Pubblicato il 28/02/2024

N. 00544/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01476/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2022, proposto da Eka – Servizi e Trasporti per l’Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani n. 31;

contro

Comune di Postiglione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;

nei confronti

Asmel Consortile Soc. Cons. A R.L., non costituito in giudizio;
GF Scavi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Avagliano, Francesco Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dall’omessa stipula del contratto di appalto per l’affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto, trattamento – smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani… del Comune di Postiglione” nonché dei danni a vario titolo connessi all’intervenuta revoca della degli atti della procedura di gara culminata nella aggiudicazione disposta in favore della ricorrente;

ovvero, in via subordinata, per l’accertamento, anche in via equitativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1337 cod. civ. e 34 – comma 3 cod. proc. amm. del suo diritto al risarcimento di tutti i danni patiti a titolo di responsabilità precontrattuale;

e per la condanna della P.A.

al relativo pagamento.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Postiglione e di GF Scavi S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori Fortunato Marcello, Feola Marcello Giuseppe, Avagliano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 27 luglio 2022 e depositato il 6 settembre 2022, la Società “Eka – Servizi e Trasporti per l’ambiente S.r.l.” (d’ora in poi “Eka s.r.l.”) ha chiesto nei confronti del Comune di Postiglione l’accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’omessa stipula del contratto di appalto per l’affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto, trattamento – smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani […] del Comune di Postiglione”, nonché dei danni connessi all’intervenuta revoca degli atti della procedura di gara culminata nella aggiudicazione disposta in favore della ricorrente; ovvero, in via subordinata, per l’accertamento, anche in via equitativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1337 cod. civ. e 34, comma 3, cod. proc. amm. del suo diritto al risarcimento di tutti i danni patiti a titolo di responsabilità precontrattuale, ed, infine, la condanna del Comune di Postiglione al relativo pagamento.

1.1. La società Eka s.r.l. ha, quindi, proposto ricorso sulla base dei due motivi, a loro volta articolati in altre censure: A. illegittimità degli atti adottati dal Comune di Postiglione ed, in particolare, della determina n. 31/2022, con la quale ha disposto l’annullamento degli atti di gara, già aggiudicata in favore della Eka s.r.l., sia sotto il profilo della sussistenza clausola ATO nella lex specialis, sia sotto il profilo dell’insussistenza dell’asserito pregiudizio per il bilancio dell’Ente; B. sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno, in virtù dell’illegittimità del provvedimento di annullamento degli atti di gara, della sussistenza del nesso causale e dei danni ingiustamente sofferti.

1.2. Si è costituito il Comune di Postiglione che ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per tardività e, nel merito, l’infondatezza della domanda risarcitoria nell’an e nel quantum.

1.3. In data 29 settembre 2022 si è costituita in giudizio anche la GF Scavi s.r.l., nuova aggiudicataria del servizio di raccolta, trasporto, trattamento – smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani del Comune di Postiglione, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per non aver la Eka s.r.l. impugnato la delibera di Giunta Comunale n. 31/2022 prodromica alle determine nn. 31 e 37/2022, e, comunque, per non aver impugnato alcun atto adottato dal Comune in relazione alla procedura di gara, oggetto di causa, nonché la sua irricevibilità per tardività e, comunque, la sua infondatezza.

1.4. Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2024, previa acquisizione della dichiarazione di permanenza dell’interesse della ricorrente e deposito di ulteriori memorie e documenti ex articolo 73 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In via preliminare, va dichiarata la ricevibilità del ricorso, in quanto notificato nel rispetto del termine decadenziale di 120 giorni, fissato per proporre l’azione di condanna ex articolo 30, comma 3, cod. proc. amm.

2.1. È noto che per gli atti di cui è prevista la pubblicazione all’Albo pretorio, il termine per l’impugnazione decorre dalla scadenza del periodo di avvenuta pubblicazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8 luglio 2019, n. 4774), al quale può essere assimilato il dies a quo di conoscenza legale del provvedimento lesivo dal quale inizia a decorrere il termine decadenziale previsto dall’articolo 30 cod. proc. amm., fatta salva la circostanza che sia fornita la prova dalla parte che formula l’eccezione di tardività in giudizio della data dell’effettiva conoscenza del provvedimento.

2.2. Nel caso in esame, il ricorso risulta notificato il 27 luglio 2022 ed ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla determina n. 31/2022 del 15 marzo 2022, non notificata individualmente, con la quale la P.A. aveva disposto di «non procedere alla stipula del contratto di appalto con l’aggiudicataria EKA», nonchè «di annullare il bando di gara del 25/03/2021». Tale determina è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 15 marzo 2022 e così per 15 giorni consecutivi, sicché il dies a quo va individuato nella data del 30 marzo 2022, con conseguenziale individuazione del dies ad quem nella data del 28 luglio 2022. Non rileva, invece, contrariamente a quanto sostenuto dalla GF Scavi s.r.l., quale dies a quo il termine di pubblicazione del provvedimento della Giunta Comunale del 7 marzo 2022, n. 31, in quanto non avente portata immediatamente lesiva, trattandosi di mero atto di indirizzo rivolto «al Responsabile dell’Area Tecnica affinché non proceda alla stipula del contratto di appalto con l’aggiudicataria EKA S.r.l. – Servizi e trasporti per l’ambiente, provvedendo invece all’annullamento del bando di gara del 25/03/2021 (prot. 965) e conseguenzialmente di tutti i successivi atti di gara, compresa la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 195/2021».

3. Sempre in limine litis, va riconosciuta l’ammissibilità dell’azione promossa con l’odierno ricorso.

3.1. L’articolo 30, comma 3, cod. proc. amm. disciplina, infatti, l’azione di risarcimento, attribuendo alla stessa natura autonoma, non essendo più necessario agire in via pregiudiziale con l’azione di annullamento.

3.2. Ne discende che alcun onere di tempestiva impugnazione dei provvedimenti asseritamente lesivi ed idonei a cagionare un danno ingiusto può più riconoscersi in capo al privato ai fini della ammissibilità dell’azione risarcitoria.

4. Nel merito, il ricorso è, tuttavia, in parte infondato.

4.1. Preliminarmente, il Collegio intende prestare adesione all’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, che ha ricevuto l’avallo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 aprile 2021, n. 7, che inquadra la responsabilità dell’amministrazione da provvedimento illegittimo o da comportamento “amministrativo” nel paradigma della responsabilità extracontrattuale, con conseguente necessità di accertare la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2043 cod. civ., oltreché la spettanza del bene della vita sotteso all’interesse legittimo che si assume leso. L’orientamento citato si pone, infatti, nel solco della concezione sostanzialistica dell’interesse legittimo, quale pretesa all’ottenimento/mantenimento del bene della vita, nell’ambito della quale l’interesse alla correttezza dell’azione amministrativa non risulta autonomamente tutelabile, ovvero a prescindere dalla spettanza del bene della vita agognato.

4.2. Ed ancora, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale, consolidatosi sin dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2011, secondo cui, in ragione dell’eliminazione della pregiudiziale amministrativa, da parte degli articoli 30 e ss. cod. proc. amm., emerge che non è stata condivisa né la tesi della pregiudizialità amministrativa, né peraltro, al contrario, quella della totale autonomia dei due rimedi, impugnatorio e risarcitorio, bensì si è optato per una soluzione intermedia, che valuta l’omessa tempestiva proposizione del ricorso per l’annullamento del provvedimento lesivo non come fatto preclusivo dell’istanza risarcitoria, ma solo come condotta che, nell’ambito di una valutazione complessiva del comportamento delle parti in causa, può autorizzare il giudice ad escludere il risarcimento, o a ridurne l’importo, ove accerti che la tempestiva proposizione del ricorso per l’annullamento dell’atto lesivo avrebbe evitato o limitato i danni da quest’ultimo derivanti (Consiglio di Stato, sez. V, 04 luglio 2022, n. 5554; Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2011, n. 5837; Id., sez. IV, 7 settembre 2020, n. 5378). In altri termini, la mancata impugnazione dell’atto amministrativo illegittimo, pur non precludendo la possibilità di esperire un’autonoma azione di risarcimento dei danni da esso conseguenti, costituisce un comportamento apprezzabile da parte del giudice ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno medesimo, laddove si appuri che le condotte attive trascurate non avrebbero implicato un sacrificio significativo ed avrebbero verosimilmente inciso, in senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno, non essendo risarcibili quei danni che il destinatario dell’atto amministrativo lesivo avrebbe potuto evitare con la sua impugnazione e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 3, cod. proc. amm, ricognitivo dei principi espressi dall’articolo 1227 cod. civ., secondo cui il creditore è gravato non soltanto da un obbligo negativo consistente nell’astenersi dall’aggravare il danno, ma anche dall’obbligo positivo di tenere quelle condotte rivolte a evitare o ridurre il danno, nel rispetto delle generali clausole di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ. (da ultimo, vedasi in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 05 maggio 2023, n.7646).

4.3. In applicazione di tale indirizzo ermeneutico, non può non rilevarsi come la ricorrente, pur addebitando alla condotta dell’amministrazione comunale il verificarsi dell’antecedente causale all’impossibilità di espletare il servizio in funzione del quale ha partecipato alla procedura di gara e sostenuto ingenti spese, quale investimento programmato, nondimeno non si sia attivata per contestare tempestivamente la determina n. 31/2022 con la quale il Comune di Postiglione ha disposto di “non procedere alla stipula del contratto di appalto con l’aggiudicataria EKA […] e di annullare il bando di gara del 25/03/2021 (prto. 965) e conseguenzialmente tutti i successivi atti di gara […]”. E tanto è successo sia con riferimento a detta prima determina che ad altra successiva, nella quale l’amministrazione comunale ha confermato tale intendimento di “annullamento” del bando di gara e di tutti gli atti successivi, motivandolo ulteriormente alla luce di quanto emerso ed accertato, su impulso della Corte dei Conti- Sezione di Controllo della Campania, che risultava «un significativo aggravamento della situazione finanziaria dell’Ente, tale da rendere insostenibile la spesa occorrente per il servizio per come organizzato secondo il “progetto” posto a base della gara di cui innanzi, rendendo anche per tale verso necessario non dare corso alla relativa procedura, a garanzia dell’equilibrio finanziario dell’Ente» (così la motivazione della determina n. 37/2022 del 25 marzo 2022). Parimenti non contestate sono state: – la determina del 29 marzo 2022, n. 49, con la quale, in conseguenza dell’annullamento della gara per l’affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e gestione dei rifiuti disposto con la determina n. 31 del 15 marzo 2022, confermata dalla successiva determina n. 37 del 25 marzo 2022, il Comune di Postiglione ha prorogato il servizio in questione proprio alla ricorrente Eka s.r.l. per la durata di un mese rispetto alla scadenza del contratto precedentemente stipulato; – la determina n. 46 del 29 marzo 2022, adottata come determinazione a contrattare, con la quale era stato disposto di procedere nuovamente per l’affidamento diretto degli stessi servizi oggetto della gara annullata.

4.4. Alla luce sia delle considerazioni sopra svolte sia della reiterata condotta di acquiescenza da parte della ricorrente rispetto ai numerosi provvedimenti adottati dal Comune di Postiglione in relazione al servizio di raccolta, spazzamento e gestione dei rifiuti, non possono trovare accoglimento le pretese di ristoro dell’illecito subito dalla ricorrente, illecito che, quand’anche sia avvenuto, ha visto la condotta della danneggiata non essere affatto estranea alla sua causazione, ai sensi dell’articolo 1227, comma secondo, cod. civ. Ne discende, quindi, l’assorbimento delle censure in relazione all’asserita illegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Postiglione, non ricorrendo, comunque, uno dei presupposti previsti per il risarcimento del danno ex articolo 2043 cod. civ.

5. Ne consegue, quindi, il rigetto della pretesa risarcitoria ex articolo 2043 cod. civ., in quanto sprovvista di fondamento per insussistenza del nesso di causalità.

6. Può, invece, essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale, nei limiti di seguito evidenziati.

6.1. Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza, a venire in rilievo, nell’ipotesi di responsabilità precontrattuale, è un danno da comportamento scorretto dell’amministrazione che interferisce illecitamente sulla libertà negoziale del privato, eventualmente arrecandogli ingiusti danni patrimoniali. L’Adunanza Plenaria n. 5 del 2018 ha, inoltre, precisato che, affinché nasca la responsabilità dell’amministrazione, non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose) ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti:

– che l’affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall’indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà;

– che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all’amministrazione, in termini di colpa o dolo;

– che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità rispetto alla condotta scorretta che si imputa all’amministrazione.

6.2. Ed ancora, l’Adunanza Plenaria ha sottolineato che l’esigenza di definire e accertare con rigore tali elementi costitutivi trova riscontro nella considerazione che il confine che segna la nascita della responsabilità precontrattuale «rappresenta un delicato punto di equilibrio tra opposti valori meritevoli di tutela», con l’ulteriore considerazione che, nel caso di contratti stipulati all’esito delle procedure di evidenza pubblica, «è in gioco, oltre alla libertà contrattuale della stazione appaltante, anche l’interesse pubblico alla cui tutela è preordinato l’esercizio dei poteri di autotutela provvedimentale sugli atti di gara». Principi poi ribaditi anche dall’Adunanza Plenaria n. 21 del 2021, che si è espressa nel senso che «nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa».

6.3. Orbene, nel caso di specie, tenuto conto che la procedura di gara si era già conclusa con determina del 19 novembre 2021, n. 195, con la quale erano stati approvati i verbali di gara e disposto l’affidamento del servizio triennale di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti urbani del Comune di Postiglione in favore della odierna ricorrente, può ritenersi integrato il requisito del ragionevole affidamento nella stipula del contratto e che tale affidamento non può ritenersi inficiato da colpa, in quanto le ragioni dell’annullamento d’ufficio degli atti di gara prescindono dalla condotta dell’aggiudicataria, odierna ricorrente. In particolare, il primo motivo di annullamento della gara è riconducibile ad un fattore coevo all’indizione della gara imputabile alla stessa stazione appaltante, ossia la violazione dell’articolo 40, comma 1, della legge Regione Campania n. 16/2016, mentre il secondo motivo, esplicitato con successiva determina del 25 marzo 2022, n. 37, e che rende, invero, qualificabile l’atto come revoca ai sensi dell’articolo 21-quinquies della l. n. 241 del 1990, è relativo ad una asserita sopravvenuta insostenibilità finanziaria della spesa occorrente per il servizio per come organizzato secondo il “progetto” posto a base della gara annullata.

6.4. Tanto precisato, sono rinvenibili nella specie i tratti fondanti la responsabilità precontrattuale del Comune resistente, il quale ha mostrato di contravvenire agli obblighi di diligenza, non mantenendo un comportamento improntato ai doveri di correttezza e buona fede.

6.5. Tuttavia, pur risultando accertata la sussistenza di una responsabilità di natura precontrattuale in capo al Comune resistente, nella specie non risulta essere stata fornita adeguata prova del danno-conseguenza, fatto salvo solo il danno-emergente parametrato alle spese sostenute per la partecipazione alla gara.

6.5.1. In particolare, la ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno emergente, parametrandolo ai costi sostenuti: 1) per spese tecniche di progettazione; 2) per la sottoscrizione della polizza fideiussoria prevista e per gli ulteriori adempimenti all’uopo prescritti ai fini della partecipazione; 3) per l’acquisto del materiale, delle attrezzature e dei servizi occorrenti per l’espletamento dell’appalto.

6.5.2. Nella fattispecie, la ricorrente è stata in grado di provare le sole spese relative alla partecipazione alla gara per i seguenti importi desumibili dalla documentazione in atti: – euro 16,00 (marca da bollo per presentazione istanza di partecipazione alla gara); – euro 70,00 (contributo di gara); – euro 40,00 (premio polizza fideiussoria per la partecipazione alla gara, al momento della stipula); – euro 1.575,00 + euro 1.560,00 per spese tecniche di progettazione (compensi dell’ing. Mazza Maria Grazia e del geom. De Felice Gianluca), per un totale complessivo di € 3.261,00.

6.5.3. Ed invero, non sono dovuti i consistenti importi relativi ai contratti di leasing e di acquisto delle attrezzature aziendali in quanto non univocamente riconducibili alla procedura di gara oggetto di causa, né sotto il profilo oggettivo, né sotto il profilo temporale. In particolare, i contratti di leasing risultano stipulati in date successive alle determine di “annullamento” dell’aggiudicazione (9 maggio 2022 e 24 maggio 2022), così come i relativi pagamenti delle rate, e le attrezzature asseritamente acquistate dopo l’aggiudicazione della gara corrispondono a mezzi e strumenti che la ricorrente avrebbe già dovuto possedere ai fini dell’integrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal disciplinare, con particolare riferimento al requisito di “aver eseguito in modo regolare ed in maniera continuativa, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, uno o più servizi di raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti […]” (cfr. articolo 7.3 del disciplinare di gara) e, comunque, per la circostanza di essere già immessa in servizio, in qualità di operatrice uscente. Né a tal fine, hanno valore probatorio lo schema riepilogativo delle spese e il quadro economico generale dell’operazione, di provenienza unilaterale dalla medesima ricorrente.

6.6. Il Tribunale ritiene, poi, che non possa essere ristorato il danno richiesto a titolo di perdita di chance che la ricorrente parametra all’utile ritraibile dall’aggiudicazione della gara annullata in autotutela. Infatti, come detto sopra, nella responsabilità precontrattuale è ammissibile il solo ristoro del c.d. “interesse negativo”, con il quale sono ristorate le spese sostenute per le trattative contrattuali e la perdita di occasioni contrattuali alternative, secondo la dicotomia ex articolo 1223 cod. civ. (danno emergente – lucro cessante), ma non anche il danno da perdita di chance, qualora questo, come nella fattispecie, sia identificato nel pregiudizio derivante dal mancato conseguimento del bene in relazione al quale l’amministrazione ha esercitato il potere di autotutela (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 10 maggio 2022, n. 3661). Ne discende, quindi, l’esclusione della spettanza dei danni lamentati dall’originario ricorrente relativi al c.d. interesse positivo e, cioè, riferiti ai vantaggi che avrebbe potuto ottenere dall’esecuzione del rapporto. In altri termini, è ammesso il ristoro della perdita di chance, ma tale possibilità è limitata alle sole occasioni di guadagno alternative cui l’operatore leso avrebbe potuto attingere in assenza del contegno dannoso dell’amministrazione, mentre non è ammesso il ristoro della chance intesa come pura e semplice possibilità di conseguire i guadagni connessi alla concessione mai rilasciata ed al conseguente utilizzo dell’area per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. VI, 1 febbraio 2013, n. 633; Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 697).

6.7. Parimenti infondata la richiesta di risarcimento del danno asseritamente patito dalla ricorrente per la mancata partecipazione ad ulteriori gare, in quanto rimasta sprovvista di allegazione e prova. Sul punto, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «il riconoscimento del lucro cessante, nel danno precontrattuale, non potendo fondarsi sulla mancata esecuzione del contratto o della concessione, è dimostrato esclusivamente mediante l’allegazione di proposte contrattuali sfumate a causa dell’impegno richiesto dalla partecipazione alla gara successivamente annullata» (Consiglio di Stato sez. V, 31 gennaio 2023, n.1074).

7. In definitiva, il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti specificati, e il Comune di Postiglione va condannato al pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno pari ad € 3.261,00. Poiché il risarcimento in parola assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio della ricorrente, sull’importo andrà calcolata anche la rivalutazione monetaria e gli interessi nel periodo intercorrente tra la data di adozione del provvedimento del 15 marzo 2022, n. 31, fino alla data di deposito della presente decisione. Nello specifico, sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero, con decorrenza dal 15 marzo 2022 (giorno in cui si è verificato l’evento dannoso), si computeranno gli interessi legali “compensativi” calcolati dalla data di deposito della presente decisione fino all’effettivo soddisfo (c.d. metodo a scalare indicato per i debiti di valore da Cass., Sez. Un., n. 1712/1995). Sull’intera somma liquidata in via giudiziale a titolo di risarcimento del danno decorrono, infine, gli interessi annui legali dal giorno della pubblicazione della sentenza (in cui il debito di valore si trasforma in debito di valuta e diventa, dunque, liquido, con conseguente applicazione dell’articolo 1282 cod. civ.) sino al saldo ovvero all’effettivo pagamento.

8. L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute da tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

– accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il ricorso;

– condanna il Comune di Postiglione a pagare alla ricorrente, a titolo di responsabilità precontrattuale, la somma di euro 3.261,00, oltre rivalutazione e interessi calcolati secondo quanto specificato in motivazione;

– compensa le spese di lite tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Fabio Di Lorenzo, Referendario

Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Rosa Anna Capozzi   Salvatore Mezzacapo
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO