Pubblicato il 02/02/2024

N. 00854/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01801/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1801 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Stabile Infratech S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9412857752, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio eletto in Napoli alla Via dei Mille n. 16.

contro

Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria Capolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;
Cuc Bacoli – Procida, Ministero dell’Interno, non costituiti in giudizio.

per l”annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della determinazione dirigenziale n. 439 del 30 marzo 2023, reg. area n.78, con la quale il Responsabile dell”Area III Lavori Pubblici del Comune di Bacoli ha approvato il verbale di gara del 11 novembre 2022, ed il successivo verbale del 29 marzo 2023, con il quale è sta-ta disposta l”esclusione del Consorzio Stabile Infratech scarl dalla gara avente ad oggetto la “Messa in Sicurezza del Territorio Tratti Stradali e Fognari”; b) del “Nuovo” bando di gara RDO 351253 avente ad oggetto l”affidamento dei lavori di “Messa in Sicurezza del Territorio Tratti Stradali e Fognari” con sca-denza del termine per la presentazione delle offerte per il giorno 18 aprile 2023; c) del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore di altro con-corrente; c) per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipula-to e per il subentro della ricorrente nella sua esecuzione; d) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Stabile Infratech S.C. A R.L. il 3/6/2023:

a) della determinazione dirigenziale n.441 del 2023 di revoca della gara dalla piattaforma MEPA; b) della determina dirigenziale n.455 del 2023 di revoca della gara in via di autotutela; c) del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara ove intervenuto.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la camera di consiglio riconvocata al 17 gennaio 2024;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato all’Amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., il ricorrente ha esposto quanto segue:

a) il Consorzio Stabile Infratech S.C.A.R.L. partecipava alla gara, bandita dalla CUC fra il Comune di Bacoli ed il Comune di Procida, avente ad oggetto gli interventi di “Messa in Sicurezza del Territorio Tratti Stradali e Fognari”, risultando l’unico concorrente ad aver presentato un’offerta;

b) con determina n. 439 del 30/03/2023 del Responsabile Area III-Lavori Pubblici del Comune di Bacoli, venivano approvati i verbali di gara dai quali risultava l’esclusione del Consorzio ricorrente;

c) a seguito dell’esclusione, il Consorzio chiedeva copia del verbale di gara, ma la stazione appaltante non dava seguito alla richiesta e procedeva alla pubblicazione di un nuovo bando per la medesima gara con scadenza 18 aprile 2023.

2. Avverso la determina di esclusione, il Consorzio Stabile Infratech S.C.A.R.L. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi:

Violazione del D. Lgs. 50/2016 – Violazione del D.L. 32/2019 – Difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione dell’art. 225 comma 13 del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante, dopo aver disposto l’esclusione del consorzio dalla gara, ha revocato la gara con determina n. 441 del 31/3/2023. Detta determina è stata poi integrata nella motivazione con altra determina n. 455 del 4/4/2023.

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 3 giugno 2023, il Consorzio ricorrente ha impugnato le determine n. 441 e 445 del 2023, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione.

Con ordinanza cautelare n. 1060 del 22/6/2023, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

Il Comune di Bacoli si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Interno si sono costituiti regolarmente in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva.

Alla pubblica udienza del 22 novembre del 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con ordinanza n. 7172 dell’8 novembre 2023, il Collegio ha evidenziato che dopo il passaggio in decisione del presente giudizio, è emersa la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, in quanto, successivamente alla revoca della gara, la stazione appaltante ha indetto, con determina n. 441 del 31/03/2023, una nuova gara a cui non ha partecipato la ricorrente, né quest’ultima ha proceduto a contestare la scelta dell’amministrazione di bandire una nuova gara.

La ricorrente, nel presentare le memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha evidenziato di avere interesse alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti ai fini risarcitori.

3. In via preliminare va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalle amministrazioni statali, in quanto, ai sensi dell’art. 12 bis del d.l. n. 68 del 2022, convertito dalla legge n. 108 del 2022, il ricorso, in relazione ai bandi finanziati con fondi del PNNR, va notificato anche alle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, tra cui rientrano le amministrazioni statali evocate in giudizio.

