciplinare, secondo cui ciascun concorrente era tenuto a formulare l’offerta economica allegando pertinenti spiegazioni in merito ai suoi elementi costitutivi, non avendo la controinteressata ottemperato a tale specifica prescrizione, non sanabile mediante soccorso istruttorio e da ritenersi immediata causa di esclusione.
Venendo al terzo motivo di impugnazione, l’art. 17 del disciplinare prevede da parte dei concorrenti la presentazione di una «dichiarazione ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n.50/2016, nella quale la ditta dovrà indicare la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. “Spiegazioni ex art. 97 commi 1 e 4 D.L.gs. n. 50/2016, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta. Sulla base delle suddette spiegazioni sarà valutata la congruità delle offerte che risultassero anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016».
Ora, in presenza di tale inequivoca prescrizione della lex specialis ed in assenza di alcuna contestazione in punto di fatto da parte di [RRR] s.r.l. circa la mancanza di tali spiegazioni nella sua offerta economica, occorre interrogarsi sulle conseguenze di tale omissione dal punto di vista della permanenza in gara del concorrente che vi sia incorso.
Va innanzitutto evidenziato che non è rinvenibile nella disciplina positiva nessun obbligo per il concorrente di allegare spiegazioni preventive alla propria offerta economica; invero, l’art. 95 decimo comma del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, disposizione che disciplina il contenuto dell’offerta, in proposito impone unicamente al concorrente di indicare nell’offerta economica «i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»; nessun riferimento vi è anche all’allegazione obbligatoria di preventivi atti illustrativi dei contenuti economici dell’offerta, inferendosene la natura non costitutiva dei medesimi. Tale considerazione sarebbe già sufficiente a concludere nel senso dell’infondatezza della pretesa di un’obbligatoria esclusione di [RRR] s.r.l. così come prospettato da [CCC] s.p.a.; va aggiunto che nessuna sanzione espulsiva è stata nemmeno espressamente comminata dalla lex specialis, un esame della cui legittimità al riguardo, proprio per tale ragione, non può trovare ingresso nell’odierno thema decidendum
Unico riferimento normativo rintracciabile, come del resto si evince anche dal richiamo operato dall’art. 17 del disciplinare di gara, è contenuto nell’art. 97 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, rubricato “offerte anormalmente basse”, il cui primo comma recita: «gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta»; al quarto comma la disposizione specifica la tipologia di spiegazioni possibili.
Sul punto, va evidenziato che giammai tali spiegazioni potrebbero costituire elemento costitutivo dell’offerta, tanto per ragioni di natura sistematica della prescrizione che il codice dei contratti colloca espressamente nella fase di verifica di anomalia, e quindi solo una volta che un’offerta sia risultata anormalmente bassa, accertamento non solo eventuale, ma che si pone a valle della fase di ammissione dei concorrenti ed a quella di valutazione comparativa. Inoltre, che si tratti di giustificazioni preventive, discende dal fatto che la lex specialis ne ha rimesso l’individuazione allo stesso concorrente (ove recita: “ritenute pertinenti”), prescindendo da qualsiasi interlocuzione con la stazione appaltante, momento, questo, imprescindibile nella fase di verifica di anomalia. Sul punto condivisibile giurisprudenza ha osservato che «le giustificazioni preventive, originariamente previste dall’ art. 87, d.lgs. n. 163/2006, non devono più essere richieste in sede di presentazione delle offerte, ma vengono in rilievo, solo in via eventuale, nella fase successiva di verifica dell’anomalia, se e in quanto l’offerta ne risulti sospetta, occorrendo quindi un segmento procedimentale successivo per la valutazione di congruità» (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03/01/2019 , n. 24).
In disparte, pertanto, la legittimità in sé della prescrizione di cui all’art.17 del disciplinare ai fini di una prodromica corretta ed esaustiva redazione dell’offerta, va evidenziato che, ostandovi la piena operatività del principio del favor partecipationis di cui la tassatività delle cause di esclusione costituisce presidio, non deve mai mancare una stretta corrispondenza tra effetto sanzionatorio ed aspetto precettivo, nel senso che può dare luogo ad estromissione solo la violazione da parte del concorrente di una prescrizione contenuta in una norma positiva che l’abbia qualificata, anche in via interpretativa, come essenziale ed inderogabile, non potendosi, invece, configurare tale conseguenza rispetto ad una prescrizione autonomamente imposta dalla lex specialis, quindi non connotata da natura normativa, né riflettentesi in alcuna di esse, tanto a fortiori ove, come nel caso di specie, la stessa non sia stata nemmeno accompagnata da un’espressa comminatoria di esclusione.
* Con il primo motivo aggiunto [CCC] s.p.a. lamenta che «la commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte prescindendo in più di un’occasione dai criteri previamente definiti nella lex specialis e obliterando gli elementi cui la stazione appaltante aveva puntualmente collegato l’attribuzione di punteggio premiale».
