Pubblicato il 03/01/2024

N. 00004/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00583/2023 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 583 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Selexi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9850270BF1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Giulio Gomitoni e Stefano Invernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bologna, via Caprarie n. 7;

nei confronti

Recrytera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Balzarini e Andrea Mascetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Minerva Testing Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Penelope Vecli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,

– del Bando di gara emesso dal Cineca Consorzio Interuniversitario e datato 31 maggio 2023 avente ad oggetto il «servizio di individuazione, organizzazione e disponibilità dei test center per l’espletamento della prova concorsuale relativa all’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale (corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria lm-41 e lm-46) in lingua inglese per l’ a.a. 2023\2024. – cig : 9850270bf1» con importo a base di gara di Euro 1.500.000;

– del disciplinare di gara datato 31 maggio 2023;

– del verbale delle sedute di valutazione delle offerte tecniche del 26 luglio 2023 e 27 luglio 2023;

– dell’aggiudicazione dell’appalto alla Minerva Testing Limited, resa nota con comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2015 datata 1° agosto 2023;

e, per quanto occorrer possa, del contratto aggiudicato all’esito della procedura di gara, se stipulato;

nonché per il subentro

della ricorrente all’aggiudicataria nel contratto aggiudicato e stipulato all’esito della procedura di gara,

nonché per il risarcimento e/o l’indennizzo

di ogni danno materiale e immateriale derivante alla ricorrente dall’esecuzione degli atti impugnati, subito e subendo.

Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da Selexi S.r.l. in data 2 ottobre 2023:

per l’annullamento, oltre che degli atti già impugnati,

– dell’atto di riconvocazione della commissione giudicatrice da parte del Cineca Consorzio Universitario, emesso e comunicato il 31 agosto 2023 con il quale il Cineca ha disposto «di riconvocare la Commissione Giudicatrice in seduta riservata speciale per il giorno 1° settembre 2023, ad ore 10, al fine di compiere la valutazione integrale dell’offerta tecnica del concorrente Selexi S.r.l. nella parte relativa all’elemento di valutazione n. 1 “Esperienza in ambito di gestione di test center”»;

– del verbale della seduta di seconda valutazione delle offerte tecniche del 1° settembre 2023;

– dell’atto emesso il 4 settembre 2023 da Cineca Consorzio Universitario di presa d’atto del verbale della riunione della commissione giudicatrice del 1° settembre 2023, di verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara ed efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, comma 7, D.Lgs. 50/2015 con cui il Cineca ha dichiarato di confermare l’aggiudicazione già disposta con atto del 1° agosto 2023 in favore dell’operatore Minerva Testing Limited, l’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’articolo 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016;

– della comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione del 4 settembre 2023 con cui il Cineca Consorzio Universitario ha comunicato di aver disposto l’efficacia dell’aggiudicazione nei confronti di Minerva Testing Limited;

– del contratto stipulato tra Cineca Consorzio Universitario e Minerva Testing Limited in data 5 settembre 2023;

– della comunicazione del 5 settembre 2023 di avvenuta stipulazione del contratto Cineca Consorzio Universitario e Minerva Testing Limited in data 5 settembre 2023;

e, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto preparatorio, presupposto, esecutivo, attuativo, confermativo o comunque connesso rispetto agli atti impugnati, ancorché non conosciuto,

nonché per il subentro

della ricorrente all’aggiudicataria nel contratto aggiudicato e stipulato all’esito della procedura di gara,

nonché per il risarcimento e/o l’indennizzo

di ogni danno materiale e immateriale derivante alla ricorrente dall’esecuzione degli atti impugnati, subito e subendo.

 

 

Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Recrytera S.r.l., di Consorzio Interuniversitario Cineca e di Minerva Testing Ltd;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. Il Consorzio Interuniversitario CINECA ha bandito la procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di individuazione, organizzazione e disponibilità dei test center per l’espletamento della prova concorsuale relativa all’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale (corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria lm-41 e lm-46) in lingua inglese per l’anno accademico 2023/2024. Più precisamente all’appaltatore è stato demandato il reperimento e l’allestimento delle sedi fisiche, tutte al di fuori del territorio nazionale, ove far svolgere ai candidati le prove per accedere ai corsi di laurea, la predisposizione dei test e l’approntamento di un sistema di prenotazione on-line con versamento del contributo di partecipazione da parte dei candidati.

Il corrispettivo dell’appalto, pari a €uro 1.500.000,00, in è stato determinato dalla stazione appaltante in misura fissa, non suscettibile cioè di ribasso: l’individuazione dell’aggiudicatario è stata legata al solo pregio tecnico delle offerte in relazione a tre elementi, vale a dire (a) l’esperienza in ambito di gestione dei test center, (b) la piattaforma di registrazione e di pagamento del contributo da parte dei partecipanti alla selezione, (c) le sedi all’estero proposte.

Alla gara hanno partecipato tre operatori economici: Minerva Testing Limited, aggiudicataria con complessivi 92 punti, Recrytera S.r.l., giunta seconda con complessivi 90 punti, Selexi S.r.l., classificatasi terza con complessivi 78 punti.

2.1. Gli esiti della procedura di evidenza pubblica sono stati contestati da Selexi S.r.l..

2.2. Più precisamente, con il ricorso principale la terza classificata si duole del fatto che la propria relazione non sia stata valutata nella sua interezza, non avendo la commissione giudicatrice esaminato le pagine che eccedevano il numero massimo consentito dalla legge di gara.

Secondo la ricorrente la Commissione giudicatrice avrebbe violato o male applicato la legge di gara e i principi che regolano le procedure concorrenziali (primo motivo di impugnazione), ovvero – in subordine – la legge di gara sarebbe nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (secondo motivo di impugnazione).

2.3. Con il successivo ricorso per motivi aggiunti la società Selexi S.r.l. ha censurato sotto plurimi profili il riesame disposto d’ufficio dal CINECA, il quale ha sì condotto al riconoscimento di un maggior punteggio alla propria offerta (segnatamente, 86 punti in luogo di 78), ma non alla modifica della classifica finale.

In sintesi, la ricorrente contesta le modalità di svolgimento del riesame (terzo motivo di impugnazione), le modalità di svolgimento del confronto comparativo (quarto motivo di impugnazione), i punteggi attribuiti alle tre offerte in gara in relazione agli elementi di valutazione (quinto motivo di impugnazione).

2.4. Per i dedotti motivi di illegittimità la società Selexi S.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto a Minerva Testing Limited e degli atti presupposti in epigrafe indicati, oltre alla declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con proprio subentro nel servizio, e al risarcimento del danno da lucro cessante nella misura del 25% del prezzo fissato dal bando o nella diversa misura da determinarsi in corso di causa mediante CTU.

3.1. Si è costituito in giudizio il CINECA, opponendosi in rito e nel merito alle tesi avversarie e concludendo per la reiezione di entrambi i ricorsi.

3.2. Si è costituita in giudizio anche la seconda classificata, Recrytera S.r.l., esplicitando di avere interesse a contraddire ai ricorsi promossi da Selexi S.r.l., avendo a propria volta gravato in separato giudizio l’aggiudicazione a Minerva Testing Limited dell’appalto per cui è causa.

Anch’essa conclude per il rigetto, in rito e/o nel merito, delle impugnazioni avversarie.

3.3. Infine si è costituita in giudizio l’aggiudicataria Minerva Testing Limited, ma solamente per resistere al ricorso per motivi aggiunti, dichiarando di non avere mai ricevuto la notifica di quello introduttivo del giudizio.

4. Rinunciata da parte della ricorrente la domanda cautelare proposta con il ricorso principale e poi non riproposta con il ricorso per motivi aggiunti, la causa è stata infine chiamata alla pubblica udienza del 5 dicembre 2023 e al termine trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.1. Viene in decisione la causa promossa dalla società Selexi S.r.l. avverso l’aggiudicazione alla società Minerva Testing Limited dell’appalto del servizio di individuazione, organizzazione e disponibilità dei test center per l’espletamento della prova concorsuale relativa all’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale (corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria lm-41 e lm-46) in lingua inglese per l’anno accademico 2023/2024.

L’odierna ricorrente ha partecipato alla procedura aperta bandita dal Consorzio Interuniversitario CINECA, classificandosi terza, dietro non solo all’aggiudicataria, ma anche alla società Recrytera S.r.l..

1.2. La società Selexi S.r.l. con il ricorso principale e il successivo ricorso per motivi aggiunti ha chiesto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto a Minerva Testing Limited e degli atti presupposti, oltre alla declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con proprio subentro nel servizio, e al risarcimento del danno da lucro cessante nella misura del 25% del prezzo fissato dal bando o nella diversa misura da determinarsi in corso di causa mediante CTU.

1.3. Va dato atto che la prova di ammissione ai corsi di laura lm-41 e lm-46 è già stata svolta, che l’anno accademico 2023/2024 è già stato avviato, che il servizio – secondo quanto rappresentato dall’Amministrazione e non contestato dalle controparti – è stato integralmente eseguito: residua pertanto il solo interesse risarcitorio.

2.1.1. Ciò premesso e passando al ricorso principale, va osservato che l’offerta di Selexi S.r.l. non era stata integralmente esaminata dalla Commissione giudicatrice, perché composta di un numero di pagine superiore a quello consentito dalla legge di gara, di talché le pagine che eccedenti non erano state valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio finale.

2.1.2. Di tanto si duole la ricorrente, che al riguardo deduce:

– che il disciplinare di gara non determinava le conseguenze in caso di superamento del numero massimo di pagine, che altresì non specificava le modalità di formattazione delle stesse con la conseguenza che le offerte delle concorrenti – redatte in un formato più denso – erano state valutate per intero pur se formate da un numero di battute superiore, che comunque lo scostamento era stato irrisorio (primo motivo di impugnazione, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 8.5 e 8.6 del disciplinare di gara. Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dei principi del Codice dei Contratti. Irragionevolezza, illogicità, sviamento ed eccesso di potere”);

– che, in subordine, ove rigidamente interpretata, la previsione del Disciplinare di gara che limita il numero di pagine dell’offerta tecnica sarebbe nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione (secondo motivo di impugnazione, intitolato “Nullità degli artt. 8.5 e 8.6 del disciplinare di gara per violazione dell’art. 83, co. 8°, d.lg. n. 50/2016. Irragionevolezza, illogicità, sviamento ed eccesso di potere”).

2.2.1. Sennonché, come già esposto nella parte in fatto, il CINECA ha disposto d’ufficio la rivalutazione dell’offerta di Selexi S.r.l. nella sua interezza: rivalutazione conclusasi con l’attribuzione di un maggior punteggio (86 punti in luogo di 78), ma non tale da modificare la graduatoria delle offerte.

2.2.2. La suvvista circostanza determina, così come eccepito dalla difesa della controinteressata Recrytera S.r.l., l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, giusta quanto dispone l’articolo 35, comma 1, lettera c), Cod. proc. amm..

La società Selexi S.r.l. ha visto infatti soddisfatto il proprio interesse strumentale alla riedizione del potere, ma non anche quello finale a sopravanzare le concorrenti e conseguire così il bene della vita rappresentato dall’affidamento dell’appalto.

Ne consegue che, anche ove astrattamente fondate le censure prospettate, comunque la ricorrente non potrebbe ambire ad alcun risarcimento del danno, posto che la valutazione integrale dell’offerta l’ha mantenuta al terzo posto in classifica.

2.2.3. Vale peraltro la pena precisare che il Collegio ha ritenuto di fare qui applicazione del principio della “ragione più liquida” (cfr., ex plurimis, T.A.R Lombardia – Brescia, Sez. I, sentenza n. 409/2021), in virtù del quale per esigenze di economia dei mezzi processuali viene data precedenza alla questione di più immediata soluzione (nel caso di specie, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse) rispetto alle altre questioni, anche se in ipotesi logicamente antecedenti (nel caso di specie, l’inammissibilità per mancata notifica del ricorso all’aggiudicataria o per mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza).

3.1. Gli esiti della rivalutazione operata dal CINECA sono stati contestati dalla ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti.

Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità – così come ancora una volta eccepito dalla difesa della controinteressata Recrytera S.r.l. – della riproposizione avverso gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti delle censure esposte nel del ricorso principale, in quanto effettuata senza la trascrizione di tali censure ma con un mero rinvio per relationem; le censure sono state successivamente trascritte ma in una memoria non notificata.

E, d’altro canto, non si vede quale interesse abbia Selexi S.r.l. a far valere tali vizi visto che la nuova valutazione, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, ha riguardato l’intera offerta e non solo la parte rispettosa del limite dimensionale stabilito dal disciplinare di gara.

3.2.1. Passando alle doglianze ritualmente proposte, con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti vengono prospettati i vizi di “Violazione e falsa applicazione dei principi del Codice dei Contratti, ivi inclusi quelli indicati all’art. 30 d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del disciplinare di gara. Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dei principi del Codice dei Contratti. Irragionevolezza, illogicità, sviamento ed eccesso di potere”.

Asserisce la ricorrente che il riesame disposto d’ufficio dal CINECA avrebbe dovuto riguardare tutta la propria offerta e non soltanto quella afferente al criterio di valutazione n. 1, avrebbe dovuto essere svolta in confronto con le altre due, così come imponeva il disciplinare di gara, e avrebbe dovuto concludersi non con un giudizio unitario, sintetizzato nel coefficiente assegnato, ma con una valutazione articolata nei subcriteri stabiliti dalla lex specialis.

3.2.2. La doglianza sconta un duplice errore interpretativo, avendo la deducente male inteso sia la legge di gara, sia il verbale delle le operazioni di riesame svolte dalla Commissione giudicatrice.

Quanto alla legge di gara, l’articolo 8 del disciplinare specificava per ciascuno degli elementi che componevano l’offerta tecnica (ovverosia, l’esperienza in ambito di gestione di test center, la piattaforma di registrazione dei candidati e pagamento del contributo di iscrizione, le sedi estere proposte per lo svolgimento della prova selettiva) i criteri da seguire nella valutazione, ma non imponeva affatto l’attribuzione di subpunteggi.

Anzi, il disciplinare chiedeva espressamente (articolo 9) di individuare sulla base di quei criteri di valutazione l’offerta migliore in relazione a ciascuno dei tre elementi: offerta cui spettava automaticamente il coefficiente 1, mentre alle altre, in base al grado discostamento da essa doveva essere attribuito un coefficiente tra 0 e 0,9.

Quanto al riesame operato dalla Commissione giudicatrice, dal relativo verbale si evince con chiarezza che esso ha riguardato – in applicazione del principio di conservazione – solo l’elemento 1, quello cioè per il quale nella prima valutazione l’offerta di Selexi S.r.l. non era stata esaminata sino in fondo: per gli altri due elementi non vi era necessità di alcun riesame, essendo stati giudicati interamente.

La valutazione dell’elemento 1 è stata correttamente effettuata raffrontando le tre offerte in gara. Si riporta al riguardo il passaggio del verbale della Commissione giudicatrice: si «procede alla rilettura e all’analisi delle Offerte tecniche presentate dai Concorrenti ponendo esclusiva attenzione all’elemento di valutazione 1 “esperienza in ambito di gestione dei test center” con conseguente lettura integrale dell’Offerta presentata dall’Operatore Selexi S.r.l.».

Sicché la doglianza si rivale del tutto destituita di fondamento.

3.3.1. Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti vengono dedotti i vizi di “Violazione e falsa applicazione dei principi del Codice dei Contratti, ivi inclusi quelli indicati all’art. 30 d.lgs. n. 50/2016 nonché degli artt. 9 e 10 del disciplinare di gara per eccessiva discrezionalità. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dei principi del Codice dei Contratti. Irragionevolezza, illogicità, sviamento ed eccesso di potere”.

Si duole la ricorrente:

(i) che la Commissione giudicatrice non abbia stabilito ex ante una griglia di valutazione oggettiva con cui delimitare l’ampia discrezionalità che le riconosceva un bando, il quale per di più non consentiva ribassi sul prezzo, non prevedeva requisiti esperienziali di partecipazione, né elementi premiali di tipo tabellare o on/off;

(ii) che la Commissione giudicatrice non abbia adottato alcuna cautela per valutare le offerte sotto il cd. velo dell’ignoranza, ovverosia senza sapere in fase di valutazione chi era l’offerente;

(iii) che la valutazione operata dalla Commissione giudicatrice delle tre offerte sia del tutto priva di motivazione.

3.3.2. La prospettazione non è condivisibile.

Anzitutto la legge di gara già fissava i criteri a cui la Commissione giudicatrice doveva attenersi nella valutazione dei tre elementi che costituivano l’offerta, delimitandone in tal modo la discrezionalità. Il disciplinare costituiva un autovincolo per l’Amministrazione, così che la Commissione non poteva individuare ulteriori criteri, nemmeno sotto forma di specificazione di quelli già stabiliti ex ante per tutti i concorrenti.

Al contempo il disciplinare non prevedeva affatto che la valutazione delle offerte dovesse svolgersi sotto il cd. velo di ignoranza, sicché non aver garantito tale cautela non inficia le operazioni della Commissione giudicatrice. E, d’altro canto, in un mercato con un numero di operatori piuttosto esiguo e con una legge di gara che includeva l’esperienza pregressa tra gli elementi da giudicare, la valutazione delle offerte senza conoscere l’offerente era nei fatti impossibile.

Infine, come si evince dal verbale della prima valutazione e da quello della seconda valutazione (il riesame), risultano chiaramente esplicitate le ragioni per le quali in relazione ai singoli elementi un’offerta è stata ritenuta migliore delle altre.

Peraltro va osservato che parte ricorrente non ha nemmeno allegato circostanze dalle quali potersi inferire che le lamentate violazioni abbiano alterato la corretta classifica finale degli offerenti, in particolare le abbiano impedito di sopravanzare le altre concorrenti.

Di talché anche questa doglianza si rivela del tutto destituita di fondamento.

3.4.1. Con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti vengono contestati i vizi di “Carenza di motivazione. Eccesso di potere, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento” in relazione ai punteggi attribuiti alle offerte delle controinteressate.

Innanzitutto la ricorrente lamenta che l’offerta della prima classificata sia stata ostesa in forma omissata e chiede pertanto che questo Tribunale ne ordini l’esibizione integrale.

Sostiene poi la società Selexi S.r.l. che sarebbe irrazionale l’attribuzione di 40 punti a Recrytera S.r.l. per il primo criterio di valutazione (“esperienza nella gestione di test center”), nonostante la concorrente avesse offerto spazi messi a disposizione da enti fieristici, che – come riconosciuto anche dalla Commissione giudicatrice – non sono del tutto adatti allo svolgimento dei test di ammissione, e nonostante essa avesse offerto una modalità “paperless” per svolgere i test, mentre il bando di gara prevedeva test cartacei.

Ritiene ancora la deducente che sia irragionevole l’attribuzione a Minerva Testing Limited di 32 punti come alla propria offerta per l’elemento 1, nonostante per due subcriteri su tre la Commissione giudicatrice riconosca che l’aggiudicataria non ha esperienza specifica. Così come sarebbe illogica anche la valutazione del secondo criterio (“piattaforma di registrazione e pagamento da parte degli studenti”), dove la ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello di Minerva Testing Limited, nonostante questa lavori unicamente per l’Università Humanitas, utilizzando proprio il portale realizzato da Selexi S.r.l.. Infine sarebbe immotivata la diversa valutazione dell’offerta della ricorrente e quella dell’aggiudicataria in relazione al terzo elemento (“sedi estere proposte”), in quanto mancherebbe una vera comparazione.

3.4.2. In primo luogo va dato atto che l’offerta di Minerva Testing Limited è stata prodotto in giudizio completamente desecretata, sicché può ritenersi superata la richiesta di parte ricorrente di ordinarne l’esibizione.

3.4.3. In secondo luogo occorre considerare che la ricorrente Selexi S.r.l. si è classificata terza con 6 punti in meno dell’aggiudicataria e 4 punti in meno della seconda classificata. Questo significa che per avere interesse alla doglianza la ricorrente deve dimostrare di riuscire a sopravanzare entrambe le concorrenti che la precedono.

3.4.4. Ciò detto, occorre tenere presente che nel caso di specie i criteri di valutazione delle offerte sono tutti discrezionali, e rispetto a tale tipo di valutazione è pacifico in giurisprudenza che il sindacato giudiziale non sia di tipo sostitutivo: il Giudice cioè non può sostituire il proprio opinabile apprezzamento a quello, altrettanto opinabile, dell’Amministrazione (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio –Roma, Sez. III quater, sentenza n. 10468/2023). L’intervento caducatorio del Giudice è infatti limitato ai soli casi di palese travisamento del dato fattuale o di manifesta illogicità o irragionevolezza o arbitrarietà della decisione dell’Amministrazione (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 7942/2023).

3.4.5. Ebbene, con riferimento al primo elemento di valutazione (“esperienza nella gestione di test center”) la seconda classificata Recrytera S.r.l. ha ottenuto 40 punti, la ricorrente Selexi S.r.l., dopo la rivalutazione, ha conseguito 32 punti.

Dalle relazioni delle due offerenti risulta che Recrytera S.r.l. ha gestito nel complesso oltre 3.000.000 di candidati e fino a 60.000 candidati al giorno, ha espletato procedure selettive per oltre una quarantina tra Amministrazioni statali, locali, sanitarie e universitarie, con 146 sedi e 189.200 postazioni dislocate in tutte le Regioni di Italia per svolgere le prove in contemporanea.

Selexi S.r.l. ha gestito 100.000 candidati all’anno in presenza con prova su supporto cartaceo, 80.000 candidati all’anno in presenza con prova al computer, 80.000 candidati all’anno con collegamento da remoto, ha espletato procedure selettive per quattro Atenei in sedi sparse in tutto il mondo.

I suesposti dati, che non sono stati contestati, in particolare quello sul numero di candidati gestiti, rende non manifestamente irragionevole la decisione della Commissione giudicatrice di assegnare il punteggio massimo a Recrytera S.r.l. e un punteggio inferiore a Selexi S.r.l..

La non perfetta idoneità degli spazi fieristici a ospitare le prove selettive attiene al terzo elemento dell’offerta ed è stato tenuto presente dalla Commissione giudicatrice, che con una valutazione ancora una volta non irragionevole, ha assegnato a Recrytera S.r.l. il punteggio più basso, ovverosia 32 punti a fronte dei 40 di Minerva Testing Limited e dei 36 di Selexi S.r.l..

3.4.6. Deve dunque concludersi che la valutazione dell’offerta di Recrytera S.r.l. è immune da vizi che ne possano giustificare la postergazione rispetto all’offerta di Selexi S.r.l., il che rende superfluo l’esame delle censure avverso la valutazione dell’offerta della prima classificata.

4.1. In definitiva, per le ragioni sopra esposte il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

4.2. Il ricorso per motivi aggiunti è in parte inammissibile, con riferimento alle censure irritualmente proposte, e in parte infondato e viene pertanto respinto.

4.3. La virtuale fondatezza del ricorso principale, non prevedendo – come ammesso dalla stessa parte resistente – la legge di gara alcuna sanzione per il caso del superamento del limite di pagine stabilito, tanto è vero che CINECA ha poi proceduto al riesame d’ufficio dell’offerta di Selexi S.r.l., e dunque la soccombenza virtuale reciproca delle parti giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così statuisce:

a) dichiara improcedibile il ricorso principale;

b) dichiara il ricorso per motivi aggiunti in parte inammissibile, mentre per la restante parte lo rigetta, come specificato in motivazione;

c) compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO