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Rif. gara indetta ante 1.7.2023.
La 2° classificata [CCC] impugna l’aggiudicazione alla 1° classificata [PPP] ed atti susseguenti.
Motivi di [CCC]
Motivo sui punteggi tecnici
Le contestazioni della ricorrente si incentrano su più versanti, accomunati dalla prospettazione di inammissibili varianti introdotte al progetto dell’opera, sotto i profili del divieto assoluto alla loro realizzazione ovvero della necessità di acquisire preventivamente l’assenso delle Autorità preposte alla tutela dei relativi vincoli.
È fatto riferimento al disciplinare che:
– ha previsto la possibilità di introdurre proposte migliorative e/o integrative “rispetto al progetto posto a base di gara finalizzate ad una efficace manutenzione delle opere anche con riferimento all’accessibilità per la manutenzione e delimitazione delle aree delle opere da realizzarsi e dei luoghi anche circostanti di particolare pregio, soluzioni migliorative attinenti agli aspetti di inserimento ambientale delle opere che, in coerenza con il predetto criterio, non costituiscano varianti sostanziali al progetto approvato, non modifichino gli studi specialistici già approvati e non comportino modifiche sostanziali e/o stravolgimenti all’impostazione progettuale autorizzata e non comportino la necessità di riacquisire i pareri da parte degli enti terzi” (punto 18);
– ha stabilito l’inammissibilità delle offerte tecniche in contrasto “con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili”, nonché “con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili” (punto 16).
Giova premettere che la giurisprudenza amministrativa ha configurato le varianti in termini di aliud pro alio, ovverosia di modifiche che alterino la struttura, la funzione e la tipologia del progetto a base di gara, cioè non limitandosi a introdurre migliorie che, consistenti in soluzioni tecniche lasciate aperte all’apporto del concorrente, valgano a rendere il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante (cfr., per tutte, di recente Cons. Stato – sez. V, 3/8/2023 n. 7499).
Tanto premesso, le censure della ricorrente riguardano la realizzazione … di un abbeveratoio, di due ulteriori briglie con massi reperiti in loco, la messa a dimora di talee legnose di specie arbustive e alberi ad alto fusto e di ulteriori opere aggiuntive.
3.1.1. L’abbeveratoio proposto dall’aggiudicatario è inserito quale miglioria per il criterio A2 – “Manutenzione e gestione dell’opera”.
È proposta la valorizzazione della sorgente di acqua superficiale rinvenuta a ridosso del torrente, offrendo detto intervento, “costituito da due vasche rettangolari … […]”.
Le contestazioni della ricorrente si appuntano sul divieto di realizzare qualunque opera sugli argini dei corsi d’acqua, ai sensi dell’art. 96 del R.D. n. 523/1904 …
Le censure non si prestano a favorevole considerazione.
L’invocata norma contiene il divieto assoluto dei lavori ivi indicati, “sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese”.
…
Ciò posto, è necessario delimitare l’ambito del divieto, ricomprendente l’alveo, le sponde, gli argini, la scarpa del fiume ed altre nozioni similari, ossia (innanzitutto) la parte di terreno occupata dal corso dell’acqua, i margini esterni del terreno a contatto con essa, le porzioni di terra che contengono il deflusso dell’acqua entro una determinata sezione e i terrapieni che, a diversi livelli, sono interessati dallo scorrere dell’acqua.
Le opere che non insistono su tali beni non possono dirsi assolutamente precluse …
Nel caso di specie, non risulta che il manufatto insista direttamente sull’alveo del torrente, oppure … argini o sponde.
Quanto all’addotta inconciliabilità con il progetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente …, emerge dal riferimento contenuto nel parere della Soprintendenza del 13/11/2017 che esso consiste “principalmente nella realizzazione di gabbionate rinverdite con funzioni anti erosiva e alza sponda”.
Non è posto in discussione che tale funzione principale sia assolta dal progetto dell’aggiudicatario, prevedente gabbioni rinverditi.
In tale contesto, l’integrazione contestata si mostra rivolta a perseguire lo scopo ulteriore della sistemazione del sito, recuperandolo a fini ambientali …
Non può dirsi che tale innovazione comprometta la struttura, la funzione e la tipologia del progetto, atteso che resta impregiudicata l’esecuzione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, rispetto alla quale la miglioria, anche integrativa, può mirare a perseguire obiettivi che si innestino nel progetto e lo rendano idoneo a soddisfare bisogni della collettività.