In primo luogo per quanto concerne il criterio A 1 – Organizzazione del servizio, con 25 punti, relativo a «le metodologie tecnico-operative che offrano la migliore garanzia di sicurezza nella vigilanza espletata», parte controinteressata ha ricevuto il coefficiente massimo di 1, con il massimo di 8 punti, mentre alla ricorrente ne sono stati assegnati 6,56, con un coefficiente pari ad appena 0,82. La differenza non sarebbe giustificabile, atteso che [CCC] s.p.a., a differenza di [RRR] s.r.l., aveva proposto due figure di supporto, quali l’User Experience UX Specialist, incaricato di assicurare la migliore fruizione dei servizi da parte dell’utenza dell’Azienda Ospedaliera e Universitaria e il Covid Manager, avente il compito di garantire l’aderenza all’evoluzione delle misure sanitarie in previsione del perdurare di una situazione pandemica fluida, che potrà prevedere frequenti cambi di normative per un periodo indefinito.
In secondo luogo, avuto riguardo al sub-criterio A.2, con un massimo previsto di 6 punti, relativo a le «modalità e strumenti proposti per il governo dei servizi: modalità e strumenti proposti dal concorrente al fine di garantire la programmazione, l’esecuzione, il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la consuntivazione dei servizi erogati e consentirne il costante ed immediato monitoraggio da parte dell’Azienda», parte ricorrente si duole del minor punteggio assegnatole dalla commissione, pari a 0,9 come coefficiente e 5,45 punti, rispetto a quello massimo assegnato a [RRR] s.r.l., nonostante quest’ultima avesse proposto un sistema informatico inferiore rispetto al proprio che comprendeva un «Portale di Commessa CS SYSTEM su piattaforma GESIV, che integrerà in un’unica Base Dati le informazioni provenienti da sistemi dedicati a specifiche funzionalità, che produrranno appositi report periodici a disposizione degli utenti abilitati dell’AOU Vanvitelli, relativi alle varie fasi e ai vari aspetti in cui si articola lo svolgimento dell’appalto. Si tratta di un sistema web based di ultima generazione, compatibile con tutti i web browser e dotato di estrema flessibilità del layout di pagina, supportato anche dai web browser mobile, caratteristica tecnica che permette di non istallare alcun componente software aggiuntivo sulle varie piattaforme, così assicurando la navigabilità, semplicità e rapidità di utilizzo. Tale Portale Web avrà accesso dedicato e sarà disponibile giorni 7/7, H24, con elevatissimo grado di sicurezza, con profili dedicati al RUP e agli incaricati designati dell’amministrazione: al riguardo [CCC], senza oneri aggiuntivi, implementerà eventuali ulteriori personalizzazioni richieste, che si rendessero necessarie, ai fini di una ottimale utilizzazione del sistema».
Avuto riguardo al subcriterio A.3, relativo alla «gestione del personale nelle emergenze, modalità di sostituzione del personale assente, servizi essenziali garantiti in caso di sciopero», illegittimamente era stato assegnato alla controinteressata il massimo punteggio pari a 5, rispetto ai 4,45 riconosciuti alla ricorrente; in particolare, sebbene entrambe le concorrenti avessero offerto un applicativo web per il monitoraggio e la gestione delle assenze, solo [CCC] s.p.a. aveva previsto la maggiorazione del numero di risorse inserite nella squadra di lavoro rispetto al fabbisogno operativo rilevato dal Capitolato Tecnico di gara (+30% di risorse di backup), idonea a soddisfare qualsiasi improvvisa richiesta di servizio.
In quarto luogo, in relazione al subcriterio A.4, riguardante le «logiche e modalità di coordinamento (verticale e orizzontale) tra i diversi profili professionali proposti», [CCC] s.p.a. si duole del fatto di avere ricevuto solo 4,4, punti, rispetto alla controinteressata cui era stato attribuito quello massimo pari a 6 punti. In proposito, si è contestato che a differenza di [RRR] s.r.l., che nulla aveva proposto, la ricorrente aveva offerto, come soluzione migliorativa al fine di garantire il miglior soddisfacimento del criterio tecnico, «di adibire allo specifico appalto un modello organizzativo tale da garantire un contesto circolare interconnesso (bottom – up), mediante periodici meeting, nell’ambito di cui ciascun Responsabile è in grado di recepire i suggerimenti provenienti dalle GPG in servizio e dai membri delle diverse Funzioni aziendali, che diverranno a loro volta parte delle procedure operative. Il tutto con il supporto e la supervisione del Responsabile del Contratto (RdC), figura istituita appositamente per realizzare la più efficace interazione con l’AOU Vanvitelli e attuare la più efficiente organizzazione dei servizi, assicurando al contempo il coordinamento verticale e orizzontale di tutti i soggetti interessati nello svolgimento dell’appalto».
