Pubblicato il 15/02/2024
N. 00444/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01272/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2023, proposto da Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 990862365E, 9908624731, 9908625804, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Pettinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Eva Anzalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Diasorin Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Borsero, Carlo Merani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale, del Capitolato Tecnico e di tutta la documentazione relativa alla gara per l’aggiudicazione della fornitura in service, di durata quinquennale con opzione di rinnovo biennale, di un sistema diagnostico completo per sieroimmunologia infettivologica per le necessità dell’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona (numero gara 9173727);
– di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso o presupposto benché non conosciuto, ivi espressamente compresa la deliberazione di indizione della gara (allo stato ignota);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e di Diasorin Italia Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori Carfagna Roberto (su delega di Pettinelli), Sparano Giuseppe (in dichiarata sostituzione di Anzalone), Borsero Antonella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ha indetto, con bando di gara pubblicato il 28.06.2023, procedura aperta, suddivisa in lotti, per l’aggiudicazione della fornitura in service (di durata quinquennale con opzione di rinnovo biennale) di un sistema diagnostico completo per sieroimmunologia infettivologica, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per quel che riguarda i lotti 1 e 2, e col criterio del prezzo più basso per quel che riguarda il lotto 3.
2. La società Ortho-Clinical Diagnostics Italy s.r.l. (d’ora innanzi, Ortho), che non ha preso parte alla competizione, ha agito per ottenere l’annullamento del bando di gara, lamentando l’impossibilità di partecipare e la chiusura del mercato a due soli operatori, DiaSorin Italia S.p.a. (d’ora innanzi, DiaSorin) e Alifax S.r.l., sulla base di due motivi, così rubricati:
1.VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL’ART. 30, COMMI 1 E 2, E DELL’ART. 83, COMMI 2 E 8, DEL D.LGS. 50/2016: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA, NON DISCRIMINAZIONE, MASSIMA PARTECIPAZIONE, PAR CONDICIO COMPETITORUM E DI PROPORZIONALITA’ DEI REQUISITI DI GARA; ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITA’ MANIFESTA E PER ILLOGICITÀ;
1. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL’ART. 35, COMMA 6, E DELL’ART. 51, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA, MASSIMA PARTECIPAZIONE, PAR CONDICIO COMPETITORUM SOTTO ALTRO PROFILO; ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITA’ MANIFESTA E PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETA’ E TRAVISAMENTO.
2.1. A supporto delle censure la ricorrente ha versato in atti relazione tecnica di parte.
3. Si sono costituite in giudizio l’Azienda Ospedaliera e Diasorin, che hanno contrastato la fondatezza del gravame; Diasorin ha altresì eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse dei due motivi formulati dalla ricorrente.
4. Con ordinanza n. 333 del 7 settembre 2023 sono stati disposti incombenti istruttori al fine di acquisire, con onere a carico dell’amministrazione resistente, una dettagliata relazione sui fatti di causa; l’Azienda ha adempiuto all’incombente in data 28 settembre 2023.
5. Con ordinanza n. 394 dell’11 ottobre 2023 è stata respinta la domanda cautelare “Ritenuto che le questioni implicate nella controversia necessitino di approfondimenti incompatibili con il carattere sommario tipico della presente fase e che occorra definire celermente la questione nel merito; Rilevata in ogni caso l’insussistenza del periculum, atteso che dall’eventuale accoglimento del ricorso, quale che sia lo stato cui la procedura di gara sarà pervenuta, non potrà non derivare l’effetto integralmente rinnovatorio della stessa così come auspicato dalla parte ricorrente, la quale dichiaratamente persegue l’interesse a partecipare ad una gara la cui lex specialis consenta il libero dispiegarsi della concorrenza, in omaggio al principio del favor partecipationis”. L’appello cautelare è stato respinto dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 4960 dell’11 dicembre 2023).
6. In data 9 novembre 2023 Ortho ha depositato il verbale del 2 novembre 2023, da cui emerge che, nella procedura per cui è causa, per il lotto 1 ha presentato offerta unicamente l’RTI “Diasorin Italia – Alifax S.r.l.”.