Invero, è insito nel concetto di miglioria la possibilità di individuare nuovi aspetti del progetto che, senza contraddirne le finalità per le quali è stato approvato, lo corredino di elementi che lo integrino, arrecando nuovi benefici dalla realizzazione dell’opera e corrispondendo in tal modo all’esecuzione di un intervento complessivamente apprezzabile in misura maggiore.
3.1.2. Quanto alle ulteriori briglie proposte dall’aggiudicatario, realizzate con massi reperiti in loco, la ricorrente sostiene che si sia così introdotta una variante sostanziale, necessitante in ogni caso dell’autorizzazione del Genio civile, ai sensi dell’art. 93 del menzionato R.D. n. 523/1904.
…
La lettura dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria non lascia intendere che siano state proposte dette briglie, emergendo che … la [PPP] abbia offerto n. 2 soglie idrauliche di progetto.
Dalla consultazione dei siti specialistici, la differenza tra briglia e soglia idraulica (entrambe con lo scopo di sistemare l’asta del torrente …) sta nella collocazione, in quanto le briglie sono sporgenti mentre le soglie vengono fissate nell’alveo.
Deriva da quanto detto l’infondatezza della censura, trattandosi di opere integrative (soglie) offerte in numero superiore a quello previsto in progetto e che, avendo la stessa natura delle strutture previste, non necessitavano di ulteriore autorizzazione idraulica, rilasciata con il decreto del Genio civile n. … del 3/11/2021, valutando le opere ricadenti nel tratto dell’alveo e nella fascia di pertinenza (non essendo, sotto questo aspetto, comprovato che le ulteriori briglie/soglie determinino l’addotto salto e il paventato rischio idraulico).
3.1.3. Con il terzo motivo è contestata la previsione dell’aggiudicataria di messa a dimora di talee legnose di specie arbustive e di alberi ad alto fusto lungo la scarpata dell’alveo, siccome contrastante con l’art. 96, lett. e), del ricordato R.D. n. 523/1904, che vieta “le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili”.
…
… l’invocato art. 96 va letto nel complesso delle disposizioni recate, che vietano le piantagioni “che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, riti e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque”, nonché “sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole”, ad una determinata distanza, minore di quella stabilita dal Prefetto, sentiti i Comuni interessati e il Genio civile (rispettivamente, lett. b) e d) dell’art. 96).
Tale divieto, al fine di non ostacolare il deflusso, è quindi limitato all’alveo sede del torrente e al terreno alluvionato.
Viceversa, è nozione di comune esperienza che il rinverdimento con alberi assolve alla funzione di contenimento del terreno e, quindi, di stabilizzazione del suolo.
Nella specie, la conclusione che esso non sia vietato (ma, anzi, debba intendersi favorito) lo si desume dalla lettera c) dello stesso art. 96 …
Ad essere vietato non è allora il rimboschimento ma, al contrario, il disboscamento.
Ulteriore riprova di ciò può essere desunto anche dal parere della Soprintendenza del 29/11/2017 prot. …, laddove è prescritto in tale ottica che le opere di ingegneria naturalistica (gabbioni) siano “predisposte per favorire il rapido imboschimento”.
Il divieto posto dall’invocata lett. e) dell’art. 96 del R.D. n. 523/1904 attiene, invece, ai fiumi, torrenti e canali navigabili, per i quali è ragionevole che alcuna piantagione debba ostacolare o recare pericolo alla percorribilità con imbarcazioni.
Per le considerazioni che precedono la censura va dunque disattesa.
3.1.4. Con il quarto motivo di ricorso è reiterata la censura in ordine alla proposta migliorativa consistente nella realizzazione dell’abbeveratoio, denunciando che esso non contribuisca alla mitigazione del rischio idrogeologico, comportando al contrario un’attrattiva per i visitatori e per la fauna, così da aumentare anziché prevenire detto rischio.
Si aggiunge che, ai sensi dell’art. 14-bis del d.lgs. n. 50/2016, non possono essere attribuiti punteggi per opere aggiuntive non previste dal progetto esecutivo, premiando opere avulse dalla programmazione dell’opera.