Con riferimento al sub-criterio B.3, afferente a «tipologie di attrezzature tecnico strumentali (integrative del normale equipaggiamento) in dotazione al personale, utilizzate per la migliore e più funzionale esecuzione del servizio»,[CCC] s.p.a. aveva ricevuto solo 3.32 punti a differenza dei 3,76 punti assegnati a [RRR] s.r.l., nonostante fosse stata la sola ad aver offerto 4 defibrillatori semiautomatici, 12 sedie a rotelle, tute monouso e mascherine FFP2 per fronteggiare l’emergenza pandemica.
Ancora, per il sub-criterio C.1, avente ad oggetto un «programma di manutenzione, assistenza tecnica e aggiornamento delle tecnologie esistenti e proposte per la tutela di persone, dei luoghi di custodia dei dati sensibili, ecc. durante l’intero periodo contrattuale», mentre a [RRR] s.r.l. era stato assegnato il massimo punteggio di 7 punti, ad essa ricorrente la commissione ne aveva riconosciuti soltanto 6,65; tanto costituisce manifestazione di valutazione recante ingiustificata disparità di trattamento, dal momento che, rispetto alle generiche indicazioni di [RRR] s.r.l., [CCC] s.p.a. aveva specificato sia i programmi di manutenzione e relative tempistiche che lo specifico personale adibito a tali funzioni (un Responsabile tecnico reperibile H24, 4 tecnici manutentori, 2 tecnici sistemisti), descrivendone altresì competenze, titoli di studio ed inquadramento a livello di contrattazione collettiva nazionale.
Infine, avuto riguardo al sub-criterio D.1, relativo alle «modalità proposte per l’erogazione del servizio di Contact Center, quali logiche, modalità e procedure di ricezione, classificazione, gestione e monitoraggio delle comunicazioni pervenute al Contact Center tali da raggiungere l’obiettivi di facilitare l’accesso ai servizi richiesti in Capitolato Tecnico da parte delle Amministrazione Richiedenti (es. tempi di risposta, tempi di evasione delle richieste, numero di operatori, ecc.)», mentre a [RRR] s.r.l. era stato assegnato il massimo punteggio, pari a 7 punti, a [CCC] s.p.a. i punti assegnati sono stati 5,10, con un coefficiente di 0,74. Lamenta la ricorrente l’illogicità ed ingiustizia di tale differenza, atteso che mentre [RRR] s.r.l. aveva proposto mezzi di comunicazione classici, quali email, fax, sms, essa aveva invece offerto un «Contact Center tecnologicamente avanzatissimo grazie all’utilizzo dello specifico Portale di Commessa CS-SYSTEM su piattaforma GESIV, in funzione di sostanziale interfaccia tra gli utenti e i responsabili della gestione, così da assicurare la migliore e più rapida risoluzione delle richieste pervenute».
Passando all’esame dei motivi aggiunti, va premesso che la differenza tra i punteggi finali tra [RRR] s.r.l. e [CCC] s.p.a. è stata di punti 4.06, pari alla differenza tra i 94,79 punti finali conseguiti dalla controinteressata e punti 90,73 assegnati alla ricorrente.
Costituisce principio risalente e fortemente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui «il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell’ambito del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota tale attività» (ex multis Consiglio di Stato , sez. III , 29dicembre 2020 , n. 8492; Consiglio di Stato , sez. V 22 ottobre 2018 , n. 6012; T.A.R. Campania Napoli , sez. I , 31 agosto 2020 , n. 3692).
Nel solco tracciato si inserisce anche recente giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui «il principio secondo il quale nelle gare pubbliche, di norma, è inammissibile una contestazione delle valutazioni operate dalla Commissione di gara volta a sollecitare l’esercizio di un sindacato di merito sull’attribuzione del punteggio alle offerte tecniche, salvo che queste non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su un palese e manifesto travisamento dei fatti (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 20.11.2019, n. 2040; Consiglio di Stato, Sez. III, 25.11.2016, n. 4990; Consiglio di Stato, Sez. IV 26.8.2016, n. 3701; Sez. V, 29.7.2019, n. 5308 e 26.5.2015, n. 2615). In altri termini, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell’ambito del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016, è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della natura tecnico-discrezionale di tale attività, cosicché gli apprezzamenti compiuti dalla Commissione di gara non possono essere sostituiti da valutazioni di parte». (T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 7 aprile 2021, n.2294).
Innanzitutto, osserva il Collegio che in nessuna delle sette censure proposte nei motivi aggiunti con riguardo all’assegnazione del punteggio tecnico [CCC] s.p.a. si lamenta in senso assoluto del punteggio attribuito a [RRR] s.r.l., avendo limitato i propri profili di doglianza ad un’ingiustificata disparità di trattamento conseguente ad una sottovalutazione di alcune voci di offerta tecnica operata a suo discapito e, quindi, solo al dato differenziale esistente tra i punteggi assegnati.
