FATTO E DIRITTO

1. – Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità della determinazione n. … del Dirigente del Settore Ambiente della [S.A.], con cui è stata disposta l’aggiudicazione dell’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione finalizzata al “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della [S.A.] – Realizzazione dell’impianto di depurazione dei Comuni di Maiori e Minori” – Comparto attuativo n. 6.

2. – Con il motivo di ricorso sub I la ricorrente [CCC] s.r.l., seconda graduata, deduce l’illegittimità della mancata esclusione del R.T.I. aggiudicatario [OOO, n.d.r.], sul presupposto dell’inammissibilità dell’offerta tecnica da questi presentata, contenente a suo dire varianti illegittime, e l’abnormità del giudizio premiale reso dalla commissione di gara.

2.1. – Afferma che il progetto offerto in gara dal R.T.I. controinteressato avrebbe meritato l’esclusione, presentando soluzioni eccentriche e incompatibili rispetto al progetto di fattibilità approvato dalla S.A., tali da stravolgerne completamente il contenuto, imponendo tempi e procedure approvative gravose ed incerte tali da incidere sul cronoprogramma e sulla stessa cantierabilità dell’opera, e tali da doversi certamente valutare alla stregua di proposte di variante inammissibili.

2.2. – L’offerta tecnica si porrebbe in violazione della lex specialis la quale, in ragione della rilevante complessità e delicatezza dell’affidamento, nonché del contesto di impareggiabile pregio naturalistico in cui si inserisce, consentirebbe di proporre, nel redigendo progetto definitivo, varianti rispetto alle soluzioni adottate nello studio di prefattibilità a base di gara solo a condizione che le stesse non rivelino soluzioni “sostanzialmente” nuove ovvero che comportino l’attivazione di una nuova procedura di approvazione (art. 15.1. del disciplinare: “Non sono ammesse proposte di variante che consistano, sostanzialmente, in nuove soluzioni e/o richiedano l’attivazione di una nuova procedura di approvazione, rispetto alla soluzione progettuale adottata dalla Stazione Appaltante. La presentazione di varianti non ammissibili comporterà la esclusione del concorrente dalla procedura di gara”).

2.3. – Nel caso di specie, invece, talune proposte di variante progettuale consisterebbero “in soluzioni del tutto nuove, ectopiche, se non addirittura frutto di errori nell’analisi dello status quo, rispetto al progetto in gara”, come pure alcune di esse comporterebbero “obbligatoriamente ed apertis verbis l’attivazione di una nuova procedura di approvazione rispetto alla soluzione progettuale adottata dalla S.A.”; in altri casi, infine, si configurerebbe una violazione di norma imperativa.

2.4. – Ciò premesso, parte ricorrente procede a sottoporre la proposta progettuale dell’aggiudicatario, sulla scorta della perizia depositata in atti, a una “disamina analitica”, nell’intento di far emergere le più rilevanti criticità dedotte, a seguito dell’accesso agli atti” – riguardanti, in particolare, i seguenti aspetti afferenti la progettazione: -la delocalizzazione dell’impianto di sollevamento di Minori; -la prevista realizzazione di condotte al di sotto della S.S. 163 Amalfitana; -l’impianto di sollevamento di Maiori; -le opere idrauliche da effettuarsi sull’alveo Reginna Majo e -la realizzazione di una pista alle terga del nuovo impianto di depurazione in via del Demanio – per poi derivare “dall’esame di detto progetto” definitivo il rilievo conclusivo che esso “si riverbera in termini di palese illegittimità dell’ammissione del controinteressato quanto alla difformità dell’offerta tecnica dalle previsioni di gara”.

3. – La valutazione che ha condotto all’aggiudica in favore del R.T.I. [OOO], sotto altro profilo, deduce ancora parte ricorrente, appare inattendibile perché inficiata da macroscopici errori di fatto, da illogicità e da irragionevolezza manifesta tanto in ordine alla stima di ammissibilità della proposta progettuale, quanto in riferimento all’attribuzione dei punteggi premiali (motivo sub II), risultando, per l’effetto, sicuramente sindacabile nel merito. La Commissione di gara, invero, avrebbe travalicato “il proprio ambito di potere discrezionale per sfociare manifestamente nell’arbitrio”, avendo “addirittura valorizzato ed esaltato con il massimo punteggio (80 punti) l’offerta tecnica del RTI [OOO] senza avvedersi colpevolmente come il progetto contenesse varianti smaccatamente inammissibili nei sensi innanzi delineati”.

4. – Ulteriore profilo di illegittimità in via derivata dell’aggiudicazione sarebbe connesso, infine, all’eccessiva esiguità del tempo dedicato alla valutazione dei progetti, sintomatica di una estrema superficialità ed approssimazione dei giudizi espressi e della graduatoria formulata: i punteggi assegnati dal Seggio, “a seguito di autonomo e approfondito esame della documentazione componente l’Offerta tecnica” sono stati definiti, per ciascun progetto, nell’arco di circa 4 ore.

5. – La [OOO] S.C.A.R.L, capogruppo mandataria, ha spiegato ricorso incidentale, con il quale ha dedotto che il gravame principale risulta nella sua interezza improcedibile e/o inammissibile in ragione della sussistenza di gravi vizi che, ove riscontrati dalla S.A. avrebbero imposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura, ovvero avrebbero precluso la valutazione della relativa offerta, con conseguente carenza di legittimazione e di interesse del R.T.I. [CCC] ad essere ammesso, partecipare alla gara, ovvero rendersi aggiudicatario dell’appalto e stipulare il relativo contratto e, quindi, con conseguente carenza di interesse al ricorso principale.

5.1. – La [CCC] s.r.l. ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, sostiene la [OOO] s.c.a.r.l., per aver proposto (essa certamente) inammissibili varianti progettuali, venendo in rilievo, in particolare, criticità importanti l’inammissibilità e l’invalidità dell’offerta avversaria in relazione alle “soluzioni/macro-aree” riferite agli “Aspetti paesaggistici e ambientali”, agli “Aspetti del processo depurativo”, al “Pretrattamento dei reflui all’interno degli impianti di sollevamento di Minori e Maiori” e agli “Aspetti idraulici”.

5.2. – Sarebbero ravvisabili, inoltre (motivo sub II), vistose illegittimità nell’attribuzione dei punteggi, in violazione della legge di gara, e macroscopiche illogicità nell’attività valutativa della commissione di gara con riferimento all’offerta della ricorrente.

10. – Il ricorso principale, dal cui scrutinio occorre prendere le mosse (potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale: cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2022, n. 1536), non merita accoglimento, rivelandosi infondata, da un lato, la doglianza volta all’esclusione dell’aggiudicataria per l’asserita illegittimità dell’offerta tecnica (motivo sub I), essendo al contrario insussistente la dedotta violazione della lex specialis di gara, inammissibile, dall’altro, la critica che si appunta sui punteggi attribuiti dalla commissione (motivo sub II).

11. – Giova osservare che ai sensi del disciplinare l’offerta tecnica, a pena d’esclusione, avrebbe dovuto contenere un progetto definitivo con riferimento al quale (cfr. §15.1, pag. 31) è apertamente prevista la possibilità di presentare varianti, precisando che “Sono ammesse varianti migliorative rispetto al progetto posto a base di gara limitatamente alle soluzioni che elevano gli standard qualitativi, architettonici, paesaggistici, ambientali e di sicurezza dell’area e dell’edificio che formano oggetto dei lavori. Il progetto definitivo, da redigere sulla base delle indicazioni minime prestazionali inderogabili contenute nel progetto di fattibilità tecnico economica, può contenere varianti limitatamente agli aspetti per i quali è consentita la proposta di soluzioni migliorative, secondo le indicazioni di seguito riportate […] La mancata proposta di varianti migliorative non sarà, di per sé, motivo di esclusione dell’Impresa dalla procedura di gara fermo restando il punteggio minimo per la validazione dell’offerta tecnica come di seguito specificato”.

10.2. – Di conseguenza, ponendosi a base di gara un livello di progettazione “preliminare” o di “fattibilità”, nel successivo livello di progettazione “definitiva” da prodursi in sede di offerta, era lasciato ai concorrenti un apprezzabile margine di manovra nella scelta di soluzioni tecniche che potessero “migliorare” ed “elevare” gli interventi, anche mediante soluzioni alternative a quelle ipotizzate nel “preliminare”, nel rispetto tuttavia di indicazioni minime ed inderogabili.

10.2.1. – A conferma di tale elastica lettura dei margini riconosciuti allo jus variandi si pone, d’altronde, il chiarimento ufficiale n. 6 (correttamente richiamato nelle memorie del comune e della controinteressata), ove, a fronte della richiesta di un concorrente circa la possibilità di presentare “soluzioni tecniche e di tracciato alternative”, la stessa Committenza ha precisato che “… possono essere proposte soluzioni tecniche e di tracciato alternative”.