7. Previo deposito di ulteriori memorie e memorie di replica, all’udienza pubblica del 24 gennaio 2024 la causa è stata introitata in decisione.
8. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che le prescrizioni contenute nel bando, relativamente al sub lotto A del lotto 1, risultano:
a) idonee a ridurre drasticamente il mercato al quale fare riferimento, estromettendo imprese leader del settore, sulla base di un illegittimo accorpamento delle prestazioni di fornitura dei reagenti e del noleggio dei macchinari;
b) sproporzionate ed illogiche rispetto alle prestazioni oggetto della gara, atteso che la caratteristica minima n. 13 (“possibilità di caricare a bordo almeno 110 campioni per singolo analizzatore”), richiesta a pena di esclusione, è del tutto sovra-quotata rispetto ai fabbisogni della stazione appaltante (come esposti nella tabella di cui alle pagg. 3 e 4 del Capitolato), nonché rispetto alle normali prestazioni del mercato di settore ed alla precedente gara (che richiedeva una capacità di caricamento di 80 campioni);
c) discriminatorie, poiché solo un potenziale concorrente alla gara (e, segnatamente, Diasorin) è in grado di fornire tutti gli “analiti auspicabili” (cfr. tabella di cui alle pagg. 3 e 4 del Capitolato) e di conseguire il punteggio relativo ai reagenti di cui alle lettere C del capitolato;
d) in ogni caso illegittime, in quanto introducono ulteriori cause di esclusione in violazione del principio di tassatività.
8.1. È infondata l’eccezione di inammissibilità del motivo per carenza di interesse, formulata da Diasorin (memoria del 5 gennaio 2024) sull’assunto che la stessa ricorrente avrebbe ammesso che quattro primarie aziende del settore (Abbott, Diasorin, Roche e Siemens) avrebbero potuto concorrere al sub lotto A essendo in possesso dei requisiti minimi; l’affermazione – contenuta nella relazione depositata dalla ASL – è infatti ripetutamente contestata dalla ricorrente, che la ritiene totalmente sfornita di corredo probatorio (cfr. memoria della ricorrente del 6 ottobre 2023, pag. 2).
La doglianza, pur ammissibile, risulta tuttavia infondata.
8.2. Sulla base della lex specialis (disciplinare di gara, art. 3) l’appalto è articolato in tre lotti, come di seguito specificati: lotto 1 (“sistema strumentale per diagnosi infettivologica”); lotto 2 (test di conferma con tecnica immunoblot); lotto 3 (“miscellanea metodologie EIA/IFA/agglutinazione”).
Il lotto 1, oggetto di interesse nella presente controversia, risulta a sua volta suddiviso in due sub lotti ad aggiudicazione unica:
a) sub lotto A, concernente la strumentazione principale, relativo alla fornitura in noleggio di cinque analizzatori, di cui due per il laboratorio del PO Ruggi ed uno per gli altri laboratori interessati (PO Mercato San Severino, PO Cava de’ Tirreni, PO Da Procida);
b) sub lotto B, relativo alla strumentazione secondaria, concernente la fornitura in noleggio di un analizzatore da installare presso il laboratorio del PO Ruggi.
Il capitolato di gara definisce le caratteristiche minime indispensabili che le strumentazioni devono possedere a pena di esclusione.
Per quanto concerne particolare il sub lotto A, la caratteristica n. 13 prevede la “possibilità di caricare a bordo almeno 110 campioni per singolo analizzatore”. Sono poi previsti, sempre per il sub lotto A, “analiti indispensabili richiesti a pena di esclusione, ed analiti auspicabili, individuati con asterisco (*), che invece rappresentano un completamento della richiesta. La mancata offerta di prodotti auspicabili non comporta l’esclusione dalla gara ma può essere valutata ai fini della qualità della completezza dell’offerta” (cfr. richiesta dei proff. Capunzo e Boccia).
I criteri di valutazione relativi ai due sub lotti (ad aggiudicazione unica) e i relativi punteggi sono riportati in un’apposita scheda (cfr. pagg. 7 e 8 del Capitolato); si prevede che “ad ogni ditta sarà assegnato un punteggio derivante dalla somma dei punteggi in base alla tabella sopraindicata. Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerte economiche, i concorrenti la cui valutazione della qualità sarà complessivamente inferiore a 42 punti”.
Nella richiesta dei proff. Capunzo e Boccia si precisa che l’Azienda Ospedaliera si propone, con il progetto a base di gara, di: “unificare strumentazione e reagenti, in modo da facilitare l’interscambio sia di prodotti che di personale interno dell’UOC; consolidare ulteriormente alcune linee analitiche, altrimenti ridondanti; ampliare il pannello di test offerti alle Unità Operative cliniche dell’azienda; ridurre i costi rispetto all’attuale offerta”.
8.3. Tanto premesso, occorre rammentare, su un piano generale, che è rimessa alla valutazione della stazione appaltante l’identificazione delle caratteristiche della prestazione contrattuale che ha necessità di procurarsi (e per la quale va alla ricerca di un contraente adeguato) così come la sua definizione nella legge di gara, con l’individuazione dei contenuti necessari delle offerte e, in ipotesi, anche con la previsione dell’esclusione per il caso della loro carenza.
Le pubbliche amministrazioni sono infatti dotate di ampia discrezionalità nell’individuare i prodotti ed i servizi che decidono di acquisire con il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, ben potendo reputare come maggiormente confacente ai propri bisogni un certo prodotto (con alcune caratteristiche anziché altre) così da richiedere espressamente alcuni requisiti minimi.
È infatti consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo il quale “la determinazione del contenuto del bando di gara costituisce espressione del potere discrezionale in base al quale l’Amministrazione può effettuare scelte riguardanti gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare; le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell’azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità dell’oggetto e all’esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegi” (così Consiglio di Stato, sez. III, 31 marzo 2020, n. 2186; cfr. anche sez. V, 4 novembre 2022, n. 9693; 20 giugno 2022, n. 5034).
8.4. In particolare, con precipuo riguardo al settore sanitario, è stato evidenziato che:
– “la rilevanza della tutela della salute, sottesa alla previsione di livelli di competenza tecnica e standard qualitativi così elevati, in una con le caratteristiche del territorio regionale, consentono nel caso di specie l’introduzione di un requisito proporzionato alla prestazione che si intende acquisire, nonché al perseguimento dell’interesse pubblico ad essa sotteso. A tale scopo, all’Amministrazione è garantita un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse pubblico perseguito. In ragione di ciò, il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica del rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all’oggetto di gara (ex plurimis: Cons. Stato, sez. III, 07/07/2017, n. 3352; Cons. Stato, V, 26 luglio 2017, n. 3105; Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2017, n. 9; Cons. Stato, V, 8 settembre 2008, n. 3083; VI, 23 luglio 2008, n. 3655)” (Consiglio di Stato, sez. III, 12 febbraio 2020, n. 1076);
– “nella dialettica fra tutela della concorrenza e perseguimento dell’interesse pubblico primario l’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nella selezione dell’oggetto (e delle caratteristiche tecniche) dell’appalto, in funzione degli standards organizzativi e di efficienza delle relative prestazioni (in tesi anche molto elevati, purché non irragionevoli), dovendo l’offerta adattarsi alla domanda e non viceversa” (Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza n. 3757/2020).
8.5. Orbene, nel caso di specie deve ritenersi esclusa l’irragionevolezza delle caratteristiche richieste, atteso che:
– come ammesso dalla stessa ricorrente (cfr. memoria dell’8 gennaio 2024, pag. 5) “tutti gli strumenti per sieroimmunologia “in automazione completa di tutte le fasi analitiche” “non in micropiastra” (Capitolato tecnico Requisiti minimi pag. 4), oggi presenti sul mercato, sono sistemi chiusi ossia in grado di utilizzare solo i propri reagenti, prodotti dalla stessa Azienda che produce gli strumenti”;
– con riferimento al requisito n. 13 la stazione appaltante ha rappresentato che l’esigenza del caricamento a bordo di almeno 110 campioni per singolo analizzatore è dettata dal “consolidamento dei test richiesti per il sub lotto A in gara su 2 strumentazioni rispetto alle 3 attuali” (costituiti da 2 strumenti Ortho ed 1 strumento Diasorin) anche considerato che “il nuovo riassetto laboratoristico prevede che il test per la tubercolosi latente (QUANTIFERON), in forte richiesta da parte dei reparti per prescrizioni di terapie biologiche, che attualmente si esegue al PO Da Procida dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi di Salerno e prevede l’utilizzo di più provette, venga trasferito al PO Ruggi”.
L’Azienda, quindi, ha indicato ragioni di tipo organizzativo e sanitario idonee a supportare in modo plausibile le richiamate scelte aziendali, in punto di ragionevolezza delle stesse e di proporzionalità rispetto all’interesse pubblico da soddisfare, sicché la conseguente restrizione della concorrenza risulterebbe comunque giustificata dalle esigenze della commessa pubblica, senza che possa assumere rilievo il confronto con la gara regionale indetta dalla SO.RE.SA., stante l’autonomia delle singole procedure.
8.6. Sulla base di tali premesse, deve essere esclusa l’illegittimità del bando di gara, a prescindere dalla sussistenza di un preteso “effetto monopolistico” delle relative clausole.
Infatti – in disparte l’asserzione della stazione appaltante (come già precisato, avversata dalla ricorrente in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio) secondo la quale altre aziende del settore, quali Abbott, Roche e Siemens, avrebbero potuto prendere parte alla competizione essendo in possesso dei requisiti minimi richiesti – non può obliterarsi che “il punto di equilibrio del sistema non è dato […] dal numero di concorrenti operanti sul mercato in grado di offrire il prodotto richiesto (uno, ovvero tre), ma dall’esistenza o meno di una ragionevole e proporzionata esigenza del committente pubblico che giustifica la domanda di un prodotto offerto solo da poche imprese (in tesi, anche da una soltanto: come nel caso della sentenza della Corte di Giustizia, 17 settembre 2002, in causa C-513/99)” (Consiglio di Stato sez. III, 17 novembre 2020, n. 7130).
9. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 35, comma 6, e 51 d.lgs. n. 50/2016 in relazione all’accorpamento, nell’ambito del lotto 1, di due sub lotti (A e B), che regolano prestazioni diverse, con l’effetto di escludere dalla competizione i concorrenti che, pur possedendo i requisiti del sub lotto A, siano privi di quelli richiesti dal sub lotto B o viceversa, e di individuare un unico operatore economico (segnatamente, Diasorin, in forma di R.T.I. con la ditta Alifax S.r.l.) in grado di partecipare ai due sub lotti congiuntamente considerati.
Risulterebbero inoltre errate ed illogiche le motivazioni addotte dalla stazione appaltante a supporto dell’accorpamento dei lotti, che non conduce ad unificare strumentazione e reagenti (in quanto per effettuare i test occorreranno comunque due strumentazioni) né comporta una riduzione dei costi per l’Azienda Ospedaliera (che anzi lievitano dagli attuali € 1,20 ai € 2,50 posti a base di gara).
9.1. Il Collegio ritiene fondata la censura di inammissibilità del motivo per carenza di interesse, formulata da Diasorin sulla base della considerazione per cui l’eventuale scorporo dei lotti non avrebbe comunque consentito alla ricorrente, priva dei requisiti per concorrere sia all’uno sia all’altro sub lotto, di partecipare alla procedura. Per completezza si rappresenta che, in ogni caso, il motivo risulta destituito di fondamento.
9.2. Preliminarmente merita osservare come la ricorrente, a mezzo della doglianza in esame, non contesta in alcun modo la ragionevolezza dei requisiti minimi strumentali (tecnologia monotest, non in micropiastra, in completa automazione, con possibilità di eseguire fino a 20 parametri simultaneamente, etc.) richiesti per il sub lotto B, deducendo piuttosto che:
a) tali requisiti, sommati agli analiti richiesti, di fatto individuano una sola azienda (Vircell con sistema VirClear Lotus, distribuito in Italia esclusivamente da Alifax S.r.l.) in grado di fornire il sub lotto B;
b) Alifax S.r.l. tuttavia, per effetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara (cfr. pag. 10, ove si fa divieto ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo) può associarsi ad una sola azienda in grado di soddisfare i requisiti di sistema (strumento + analiti) del sub lotto A;
c) tale situazione, unitamente all’accorpamento dei due sub lotti in un lotto unico, determina dunque un effetto escludente nei confronti di tutti gli altri possibili concorrenti.
9.3. Quanto ai profili sub a) e sub b), il Collegio – oltre a richiamare quanto già affermato nei precedenti §§ 8 e ss. – evidenzia che la circostanza che Alifax S.r.l., appositamente interpellata dalla ricorrente, si sia rifiutata di rivenderle strumento e reagenti dal momento che era intenzionata a concorrere alla gara non trasmoda in vizio del bando, rappresentando piuttosto espressione delle dinamiche delle strategie competitive delle aziende del mercato di settore.
9.4. Per quanto invece attiene all’accorpamento dei sub lotti A e B in un lotto ad aggiudicazione unica, si osserva, sul piano generale, che:
– la suddivisione in lotti è espressione di una valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti (le quali sono tenute a operare una corretta pianificazione degli interventi e a valutare se le “parti” di un intervento, singolarmente considerate, possiedono un’autonoma funzionalità tecnica, indipendentemente dalla realizzazione dell’opera complessiva), sindacabile in sede giurisdizionale unicamente sotto l’aspetto della ragionevolezza e proporzionalità (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1857/2019; sez. V, n. 2044/2018; n. 25/2020) risultando esclusa la possibilità di censurare l’ampiezza del margine di valutazione attribuito all’amministrazione in questo ambito sulla base di meri criteri di opportunità (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1138/2018);
– a fronte di esigenze funzionali dell’amministrazione “la tutela della concorrenza (cui è ordinariamente preordinata la suddivisione in lotti) è recessiva: o meglio, nell’accezione non assolutista propria del diritto dell’U.E., essa implica una capacità dell’impresa di soddisfare una complessa domanda pubblica, funzionale al soddisfacimento di interessi collettivi […]il fatto che la disciplina degli appalti pubblici sia ispirata al valore della tutela della concorrenza non vuol dire che ciò comporti una restrizione sul piano della qualità delle prestazioni che può richiedere l’amministrazione (secondo un parametro di proporzionalità), specie a fronte di un servizio pubblico così delicato. A partire alla sentenza della Corte di Giustizia, 17 settembre 2002, in causa C-513/99, è acquisito il principio per cui la tutela della concorrenza nel settore dei contratti pubblici implica anche la capacità dell’impresa di stare sul mercato offrendo prodotti competitivi per soddisfare una domanda pubblica qualificata, in relazione ai sottostanti interessi della collettività (secondo la logica del contratto pubblico come strumento a plurimo impiego)” (Consiglio di Stato, sez. III, 24 dicembre 2021, n. 8591).
9.5. Tanto premesso, le argomentazioni della ricorrente, come formulate nell’atto introduttivo e nella relazione tecnica di parte, non valgono a colorare di irragionevolezza la scelta di accorpamento operata dall’amministrazione, che appare plausibilmente sostenuta dalla natura omogenea (seppure non identica, stante la parziale non sovrapponibilità dei requisiti minimi) della tipologia di beni messi a gara nei due sub-lotti, rappresentati, in entrambi i casi, dalla fornitura in noleggio di analizzatori (e relativi reagenti) per diagnosi infettivologica, peraltro destinati (in parte, per quanto concerne il sub lotto A) ad un medesimo laboratorio (PO Ruggi).
Si osserva inoltre che l’asserita contraddittorietà con l’obiettivo di riduzione dei costi è stata efficacemente confutata dalla stazione appaltante che – con considerazioni rimaste incontestate in questa sede – ha evidenziato che il prezzo medio computato dalla ricorrente tiene conto di un numero limitato di analiti rispetto a quelli complessivamente richiesti, molti dei quali costituiti da esami specialistici con un costo più elevato.
10. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
10.1. Le spese, nei rapporti con l’amministrazione resistente, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre possono essere compensate fra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge.
Compensa le spese fra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Di Lorenzo, Presidente FF
Anna Saporito, Referendario, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Anna Saporito | Fabio Di Lorenzo | |
IL SEGRETARIO