PREMESSE
Rif. gara indetta il 28.6.2023.
Il 2° classificato [III] impugna l’aggiudicazione al 1° classificato RTI [AAA]-[TTT]-[CCC]
SUL MOTIVO RELATIVO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER LA MANCANZA DI IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE
Premesso che la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario non recava l’impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, e che la s.a. attiva il soccorso, la ricorrente deduce l’illegittimità del soccorso, e comunque che l’aggiudicatario doveva essere escluso, avendo prodotto, in sede di soccorso, documenti privi di data certa.
Il TAR respinge. E’ legittima l’attivazione del soccorso istruttorio qualora la garanzia provvisoria manchi dell’impegno del garante al rilascio della garanzia definitiva; in tal caso, in sede di soccorso, l’o.e. deve provare che tale impegno era stato assunto in epoca antecedente al termine per le offerte, e tale prova è assolta anche dalla firma digitale.
1.2. Secondo parte ricorrente, la stazione appaltante sarebbe incorsa nella violazione del bando … e … del disciplinare …, nonché degli artt. 93, comma 8 e 103, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, non avendo escluso … il raggruppamento controinteressato nonostante lo stesso avesse omesso di produrre, in sede di presentazione dell’offerta, la dichiarazione di impegno, emessa da un Istituto Bancario/Assicurativo (o altro soggetto autorizzato di cui all’art. 93, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016), al rilascio della garanzia definitiva, benché espressamente richiesta a pena di esclusione dalla legge e dalla lex specialis di gara. … l’impegno in tal senso sarebbe stato formalmente formulato solo attraverso l’appendice di deroga datata 19 settembre 2023 e sottoscritta il 20 settembre 2023 e, pertanto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato al 5 settembre 2023: ciò in violazione della lex specialis di gara.
2. Parte ricorrente trascura … di considerare la rilevanza del contratto sottoscritto il 4 settembre 2023 dal consorzio risultato aggiudicatario e dalla Reale Mutua Assicurazioni, recante l’accordo per l’assunzione dell’impegno di quest’ultima alla presentazione della cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione …
Tale documento, di data certa antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (come comprovato dalla firma digitale apposta in calce), è stato prodotto alla stazione appaltante al fine di dimostrare il rispetto, nella sostanza, della prescrizione della lex specialis di gara, ancorché una svista nella compilazione del modulo relativo alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara attestasse il contrario.
…
2.2. … i primi due punti delle premesse della pattuizione speciale in parola appaiono dirimenti, in quanto consentono, al contempo, di individuare il soggetto contraente e di dedurre lo specifico impegno della Reale Mutua a fornire la cauzione definitiva. Nel primo di essi, infatti, si dà specificamente conto che la pattuizione accede alla polizza provvisoria i cui estremi sono puntualmente ed inequivocabilmente riportarti, consentendo, dunque, una puntuale riconduzione della stessa al medesimo contraente. Circostanza confermata dalla sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante sia di [III] s.p.a. e [TTT], che di [CCC] s.p.a..
2.3. Nel secondo alinea delle premesse si rappresenta, altresì, come la pattuizione sia conseguenza della previsione dell’art. 93 del d.lgs. 50 del 2016, in ragione del quale la polizza è obbligatoriamente corredata dall’impegno della Società a rilasciare la polizza fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto: conseguentemente è chiaramente esplicitato che oggetto del patto sottoscritto era proprio l’impegno alla costituzione della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione della gara.
2.2. Non vi è dubbio, quindi, che l’impegno della Reale Mutua Assicurazioni a costituire la garanzia definitiva a favore del raggruppamento poi risultato aggiudicatario sussistesse sin dal giorno antecedente alla scadenza del termine per la formulazione dell’offerta, ancorché, per un mero refuso, la Scheda Tecnica della polizza fidejussoria riportasse la dicitura “NO” nel campo riservato all’impegno al rilascio della cauzione definitiva.
3. Accertato, dunque, che il concorrente aveva regolarmente acquisito la disponibilità del proprio assicuratore a fornire la garanzia prima della presentazione dell’offerta, l’attenzione deve essere traslata sull’ammissibilità del ricorso al soccorso istruttorio per sopperire all’originaria carenza della produzione del formale impegno in tal senso all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza, da cui il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, l’operatore economico è legittimato a rimanere in gara nel solo caso in cui la cauzione provvisoria presentata in sanatoria o la dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia definitiva siano riferibili a data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, pena la violazione della par condicio tra tutti i concorrenti che si realizzerebbe nel caso in cui venisse ad uno di essi consentita la presentazione di una cauzione provvisoria o di una dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia definitiva formatasi in data successiva a tale momento (cfr. in tal senso, le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. V, 26 gennaio 2021, n. 804, 16 gennaio 2020, n. 399 e 4 dicembre 2019, n. 8296).
Il soccorso istruttorio è utilizzabile, dunque, solo per l’integrazione della documentazione già prodotta in gara e, con specifico riferimento a fattispecie come quella in esame, al fine di dimostrare un impegno assunto prima della scadenza del termine per presentare l’offerta ovvero di sopperire all’incompletezza o irregolarità della cauzione prodotta.
Condizione che, per quanto sopra precedentemente rappresentato al punto 2, deve ritenersi ricorrere nella fattispecie in esame.
Ne deriva il rigetto del ricorso …
CONCLUSIONI
Il TAR respinge quindi il ricorso.