10.3. – Sicché, per come risulta dalle clausole del disciplinare di gara sopra richiamate, aspetti indefettibili ed immodificabili della progettazione – evidentemente funzionali alla tipologia di affidamento prescelto (appalto integrato complesso) – sono soltanto quelli che derivano dal rispetto del vincolo finalistico ivi esplicitato (elevazione degli “standard qualitativi, architettonici, paesaggistici, ambientali e di sicurezza dell’area e dell’edificio”), non quelli afferenti alle modalità esecutive e alla tipologia delle soluzioni tecniche prescelte, le quali ultime, infatti, risultano rimesse alle scelte ed alle proposte degli operatori economici, dipendendo l’attribuzione dei punteggi dalla capacità tecnica di migliorare il progetto posto a base di gara.

11. – Va allora senza dubbio riconosciuto che è consentito agli offerenti proporre modalità esecutive dell’opera alternative a quelle del progetto posto a base di gara, purché idonee a garantire prestazioni e finalità rispettose dell’impostazione di tale progetto, come avvenuto nel caso di specie.

11.1. – Tra queste modalità esecutive, contrariamente a quanto asserito, non v’è motivo di dubitare che possano rientrare quelle articolate nella sua offerta dal R.T.I. aggiudicatario – ad es. la delocalizzazione dell’impianto di Minori, la realizzazione della pista alle terga dell’impianto di depurazione, la posa in opera di condotte sottostanti la S.S. 163 Amalfitana – cosicché la valutazione di ammissibilità delle varianti svolta della stazione appaltante, supportata dalla relazione tecnica prodotta in giudizio, non è censurabile nel merito, non emergendo illogicità o irragionevolezza manifeste o travisamenti della realtà fattuale.

11.2. – Nel caso di appalto integrato, come quello di specie, del resto, la stessa ampia possibilità di presentare varianti al progetto da parte dei candidati comporta necessariamente un ampio margine di discrezionalità in capo alla Commissione, in quanto il bando e la lettera di invito non possono disciplinare totalmente le varianti che saranno presentate dai vari concorrenti. E’ noto, infatti, che “[n]ell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali, ai fini della loro riconduzione nell’ambito delle varianti o delle semplici migliorie, vi è un ampio margine di discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non infirmate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta” (in termini, Cons. Stato Sez. V, 1 febbraio 2022, n. 696; Sez. V, 3 maggio 2019, n. 2873).

11.3. – In tale quadro di riferimento, il Collegio è dell’avviso che le offerte tecniche dei due concorrenti sono state regolarmente ritenute ammissibili e valutate dalla Commissione di gara, con attribuzione di punteggi nel contesto di un giudizio tecnico-discrezionale che non presenta, nei suoi esiti, alcuna violazione della lex specialis, né tantomeno macroscopici errori logici.

12. – Non persuade, in particolare, a fronte di una progettazione di così elevata complessità, la tesi della inammissibilità dell’offerta ancorata al rilievo di singoli, circoscritti profili di criticità prospettati dalla ricorrente in termini di ipotetiche, ulteriori “procedure autorizzative” cui sarebbe esposto il progetto del R.T.I. aggiudicatario – evocate a proposito della proposta delocalizzazione, della posa in opera di condotte sottostanti la S.S. 163 Amalfitana, della “nuova occupazione” di suolo demaniale necessaria per l’impianto di sollevamento di Maiori) – che non appaiono incidere, nell’immediato e con certezza, in termini di complessiva conformità della soluzione offerta alle prescrizioni del progetto preliminare e non assumono rilevanza dirimente sul piano dei vincoli ritenuti essenziali e imposti dalla stazione appaltante, anche al fine di rispettare prescrizioni normative di settore.

12.1. – La non decisività del rilievo, d’altronde, si coglie anche alla luce di quanto previsto dal punto 9.4 del disciplinare, a norma del quale “il contratto di appalto sarà stipulato successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l’affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso”.

13. – Le criticità e le controindicazioni rappresentate dalla parte ricorrente rispetto alla soluzione progettuale proposta dalla mandataria controinteressata non assumono, in altri termini, diversamente da quanto dedotto con il motivo sub I, la consistenza di violazioni della lex specialis idonee a condurre all’esclusione dell’operatore economico per inammissibilità della variante proposta (sorte espulsiva che la S.A., peraltro, non ha riservato ad alcuna proposta formulata dai concorrenti).

13.1. – In tal senso non è allora condivisibile, per quanto sopra detto sull’ampiezza dello jus variandi, l’affermazione della ricorrente secondo cui la previsione di realizzare la condotta in uscita dall’impianto di sollevamento di Minori al di sotto della S.S. 163 Amalfitana costituisce uno “stravolgimento non consentito delle indicazioni di progettazione scaturenti dallo studio di fattibilità”; trattasi, invero, come osservato, al pari delle ulteriori scelte progettuali del R.T.I. controinteressato, di opzioni e soluzioni tecniche che non confliggono con l’ampiezza dello jus variandi riconosciuto dalla lex specialis di gara.

14. – Quanto alle ulteriori censure al progetto del R.T.I. aggiudicatario formulate da parte ricorrente è, in sostanza, il tenore stesso dei rilievi critici su cui esse poggiano che dà conto, ad avviso del Collegio, dell’impossibilità di darvi ingresso nel presente giudizio, pena la violazione dei limiti di sindacato del G.A. e l’indebito sconfinamento sostitutivo nelle prerogative decisionali e di giudizio riservate all’unico organo valutativo legittimato all’attribuzione dei punteggi e alla valutazione delle offerte, cioè la commissione di gara.

14.1. – Così è, in particolare, per le contestazioni che attengono alla scelta in sé della delocalizzazione, segnatamente alla “ubicazione del nuovo impianto di sollevamento sotto il piano di campagna ed in uno spazio dove insiste un parcheggio ad uso pubblico” che determina immediatamente intuibili difficoltà manutentive, la perdita di taluni posti auto in corrispondenza delle griglie e, soprattutto, l’inibizione improvvisa e non prevedibile del parcheggio nell’area in caso (non infrequente) di ispezioni ed interventi”, ovvero riguardano la prospettata “traslazione in una nuova area di sedime, ovvero al di sotto del parcheggio pubblico di Largo Brandolini, della stazione di sollevamento comporta l’inevitabile, elevatissimo, ma soprattutto obiettivo rischio di ritrovare reperti in area gravata da vincolo archeologico di tanto, peraltro, vi è evidenza nella relazione archeologica di [OOO] che però si limita laconicamente e contraddittoriamente a prevedere saggi e carotaggi nel contesto della progettazione esecutiva.”; analogamente è a dirsi, ancora, quanto alla dedotta irrealizzabilità “della pista alle terga (contro-roccia) del nuovo impianto di depurazione previsto dal progetto in Via del Demanio” e ciò in quanto “il tracciato, semplicemente, viene a sovrapporsi ad uno sperone roccioso insistente sull’impianto stesso”.

14.2. – Vengono in evidenza, infatti, critiche e difetti delle soluzioni progettuali proposte ex adverso che chiaramente pertengono al merito delle valutazioni (certamente opinabili) della commissione di gara, inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, nel caso di specie non ravvisabile.

14.4. – Ne deriva, in conclusione, l’infondatezza del motivo di ricorso sub I.

15. – Quanto, poi, alla portata effettivamente migliorativa ed alla qualità delle soluzioni progettuali proposte dall’aggiudicataria, censurata con il motivo di ricorso sub II, non può che ribadirsi l’insindacabilità del giudizio tecnico discrezionale della stazione appaltante, particolarmente ampio quando a base di gara è posto un progetto preliminare (così Consiglio di Stato, Sez. V, 7.05.2018, n. 2684).

15.1. – Né, d’altro canto, secondo l’opinamento del Collegio, la ricorrente è riuscita nell’intento di dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico svolto dalla commissione.

15.2. – Ne consegue l’inammissibilità del relativo motivo di ricorso.

16. – Relativamente, infine, al motivo di ricorso sub III, per comprovarne l’infondatezza è sufficiente richiamare l’orientamento (Cons. di Stato, Sez. V, 15 aprile 2021, n. 3117; Cons. di Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1322) che pone in risalto il carattere formale della censura che si appunta sulla contestazione sul tempo impiegato da una commissione giudicatrice per l’esame delle offerte di una procedura di gara, mediante la quale si vuol dimostrare, per via presuntiva, l’illegittimità sostanziale delle valutazioni per carenza di istruttoria, che nel caso di specie non è dato riscontrare, nell’assenza, tra l’altro, dell’allegazione di altri e diversi elementi idonei a viziare il risultato finale cui è pervenuta la commissione.

17. – Tirando le fila di quanto sin qui osservato, va detto che il ricorso principale, come pure i motivi aggiunti, in parte infondato e in parte inammissibile, merita di essere respinto, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale.

18. – Le spese di giudizio, vista la marcata peculiarità della fattispecie sottesa alla controversia, possono essere compensate.