4. Ciò premesso, questa Sezione deve evidenziare che non sussiste più l’interesse del consorzio ricorrente all’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, in quanto, successivamente alla revoca della gara, la stazione appaltante ha indetto, con determina n. 441 del 31/03/2023, una nuova gara a cui non ha partecipato la ricorrente, né quest’ultima ha proceduto ad impugnare la scelta dell’amministrazione di indire una nuova gara. Ne consegue che dall’annullamento dei predetti provvedimenti il consorzio ricorrente non potrebbe trarre alcuna concreta utilità.

Il Consorzio ricorrente ha, infatti, incentrato le censure solo sulla scelta dell’amministrazione di revocare la gara.

Cionondimeno, questo Collegio è tenuto a valutare la legittimità dei provvedimenti impugnati a fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., alla luce della espressa richiesta formulata dal consorzio ricorrente.

5. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara pubblica motivato dal mancato possesso, da parte della consorziata esecutrice, del requisito di qualificazione previsto dalla lex specialis di gara, in quanto il consorzio stabile non potrebbe qualificarsi con il cd. cumulo alla rinfusa.

Questa Sezione ha già riconosciuto, con sentenza n. 2390 del 19 aprile 2023, cui si rinvia integralmente, proprio con riguardo ad una causa che ha visto come ricorrente e amministrazione interessata gli stessi soggetti partecipanti all’odierno giudizio, l’ammissibilità del cumulo alla rinfusa per i consorzi ordinari, sia sotto la vigenza del codice del 2016, che del codice del 2023.

In particolare, è stato evidenziato quanto segue:

Pur consapevole del contrasto ermeneutico in materia, il Collegio ritiene preferibile dare continuità all’orientamento che reputa ammissibile il cumulo alla rinfusa (Tar L’Aquila, Sez. I, 16 marzo 2023; Tar Palermo, sez. I, 2 marzo 2023, n. 657; Cons. Stato, Sez. V, n. 964 del 2 febbraio 2021; Cons. Stato, sez. V., 29 marzo 2021, n. 2588), in linea con i precedenti giurisprudenziali di questa Sezione (cfr., per tutte, Tar Napoli, sez. I, 25 febbraio 2022, n. 1320).

Sul versante normativo, dall’art. 47 d.lgs. n. 50/2016 non può desumersi che il singolo consorziato, indicato in gara come esecutore dell’appalto, debba essere a sua volta in possesso dei requisiti di partecipazione.

Rilevato che – come affermato nella stessa sentenza n. 7360/2022, posta a fondamento del provvedimento di esclusione impugnato dall’odierno ricorrente – l’art. 47, comma 2, non chiarisce espressamente (il che dà ragione al contrasto esegetico) le modalità di qualificazione dei consorziati designati per l’esecuzione, nel caso in cui i consorzi stabili intendano eseguire le prestazioni tramite le imprese consorziate, l’interpretazione restrittiva sembra potersi fondare unicamente sul disposto di cui all’art. 47 comma 1 d.lgs. n. 50/2016.

Senonché, la disposizione da ultimo citata “suona, nella sua formulazione letterale, identica a quella già trasfusa nel previgente art. 35 d.lgs. n. 163/2006” (cfr. Cons. Stato, sez. V., 22 agosto 2022, n. 7360) e si è detto che all’epoca del “vecchio” codice degli appalti era assolutamente pacifico il cumulo alla rinfusa.

L’art. 47 co. 1 d.lgs. n. 50/2016 prescrive che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, sostanzialmente rinviando all’art. 83 del medesimo codice dei contratti pubblici, che per l’appunto concerne i requisiti di idoneità professionale, economica e finanziaria.

L’art. 83, comma 2, a sua volta rinvia al regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies la disciplina dei requisiti e delle capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e c).

Ai sensi dell’art. 216, comma 27-octies, nelle more dell’adozione del regolamento (al momento inesistente) rimangono in vigore o restano efficaci le linee guida e i decreti adottati in attuazione della previgente disposizione di cui all’art. 36, comma 7, d.lgs. n. 163/2006. Tra l’altro, l’art. 216, comma 14, prevede che “fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.

In attuazione del citato art. 36 comma 7, l’art. 81 del d.P.R. n. 207/2010 stabilisce che “i requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall’articolo 36, comma 7, del codice”. Ne consegue, come sostenuto dal ricorrente, una reviviscenza di quest’ultima disposizione, che non può dirsi espunta dall’ordinamento.

Allo stato attuale, non essendo stato adottato il Regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies, il sistema di qualificazione e la dimostrazione dei requisiti di capacità che devono essere posseduti dai consorzi stabili per concorrere alle gare pubbliche sono regolati dall’art. 36 del d.lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 81 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 (cfr. Tar Palermo, sez. I., 2 marzo 2023, n. 657). L’insieme di queste disposizioni delinea il regime di qualificazione dei consorzi stabili secondo il criterio del “pieno” cumulo alla rinfusa, salvo eccezioni.

In definitiva, non è condivisibile l’affermazione per cui l’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 – la cui formulazione letterale è sostanzialmente identica a quella già trasfusa nel previgente art. 35 d.lgs. n. 163/2006 – avrebbe ridotto l’ambito di operatività del cumulo alla rinfusa, circoscrivendolo ai soli mezzi ed all’organico medio annuo.

2.3 Ciò posto, rilevato che nell’interpretare la legge occorre considerare anche l’intentio legis (art. 12 delle preleggi), occorre evidenziare che, nel corso del tempo, l’intenzione del legislatore è sempre stata quella di valorizzare l’istituto in questione, quale importante strumento pro-concorrenziale.

Nella relazione di accompagnamento al d.l. n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca Cantieri) si legge, infatti, che la modifica del comma 2 dell’art. 47 d.lgs. n. 50/2016 “è tesa a chiarire la disciplina dei consorzi stabili onde consentire l’operatività e sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale, mentre l’introduzione del comma 2-bis detta disposizioni concernenti i consorzi stabili di servizi e forniture, in continuità con il passato, di fatto colmando, a regime, un vuoto normativo per tali settori”.

Del resto, sotto il profilo teleologico, l’interpretazione ampliativa appare conforme alla ratio pro-concorrenziale sottesa alla disciplina dei consorzi stabili, che consente la partecipazione alle gare pubbliche ad imprese singolarmente prive dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando, le quali possono cumulare i requisiti di cui dispongono con quelli di altre imprese fino a soddisfare il livello di qualificazione richiesto (cfr. Tar Palermo, sez. I., n. 657 del 02/03/2023).

2.4 In chiave ermeneutica e retrospettiva, giova inoltre sottolineare che il nuovo Codice dei contratti pubblici (in vigore dal 1 aprile 2023) sembra ammettere il cumulo alla rinfusa all’art. 67 (cfr. art. 100, comma 8, lett. c), il cui comma 4 riproduce il contenuto dell’art. 47 comma 2 d.lgs. n. 50/2016 – a conferma del fatto che quest’ultima disposizione non legittima una interpretazione limitativa del cumulo alla rinfusa – ed il cui comma 8 risulta sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 36 comma 7 d.lgs. n. 163/2006, a dimostrazione della voluntas legis di consentire ai “consorzi stabili di attestare, per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso l’attestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate” (cfr. Relazione allegata allo schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 legge n. 78/2022).

Nello specifico, l’art. 67, comma 8, statuisce che “ai fini del rilascio o del rinnovo dell’attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’allegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dall’ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2” (cfr. art. 36, comma 7, d.lgs. n. 163/2006).

La Relazione di accompagnamento al nuovo Codice del 2023 precisa, inoltre, che “il sistema sin qui in atto si basava su una disposizione transitoria del decreto legislativo n. 50 del 2016, (l’art. 216, comma 27-octies), che rinviava all’art. 36, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (e fonti delegate), consentendo che i consorzi stabili attestino, per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso l’attestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate” (relazione illustrativa, p. 105).

2.5 In quest’ottica, la tesi dell’ammissibilità del cumulo alla rinfusa si ritiene preferibile anche per ragioni logiche, di coerenza ordinamentale, di certezza del diritto: opinare diversamente significherebbe che la possibilità di cumulo dell’attestazione SOA, ammessa dalla giurisprudenza assolutamente prevalente fino alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7360 del 25 agosto 2022 ed ammissibile per gli appalti rientranti nell’ambito di operatività del d.lgs. n. 36/2023, abbia avuto una breve parentesi di (incerta) sospensione giurisprudenziale relativamente a quelle controversie giudicate alla luce del suesposto orientamento restrittivo.

3. Il Collegio, nell’accogliere il ricorso, intende pertanto confermare il principio secondo cui, nella partecipazione alle gare d’appalto e nell’esecuzione, è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese sue consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi (attestazione SOA per categorie e classifiche analoghe a quelle indicate dal bando).

In definitiva:

a) i requisiti speciali di qualificazione SOA devono essere posseduti e dimostrati unicamente dal consorzio stabile, mediante la sola qualificazione e l’attestato SOA del consorzio medesimo (in ciò sostanziandosi la ratio e la finalità di tale figura soggettiva);

b) detti consorzi partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti di qualificazione “loro propri”, ossia la propria attestazione SOA;

c) alle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto spetta unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, ciò al fine di impedire che possano giovarsi della copertura dell’ente collettivo, eludendo i controlli demandati alle stazioni appaltanti (Cons. St., A.P., 4 maggio 2012, n. 8; sez. V, 17 maggio 2012, n. 2582; sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4703; Tar Lazio 30 aprile 2018, n. 16 4723), fatte salve ovviamente le eccezioni di cui all’art. 48, commi 7-bis, 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter (così Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2387).

In effetti, il consorzio stabile rappresenta “un nuovo e peculiare soggetto giuridico, promanante da un contratto a dimensione associativa tra imprese, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale e da un rapporto tra le stesse imprese di tipo organico, al fine di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, sicché unico interlocutore con l’amministrazione appaltante è il medesimo consorzio” (cfr. Cons. Stato, 24 gennaio 2023, n. 779).

D’altronde, l’Adunanza Plenaria n. 6 del 2019 ha affermato che il sistema dei requisiti di qualificazione non può che riferirsi ad ogni singola impresa, ancorché associata in un raggruppamento, altrimenti si finirebbe con il conferire una sorta di “soggettività” al raggruppamento, al di là di quella delle singole imprese partecipanti; “una sorta di interscambiabilità dei requisiti, quale quella ipotizzata, di partecipazione risulta più agevolmente ipotizzabile laddove si riconoscesse (ma così non è) una personalità giuridica propria al r.t.i.”.

Da tale angolo visuale, va rimarcato che i consorzi si distinguono dai raggruppamenti temporanei di impresa proprio in quanto forniti di autonoma soggettività giuridica, oltre che per la rilevanza esterna dell’organizzazione consortile.

Ne consegue che, nel caso di specie, non sussiste alcun difetto di qualificazione del Consorzio ricorrente, in possesso di tutte le iscrizioni SOA necessarie alla esecuzione dell’appalto. Il provvedimento di esclusione è, pertanto, illegittimo e va annullato; conseguentemente va annullato per illegittimità derivata anche il provvedimento di aggiudicazione.”

Il Consorzio ricorrente aveva, dunque, i requisiti per partecipare alla gara essendosi avvalso del legittimo cumulo alla rinfusa per provare il possesso dei requisiti di partecipazione.

Sotto questo profilo, dunque, va dichiarata l’illegittimità del provvedimento di esclusione del consorzio ricorrente dalla gara in argomento.

6. E’, invece, infondato il ricorso per motivi aggiunti con cui il Consorzio ricorrente ha contestato la scelta dell’amministrazione di revocare la gara.

Come noto, il potere di revocare un precedente provvedimento, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, rappresenta esercizio di ampia discrezionalità amministrativa. Di esso deve darsi conto nella motivazione del provvedimento di autotutela, alla stregua dei principi generali dell’ordinamento giuridico, i quali, oltre che espressamente codificati dall’art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall’art. 97 Cost., cui deve ispirarsi l’azione amministrativa.

Rientra, difatti, nel potere discrezionale dell’amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 09/11/2018, n.6323; Consiglio di Stato sez. V, 04/12/2017, n. 5689; Consiglio di Stato sez. III, 07/07/2017, n.3359; Cons. Stato, VI, 6 maggio 2013, n. 2418; in termini, Cons. Stato, IV, 12 gennaio 2016, n. 67). Tale potere risulta censurabile dal giudice amministrativo solo in caso di palese illogicità o irragionevolezza, che nella fattispecie non si ravvisano.

A parer del Collegio non è irragionevole la scelta, ampiamente discrezionale dell’amministrazione, di revocare la gara per aver riscontrato un vizio formale degli atti di gara oppure perché la gara è stata indetta dal Comune di Bacoli e non dalla CUC Bacoli- Procida, in linea con quanto previsto dal d.l. n. 77 del 2021.

Segnatamente, l’amministrazione ha riscontrato la violazione del Regolamento n. 2021/241 PNRR: il bando di gara non riportava la giusta pubblicità, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle linee guida per le azioni di comunicazione relative alle procedure “fondi PNRR”, secondo cui “tutte le misure di informazione e comunicazione devono riportare l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dai Regolamenti Comunitari”. Nella specie, l’art. 34 del Regolamento UE 2021/241 – PNRR-Rispetto degli Obblighi di Informazione e Pubblicità dispone che “ogni attività di informazione e comunicazione dovrà prevedere la presenza dell’emblema EU, del logo istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito e del logo Italia Domani. L’emblema EU deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE.”

Il mancato rispetto di tali regole formali, pur non incidendo sulla legittimità della gara, rende certamente irregolari gli atti di gara che sono stati emessi non in linea con le indicazioni provenienti dall’Unione Europea.

Non può dunque essere irragionevole la scelta dell’amministrazione di revocare la gara e nello stesso tempo indirne immediatamente un’altra, anche al fine di emendare i vizi formali riscontrati, indipendentemente dalla sussistenza del pericolo più o meno concreto di decertificazione del finanziamento, nonché della possibile perdita delle risorse economiche per eseguire gli interventi con conseguente danno erariale.

Ha certamente inciso ragionevolmente sulla valutazione dell’amministrazione la circostanza che, comunque, al momento in cui è stato emanato il provvedimento di revoca, la gara era andata deserta, a causa dell’esclusione del ricorrente. Peraltro, sotto questo profilo, l’amministrazione aveva escluso il ricorrente, negando l’ammissibilità del cumulo alla rinfusa, sulla base comunque di un orientamento giurisprudenziale, ancorché non condiviso da questo Collegio. Ciò conferma che nel complesso la scelta dell’amministrazione di revocare la gara non è né illogica né irragionevole.

Per le ragioni suesposte, le delibere con cui è stata disposta la revoca della gara devono ritenersi sorrette da un’adeguata motivazione non censurabile da questo giudice.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dispone quanto segue:

a) dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti;

b) dichiara, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla gara del consorzio ricorrente, disposto con delibera del Comune di Bacoli n. 439 del 2023;

c) respinge la richiesta di parte ricorrente di dichiarare illegittimo i provvedimenti di revoca della gara di cui alle delibere n. 441 e 445 del 2023;

d) compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 8 novembre 2023, 17 gennaio 2024, con l’intervento dei magistrati:

 

 

Vincenzo Salamone, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Maurizio Santise, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Maurizio Santise   Vincenzo Salamone
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO