Procedura indetta il 25.2.2021, per forniture di protesi, suddivisa in vari lotti (alcuni per l’affidamento di appalto, altri per affidamento di Accordo quadro).
Il ricorrente, non utilmente classificato, impugna gli esiti di gara, ovvero il provvedimento unico recante l’aggiudicazione di tutti i lotti, relativamente ai lotti 1-2-7.

Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo.

[n.d.r., il ricorrente aveva impugnato il provvedimento recante, in unico contesto, le distinte aggiudicazioni; i motivi erano in parte omogenei (es. omessa verbalizzazione, insufficienza del voto numerico), in parte diversi da lotto a lotto (sui punteggi assegnati a taluni criteri)]

… In via preliminare, … occorre procedere all’esame dell’eccezione di rito formulata dall’[S.A.] e dalle società controinteressate …, con cui le predette parti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso di cui trattasi sotto il profilo della violazione dell’art. 120, comma 11-bis, c.p.a..

L’eccezione risulta fondata nei termini che seguono.

Giova premettere che l’art. 120, comma 11-bis del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010 – c.p.a.) dispone, con riferimento ai ricorsi cumulativi in materia di appalti pubblici, che “nel caso di presentazione di offerte per più lotti l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”.

Detta norma, quindi – come evidenziato da costante giurisprudenza – “consente l’impugnazione di non più di un atto – o di segmenti procedimentali comuni che riguardino più lotti – al sussistere della condizione tassativa della identità dei motivi di ricorso”, di talché “Il cumulo è ammesso solo in quanto e nella misura in cui possa dirsi verificata la riferibilità delle diverse domande alle medesime ragioni” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 17 febbraio 2021, n. 1455).

Orbene, con il ricorso di cui trattasi la … ha contestato cumulativamente l’aggiudicazione – disposta in favore di altri operatore economici – dei lotti 1, 2 e 7, formulando censure distinte in relazione alla valutazione operata dalla Commissione per ciascuno dei suddetti lotti.

Parte ricorrente, dunque, ha svolto censure differenziate in relazione a ciascun lotto contestato, parametrate rispetto alle distinte valutazioni operate dalla Commissione i tre lotti di cui trattasi, di talché nella specie non risulta integrato il presupposto dell’identità dei motivi di gravame, che costituisce requisito indefettibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso cumulativo in base a quanto disposto dal su richiamato art. 120, comma 11-bis c.p.a..

Né rileva la circostanza che l’aggiudicazione dei 12 lotti messi a gara sia stata disposta dall’Amministrazione tramite l’adozione di un unico provvedimento – ovvero la determinazione n…. del 20.4.2020, qui impugnata – atteso che la predetta determinazione non può che qualificarsi alla stregua di un atto ad oggetto plurimo e scindibile in relazione a ciascuno dei 12 Lotti di cui si componeva la procedura.

D’altra parte, occorre sottolineare la finalità della norma recata dal citato art. 120, comma 11-bis, c.p.a. è anche quella di evitare che il ricorso cumulativo comporti che in capo al medesimo soggetto vi siano posizioni giuridiche confliggenti, il che è proprio quanto avvenuto nel caso di specie.

Difatti, a fronte del ricorso di cui trattasi, i concorrenti evocati in giudizio si trovano ad essere al contempo controinteressati in relazione a taluni lotti e cointeressati in relazione ad altri: basti, al riguardo, richiamare in via esemplificativa la posizione della controinteressata …, la quale ha un interesse al rigetto del ricorso quanto ai lotti 1 e 7 – in cui si è posizionata utilmente – ma è viceversa cointeressata rispetto alla ricorrente quanto al lotto 2, poiché non si è aggiudicata tale lotto ma diverrebbe aggiudicataria in caso di accoglimento del ricorso, nella parte concernente il lotto 2.

Conclusioni

II) In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto proposto in violazione di quanto disposto dall’art. 120, comma 11 bis, del c.p.a.. …