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1. Il [SA] ha indetto procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione, definitiva ed esecutiva, inerente l’intervento di recupero dei borghi di … , per un importo a base di gara di euro 466.124,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.1. La gara è stata aggiudicata, con determina n. 133 del 19.07.2023, al RTP [FFF], primo graduato con un punteggio totale di 95.634. Il RTP [CCC], collocatosi al secondo posto in graduatoria con un punteggio totale di 89.531, ha formulato istanza di riesame chiedendo l’estromissione del RTP aggiudicatario per carenza dei requisiti. Il Comune ha confermato la disposta aggiudicazione con nota prot. n. 3657 del 25 agosto 2023.
2. Con atto notificato il 14 settembre 2023 e depositato il successivo 19 settembre, [CCC] ha impugnato la determina di aggiudica nonché gli ulteriori atti in epigrafe specificati deducendo, a mezzo di un unico motivo, censure di violazione di legge (art. 7 disciplinare di gara, art. 89, comma 1, d.lgs. 50/2016) e di eccesso di potere (violazione dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa, carenza istruttoria, difetto assoluto di motivazione).
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5. Con l’unico motivo di gravame la ricorrente lamenta la nullità per indeterminatezza e genericità dei due contratti di avvalimento prodotti dall’aggiudicataria, i quali non recano alcuna specificazione delle risorse (umane o strumentali) messe a disposizione dagli ausiliari.
5.1. La censura è fondata.
5.2. Premette il Collegio che l’avvalimento a cui ha fatto ricorso l’aggiudicatario deve qualificarsi come operativo, poiché gli ausiliari si impegnavano a prestare requisiti di capacità tecnico – professionale quali specificati nella lex specialis di gara (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2023, n.1781; sez. IV, 11 novembre 2020, n. 6932). Infatti il disciplinare, al punto 6.2, concernente per l’appunto i requisiti di capacità tecnica e professionale, richiedeva: “a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a DUE volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria…. b) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0.60 volte il valore della medesima”.
Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, diverso è il contenuto necessario del contratto concluso tra l’operatore economico concorrente e l’ausiliaria a seconda che si tratti di avvalimento c.d. garanzia ovvero di avvalimento c.d. tecnico o operativo; in particolare, solo nel secondo caso sussiste sempre l’esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, indicate nel contratto, indispensabili per l’esecuzione dell’appalto che l’ausiliaria ponga a disposizione del concorrente (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6619); laddove poi si tratti di “avvalimento esperienziale” (categoria di avvalimento operativo che – giusta la previsione dell’art. 89, comma 1, d. lgs. n. 50/2016, in coerenza con l’art. 63, § 1 della Direttiva n. 24/2014/UE – concerne “i titoli di studio e professionali” e le “esperienze professionali pertinenti”), in ragione della natura essenzialmente intellettuale delle esperienze professionali maturate in virtù della spendita dei predetti titoli di studio o professionali, da ritenersi espressive di capacità personali non trasmissibili e che ne postulano l’esecuzione necessariamente personale, ad integrazione del generico canone dell’obbligo “a mettere a disposizione” le risorse, reali o personali, il contratto deve prevedere, in termini chiari e non equivoci, il (più specifico) impegno o promessa ad “eseguire direttamente”, sì da garantire, in tal senso, la stazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. V, 24.08.2022 n. 7438).
Nel caso di specie la lex specialis prevedeva poi espressamente – riprendendo peraltro la lettera dell’art. 89, comma 1, d.l.gs. 50/2016 – la necessaria specificazione, a pena di nullità “dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria” (cfr. punto 7), stabilendo altresì che “non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento”.
5.3. Orbene, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, occorre rilevare che i due contratti di avvalimento, intercorrenti rispettivamente con il professionista [mmm] ed il professionista [ggg], denotano le carenze lamentate da parte ricorrente. I citati contratti, strutturati in modo del tutto analogo – oltre a non prevedere l’impegno dell’ausiliario ad eseguire il servizio (ed anzi, recando la esplicita precisazione che “il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dall’ausiliato”) – non contengono infatti alcuna indicazione delle effettive risorse messe a disposizione dagli ausiliari, limitandosi a prevedere che: a) l’ausiliato è carente del requisito di capacità tecnica professionale nelle categorie di opere ID E.20 e ID P.01; b) l’ausiliario consente all’ausiliato di avvalersi del requisito di cui l’ausiliato è carente (“per un importo pari al doppio dell’importo stimato dei lavori ovvero euro 11.232.000,00 categoria P.01” per quanto riguarda [mmm]; “per un importo pari al doppio dell’importo stimato dei lavori ovvero euro 11.232.000,00 categoria P.01 e euro 6.032.000,00 categoria E.20”, nonché “per un importo pari a 0.6 volte l’importo stimato dei lavori ovvero euro 3.369.600,00 categoria P.01 e euro 1.809.600,00 categoria E.20” per quanto riguarda [ggg]); c) l’ausiliario si impegna pertanto a mettere a disposizione dell’ausiliato le seguenti risorse: “requisiti di capacità tecnica professionale nella categoria di opere ID P0.1 o analoga con grado di complessità non inferiore a 0,85 per l’importo richiesto al punto 6.2 del disciplinare di gara” per quanto riguarda [mmm]; “requisiti di capacità tecnica professionale nella categoria di opere ID P0.1 e E.20 o analoga con grado di complessità non inferiore rispettivamente a 0,85 e 1,20 per l’importo richiesto al punto 6.2 del disciplinare di gara” (per quanto riguarda Giudice). I documenti contrattuali recano poi la specificazione dei servizi di progettazione svolti dall’ausiliario, con indicazione delle date, dell’ente committente, di categoria, classe e grado di complessità nonché dell’importo.
Nella sostanza, pertanto, i contratti di avvalimento contengono unicamente l’impegno degli ausiliari a mettere a disposizione i requisiti di cui sono in possesso, senza alcun riferimento alle risorse che ne hanno consentito l’acquisizione e che formeranno oggetto del prestito; deve pertanto trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell’appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano” (TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 11 novembre 2021 n. 11585).
Né la natura meramente cartolare del prestito del requisito può essere esclusa in ragione dei contenuti dell’atto pubblico di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, trattandosi di atto stipulato il 7.9.2023, a valle dell’aggiudicazione.
6. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
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P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
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