Pubblicato il 30/01/2024

N. 00313/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01134/2023 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Euroappalti S.r.l., Avallone Costruzioni S.r.l. e Reflex S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9633844391, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Campagna, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Imprese e del Made in Italy- Dipartimento per Lo Sviluppo e Coesione Economica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

Fenix Consorzio Stabile S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– dell’aggiudicazione all’operatore economico Fenix Consorzio Stabile Scarl dell’appalto integrato di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio pubblico da destinare ad asilo nido in via Madre Teresa di Calcutta alla frazione Quadrivio del Comune di Campagna (CUP: G15E22000250006- CIG 9633844391), disposta con determina n. g. 535 del 25/05/2023, resa efficace con determina n. 320 del 7/06/2023 del RUP nonché Responsabile Area Lavori pubblici del Comune di Campagna e comunicata l’8/06/2023;

– di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e connesso.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Fenix Consorzio Stabile S.C.A.R.L. il 5/9/2023, per l’annullamento:

a. della determina n. 535 del 25.05.2023 del Comune di Campagna con la quale sono stati approvati gli atti dell”appalto integrato di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio pubblico da destinare ad asilo nido in via Madre Teresa di Calcutta alla frazione Quadrivio del Comune di Campagna (CUP: G15E22000250006- CIG 9633844391) nella parte in cui è stata ammessa e positivamente valutata l”offerta presentata dalla costituenda A.T.I. Euroappalti s.r.l., Avallone Costruzioni S.r.l. e Reflex S.r.l., e classificata al secondo posto nella graduatoria;

b. della determina del Responsabile Area Lavori Pubblici del Comune di Campagna n. 320 del 07.06.2023, comunicata in data 08.06.2023, nella parte in cui è stata ammessa e valutata l’offerta dell”ATI Europpalti S.r.l., Avallone Costruzioni S.r.l., Reflex S.r.l., e classificata al secondo posto nella graduatoria;

c. dei verbali redatti dalla Commissione di gara n.ri 1 del 27.03.2023, 2 del 15.04.2023 e 3 del 02.05.2023, nella parte in cui hanno ammesso ed attribuito punteggi all’offerta prodotta dall”ATI Euroappalti S.r.l., Avallone Costruzioni S.r.l., Reflex S.r.l., collocandola al secondo posto nella graduatoria definitiva;

d. di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Euroappalti S.r.l. il 10/11/2023, per l’annullamento, previa sospensiva:

– provvedimento del 13/10/2023 del Comune di Campagna (prot. 31015) con cui è stata disposta la redazione del progetto esecutivo da parte di Fenix Consorzio Stabile Scarl dell’appalto integrato di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio pubblico da destinare ad asilo nido in via Madre Teresa di Calcutta alla frazione Quadrivio del Comune di Campagna.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fenix Consorzio Stabile S.C.A.R.L. e del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy -Dipartimento per Lo Sviluppo e Coesione Economica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori La Marca Antonio e Melucci Antonio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. Con atto notificato in data 5 luglio 2023 e depositato in data 10 luglio 2023, la società ricorrente Euroappalti s.r.l. ha esposto che:

– con determina n.g. 112 del 2 febbraio 2023 è stata indetta procedura aperta ex articolo 60 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio pubblico da destinare ad asilo nido in via Madre Teresa di Calcutta alla frazione Quadrivio del Comune di Campagna, il cui bando è stato, poi, pubblicato il 7 febbraio 2023;

– l’appalto è finanziato da fondi unionali- Next Generation UE e rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4- Istruzione e Ricerca;

– di aver partecipato alla procedura di gara quale mandataria del costituendo RTI di tipo misto, unitamente all’Avallone Costruzioni s.r.l. e alla Reflex s.r.l. quali mandanti del predetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese;

– la procedura si è conclusa con l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico Fenix Consorzio Stabile s.c.ar.l., disposta con determina n.g. 535 del 25 maggio 2023, resa efficace con determina n. 320 del 7 giugno 2023 del RUP nonché Responsabile Area Lavori pubblici del Comune di Campagna e comunicata l’8 giugno 2023.

1.1. La Euroappalti s.r.l. ha, quindi, proposto ricorso al fine di far dichiarare l’illegittimità dell’ammissione alla gara dell’aggiudicataria, nonché della stessa aggiudicazione, sulla base dei seguenti motivi:

1) Violazione di legge (articoli 80, comma 5, lett. c), c-ter) e f-bis) d. lgs. 50/2016) e/o eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza manifesta per aver l’aggiudicatario dichiarato nel proprio DGUE di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali e di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di precedenti contratti di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento, nonostante sia stata destinataria di diversi provvedimenti amministrativi per gravi illeciti professionali;

2) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter) del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, dell’erronea valutazione dei presupposti, della carenza di motivazione; violazione dell’articolo 3 della legge n. 241/1990; violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità, anche ai sensi dell’articolo 97 Cost., per non aver la stazione appaltante motivato il provvedimento di ammissione e non aver effettuato una compiuta istruttoria, sulla moralità e affidabilità professionale dell’operatore economico;

3) Violazione di legge (articoli 80 e 83 d. lgs. 50/2016- articolo 4.2. del disciplinare di gara- articolo 93, comma 2, d. P.R. n. 380/2001) – eccesso di potere, in quanto il progetto definitivo presentato dal controinteressato non recherebbe le firme né del responsabile della progettazione, ing. Roberto Fabrizio, né del giovane progettista, ing. Daniele Salzillo, nonostante la sottoscrizione, oltre che dalla legge (articolo 93, comma 2, d.P.R. 380/2001), fosse imposta anche dall’articolo 4.2 del disciplinare di gara;

4) Violazione di legge (articolo 157, comma 1, e articoli 83 e 86 d. lgs. 50/2016-linee guida ANAC n. 1- articolo 3.2.2.3, lett. b), del disciplinare di gara) non figurando alcun certificato che attesti l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura di cui all’articolo 3, lett. vvvv), d. lgs. 50/2016, relativi alle classi e categorie E.08 (edilizia), S.03 (Strutture, opere infrastrutturali) e IA.03 (impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni), richiesto come requisito necessario per la partecipazione alla procedura in esame, come sancito anche dalla lett. b) dell’articolo 3.2.2.3 del disciplinare di gara;

5) Violazione di legge (articolo 216, comma 13, d. lgs. 50/2016- 83, c. 9, d. lgs. 50/2016- delibera ANAC 157/2016- Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022), per non essere l’arch. Giuseppe Moliterni, mandante del Raggruppamento di Progettisti, provvisto al momento della domanda del PassOE, giacché non abilitato sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

6) Violazione di legge (articoli 24, comma 5, e 83 d. lgs. 50/2016) nonché dell’articolo 3.2.2.3 lett. c) del disciplinare di gara, per non aver la controinteressata indicato la persona fisica, con qualifica di Architetto/Ingegnere, incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, così come richiesto, a pena di esclusione, dall’articolo 24, comma 5, d.lgs. 50/2016.