Sotto quest’ultimo profilo, è da escludere che il progetto esecutivo precluda l’introduzione di proposte migliorative, le quali (ribadendo le considerazioni suesposte e anticipando quanto sarà detto in chiusura in termini riassuntivi) valgano a connotare la realizzazione dell’opera in termini che assicurino il perseguimento dell’obiettivo dell’azione pubblica, in un’ottica non confinata alla stretta esecuzione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, ma che assecondino l’intento non trascurabile di una sistemazione del sito, per la fruizione dell’ambiente naturale da parte della collettività.
Tale connotazione finalistica del progetto lo si desume dai criteri enucleati che, per ciascuno degli elementi da prendere in considerazione (qualità tecnica, manutenzione e gestione dell’opera, qualità ambientale e organizzazione del cantiere), hanno prefigurato espressamente la possibilità di introdurre proposte migliorative rispetto a quelle previste in progetto.
…
Sulla base di queste considerazioni, ponendo l’accento sulla conformazione del progetto in una visione che riguardi la sistemazione dell’area per la fruizione pubblica del sito naturale, non possono essere apprezzati ulteriori rilievi critici della ricorrente, quanto alla supposta inammissibile introduzione di proposte migliorative, consistenti nella staccionata lungo il percorso ciclopedonale, nelle bacheche con tabelloni turistico/informativi e nel “percorso vita” (aste e barre ginniche), trattandosi di elementi che – come normalmente avviene ora nei siti naturalistici rivitalizzati – costituiscono opere dallo scarso impatto ambientale e connaturate all’esigenza di fruizione dell’area.
…
3.1.8. L’ultimo motivo di ricorso ripropone le censure sull’inammissibilità delle proposte migliorative dell’aggiudicatario, valutabili nella prospettazione di parte ricorrente come varianti non consentite dal progetto a base di gara.
La censura va respinta sulla base di quanto già in precedenza considerato.
In termini conclusivi e riassuntivi, l’obiettivo di mitigazione del rischio idrogeologico, con l’esecuzione di interventi su un sito naturalistico (torrente …), non esclude il corredo di opere che non stravolgano la struttura, la funzione e la tipologia del progetto e che, come illustrato, non si pongono in contrasto con prescrizioni inderogabili né richiedono il rilascio di ulteriori atti di assenso.
È ammissibile che, al “nudo” aspetto dell’irreggimentazione delle acque, possa accompagnarsi l’inserimento di opere nel sito, senza stravolgere l’obiettivo dell’azione pubblica e finendo con l’assegnare al bene oggetto d’intervento un carattere organico e non esclusivamente limitato al regime delle acque, bensì diretto (in concomitanza con la sistemazione dell’alveo del torrente e delle pertinenze) alla fruizione pubblica dei luoghi, con una finalità che non può dirsi estranea all’obiettivo primario ma è collaterale ad essa e corrisponde a un’esigenza della collettività.
Motivo sull’insufficienza del voto numerico
Premesso che la lex specialis prevedeva criteri con valore max 35/25/10/15 (con ampia esplicazione del criterio motivazionale, ma senza suddivisione in ulteriori subcriteri), la ricorrente censura l’attribuzione del solo “punteggio numerico” discrezionale, in mancanza di motivazione a corredo.
Il TAR respinge.
Allorquando i criteri di valutazione hanno un contenuto specifico, è sufficiente il giudizio sintetico, cioè il voto numerico, senza che occorra ulteriore motivazione analitica (caso di criteri con punteggio con punti max 35/25/10/15)
1.- … offerta economicamente più vantaggiosa, con … punteggio massimo di 85/100 per l’offerta tecnica, di cui: – 35 punti per qualità tecnica (criterio A1); – 25 per manutenzione e gestione dell’opera (criterio A2); – 10 per qualità ambientale (criterio A3); – 15 per organizzazione di cantiere (criterio A4). Gli ulteriori punteggi sono ripartiti tra l’offerta economica (10) e quella temporale (5).
…
3.1.7. Il settimo motivo di ricorso è incentrato sull’assenza di motivazione sull’esame della proposta del concorrente, oltre il punteggio numerico assegnato.
La Commissione ha effettuato la propria valutazione, mediante espressione di un giudizio discrezionale da parte di ciascun componente per ognuno degli elementi qualitativi, trasfuso nel punteggio dal massimo di 1,00 – Ottimo (“Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative”), graduati tra i giudizi di più che adeguato, adeguato e parzialmente adeguato, sino al peggior giudizio di “Inadeguato” pari a 0,00 (“Nessuna proposta o miglioramento irrilevante”).
Per pacifica giurisprudenza, il metodo adoperato corrisponde all’esigenza di esternare la valutazione compiuta, rendendola conoscibile e giudicabile, allorquando i criteri di valutazione abbiano un contenuto specifico (cfr., per tutte, Cons. Stato – sez. V, 14/6/2023 n. 5854, in identica fattispecie di valutazione coincidente con l’attribuzione del punteggio mediante l’attribuzione di un coefficiente numerico compreso tra 0,00 e 1,00: “i criteri di valutazione dell’offerta tecnica hanno un contenuto specifico, tanto che per l’attribuzione del punteggio basta una risposta affermativa o negativa o un dato numerico. Ne consegue che, stante la chiarezza dei criteri di valutazione, non vi era necessità di alcuna ulteriore motivazione da parte della Commissione giudicatrice”).
Ne discende l’infondatezza della censura.
Illegittima modifica delle condizioni di esecuzione dopo l’aggiudicazione
La ricorrente censura la pattuizione tra s.a. e aggiudicataria di modificare le condizioni di esecuzione di lex specialis in sede di stipula del contratto.
Il TAR respinge.
E’ inammissibile per difetto di legittimazione la censura dell’o.e., non aggiudicatario, circa un accordo tra aggiudicataria e s.a., in fase di stipula, modificativo delle condizioni di esecuzione rispetto alla lex specialis; in ogni caso, tale pattuizione non viola la par condicio e quindi non è illegittima, allorquando le condizioni cui si presta l’aggiudicatario siano, per esso, peggiorative (come nel caso dell’accettazione di termini di esecuzione più brevi).
1.3. La ricorrente ha proposto motivi aggiunti, rivolti … avverso la nota di convocazione per la stipula del contratto e il contratto stesso.
Ne è prospettata l’illegittimità … per aver il [SA] fissato e richiesto l’accettazione di termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori (al fine di conservare il finanziamento), che hanno comportato una modifica del termine per l’esecuzione, indicato dall’aggiudicatario nella propria offerta.
…
4.- … va osservato che, disattesa la pretesa della ricorrente a rendersi aggiudicataria, la stessa non è legittimata né portatrice di un interesse a contestare le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a prevedere, in seguito, determinati termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori (in particolare, convenendo con l’aggiudicatario che l’ultimazione avvenga entro il 31/12/2023, anziché nei 270 giorni dell’offerta temporale).
Invero, non è prefigurabile una posizione tutelabile, per avversare l’accettazione da parte dell’aggiudicatario dei termini di esecuzione dei lavori, essendo il relativo accordo inerente all’esecuzione del rapporto (al quale la ricorrente è estranea).
Nemmeno può ritenersi che la riduzione dei termini indicati nell’offerta configuri un vizio dell’aggiudicazione, non solo in quanto attiene (come detto) alla fase esecutiva, ma anche perché non è, in linea generale, da ritenersi esclusa la possibilità che l’aggiudicatario, in un momento successivo, valuti la convenienza ad accettare che l’esecuzione avvenga in tempi più brevi rispetto a quelli proposti, per effetto di valutazioni sue proprie (ad esempio, determinandosi a concentrare la propria attività sull’appalto aggiudicato).
In tale evenienza, non si produce una lesione della par condicio tra i concorrenti, in quanto non è stato accordato un termine più ampio e di maggior favore per eseguire i lavori (il quale inciderebbe sulla legittimità della valutazione effettuata in gara, in base alla quale l’aggiudicazione è stata disposta); per altro verso, è da intendersi rimessa alla cura dell’interesse pubblico, spettante all’Autorità amministrativa, la considerazione in ordine alla fattibilità dell’intervento in un minor tempo.
Conclusioni
Il TAR respinge/dichiara inammissibili le ragioni di ricorso.
5.- Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso introduttivo va respinto e vanno dichiarati inammissibili i motivi aggiunti.