PREMESSE
Rif. gara di lavori indetta il 29.8.2022.
La ricorrente, 1° classificata e esclusa in fase di anomalia, impugna tale esclusione.
SUL MOTIVO RELATIVO ALL’INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA
La ricorrente deduce illegittima la propria esclusione, motivata col fatto di non avere indicato tra i “costi della manodopera” quelli relativi alla manodopera per le “migliorie” e “manutenzione aggiuntiva” proposte nell’offerta tecnica.
Il TAR accoglie.
L’obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera (art. 95, co 10, d.lgs. 50/2016) non riguarda, salvo diversa esplicita previsione di lex specialis – il costo della manodopera relativo alle “migliorie”.
La valutazione di congruità del costo del lavoro è concettualmente autonoma rispetto alla verifica di anomalia; invero, è sempre obbligatoria, anche fuori dai casi di anomalia dell’offerta.
9. La ricorrente … deduce l’illegittimità dell’esclusione, disposta per violazione dell’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera, in quanto l’obbligo di ricomprendere in tale voce anche gli oneri relativi all’offerta migliorativa non trova riscontro nella lex specialis e nel vigente quadro normativo.
9.1. Il motivo è fondato.
…
9.3. … ritiene il Collegio che nel caso di specie non venga in rilievo un’ipotesi di omessa indicazione del costo della manodopera atteso che, come affermato dalla giurisprudenza, i costi del lavoro afferenti ad interventi di miglioria (per definizione non inclusi, quindi, nel progetto posto a base di gara, come emerge peraltro dall’elaborato “P7 – Incidenza della manodopera”), in assenza di specifiche prescrizioni nella lex specialis in tal senso, non devono essere separatamente indicati nell’offerta economica, ben potendo essere contabilizzati in una distinta parte dell’offerta, quale le spese generali.
In argomento è stato osservato come “la mancata inclusione nel costo complessivo della manodopera dei costi del lavoro relativi alle sole opere di miglioria ed il loro inserimento nelle spese attinenti alla realizzazione delle medesime, non appaiono violativi …delle finalità dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016…La Corte europea di giustizia con la sentenza emessa, il 2 maggio 2019, nella causa C-309/18, ha chiarito che la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, all’interno di un’offerta presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione automatica dell’impresa dalla gara, a meno che la stessa non sia stata indotta in errore dalla documentazione preparata dall’amministrazione. Questo Consiglio di Stato (esaminando una analoga fattispecie di appalto da retribuire a corpo, nel quale era stata omessa la distinta indicazione dei costi di manodopera riferiti alle opere migliorative) si è a sua volta espresso nel senso di ritenere giustificata da legittimo affidamento l’omessa indicazione nell’offerta economica dei costi del lavoro relativi alla variante migliorativa, in assenza di specifiche prescrizioni nella legge di gara o nella relativa modulistica che potessero indurre a ravvisare un obbligo in senso contrario. Quanto all’art. 95 comma 10 d.lgs. n. 50/2016 – se la sua ratio è quella di consentire alla stazione appaltante, in un’ottica acceleratoria e di massima tutela e protezione dei lavoratori, di procedere alla verifica della congruità del costo della manodopera proposto dai concorrenti in base alle previsioni contenute nelle tabelle ministeriali e nei contratti collettivi applicabili – appare ragionevole ritenere che detta valutazione debba essere ragguagliata ai costi dalla stessa stazione appaltante preventivamente valutati e posti a base di gara per l’esecuzione del progetto, ovvero attraverso un confronto rapportato ad ordini di grandezza (i costi della manodopera dei diversi concorrenti e quelli stimati dall’amministrazione) tra di loro paragonabili, in quanto calibrati sulle medesime voci di costo. Le migliorie non rientrano fra le prestazioni necessarie che completano la commessa e che, pertanto, la stazione appaltante considera al fine di compiere la sua stima preventiva dei costi della manodopera” (Consiglio di Stato, sez. III, 5.6.2020, n. 3573).
…
– non possono condividersi le argomentazioni del [SA] secondo le quali la legge di gara imponeva di indicare separatamente anche gli oneri della manodopera connessi alle varianti migliorative mediante la previsione di cui all’art. 10.5.1, § 5, sub § 2.7, a mente della quale “ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 compongono l’offerta economica:…i costi della manodopera da impiegare nell’affidamento”, richiedendo quindi una dichiarazione in ordine alla manodopera riferita all’intero “affidamento” a farsi (senza distinzioni fra quella necessaria per le prestazioni a base di gara e quella, invece, necessaria per le proposte migliorative); in senso contrario, a confutazione del carattere univoco dell’indicazione, si osserva che il nel § 5, immediatamente precedente, il disciplinare di gara stabiliva che “l’offerta di prezzo è redatta ..mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico rispetto all’importo di € 6.684.064 pari al valore dell’affidamento detratti gli oneri della sicurezza”, ricollegando la nozione di “affidamento” all’importo di € 6.684.064, a sua volta corrispondente (cfr. punto 3.3. del disciplinare) all’ammontare dei “lavori assoggettati a ribasso”.
9.5. Si osserva inoltre, a confutazione delle deduzioni difensive dell’amministrazione resistente, che:
…
– l’assenza, nel caso di specie, di un obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera relativi alle migliorie (alla luce della formulazione della lex specialis) non si traduce in alcun modo nella “inaccettabile conseguenza di un pubblico affidamento che, per la parte connessa alle migliorie introdotte in sede di confronto competitivo, non sarebbe assoggettato alle disposizioni di salvaguardia dei lavoratori ivi impiegati” (memoria del [SA] del 4 dicembre 2023, pag. 9), trattandosi di profili distinti, ponendosi l’obbligo (inderogabile in capo alla stazione appaltante) di verifica del rispetto dei minimi salariali a valle dell’obbligo (generalmente, ma non inderogabilmente, sussistente in capo all’operatore economico) di indicazione separata;
– non possono trovare ingresso, in questa sede, considerazioni in ordine alla complessiva sostenibilità dell’offerta e al generale equilibrio economico-finanziario della commessa, considerato che:
i) la stazione appaltante ha inteso attivare unicamente il procedimento di verifica di congruità del costo della manodopera e non già quello di verifica dell’anomalia dell’offerta;
ii) in proposito “deve essere ribadita l’autonomia concettuale fra il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta art. 97 d.lgs. n. 50/2016 e il procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera ex art. 95, comma 10, del medesimo decreto. Ed infatti, a differenza del primo, la seconda tipologia di accertamento:- da un lato è sempre obbligatoria anche in relazione ad offerte non sospettate di anomalia (e anche nei casi di gara al massimo ribasso); diversamente, infatti, potrebbe essere messo a repentaglio il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall’art. 36 Cost.;- dall’altro non dà luogo a un sub-procedimento di verifica di anomalia dell’intera offerta, ma mira esclusivamente a controllare il rispetto dei minimi salariali retributivi, così come indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, d. lgs. n. 50/2016; ed infatti “il rinvio contenuto dall’art. 95, comma 10, pur stabilendo un collegamento con la disposizione che disciplina le offerte anormalmente basse, è circoscritto al solo controllo previsto dal comma 5, lettera d), dell’art. 97, il che esclude che la verifica possa riguardare complessivamente i fattori che influenzano il costo della manodopera” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 novembre 2022, n. 14776). In tal senso è stato precisato che “la verifica del costo della manodopera… mira a.. determinare il costo orario delle maestranze destinate all’esecuzione dell’appalto e verificare così il rispetto dei parametri salariali di riferimento indicati nelle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, richiamato dall’art. 97, comma 5, lett. d, del medesimo decreto, disposizione questa a cui fa rinvio l’art. 95, comma 10, ai fini della verifica del costo della manodopera condotta contestualmente o separatamente da una verifica di congruità complessiva dell’offerta” (TAR Campania, Salerno, sez. I, 26 maggio 2023, n. 1252);
…
10. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati.
CONCLUSIONI
Il TAR accoglie il ricorso.