Va al riguardo osservato che in tali ipotesi la fattispecie di ingiustificata disparità di trattamento è accertabile con assoluta certezza in sede giurisdizionale nella sola ipotesi in cui gli stessi elementi di offerte tecniche di differenti concorrenti siano stati apprezzati in modo inspiegabilmente diverso dalla commissione di gara (T.A.R. Lazio, Latina sez. I, 27 dicembre 2017, n. 641).
Ove invece si tratti di porre a confronto componenti ed aspetti di offerte tecniche differenti tra loro dal punto di vista qualitativo il compito demandato al Giudice inevitabilmente investe un sindacato sulla discrezionalità tecnica, natura giuridica che indiscutibilmente colora le valutazioni de quibus compiute dell’organo di gara.
Ne discende l’infondatezza dei motivi aggiunti, nella parte si lamenta un’ingiustificata disparità di trattamento tra elementi e voci delle offerte tecniche di [CCC] s.p.a. e [RRR] s.r.l. aventi contenuto e caratteristiche qualitative differenti tra loro.
Occorre ora verificare l’ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza circa le valutazioni operate dalla commissione con riferimento ai setti elementi di offerta tecnica denunciati da [CCC] s.p.a.
Al riguardo, rileva il Collegio che la società ricorrente non lamenta nessun vizio in tal senso, non affrancandosi le censure proposte da un personale giudizio su come avrebbero dovuto essere valutare le offerte per le voci oggetto di controversia.
Invero, quanto al criterio A 1 [CCC] s.p.a. non adduce alcuna ragione per la quale le due figure di supporto proposte (User Experience UX Specialist, e Covid Manager) avrebbero dovuto consentirle di ottenere un maggior punteggio e soprattutto tale da pareggiare quello assegnato a [RRR] s.r.l. Né, con riferimento al sub-criterio A.2, spiega la ragione per la quale il sistema informatico di [RRR] s.r.l. sarebbe inferiore a quello da essa proposto, e ciò in misura tale da configurare un travisamento dei fatti o un’illogicità manifesta nella valutazione operata dalla commissione; ancora, con riferimento al subcriterio A.3, non risulta confermata la differenza tra le due offerte, atteso che a pagina 24 della sua offerta tecnica [RRR] s.r.l. aveva previsto «Aumento di consistenza dell’organico (flessibilità) – SQUADRA JOLLY La soluzione organizzativa prevede un aumento della consistenza dell’organico pari al 30-35%, rispetto alla normale necessità di copertura dei servizi contrattualizzati». Pertanto, quanto rilevato dalla difesa di [RRR] s.r.l. nella sua memoria del 21 ottobre 2022 impone di escludere la sussistenza della circostanza posta da [CCC] s.p.a. a fondamento della doglianza in esame. Quanto al subcriterio A.4, parte ricorrente non indica, né dimostra la ragione per la quale il proprio modello organizzativo, ch’ella qualifica come miglioria, e ciò solo per le sue caratteristiche descritte, avrebbe dovuto essere considerato più valido di quello proposto da [RRR] s.r.l., sul punto rimasto incontestato; in altri termini, la censura in esame non sfugge ad una valutazione di genericità e inammissibilità per insindacabilità della valutazione operata dalla commissione. Passando al criterio sub-criterio B.3, parte ricorrente si limita ad affermare di essere stata l’unica concorrente ad aver offerto 4 defibrillatori semiautomatici, 12 sedie a rotelle, tute monouso e mascherine FFP2 per fronteggiare l’emergenza pandemica, senza tuttavia rappresentare la ragione di una decisività di tali elementi ai fini della pretesa all’ottenimento di un maggiore punteggio. Per quanto concerne la valutazione operata con riguardo al sub-criterio C.1, ossia programma di manutenzione, dalla lettura della offerta tecnica di [RRR] s.r.l. emerge con evidenza che quest’ultima aveva, da pagina 62 in avanti del proprio elaborato, dedicato ampio spazio ai compiti di manutenzione, risolvendosi, pertanto, ogni censura proposta da [CCC] s.p.a. in un personale ed opinabile giudizio di disvalore qualitativo, come tale non apprezzabile in questa sede. Infine, quanto al sub-criterio D.1, [CCC] s.p.a. non esplica la ragione per cui i mezzi di comunicazione classici (email, fax, sms) proposti da [RRR] s.r.l., in sé, ossia come elementi e caratteristiche specifiche dell’offerta, avrebbero dovuto determinare necessariamente un minor punteggio rispetto alla sua offerta.
Conclusioni.
In conclusione, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti non sono meritevoli di accoglimento così come tutte le altre domande proposte dalla società ricorrente. …