2. Si è costituito in giudizio il Consorzio stabile Fenix s.c.a r.l. che ha resistito al ricorso.

3. Con ordinanza collegiale n. 1799 del 21 luglio 2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali, titolari degli interventi previsti dal PNRR, in quanto parti necessarie dei relativi giudizi, ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 4, del D.L. 16 giugno 2022, 68, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

4. Con atto notificato il 4 settembre 2023 e depositato il successivo 5 settembre 2023, il Consorzio stabile Fenix s.c.ar.l. ha proposto ricorso incidentale chiedendo l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti di ammissione e di positiva valutazione dell’offerta della costituenda A.T.I. Euroappalti s.r.l., Avallone Costruzioni S.r.l. e Reflex S.r.l., e classificata al secondo posto nella graduatoria sulla base dei seguenti motivi, così sintetizzati:

I- Violazione di legge (articolo 23 D.Lgs. 5 50/2016; articoli 24 e ss. D.P.R. 207/2010; paragrafo 10.2 e relativi sotto paragrafi delle NTC 2018, e paragrafo 7.3.6 Tab. 7.3.III; Disciplinare di gara punto 4, 4.1, 4.2 e dell’allegata tabella relativa all’attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi, 6, 6.1, 10.2) – Eccesso di potere (difetto d’istruttoria – erroneità – illogicità – irrazionalità-travisamento), in quanto l’offerta della ricorrente non sarebbe stata redatta in maniera dettagliata e difetterebbe degli elaborati di calcolo, oltreché delle verifiche agli stati limite;

II- Violazione di legge (Violazione di legge articolo 23 D.Lgs. 50/2016; articoli 24 e ss. D.P.R. 207/2010; paragrafo 10.2 e relativi sotto paragrafi delle NTC 2018; Disciplinare di gara punto 4, 4.1, 4.2 e dell’allegata tabella relativa all’attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi, 6, 6.1, 10.2) – Eccesso di potere (difetto d’istruttoria – erroneità – illogicità – irrazionalità- travisamento, in quanto il progettista della ricorrente avrebbe eseguito l’intero calcolo di progetto utilizzando un ordinario calcestruzzo di classe C25/30, per poi proporre, all’interno della relazione delle migliorie, l’uso di calcestruzzo fibrorinforzato additivato con pozzolana, la cui natura migliorativa non sarebbe stata riscontrata;

III- Violazione di legge (Violazione di legge articolo 23 D.Lgs. 50/2016; articoli 24 e ss. DPR 207/2010; Bando di gara, punto IV..2.1; paragrafo 7.4.6.1.3 delle NTC 18 Capitolo 7 “nodi trave pilastro e paragrafo 10.2 e relativi sotto paragrafi delle NTC 2018; Disciplinare di gara punto 4, 4.1, 4.2 e 10 dell’allegata tabella relativa all’attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi, 6, 6.1, 10.2) – Eccesso di potere (difetto d’istruttoria – erroneità – illogicità – irrazionalità-travisamento, per: – Incongruenza tra l’analisi dei carichi di progetto riportata in relazione e quella riportata nelle tavole di carpenteria; – Incongruenza tra la localizzazione del sito nel modello di calcolo e quella afferente alla relazione geologica; – Mancata verifica di dettaglio del Nodo Trave Pilastro n.41;

IV- Violazione di legge (Violazione di legge articolo 23 D.Lgs. 50/2016; articoli 24 e ss. DPR 207/2010; Bando di gara, punto IV..2.1; paragrafo 7.4.6.1.3 delle NTC 18 Capitolo 7 “nodi trave pilastro e paragrafo 10.2 e relativi sotto paragrafi delle NTC 2018; Disciplinare di gara punto 4, 4.1, 4.2 e dell’allegata tabella relativa all’attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi, 6, 6.1, 10.2; attività 67 del DPR 151 del 2011 Allegato I di cui all’articolo 2 comma 2, e del DM del 16/07/2014) – Eccesso di potere (difetto d’istruttoria – erroneità – illogicità – irrazionalità- travisamento; Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica al punto 5.2 del DM 18/12/1975; punto 5.2.3 del DM 18/12/1975), in quanto l’offerta presentata dalla ricorrente sarebbe priva: – di alcuni elaborati obbligatori per un progetto definitivo, – dello studio di fattibilità ambientale; – dello studio di prevenzione incendi, – della verifica illuminotecnica degli ambienti; – di qualsiasi tipo di finestra o apertura per luce naturale;

V- Violazione di legge (Violazione di legge articolo 23 D.Lgs. 50/2016; articoli 24 e ss. DPR 207/2010; Bando di gara, punto IV..2.1; paragrafo 7.4.6.1.3 delle NTC 18 Capitolo 7 “nodi trave pilastro e paragrafo 10.2 e relativi sotto paragrafi delle NTC 2018; Disciplinare di gara punto 4, 4.1, 4.2 e dell’allegata tabella relativa all’attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi, 6, 6.1, 10.2) – Eccesso di potere (difetto d’istruttoria – erroneità – illogicità – irrazionalità- 16 travisamento, per inattendibilità della proposta migliorativa della ricorrente in considerazione: – dell’assenza all’interno del computo metrico delle migliorie proposte in relazione o nelle tavole di dettaglio; – della violazione delle normative vigenti in relazione alle strutture opache verticali e orizzontali.

5. Integrato il contraddittorio a cura di parte ricorrente, si sono costituite in giudizio tutte le amministrazioni centrali in epigrafe indicate.

6. Alla camera di consiglio del 6 settembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione, per aver la ricorrente e l’Avvocatura dello Stato rinunciato, per prevalenti esigenze di celerità ed urgenza, ai termini a difesa rispetto al ricorso incidentale.

7. Con ordinanza n. 337 dell’8 settembre 2023, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente ritenendo che «al sommario vaglio della fase cautelare, salva e impregiudicata qualsiasi successiva valutazione di merito del Collegio, sussista il fumus boni iuris in ordine ai motivi del ricorso principale, con particolare riguardo alla terza censura relativa alla validità dell’offerta tecnica presentata dal controinteressato Consorzio».

7. Previo scambio di ulteriori memorie e memorie di replica, all’esito della pubblica udienza dell’11 ottobre 2023, il Collegio, con ordinanza n. 2257/2023, pubblicata il 12 ottobre 2023, ha ritenuto la necessità «di disporre una verificazione da svolgersi nel pieno contraddittorio tra le parti del giudizio, al fine di accertare:

1. per quanto riguarda l’offerta tecnica dell’impresa ricorrente principale, in considerazione dei motivi del ricorso incidentale e delle difese svolte dalle parti (e della documentazione prodotta in sede di procedimento di gara):

1) se, in relazione al primo motivo di ricorso incidentale, l’offerta tecnica della ricorrente sia sprovvista delle verifiche agli stati limite, in particolare quello di danno, e se tali verifiche siano imposte dalla normativa vigente ai fini dell’ammissibilità del progetto definitivo allegato all’offerta tecnica;

2) se, in relazione al terzo motivo di ricorso incidentale, sussista l’incongruenza tra l’analisi dei carichi di progetto riportata in relazione e quella riportata nelle tavole di carpenteria, l’incongruenza tra la localizzazione del sito nel modello di calcolo e quella afferente alla relazione geologica e se manchi la verifica del Nodo Trave Pilastro n. 41 (specificando se tale verifica è imposta dalla normativa in fase di progettazione definitiva);

3) se, in riferimento al quarto motivo di ricorso incidentale, sussista la mancanza degli elaborati obbligatori per un progetto definitivo indicati dal ricorrente incidentale, tale da rendere impossibile la valutazione della proposta tecnica della parte ricorrente».

8. Con atto notificato e depositato il 10 novembre 2023, la ricorrente principale ha proposto ricorso per motivi aggiunti con istanza cautelare monocratica avverso il provvedimento del 13 ottobre 2023 del Comune di Campagna (prot. 31015), con il quale è stata disposta la redazione del progetto esecutivo da parte di Fenix Consorzio Stabile S.c.ar.l. dell’appalto integrato oggetto di causa, deducendo la violazione di legge (articolo 97 Cost., articoli 3, 10 e 10-bis l. 241/1990)- eccesso di potere- difetto di istruttoria/motivazione, in quanto l’ordinanza collegiale del 12 ottobre 2023 non aveva revocato la sospensione cautelare, né accolto il ricorso incidentale.

9. Con decreto monocratico n. 435 dell’11 novembre 2023 è stata accolta la richiesta di misura cautelare, con l’effetto di sospensione del provvedimento del 13 ottobre 2023 del Comune di Campagna (prot. N. 31015).

10. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 22 novembre 2023, il Collegio, con ordinanza n. 451, pubblicata in data 23 novembre 2023, ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che «vanno confermati gli effetti interinali del suindicato decreto monocratico di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, in quanto risulta integrato il requisito del fumus boni iuris in relazione alla censura del vizio di violazione dell’ordinanza cautelare n. 337 dell’8 settembre 2023, con la quale il Collegio ha disposto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati con il ricorso principale relativi alla medesima procedura di gara avente ad oggetto l’appalto integrato di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio pubblico da destinare ad asilo nido in via Madre Teresa di Calcutta alla frazione Quadrivio del Comune di Campagna» e che l’ordinanza del 12 ottobre 2023 n. 2257 non rientra tra i casi che incidono sull’efficacia interinale del provvedimento cautelare precedentemente emanato. Il Collegio ha, ritenuto, infine, che «a differenza del precedente della Sezione citato dal controinteressato Consorzio (cfr. ordinanza dell’8 giugno 2023 n. 231), non ricorrono neppure i presupposti per la revoca del provvedimento cautelare collegiale per un sopravvenuto periculum in mora, in quanto all’articolo 10 – allegato 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1, denominato “Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori”, è prevista la decadenza del finanziamento solo in caso di mancata conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 e non anche in riferimento al mancato rispetto del termine intermedio del 30 novembre 2023», sicchè ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato con ricorso per motivi aggiunti e confermato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 24 gennaio 2024.

11. In data 20 dicembre 2023 il verificatore ha depositato la relazione di verificazione chiedendo, con successiva istanza del 21 dicembre 2023, la liquidazione del compenso.

12. All’udienza del 24 gennaio 2024, previo deposito della relazione di verificazione e di ulteriori memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere scrutinata l’eccezione formulata dalla ricorrente principale in ordine alla inammissibilità della memoria di replica depositata dal Consorzio Fenix s.c.ar.l., poiché non rispettosa dei termini stabiliti dall’articolo 73 cod. proc. amm., dimidiati in ragione del rito applicabile alla presente controversia.

1.1. L’eccezione è infondata.

1.2. La memoria di replica depositata dal Consorzio controinteressato-ricorrente incidentale in data 13 gennaio 2024, alle ore 11:51, è ammissibile perché rispettosa del termine di dieci giorni liberi antecedenti all’udienza stabilito dal combinato disposto dell’articolo 73, comma 1, cod. proc. amm. e degli articoli 119, comma 2, e 120 cod. proc. amm., avuto riguardo al fatto che, per consolidata giurisprudenza, la regola stabilita dall’articolo 155, comma 5, cod. proc. civ. «vale soltanto per i termini che si calcolano in avanti e non anche per quelli a ritroso, posto che l’articolo 52, comma 5 cod. proc. amm. estende al sabato la sola proroga dei termini che scadono il giorno festivo di cui al comma 3, e non anche il meccanismo di anticipazione di cui al comma 4, con la conseguenza che un termine a ritroso che scada di sabato […] non va anticipato al venerdì» (cfr. per tutti T.A.R. Campania, Salerno, sezione I, 15 settembre 2022, n. 2370).

1.3. Ed invero, il termine libero per le memorie di replica sarebbe caduto in un giorno festivo (domenica 14 gennaio 2024), sicché, ai sensi dell’articolo 52, comma 4, cod. proc. amm., la scadenza deve essere anticipata al giorno antecedente non festivo, ovverossia proprio il sabato 13 gennaio 2024.

2. Sempre in limine litis, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy-Dipartimento per lo Sviluppo e Coesione economica, in quanto amministrazioni centrali non titolari del finanziamento della procedura di gara oggetto di causa.

3. Tanto premesso, il Collegio deve prioritariamente affrontare il tema dell’ordine di decisione dei ricorsi. Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, in aderenza alla pronuncia della Corte di Giustizia UE, Sezione X, sentenza 5 settembre 2019, C 333/18, l’ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. Ne consegue, quindi, un mutamento del rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sezione V, 03 marzo 2022, n.1536).

3.1. Ciò posto, nella segnalata ottica di economia processuale, verrà esaminato di seguito prima il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti.

4. Nel merito il ricorso principale è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

4.1. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente escludere che la proposizione del primo e del secondo motivo di ricorso integri una condotta di “abuso del processo” da parte della ricorrente principale, come eccepito in pubblica udienza dalla difesa del Consorzio. La circostanza dedotta dalla ricorrente incidentale relativa alla conoscenza da parte della ricorrente principale dell’esistenza di un’annotazione del casellario informatico contratti pubblici dell’ANAC in suo danno, non dichiarata in sede di gara, non rende la proposizione dei primi motivi del ricorso del presente giudizio di per sé sola una condotta processuale pretestuosa, e cioè evidentemente sprovvista di alcuna plausibile ragione, già solo in considerazione del dato della pendenza del giudizio avverso tale annotazione conclusosi in data 5 gennaio 2024 con sentenza di rigetto del T.A.R. Lazio, Roma.

5. Passando, quindi, al vaglio del primo motivo di ricorso, occorre richiamare il principio di diritto formulato dall’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 16 del 28 agosto 2020, secondo cui «La falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lett. c) [ora c-bis)] dell’articolo 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo; alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico». In particolare, l’Adunanza Plenaria ha al riguardo espressamente statuito: «L’elemento comune alle fattispecie dell’omissione dichiarativa […] con quella relativa alle informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell’amministrazione concernenti l’ammissione, la selezione o l’aggiudicazione, è dato dal fatto che in nessuna di queste fattispecie si ha l’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis). Infatti, tanto “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, quanto “l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” sono considerati dalla lettera c) quali “gravi illeciti professionali” in grado di incidere sulla “integrità o affidabilità” dell’operatore economico. È pertanto indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c)». Pertanto anche in caso di informazioni “false o fuorvianti” l’esclusione non può essere disposta se non previa valutazione della loro idoneità ad “influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” della Stazione appaltante. Alle informazioni “false o fuorvianti” sono equiparate quelle “omissioni” che riguardano “informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, dovendo, a maggior ragione, anche per esse escludersi ogni automatismo espulsivo. Mentre «l’ambito di applicazione della lettera f-bis) viene giocoforza a restringersi alle ipotesi – di non agevole verificazione – in cui le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate all’adozione dei provvedimenti di competenza dell’amministrazione relativi all’ammissione, la valutazione delle offerte o l’aggiudicazione dei partecipanti alla gara o comunque relativa al corretto svolgimento di quest’ultima, secondo quanto previsto dalla lettera c)».

5.1. Nel caso in esame, quindi, la mancata dichiarazione da parte del Consorzio Fenix dei provvedimenti del Comune di Salerno a quello del Comune di Ottati, con cui i predetti enti territoriali hanno annullato in autotutela le aggiudicazioni in suo favore, anche laddove venisse qualificata come una falsità dichiarativa, non integrerebbe la fattispecie per la quale si ha l’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis), di natura dichiaratamente residuale, ma quello di cui alla lettera c-bis).

6. Quanto al difetto di motivazione in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante nel far proseguire la gara al Consorzio, vale ricordare che in caso di ammissione di un operatore economico, a differenza che nell’ipotesi di esclusione, la Stazione appaltante, che consideri quanto dichiarato inidoneo ad incidere sulla sua affidabilità professionale, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui dispone, non è tenuta ad una puntuale ed estesa motivazione sul punto, ben potendo la valutazione dell’Amministrazione risultare implicita nell’ammissione dell’impresa alla gara (cfr. da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, sezione VIII, 03 luglio 2023, n. 3968). La suddetta regola è destinata, però, a subire eccezione nel caso in cui le pregresse vicende professionali addebitate all’impresa concorrente presentino, in termini qualitativi e/o quantitativi, una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi dal rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 19 febbraio 2021 n. 1500; Consiglio di Stato, Sezione III, 26 ottobre 2020 n. 6530; Consiglio di Stato, Sezione V, 5 maggio 2020 n. 2850; TAR Lombardia, Milano, Sezione I, 8 febbraio 2022 n. 289; TAR Puglia, Bari, Sezione III, 17 settembre 2020 n. 1159).

6.1. Nella fattispecie in esame, nel DGUE il Consorzio ha riportato:- il provvedimento di risoluzione del contratto di appalto del Comune di Reggio Calabria (determina del 14 marzo 2019), evidenziando che vi è in corso un contenzioso in sede civile e che, comunque, l’ANAC ha comunicato l’avvenuta archiviazione della segnalazione; – il provvedimento di risoluzione del Comune di Angri (determina del 5 settembre 2019), oggetto di ricorso dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale, conclusosi con sentenza di rigetto, appellata in Consiglio di Stato; – provvedimento di risoluzione del Comune di Rapallo (determina del 21 marzo 2020), oggetto di contenzioso dinanzi al giudice civile, annotato nel casellario informatico ANAC; – il provvedimento di risoluzione dell’Anas S.p.A., oggetto di contenzioso dinanzi al giudice civile e la cui segnalazione è stata archiviata dall’ANAC; – il provvedimento di risoluzione del Comune di Calabritto, oggetto di un contenzioso dinanzi al giudice civile e non ancora annotato nel Casellario Informatico dell’ANAC, non essendo ancora stato comunicato l’avvio del procedimento in merito. Il Consorzio ha, poi, diffusamente spiegato in giudizio perché i provvedimenti di risoluzione indicati nel DGUE, oltre a quelli indicati dal ricorrente principale, non possano valere a compromettere la sua affidabilità ed integrità agli occhi della stazione appaltante, non da ultimo richiamando i numerosi giudizi pendenti. Nondimeno, i numerosi provvedimenti di risoluzione “per grave inadempimento” che, peraltro, sono stati presi in considerazione in senso negativo dal Comune di Domicella, con determina di esclusione n. 46 del 7 giugno 2023, possono senz’altro costituire in astratto indizi di inaffidabilità dell’operatore, onde è necessario che la stazione appaltante dia conto della valutazione che l’ha indotta a diversa conclusione, perché della sua logicità e ragionevolezza possa poi conoscerne il giudice amministrativo, se richiesto, nel dovuto contraddittorio tra le parti.

6.2. In conclusione sul punto, il motivo di ricorso va accolto e, per l’effetto, la stazione appaltante è tenuta a riprendere la procedura di gara dalla fase di ammissione dei concorrenti, nuovamente valutando – anche alla luce delle circostanze emerse nel corso del giudizio – la sussistenza della causa di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c-bis) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

7. Va ora esaminato anche il terzo motivo del ricorso, che, essendo diretto ad ottenere l’esclusione del Consorzio dalla procedura di gara, se accolto, potrebbe far conseguire al ricorrente principale un’utilità maggiore di quella conseguente all’accoglimento del primo motivo di ricorso.

7.1. Con il terzo motivo di ricorso, infatti, la ricorrente contesta l’inammissibilità ed invalidità del progetto definitivo presentato dal controinteressato Consorzio, in quanto non recherebbe le firme né del responsabile della progettazione, ing. Roberto Fabrizio, né del giovane progettista, ing. Daniele Salzillo, nonostante la sottoscrizione, oltre che dalla legge (articolo 93, comma 2, d.P.R. n. 380/2001), fosse imposta anche dall’articolo 4.2 del disciplinare di gara.

7.2. Sui requisiti di validità del progetto e, quindi, dell’offerta tecnica, va preliminarmente esaminata la disciplina regolamentare speciale per la procedura di gara oggetto di causa. Trattandosi di procedura aperta avente ad oggetto un appalto integrato di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di un edificio pubblico, viene consentito agli operatori economici in gara di associare in Raggruppamento verticale ai sensi dell’articolo 48 D.Lgs. 50/16, ratione temporis applicabile, uno dei soggetti indicati all’articolo 46, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/16, in possesso dei requisiti di progettazione elencati alle successive lett. A), B), C) (requisiti di capacità economico-finanziaria, requisiti di capacità tecnica e professionale, requisiti del gruppo di lavoro), ovvero, di indicare alternativamente uno dei soggetti elencati all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/16 in possesso dei requisiti elencati alle successive lett. A), B), C). In particolare, tra i soggetti che possono essere indicati quali progettisti, rientrano anche le società di professionisti (articolo 46, comma 1, lett. b) d.lgs. 50/206) e le società di ingegneria (articolo 46, comma 1, lett. c) d.lgs. 50/2016). I Progettisti associati o indicati dovranno essere, poi, in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 e potranno anche organizzarsi nella forma della riunione temporanea di progettisti. Il disciplinare prevede, sul punto, che «I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/16 devono prevedere, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 24, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e dell’articolo 4 del DM MIT n. 263 del 2/12/16, in qualità di progettista la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti».

7.3. Quanto al contenuto essenziale dell’Offerta Tecnica l’articolo 4.2. del disciplinare di gara prevede che il “Progetto definitivo” dell’intervento deve essere: «a) redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 24 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche e integrazioni; b) completo in ogni sua parte; c) corredato da relazioni, calcoli, capitolati e ogni altro elaborato, compresi quelli necessari a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni da Enti e altri soggetti competenti (Genio Civile, Vigili del Fuoco, ASL ecc.). […]. Sono ammesse varianti migliorative rispetto al progetto posto a base di gara e «la relazione descrittiva delle soluzioni migliorative proposte deve essere predisposta in modo da consentire una agevole attribuzione dei punteggi previsti ai fini della valutazione della offerta tecnica, […]. Tale relazione deve essere contenuta, complessivamente, in un massimo di trenta cartelle in “Formato A4” […] ivi compresi eventuali “depliant” illustrativi e/o schemi grafici e/o tabelle ed esclusa la eventuale copertina. Le cartelle devono essere numerate in ordine progressivo e, a pena di esclusione dalla procedura di gara, devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della Impresa o da un suo procuratore e dal/i professionisti incaricati.». Ed ancora, all’articolo 4.2. si legge che: «L’ “OFFERTA TECNICA” deve, pertanto, contenere, a pena di esclusione dell’Impresa dalla procedura di gara: • il “Progetto definitivo”, con tutta la relativa documentazione, come innanzi specificata; • la “Relazione” descrittiva con le soluzioni migliorative proposte; Tutti gli elaborati del progetto definitivo (in copertina, per le relazioni, e in testata, per i grafici) dovranno essere sottoscritti dai progettisti che lo hanno redatto e dal Legale Rappresentante della Impresa che partecipa alla procedura di gara o da un suo procuratore. […]». In base ad un criterio logico-sistematico di interpretazione, previsto dagli articoli 1362 e ss. cod. civ. (ed applicabile anche ai provvedimenti amministrativi, v. Consiglio di Stato sezione V, 29 luglio 2022, n. 6699), le richiamate disposizioni, per quanto d’interesse, sono interpretabili nel senso che è stata prevista la sanzione espulsiva sia nel caso di mancata sottoscrizione da parte dei professionisti incaricati delle cartelle della relazione descrittiva delle soluzioni migliorative proposte, sia nel caso di mancata sottoscrizione da parte dei progettisti che lo hanno redatto degli elaborati del progetto definitivo (in copertina, per le relazioni, e in testata, per i grafici), entrambi considerati componenti essenziali dell’offerta tecnica.

7.4. Sul punto, va richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato che reputa una tale previsione in sé pienamente legittima, considerato che ben può subordinarsi la partecipazione a una gara alla circostanza che il soggetto che sottoscriva l’offerta sia un professionista abilitato in relazione agli interventi e alle attività da realizzare (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sezione V, 20 marzo 2023, n. 2796). Si è anche affermato che clausole della lex specialis richiedenti la firma del professionista incaricato per la progettazione, unitamente a quella del legale rappresentante dell’operatore economico in gara, hanno la funzione di «”valorizzare la valenza della sottoscrizione del professionista abilitato in materie caratterizzate da elevata tecnicità”, atteso che “qualora la relazione di calcolo (come, ad altro fine, il progetto) rappresenta elemento costitutivo dell’offerta tecnica, la sua mancata sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato si traduce nella mancanza di un suo elemento essenziale, costituendo la sottoscrizione un’imprescindibile garanzia a tutela della serietà e sostenibilità delle soluzioni tecniche proposte, in quanto comporta un’assunzione di responsabilità tecnica da parte del progettista» (così Consiglio di Stato, sezione V, 17 maggio 2021, n. 3833 richiamata da Consiglio di Stato, sezione III, 08 maggio 2023, n. 4589). In altri termini, «la sottoscrizione del professionista non rappresenta un requisito solo formale, bensì un’imprescindibile garanzia a tutela della serietà e sostenibilità delle soluzioni tecniche proposte, basata sull’assunzione di responsabilità da parte del progettista (Consiglio di Stato, sezione terza, 26 ottobre 2020, n. 6530, p. 29, […]), sicché la disciplina di gara riguardante le conseguenze della sua mancanza non può reputarsi illogica o sproporzionata.» (così, da ultimo, T.A.R. Puglia, Bari, sezione III, 20 aprile 2023, n. 661). Anche il parere di precontenzioso di ANAC (n. 427/2021) afferma che «è condivisibile e coerente con la disciplina di settore la richiesta di sottoscrizione, da parte di un tecnico abilitato, di singoli elaborati progettuali contenuti nell’offerta tecnica e recanti varianti migliorative, fungendo la sottoscrizione quale assunzione di responsabilità della fattibilità e correttezza delle soluzioni proposte» (v. parere di precontenzioso ANAC n. 220 del 16 dicembre 2015). Tali principi risultano ancor più validi nel caso in esame in considerazione della particolare rilevanza della progettazione definitiva, quale elemento costitutivo dell’offerta tecnica in vista della stipula di un contratto di appalto integrato, nonché della collocazione dell’opera da edificare in zona sismica 2. Ed invero, l’assegnazione della zona sismica 2 per il territorio di Campagna, indicata nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, così come aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 7 novembre 2002, impone il rispetto delle disposizioni stabilite dagli articoli 83 e ss., d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia), per tutte le costruzioni «la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche». Difatti, l’articolo 93, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, prevede che per le denunce di lavori ed la presentazione di progetti riguardanti costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni di immobili situati in zone dichiarate sismiche in base alla legge, il relativo elaborato debba essere «debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori»; il successivo articolo 94, comma 4, poi, riserva alle medesime figure professionali la direzione dei lavori.

7.5. Nel caso in esame, risulta pacifico che il controinteressato Consorzio ha affidato l’incarico di progettazione ad un Raggruppamento temporaneo di Progettisti, costituito da: Groma Società di Ingegneria S.r.l.s., società capogruppo, nella persona dell’arch. Alfonso Greco, in qualità di amministratore unico, legale rappresentante e socio; Ing. Cosimo Caiazzo; Arch, Giuseppe Moliterni; Ing. Vincenzo Simio; Geol. Antonio Atrigna. La mandataria del R.T.P. è, quindi, una società di ingegneria ex articolo 46, comma 1, lett. c) d.lgs. 50/2016 che, come previsto dal decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263, richiamato dalla lex specialis, all’articolo 3 deve delegare «il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante». D’altronde la società di ingegneria è comunque tenuta, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, d.lgs. 50/2016, a svolgere l’incarico attraverso «professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali», oltre a dover nominare un direttore tecnico, ai sensi dell’articolo 3 del già citato D.M. 263/2016. Anche il disciplinare, richiamando l’articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, prevede tra i requisiti del gruppo di lavoro che «indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l’incarico dovrà essere espletato, a pena di esclusione, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali». Attraverso queste norme viene, quindi, a concretizzarsi il principio della personalità della prestazione e della responsabilità personale del soggetto che materialmente firma gli elaborati progettuali.

7.6. Dalla dichiarazione di impegno a costituire R.T.P. e di possesso dei requisiti emerge, infatti, in ossequio alla normativa sopra richiamata, la struttura operativa nominativamente individuata per l’espletamento delle prestazioni professionali poste a base di gara. In particolare, l’ing. Caiazzo è indicato con il ruolo di CSP (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione), il dott. Atrigna con il ruolo di geologo, l’ing. Roberto Fabrizio, con il ruolo di Responsabile della Progettazione per conto della mandataria, l’arch. Moliterni e l’ing. Simio con i ruoli di “Supporto alla progettazione” e l’ing. Daniele Salzillo con il ruolo di “giovane professionista”, per conto della mandataria Groma Società di Ingegneria s.r.l.s. Ne discende che, contrariamente a quanto sostiene il controinteressato Consorzio, l’ing. Roberto Fabrizio e l’ing. Daniele Salzillo, lungi dall’essere rispettivamente solo un socio e un dipendente della Groma Società di Ingegneria, rappresentano i professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, a mezzo dei quali la società mandataria intende svolgere il proprio incarico di progettazione oggetto dell’appalto.

7.7. Tuttavia, emerge dagli atti che tutti gli atti contenuti nella Offerta Tecnica del controinteressato Consorzio ed, in particolare, per quanto rileva nel presente giudizio, la relazione descrittiva delle migliorie e il progetto definitivo, risultano sottoscritti digitalmente solo da Ciriaco D’Alessio, legale rappresentante del Consorzio Fenix, Caiazzo Cosimo, mandante del RTP con ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), Greco Alfonso, legale rappresentante della Groma Società di Ingegneria s.r.l.s. e Giuseppe Moliterni, con ruolo di “supporto alla progettazione”. In definitiva, risultano effettivamente mancanti le sottoscrizioni del responsabile della progettazione e del giovane professionista indicati dalla Groma Società di Ingegneria in sede di partecipazione alla gara che, alla luce di quanto chiarito nel paragrafo precedente, sono i progettisti che avrebbero dovuto assumere personalmente la responsabilità del progetto definitivo e della relazione tecnica contenuti nell’Offerta Tecnica.

7.8. La natura radicale del vizio di legittimità sopra evidenziato, per cui l’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria andava senz’altro esclusa, determina il superamento della censura sul difetto di motivazione esaminata sub par. 6, ma non esime, comunque, il collegio dalla disamina delle ulteriori censure proposte dalla ricorrente. Occorre, infatti, rammentare che dal principio di effettività della tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo e dal principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato discende il dovere del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda, con conseguente divieto di assorbimento dei motivi di carattere sostanziale, idonei a conformare il futuro esercizio dell’azione amministrativa (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5).

8. Per tali ragioni occorre, quindi, procedere anche all’esame del quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, con i quali la ricorrente mira a dimostrare la sussistenza di ulteriori cause di esclusione del Consorzio Fenix.

9. Con il quarto motivo, la ricorrente contesta, infatti, l’insussistenza del requisito, richiesto a pena di esclusione dal disciplinare di gara, dell’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura di cui all’articolo 3, lett. vvvv), d. lgs. 50/2016, relativi alle classi e categorie E.08 (edilizia), S.03 (Strutture, opere infrastrutturali) e IA.03 (impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni).

9.1. Il disciplinare di gara all’articolo 3.2.2.3, relativo ai requisiti dei progettisti, prescrive quale requisito di capacità tecnica e professionale (lett. B) «l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie» e «l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione della lettera di invito di almeno 2 servizi di ingegneria e di architettura di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari a 0,4 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento». Tali categorie sono riportate in una tabella successiva ed indicate in: Edilizia (E.08); Strutture, Opere infrastrutturali (S.03); Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni (IA.03). Ai fini della comprova del requisito, il disciplinare richiede: «a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T. In alternativa, l’operatore economico dovrà presentare: – la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l’espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.; la copia delle fatture relative ai suddetti contratti; – l’evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga); b) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l’operatore economico dovrà presentare: – copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento; – copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l’espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico; – la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all’articolo 9 della deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012); – l’evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga)».

9.2. Nel caso in esame, emerge dagli atti che, a seguito di richiesta di comprova dei requisiti dell’11 maggio 2023, la società Groma s.r.l.s., mandataria del R.T.P., ha inviato certificati di regolare esecuzione dei seguenti servizi:

1) “Adeguamento e completamento di una struttura del Parco del Cilento e Valle di Diano” per Comune di Monteforte Cilento

2) “Complesso natatorio in Capaccio Scalo (SA)” per GorrasiCost s.r.l.;

3) “Stazione EAV di Santa Maria a Vico”.

9.3. Tuttavia, tale documentazione, come dedotto dalla ricorrente principale, non è idonea a comprovare il requisito di capacità tecnica e professionale sopra indicato. Ed invero, il certificato sub 1) rilasciato dal Comune di Monteforte Cilento si riferisce chiaramente a classi e categorie di opere diverse da quelle richieste dal disciplinare (E.12; S.06; IA.02 e IA.04), mentre i certificati rilasciati dalle società Gorrasi Cost s.r.l. e Hub Engineering Consorzio Stabile s.c. a r.l. non risultano corredati degli ulteriori documenti richiesti dal disciplinare nel caso di committenza privata (contratto, fatture e quietanze di pagamento).

9.4. In definitiva, in assenza della comprova del requisito relativo ai “servizi di punta” da parte del Raggruppamento incaricato della progettazione dal Consorzio Fenix, avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara del suddetto Consorzio, come previsto dalla lex specialis.

9.5. Ne discende che anche tale motivo di ricorso è fondato.

10. Il quinto motivo sulla portata asseritamente escludente della mancata abilitazione sul portale ANAC dell’architetto Giuseppe Moliterni, mandante del raggruppamento dei progettisti è, invece, infondato.

10.1. Il “Sistema Ex AVCpass”, sostituito dal 27/10/2022 dal servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico) è, infatti, previsto dal disciplinare di gara solo quale strumento di trasmissione dei documenti da parte degli operatori economici. L’iscrizione nel sistema AVCPass e la indicazione del PassOE non sono richieste a pena di esclusione da alcuna norma di legge e nemmeno erano richieste dal bando, a pena di esclusione, né l’esclusione avrebbe potuto essere contemplata dalla legge di gara, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, dato che, secondo la deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (seguita dalle deliberazioni n. 850 del 3 agosto 2016 e n. 175 del 21 febbraio 2018) e secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione V, 4 maggio 2017, n. 2036 e id., V, 26 settembre 2017, n. 4506), detti adempimenti non sono richiesti a pena di esclusione (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sezione V, 21 agosto 2020, n. 5164).

11. Non è parimenti suscettibile di accoglimento l’ultimo motivo del ricorso principale con il quale la capogruppo Euroappalti ha contestato la mancata indicazione da parte del Consorzio Fenix della persona fisica, con qualifica di Architetto/Ingegnere, incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ritenendola causa di esclusione.

11.1. L’articolo 3.2.2.3., alla lettera c), relativa ai requisiti del gruppo di lavoro, prevede, infatti, quale requisito a pena di esclusione solo l’iscrizione dei professionisti incaricati della progettazione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nonché la loro indicazione nominativa già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, non essendo riportata la clausola “a pena di esclusione” anche con riguardo all’indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Peraltro, tale richiesta segue l’indicazione della possibilità di indicazione di uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, sicché l’omessa individuazione del soggetto specificamente incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ben sarebbe potuta essere oggetto di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante.

11.2. Nella fattispecie in esame, infatti, il Consorzio Fenix avrebbe potuto chiarire il ruolo dell’ing. Roberto Fabrizio, già indicato come Responsabile della Progettazione, senza alterare in alcun modo l’assetto interno del raggruppamento temporaneo di progettisti.

12. In definitiva, il ricorso principale è fondato in relazione ai motivi 3) e 4) e, per l’effetto, va annullata l’aggiudicazione disposta a favore del controinteressato Consorzio.

13. L’annullamento dell’aggiudicazione in favore del Consorzio Fenix non può che provocare un’automatica caducazione del provvedimento del 13 ottobre 2023, oggetto di ricorso per motivi aggiunti, trattandosi di provvedimento successivo di carattere meramente esecutivo dell’atto presupposto di aggiudicazione, ovvero facente parte di una sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dall’atto precedente.

14. L’accoglimento del ricorso principale impone di passare all’esame del ricorso incidentale.

15. Il ricorso incidentale è fondato nei sensi e nei limiti di seguito indicati.

15.1. Il Collegio ritiene, in assenza di espressa graduazione dei motivi, di dover preliminarmente dichiarare l’inammissibilità dei motivi del ricorso incidentale che, laddove fossero accolti, non avrebbero comunque efficacia escludente rispetto alla ricorrente principale. Tali sono i motivi sub II e, in parte, sub V del ricorso incidentale, in quanto la loro eventuale fondatezza sotto il profilo tecnico non avrebbe efficacia escludente rispetto alla ricorrente, non rientrando in alcuna delle previsioni del punto 4.2. del Disciplinare di gara, incidendo, piuttosto, sul punteggio attribuito dalla Commissione.

15.2. Va, infatti, evidenziato che il disciplinare di gara consentiva «varianti migliorative rispetto al progetto posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle soluzioni che elevano gli standard qualitativi, architettonici, paesaggistici, ambientali e di sicurezza dell’area e della struttura che formano oggetto dei lavori», specificando che «la relazione descrittiva delle soluzioni migliorative proposte deve essere predisposta in modo da consentire una agevole attribuzione dei punteggi previsti ai fini della valutazione della offerta tecnica, deve contenere una adeguata motivazione dell’adattamento proposto, rispetto al progetto definitivo, e deve comprovare che le variazioni garantiscono una realizzazione efficiente del Progetto e la soddisfazione delle esigenze rappresentate dalla Stazione Appaltante». Tuttavia, nel paragrafo dedicato alle “varianti ammesse” è previsto che solo la presentazione “di varianti non ammissibili comporterà la esclusione della Impresa dalla procedura di gara”, specificando che sono inammissibili le «proposte di variante che consistano, sostanzialmente, in nuove soluzioni e/o richiedano l’attivazione di una nuova procedura di approvazione, rispetto alla soluzione progettuale adottata dalla Stazione Appaltante».

15.2.1. Nel caso in esame, la seconda censura del ricorrente incidentale si è appuntata sulla mancata prova della natura migliorativa della variante proposta di utilizzo di una peculiare tipologia di calcestruzzo (calcestruzzo fibrorinforzato additivato con pozzolana), mentre la quinta sull’asserita genericità ed irrealizzabilità delle proposte migliorative non rientranti tra le ipotesi, sopra viste, di inammissibilità delle varianti.

15.2.2. Né tali censure integrano gli estremi dei casi, tassativamente indicati sempre al punto 4.2 del disciplinare di gara, alla lettera a), di non ammissibilità dell’Offerta Tecnica e di conseguente esclusione del relativo offerente.

15.2.3. Ed invero, va evidenziato che l’Offerta Tecnica si compone, a pena di esclusione, del “progetto definitivo” e della “relazione” descrittiva con le soluzioni migliorative proposte e che «non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione: – esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca; – prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima; – sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili; – sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili».

15.2.4. Ne discende che, al fine di valutare l’ammissibilità dell’Offerta Tecnica, è necessario prendere in considerazione non solo il progetto definitivo ma anche la relazione descrittiva con le soluzioni migliorative proposte.

15.2.5. Orbene, la ricorrente principale non ha né allegato la natura “peggiorativa” della variante di cui al secondo motivo di censura, né l’irrealizzabilità delle proposte migliorative elencate nel quinto motivo di censura, al punto 1., limitandosi a contestare solo la loro mancata computazione negli elaborati contabili ed ammettendone comunque la descrizione nell’apposita relazione, ritenuta ragionevolmente sufficiente dalla Commissione ai fini della loro valutazione.

15.2.6. La censura sulle proposte migliorative sulle strutture opache verticali e orizzontali è, invece, inammissibile sotto il profilo della loro indeterminatezza, in quanto non sono indicati né i criteri di calcolo utilizzati, né le fonti tecniche e normative dalle quali desumere i valori di trasmittanza termica asseritamente violati, essendosi la ricorrente incidentale limitata a contestare la violazione della disciplina vigente in materia di risparmio energetico, in considerazione della circostanza che il Comune di Campagna è inserito nella zona climatica D, assegnata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009.

15.3. Il Collegio, quindi, può procedere all’esame degli altri motivi di ricorso incidentale nell’ordine proposto dalla parte.

15.4. Il primo motivo con il quale il ricorrente incidentale contesta la carenza degli elaborati di calcolo e delle verifiche agli stati limite, quali requisiti di ammissibilità del Progetto definitivo incluso nell’Offerta Tecnica è infondato.

15.4.1. Le carenze dedotte dal ricorrente incidentale sono state, infatti, smentite dal verificatore, prof. Ing. Enzo Martinelli, le cui conclusioni il Collegio ritiene di condividere, in considerazione del rigore ed approfondimento dell’analisi svolta, che ha accertato che quanto riportato nella Relazione tecnica generale –Relazione di calcolo (S.01), allegata al Progetto definitivo da parte della ricorrente principale, è sufficiente in sede di progettazione definitiva, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, lettera c) e 33 del D.P.R. 207/2010, in quanto le verifiche complete agli Stati Limite di Esercizio (Stato Limite di Danno) e Ultimo (Stato Limite di Salvaguardia della Vita) devono essere condotte al livello di Progetto Esecutivo (cfr. relazione di verificazione, pag. 13).

15.5. Il secondo motivo non è parimenti meritevole di accoglimento.

15.5.1. Sul punto, il verificatore ha accertato che: « – esiste un’incongruenza tra Relazione di Calcolo (S.01), Computo Metrico (C.01) e Carpenteria del Piano Terra (S.04) la quale può essere ascritta a un errore materiale o grafico; – esiste una discrepanza tra le coordinate del sito e quelle adottate nella Relazione di Calcolo, ma l’azione sismica adottata nell’ambito di quest’ultima è descritta da parametri di intensità sismica di progetto sostanzialmente analoghi a quelli definiti nella prima; – la conduzione delle verifiche complete e la definizione dei dettagli esecutivi del Nodo 41 non è richiesta a livello di Progetto Definitivo (ma riguarda il successive Progetto Esecutivo)» (cfr. relazione di verificazione, pag. 23).

15.5.2. Il Collegio ritiene di dover condividere le sopra riportate conclusioni del verificatore, che ha specificato che le incongruenze e discrepanze lamentate dal ricorrente incidentale in relazione all’analisi dei carichi non hanno inciso sostanzialmente sull’ammissibilità dell’Offerta Tecnica, in quanto emendabili in sede di verifica propedeutica rispetto al caricamento del progetto sulla piattaforma AINOP (Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche), riferendosi ad un “dato geometrico piuttosto che a un’analisi dei carichi” (cfr. relazione di verificazione, pag. 15), e che i valori descrittivi dell’azione sismica assunti nella Relazione di Calcolo sono sostanzialmente analoghi a quelli definiti nella Relazione Geologica con riferimento al sito oggetto dell’intervento, sicchè «l’errore in termini di coordinate non si traduce in una sottostima delle azioni sismiche adottate nel Progetto Definitivo dell’intervento redatto da Euroappalti s.r.l.» (cfr. relazione di verificazione, pag. 17). Infine, il verificatore ha chiarito che «l’indicazione delle armature del nodo riportata nella tavola grafica (S.06) può ritenersi sufficiente al livello di Progetto Definitivo» (cfr. relazione di verificazione, pag. 18).

15.5.3. Ne discende che il Progetto definitivo presentato dalla ricorrente principale è stato correttamente ritenuto ammissibile dalla Commissione di gara sotto i profili sopra evidenziati.

15.6. Va, invece, dichiarata la fondatezza del quarto motivo di ricorso incidentale relativo all’incompletezza del progetto definitivo presentato da Europpalti s.r.l.

15.6.1. Sul punto, vanno richiamate le considerazioni svolte dal verificatore, prof. Ing. Enzo Martinelli, che ha chiarito che, alla luce di quanto prescritto dal D.P.R. 207/2010, gli elaborati di cui la Parte Ricorrente Incidentale lamenta la mancanza sono effettivamente richiesti per il Progetto Definitivo in parola: «in particolare, “Studio di fattibilità ambientale” e “Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze” sono esplicitamente citati nell’elenco di cui all’articolo 24, comma 2 (lettere e ed h), mentre “Studio di prevenzione incendi” e “Verifica illuminotecnica degli ambienti” possono rientrare tra le “apposite relazioni” previste dall’articolo26, comma 2 nel caso in cui si richieda la “soluzione di ulteriori questioni specialistiche”[…]» (cfr. relazione di verificazione, pag. 21). Tuttavia, il Collegio ritiene di non poter condividere le conclusioni dallo stesso raggiunte, sul piano strettamente “tecnico”, di ammissibilità dell’Offerta tecnica, in quanto valutabile sulla base dei contenuti della “Relazione descrittiva delle soluzioni migliorative proposte”.

15.7. Ed invero, il disciplinare di gara al punto 4.2. non lascia dubbi in ordine alla necessità della completezza del “Progetto definitivo” dell’intervento, a pena di esclusione, seppur l’Offerta tecnica debba poi essere valutata nel suo complesso, anche con riguardo alla “Relazione” descrittiva delle migliorie. Alla lettera A) del più volte richiamato punto 4.2. del disciplinare di gara, infatti, sono elencati in maniera tassativa i requisiti del “Progetto definitivo” dell’intervento contenuto nell’Offerta tecnica e, in particolare, alla lettera a) è richiesto il requisito di conformità a quanto previsto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 50/2016, e dagli articoli 24 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, numero 207, e alla lettera b) la sua completezza “in ogni sua parte”. In particolare l’articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, numero 207 elenca, al comma 2, gli elaborati che deve comprendere il progetto definitivo, “salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento”, a prescindere dalla circostanza che il progetto venga redatto dalla stazione appaltante, come dimostrato dal successivo comma 3 che, invece, prevede specificamente l’ipotesi del progetto definitivo posto a base di gara dalla stazione appaltante. Tali elaborati sono richiesti ai fini della valutazione di completezza del progetto definitivo dal disciplinare di gara e rientrano nella clausola di esclusione di cui alla lettera A) che non può leggersi solo con riguardo alla necessità che l’Offerta tecnica debba contenere semplicemente il “Progetto definitivo”, quale esso sia, ma anche alla necessità che quest’ultimo rispetti i requisiti appena sotto elencati. La conferma di tale interpretazione si trova anche nella parte successiva dello stesso paragrafo del disciplinare di gara che, dopo aver descritto anche i requisiti della “relazione”, riporta più chiaramente la clausola escludente nei seguenti termini: «L’ “OFFERTA TECNICA” deve, pertanto, contenere, a pena di esclusione dell’Impresa dalla procedura di gara: • il “Progetto definitivo”, con tutta la relativa documentazione, come innanzi specificata; • la “Relazione” descrittiva con le soluzioni migliorative proposte».

15.8. Alla luce delle suesposte considerazioni, non può trovare applicazione nel caso di specie la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente principale nella memoria di replica, in quanto, nel caso in esame, vi è univoca e specifica previsione della lex specialis in ordine ai requisiti di ammissibilità, richiesti a pena di esclusione, del progetto definitivo contenuto nell’Offerta tecnica.

16. In conclusione, il ricorso incidentale è fondato e, per l’effetto, va annullata anche la determina n. 535 del 25.05.2023 del Comune di Campagna nella parte in cui è stata ammessa e positivamente valutata l’offerta presentata dalla costituenda A.T.I. Euroappalti s.r.l., Avallone Costruzioni S.r.l., Reflex S.r.l., e classificata al secondo posto nella graduatoria.

16.1. È fatto salvo il potere dell’amministrazione comunale di rideterminarsi, nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla presente sentenza.

17. La reciproca soccombenza tra ricorrente principale e ricorrente incidentale (controinteressato) giustifica la compensazione integrale delle spese processuali tra le stesse.

17.1. La complessità delle questioni trattate e la valutazione dell’attività processuale svolta giustifica la compensazione delle spese di lite anche nei confronti di tutte le altre parti del giudizio.

17.2. Occorre, infine, procedere alla liquidazione del compenso in favore del verificatore, il quale, con istanza depositata in data 21 dicembre 2023, ha chiesto un compenso di € 7.000,00 per l’attività svolta, tenuto conto dell’articolo 11 del D.M. 30 maggio 2002 e del valore della causa.

17.3. Tanto premesso, considerata l’opera prestata dal verificatore nella presente causa e le risultanze della sua attività, come utilizzate per la decisione della stessa, il Collegio ritiene congruo riconoscere in favore del prof. ing. Enzo Martinelli del Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Salerno (incaricata della verificazione) il compenso per l’attività svolta nella misura complessiva e forfettaria di euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori come per legge.

17.4. Le spese di verificazione vanno poste a carico della ricorrente Euroappalti s.r.l., del Consorzio Fenix e del resistente Comune di Campagna, in solido tra loro, in considerazione delle loro rispettive soccombenze.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

– dichiara il difetto di legittimazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy-Dipartimento per lo Sviluppo e Coesione economica;

– accoglie il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;

– accoglie il ricorso incidentale proposto nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;

– compensa le spese di lite tra tutte le parti;

– dispone la liquidazione in favore del verificatore, prof. ing. Enzo Martinelli del Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Salerno, della somma complessiva di euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori, a titolo di compenso per l’espletamento dell’incarico di verificazione, ponendo tale somma a carico di della ricorrente Euroappalti s.r.l., del Consorzio Fenix e del resistente Comune di Campagna, in solido tra loro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO