Pubblicato il 18/03/2024

N. 00201/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00054/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 54 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gsa – Gruppo Servizi Associati s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Caruso e Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Usl di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Top Secret Servizi Fiduciari s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Giuman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Raiders s.r.l., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– della Determinazione n. 1748 del 22.12.2023, comunicata con nota prot. 80462 di pari data, con la quale la AUSL Ferrara – UOC Servizio Comune Economato e Gestione Contratti ha disposto in favore del costituendo RTI tra Top Secret Servizi Fiduciari s.r.l. e Raiders s.r.l. l’aggiudicazione del servizio triennale di gestione delle squadre di emergenza per l’ottemperanza alla normativa sulla “prevenzione incendi” presso le strutture ospedaliere dell’Azienda Usl di Ferrara;

– di tutti i verbali di gara con i relativi allegati;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, per quanto occorra e nei limiti dell’interesse fatto valere, l’art. 6.3 del Disciplinare di gara e la Risposta PI346898-23 al Quesito PI346097-23, quest’ultima da dichiararsi nulla o annullare;

e per la condanna

della resistente Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante declaratoria del diritto all’aggiudicazione della ricorrente, con dichiarazione di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato con l’attuale illegittima aggiudicataria, e con subentro di GSA nel contratto per l’intera durata programmata;

nonché, in subordine, in tutto o in parte, per il risarcimento del danno per equivalente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

– degli atti già impugnati nella misura in cui il successivo esito positivo delle verifiche ne ha determinato la conferma del contenuto.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl di Ferrara e della società Top Secret Servizi Fiduciari s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2024 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

La AUSL di Ferrara ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del “Servizio triennale, rinnovabile di anno in anno per uguale periodo, di gestione delle squadre di emergenza per l’ottemperanza normativa sulla “prevenzione incendi” presso le strutture dell’Azienda Usl di Ferrara”, con base d’asta triennale pari a € 1.046.000, IVA esclusa e con applicazione – trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera – del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di massimo 30 punti per l’offerta economica e massimo 70 punti per quella tecnica.

La GSA, primario operatore del settore della prevenzione e sorveglianza antincendio, ha partecipato alla gara, regolata da un capitolato speciale d’appalto il cui art.1 precisa come oggetto dell’appalto sia un servizio di sorveglianza antincendi che << si differenzia da quello di “vigilanza armata e guardiania” deputato a semplice attività di vigilanza sulle strutture immobiliari senza compiti specialistici in materia di antincendio >>.

Essendosi collocata al secondo posto in graduatoria (con un punteggio totale di 85.55 contro i 90,04 del raggruppamento risultato vincitore) e ritenendo tale risultato non conforme alla lex specialis, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di aggiudicazione, deducendo i seguenti vizi di legittimità:

1. illegittima omissione dell’esclusione del raggruppamento controinteressato in violazione degli artt. 6.1. e 6.4 del disciplinare di gara e dell’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto, nonché dell’art. 100 del d. lgs. 36/2023. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione: né la mandataria, né la mandante, infatti, eserciterebbero professionalmente l’attività di prevenzione e sorveglianza antincendio;

2. illegittima omissione dell’esclusione del raggruppamento controinteressato in violazione degli artt. 6.1. e 6.4 del disciplinare di gara e dell’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto, nonché dell’art. 100 del d. lgs. 36/2023: la stazione appaltante non avrebbe rilevato la carenza del requisito della capacità tecnica e professionale richiesta a pena di esclusione dall’art. 6 del disciplinare;

3. illegittima omissione dell’esclusione del raggruppamento controinteressato in violazione dell’art. 70, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023, in quanto l’offerta, contenente informazioni erronee e fuorvianti ex art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. 36/2023, avrebbe dovuto essere qualificata come inidonea. In subordine sarebbe il punteggio ad essere stato erroneamente attribuito. L’offerta, infatti, non avrebbe indicato, nell’organigramma di commessa, alcun addetto alla sicurezza antincendio. Essa, inoltre, prevedeva l’impiego di dieci risorse, oltre a quattro jolly, “con un’anzianità di servizio pari ad almeno 3 anni di esperienza nel medesimo ruolo, che avrà già operato in contesti similari ed avrà effettuato attività analoghe a quelle oggetto di appalto”, laddove ciò risulterebbe impossibile non avendo le società mai svolto servizi di prevenzione e sorveglianza antincendio e non avendo operato presso strutture sanitarie. Non risulterebbe, inoltre, che il personale da impiegare abbia fruito della necessaria formazione. Ne deriverebbe, dunque, secondo la ricorrente, l’erronea attribuzione del giudizio “buono” (pari a 18,75 punti), corrispondente a quello assegnato a Imprese che operano stabilmente e/o esclusivamente nel settore della prevenzione e sorveglianza antincendio. L’inidoneità dell’offerta, inoltre, parrebbe deducibile anche dalla descrizione dell’abbigliamento del personale, non conforme allo specifico servizio da svolgere che richiederebbe una dotazione in materiale ignifugo e atto alla protezione dell’operatore e la disponibilità di DPI di III Categoria minimi per l’attività antincendio di cui non vi sarebbe traccia;

4. violazione degli artt. 11, 102 e 110 del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 9, 23 e 25 del disciplinare di gara e conseguente difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’aggiudicazione sarebbe stata disposta senza verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati, nonché la sostenibilità e congruità dell’offerta, nonostante la presenza di elementi sintomatici di anomalia, quali il ribasso significativamente superiore a quello degli altri cinque concorrenti che hanno partecipato alla gara, un costo della manodopera sensibilmente inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante e il superamento della soglia dei quattro quinti del punteggio assegnabile che nella previgente normativa rendeva necessaria la valutazione di anomalia.

Si è costituito in giudizio il raggruppamento controinteressato, sostenendo l’infondatezza del ricorso, in quanto la procedura di cui trattasi non riguarderebbe l’affidamento della sorveglianza attiva in materia antincendio, come sostenuto da parte ricorrente, ma, piuttosto, la “gestione delle squadre di emergenza”: attività rispetto a cui l’aggiudicatario avrebbe dimostrato di essere qualificato, avendo svolto servizi analoghi per importi complessivamente superiori a quello dell’oggetto dell’appalto in questione.

Eccepita l’infondatezza delle censure volte a contestare l’assegnazione del punteggio, quanto all’ultima censura parte resistente sostiene la carenza di interesse a far valere la doglianza, in quanto la ricorrente non avrebbe censurato né il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, né l’anomalia dell’offerta.

Analoghe difese sono state dispiegate dalla stazione appaltante.

Alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2024, parte ricorrente ha rinunciato alla misura cautelare a fronte della fissazione dell’udienza per la trattazione della controversia nel merito al 14 marzo 2024.

Successivamente, con la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha ribadito la fondatezza della seconda censura dedotta nel ricorso introduttivo, la quale sarebbe dimostrata dall’esito dei controlli che avrebbero confermato la natura dichiarata dei servizi svolti, non riconducibili, secondo la ricorrente, alla categoria della “sorveglianza antincendi”, il che avrebbe dovuto comportare l’esclusione del raggruppamento controinteressato per mancanza di un requisito essenziale. Ciò non è accaduto, secondo quando sostenuto in ricorso, in quanto l’incompleta istruttoria ha condotto a un esito positivo della stessa e, conseguentemente, all’adozione di un provvedimento confermativo dell’aggiudicazione privo di motivazione nella parte in cui ha implicitamente ritenuto sussistenti i requisiti tecnici richiesti dal disciplinare di gara, nonostante le controinteressate non possano vantare alcuna esperienza specifica nel settore della prevenzione e sorveglianza antincendio, tantomeno nel peculiare e delicato ambito sanitario.

In sede di verifica, infatti, la Biennale di Venezia ha riferito che il fatturato di € 765.862,73 che la Raiders S.r.l. pretende di imputare a “servizi di vigilanza armata e vigilanza antincendio” è in realtà riferito al “servizio di sorveglianza armata, in orario diurno e notturno, da svolgere nell’ambito delle fasi di allestimento svolgimento e disallestimento delle manifestazioni organizzate dalla Fondazione La Biennale di Venezia nel biennio 2021-2022”. Quanto al servizio fornito all’Università Ca Foscari, oggetto del contratto era il “servizio di vigilanza armata presso le sedi dell’Università Ca’ Foscari Venezia” e le prestazioni fatturate risultano essere non coerenti con il servizio di sorveglianza antincendio (ricevimento merci e allestimento scaffali, portierato e controllo accessi, portierato, verifiche sui green pass, sorveglianza armata in manifestazione organizzata e sorveglianza armata presso Università).

Anche la Fondazione per lo sviluppo dell’arte contemporanea Victoria ha affermato che il servizio affidato alla Raiders è quello di portierato e vigilanza

Parte ricorrente ha, quindi, integrato il quarto motivo di ricorso, sostenendo l’illegittimità dell’implicito giudizio di adeguatezza dell’offerta, in quanto non sarebbe stata né dichiarata, né tantomeno dimostrata, l’equivalenza economica e normativa del CCNL applicato ai dipendenti dell’RTI aggiudicatario (ASSIV “CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”), rispetto al CCNL “Sorveglianza Antincendio”. Dimostrazione che, secondo parte ricorrente, non avrebbe comunque potuto essere fornita dal momento che la stessa stazione appaltante, all’art. 1 del CSA ha operato una netta distinzione tra i servizi di prevenzione e sorveglianza antincendio e quelli di vigilanza armata e non.

L’RTI controinteressato ha implicitamente rinunciato ai termini a difesa rispetto al ricorso per motivi aggiunti da ultimo depositato, articolando le proprie difese anche rispetto al contenuto di quest’ultimo, le cui censure sarebbero inammissibili prima ancora che infondate. La prima di esse, infatti, attiene alla, pretesa, sopravvenuta efficacia dell’aggiudicazione, senza considerare che nessun provvedimento risulta essere stato adottato al fine di dichiarare ciò in ragione del mancato completamento delle verifiche.

Parimenti, anche la seconda doglianza sarebbe stata proposta prima che la stazione appaltante abbia effettuato la verifica dei contenuti del CCNL applicato, obiettivo dichiarato dell’istruttoria avviata dall’Azienda USL.

Entrambe le censure sarebbero, comunque, infondate per le ragioni già ampiamente articolate nella difesa dispiegata in relazione al ricorso introduttivo.

Infine, anche la USL di Ferrara, dopo aver espressamente rinunciato ai termini a difesa, ha replicato alle deduzioni di parte ricorrente.

Alla pubblica udienza del 14 marzo 2024, dopo ampia discussione, la controversia è stata, dunque, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame la società ricorrente tende, principalmente, all’esclusione dalla gara del RTI controinteressato per carenza dei requisiti professionali richiesti e solo in subordine alla riduzione del punteggio assegnato a tale concorrente.

Esso può essere definito integralmente, nonostante il deposito di un ricorso per motivi aggiunti in data 27 febbraio 2024, attesa la rinuncia ai termini a difesa delle controparti che, dopo aver integralmente dispiegato la propria difesa, anche con riferimento a quanto dedotto nello stesso ricorso per motivi aggiunti, hanno espressamente richiesto la pronuncia anche in relazione a quest’ultimo, senza nulla eccepire nemmeno in occasione della discussione nell’ambito dell’udienza pubblica.

Ciò chiarito, il primo motivo di ricorso si fonda sulla pretesa carenza del requisito essenziale di qualificazione rappresentato dall’iscrizione camerale per attività coerenti con i servizi da affidare. Nel caso di specie, infatti, il certificato della CCIAA relativo alla mandante Raiders dà conto dell’attività prevalente rappresentata da “servizi di vigilanza privata”, cui si aggiunge quella secondaria di “servizi integrati di gestione agli edifici … servizi di portineria … servizi investigativi privati … altri servizi di sostegno alle imprese”, ma non anche i servizi di sorveglianza antincendi.

La mandataria Top Secret Servizi Fiduciari S.r.l., pur menzionando nel proprio oggetto sociale esteso anche la “vigilanza antiincendio” risulta esercitare, a titolo principale, l’attività di “servizi di investigazione e sicurezza” e, quale attività secondaria, quella di “servizi di portierato e guardiania non armata (dal 20/01/2022)”.

Secondo la tesi di parte ricorrente, dunque, proprio in ragione dell’attività effettivamente svolta dalla due partecipanti al raggruppamento controinteressato, la stazione appaltante, andando oltre quelle che sono le mere declaratorie dell’oggetto sociale e indagando sull’effettiva esperienza professionale delle imprese, avrebbe dovuto addivenire all’esclusione delle stesse, in quanto, in concreto, non operanti nello specifico settore della sorveglianza antincendio presso strutture sanitarie (particolare rilevante, secondo la ricorrente, in considerazione delle peculiarità e degli specifici rischi che connotano tali strutture sotto il profilo della sicurezza antincendio) oggetto dell’appalto in questione e, dunque, prive del requisito di idoneità professionale richiesto dall’art. 6.1. del disciplinare.

Quest’ultimo, infatti, richiede a pena di esclusione, la “Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività̀ pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.”, ma tale elemento formale non avrebbe dovuto essere ritenuto sufficiente dalla stazione appaltante.

A sostegno di tale tesi è richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, favorendo un’interpretazione sostanziale, ha affermato il principio secondo cui, per soddisfare il possesso del requisito professionale, il fare riferimento al solo oggetto sociale non può ritenersi sufficiente di per sé, <<considerato che “esprime solo la misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori -per vero, potenzialmente illimitati- nei quali la stessa potrebbe in astratto operare” (Cons. Stato, V, 18 gennaio 2021, n. 508; 10 aprile 2018, n. 2176; Cga, 26 marzo 2020, n. 213), e che occorre far riferimento piuttosto, a tal riguardo, alla attività “effettivamente” svolta dall’impresa, come risultante dall’iscrizione camerale, così da escludere il requisito in relazione ad (irrilevanti) “ambiti operativi [pur presenti nell’oggetto sociale] ove non effettivamente attivati” (cfr. Cons. Stato, V, 18 luglio 2022, n. 6131; Id., n. 508 del 2021, cit.; Cga, n. 203 del 2020, cit.).>>. (Cons. Stato, Sezione Quinta, sentenza 23 dicembre 2023, n. 11150).

Seguendo tale orientamento, il raggruppamento controinteressato, che, secondo quanto sostenuto in ricorso, non potrebbe vantare esperienze pregresse, avrebbe dovuto essere escluso per mancanza di un requisito essenziale e cioè l’esperienza nella gestione di un servizio altamente qualificato come quello della sorveglianza antincendi che comprende prevenzione (e, dunque, riduzione del rischio dell’evento incendiario), nonché sorveglianza e primo intervento, se necessario e si differenzia dal portierato e dalla vigilanza armata in ragione delle specifiche attività richieste, così come descritte all’articolo 1 del capitolato speciale, il cui espletamento presuppone la professionalità tipica dell’ addetto ai servizi antincendi.

E che si tratti di due tipologie diverse di servizio è stato affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 121 del 2017, nella quale si legge che “l’esercizio della vigilanza armata non può sostituire il necessario ricorso a squadre antincendio, in possesso dei requisiti di legge, alle quali deve essere principalmente affidata la delicata attività di prevenzione”: per l’esercizio del servizio di sicurezza antincendio si rende, dunque, necessaria una specifica qualificazione.

Ciò chiarito, la difesa di parte resistente si fonda sul fatto che, nel caso di specie, la gara non avrebbe a oggetto l’affidamento della sorveglianza attiva in materia antincendio, ma, piuttosto, la “gestione delle squadre di emergenza”.

Tale tesi prende le mosse, però, da una non corretta lettura dell’oggetto della procedura di gara, descritto nel capitolato speciale come servizio “di gestione delle squadre di emergenza per l’ottemperanza alle norme sulla prevenzione incendi presso le strutture immobiliari dell’Azienda Usl di Ferrara”. Lo stesso articolo 1 del medesimo CS prosegue, poi, specificando che “Per sorveglianza attiva antincendio s’intende il servizio di presidio fisico, volto a controllare all’interno dei locali oggetto dell’appalto, tutti quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili che possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione.”. Segue un puntuale elenco delle attività richieste, tra cui spiccano il controllo visivo giornaliero delle condizioni di sicurezza nelle strutture, dello stato di integrità, manutenzione, posizionamento e funzionamento dei presidi antincendio e dei diversi componenti (porte Rei, rilevatori di fumo, estintori, illuminazione d’emergenza, idranti, zone filtro, evacuatori fumo calore, vani scala e prove di fumo, corretto utilizzo dei locali delle bombole di reparto), nonché del regolare funzionamento ed integrità di tutti gli impianti tecnologici quali ascensori, impianti di illuminazione, idrici, di riscaldamento, di gas medicali. Ad esse si aggiungono il supporto nell’attuazione delle procedure di evacuazione provvedendo ad effettuare tutti gli interventi previsti dalle norme di sicurezza, anche nel caso di eventi che comportano rischi ambientali quali sismi, alluvioni, eventi atmosferici estremi o altro ancora e la collaborazione con il personale aziendale reperibile in caso d’interventi in pronta disponibilità, il controllo periodico del contenuto degli armadi di DPI antincendio, la rilevazione e gestione degli allarmi antincendio e il contenimento dell’eventuale incendio, supportando anche le squadre di soccorritori esterne.

In sostanza, si tratta dell’attività di pattugliamento e presidiamento della struttura sanitaria, diretto alla prevenzione costante degli incendi (con la verifica e la manutenzione, in primo luogo, di tutti i presidi anticendio, ma anche con la verifica di tutti gli impianti potenzialmente fonti di pericolo e conseguente attivazione delle relative squadre di manutenzione) e al pronto intervento, con coordinamento di processi e risorse umane, nel caso di evento dannoso (incendio).

Proprio in ragione di ciò il capitolato speciale prevede che, trattandosi di un servizio che << si differenzia da quello di “vigilanza armata e guardiania” deputato a semplice attività di vigilanza sulle strutture immobiliari senza compiti specialistici in materia di antincendio >>, “Il personale addetto al servizio dovrà necessariamente essere in possesso di specifica formazione indispensabile per eseguire il servizio, condizione professionale che rende necessario acquisire risorse umane denominate “Addetti alla sicurezza antincendio” formate ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”. Conseguentemente, esso puntualizza che, trattandosi di servizio prestato a favore di strutture sanitarie, gli ‘Addetti alla sicurezza antincendio’ dovranno essere appositamente formati per un livello di rischio elevato e al personale dovrà essere applicato il CCNL “Sorveglianza Antincendio”.

Tutto ciò vale ad escludere la veridicità di quanto sostenuto dal controinteressato e cioè che “Non si tratta, quindi, di sorveglianza attiva antincendio che implica, da parte del personale dedicato, la concreta messa in opera di misure di neutralizzazione e/o contenimento dell’incendio”, essendo vero il contrario.

Né può ritenersi che oggetto di gara sia un servizio qualificabile come “coerente” rispetto a quelli di “portierato” e “sorveglianza armata e non” svolti dal soggetto risultato aggiudicatario – peraltro presso strutture ben diverse da quelle ospedaliere, che presentano rischi del tutto peculiari rispetto alle sedi museali -, in alcun modo riconducibili alla categoria dei servizi di sorveglianza, vigilanza, assistenza e consulenza in materia antincendio.

Servizi, questi ultimi, che debbono essere prestati per garantire il funzionamento del sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, così come descritto dall’art. 42 del Titolo V, dell’allegato III al D.M. 19 marzo 2015 e delineato in un apposito documento che deve essere adottato dalla struttura sanitaria. Esso risulta caratterizzato da attività del tutto peculiari, che debbono essere poste in essere da soggetti adeguatamente formati.

Fatte tale premesse, la censura è solo in parte fondata, in quanto il Collegio ritiene che non sia ravvisabile la dedotta violazione dell’art. 100, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 che parte ricorrente ritiene sussistere in ragione del fatto che le imprese partecipanti al RTI concorrente sarebbero prive del requisito di idoneità professionale. A prescindere dalla mera declaratoria dell’oggetto sociale, infatti, la Top Secret ha dimostrato di aver “attivato” in concreto la previsione dell’oggetto sociale dichiarato alla CCIAA, avendo effettivamente svolto, almeno in un’occasione, un servizio di vigilanza che comprendeva anche quella antincendio ed avendo alle proprie dipendenze personale avente la qualifica di “Addetto alla sicurezza antincendio”.

Per quanto attiene alla Raiders, invece, tale società ha nel suo oggetto lo svolgimento di consulenze nell’ambito della protezione civile e della difesa civile: attività latamente riconducibile anche all’ambito della sicurezza antincendio, anche in considerazione del fatto che l’amministratore unico della stessa, indicato nell’offerta come responsabile del servizio, è in possesso della qualifica di “Security manager”.

Si tratta, dunque, di un esperto di Security aziendale, definibile come soggetto abilitato allo studio, sviluppo ed attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi, volti a prevenire, fronteggiare e superare eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di cui l’azienda dispone o di cui necessita, per garantirsi un’adeguata capacità concorrenziale nel breve, nel medio e nel lungo termine.

Ciononostante, tale società non ha dimostrato di aver mai svolto alcuna attività riconducibile all’ambito della “sorveglianza antincendi” e tale circostanza risulta essere determinante anche alla luce di quanto dedotto nel secondo motivo di ricorso.

Con la seconda censura, infatti, parte ricorrente lamenta la mancata esclusione del raggruppamento controinteressato, privo dei requisiti previsti dall’art. 6.3 del Disciplinare di gara, il quale richiedeva, ai fini della partecipazione, l’ “esecuzione negli ultimi tre anni di un servizio analogo o di vari servizi analoghi a quelli oggetto di gara (vigilanza o gestione di impianti tecnologici ad uso degli immobili con particolare riferimento agli impianti antincendio) di importo minimo anche cumulativo almeno pari all’importo a base d’asta, iva esclusa”.

Secondo quanto evidenziato in ricorso, la mandataria Top Secret Servizi Fiduciari s.r.l. avrebbe speso, a dimostrazione della propria qualificazione, quattro servizi (per un importo totale di 673.766,00 euro), ma non computabili in quanto riferiti all’attività di mero portierato. La mandante Raiders s.r.l., invece, ha anch’essa dichiarato quattro servizi (per un importo di € 1.441.903,73), i quali sarebbero stati tutti erroneamente qualificati come “servizi di vigilanza armata e vigilanza antincendio”. All’esito delle verifiche disposte, infatti, il contratto più importante (fatturato di € 765.872,73) risulta riguardare la “sorveglianza armata per le manifestazioni organizzate dalla Fondazione La Biennale di Venezia nel biennio 2021-2022”, mentre il contratto per un importo di € 223.840,00 stipulato con l’Università Ca Foscari, riguarda la procedura di “Affidamento dei servizi di vigilanza armata presso le sedi dell’Università Ca’ Foscari Venezia”.

Si tratta, dunque, di contratti per servizi che non possono essere qualificati come “analoghi” a quello oggetto di affidamento per espressa previsione della lex specialis di gara (cfr., sul punto, il testo dell’articolo 1 del capitolato speciale più sopra riportato), che chiarisce in modo inequivocabile e coerente con il restante contenuto della disciplina della gara come quella oggetto di appalto sia un’attività di sorveglianza attiva antincendio del tutto diversa dalla vigilanza armata e dalla guardiania, il cui espletamento richiede necessariamente una specifica formazione.

Quanto ai servizi dichiarati dalla Top secret Servizi Fiduciari, solo uno di essi – quello prestato a favore di Unicomm s.r.l. – comprende anche “i servizi di presidio antincendio, antinfortunistica e portierato” (per un importo di € 266.991,00).

Si tratta, dunque, di un servizio che ben poteva essere speso per dimostrare il possesso del requisito richiesto, ma insufficiente ad integrare l’importo minimo dello stesso, fissato dall’art. 6.3 del disciplinare di gara in misura pari all’importo a base d’asta, iva esclusa (1.045.512,00) e ciò anche volendo considerare l’intero importo del contratto.

Invero, l’importo minimo non potrebbe essere comunque raggiunto neanche considerando tutti i servizi dichiarati dalla società in parola e sommariamente qualificati come di “portierato”.

Ne deriva che risulta del tutto irrilevante che la stazione appaltante, nel rispondere al quesito PI346097-23, abbia affermato di ritenere condivisibile l’interpretazione proposta dal concorrente, secondo cui i servizi di vigilanza/portierato che ricomprendano anche l’attività di gestione impianti tecnologici sarebbero da considerarsi analoghi a quello oggetto di gara.

Infatti, anche a prescindere dal fatto che tale chiarimento si pone in contrasto con la lex specialis e dal fatto che non risulta dimostrato se e quanta parte dei servizi dichiarati fosse relativa alla gestione degli impianti, anche considerando il loro intero ammontare (pari a 673.766,00 euro) essi non avrebbero comunque una consistenza tale da integrare il possesso del requisito richiesto.

L’accoglimento di tale censura risulta essere assorbente e rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze e del successivo ricorso per motivi aggiunti, atteso che esso comporta la declaratoria dell’illegittimità dell’ammissione alla gara del raggruppamento controinteressato.

Così accolto il ricorso, le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.

Condanna le parti resistenti alla corresponsione, a favore della ricorrente, della somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) ciascuna, per un totale di 8.000,00 (ottomila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Ugo Di Benedetto, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Mara Bertagnolli   Ugo Di Benedetto
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO