PREMESSE

Rif. gara di forniture indetta ante 1.7.2023.

[SSS], 2° classificata, impugna l’aggiudicazione alla 1° classificata [MMM].

SUL MOTIVO RELATIVO ALL’INDETERMINATEZZA DELL’OFFERTA

La ricorrente deduce l’esclusione dell’aggiudicataria per vizi della sua offerta, emendati dalla s.a. alla stregua di un errore materiale.

Il TAR respinge.

La presenza di errori nell’offerta può essere emendata dalla s.a., solo a fronte di un vero e proprio “errore materiale”, tale essendo quello che può essere percepito immediatamente dal contesto dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive e rimediato in modo immediato e univoco; non rientra nella fattispecie il caso di omessa indicazione nel prezzo offerto di talune voci, nè quello in cui residuino margini di incertezza nella ricostruzione della volontà contrattuale.

Deve essere esaminato in via prioritaria il ricorso principale, che merita positivo apprezzamento e deve quindi essere accolto.

Il primo e centrale motivo … è rappresentato dalla illegittimità dell’aggiudicazione che, secondo la tesi di parte ricorrente, non avrebbe tenuto conto della nullità per indeterminatezza, perplessità e contraddittorietà dell’offerta risultata aggiudicataria grazie ad un’erronea applicazione dell’art. 16 del disciplinare di gara.

La tesi può essere condivisa e a tale conclusione è possibile addivenire prendendo le mosse dalla considerazione dei dati oggettivi di riferimento ricavabili dalla documentazione in atti, nei termini che seguono:

1. il “valore offerto” da [MMM] per i quantitativi minimi, come risultante dal sistema [sss], è pari a 599.197,06 euro;

2. il costo degli elettrodi previsto per le quantità minime derivante dalla moltiplicazione della quantità offerta (3750 unità) per il costo unitario (39.18 euro) non è stato indicato correttamente. La moltiplicazione dei due fattori, infatti, dà un risultato di 146.925 euro, mentre nello schema riassuntivo recante l’offerta redatto da [MMM] … l’importo offerto per i quantitativi minimi di tali prodotti è stato indicato in 27.825,28 euro: si è, quindi, verificato un primo errore nell’esposizione delle singole voci che compongono l’offerta;

3. nel fac-simile di scheda dell’offerta economica, l’ammontare del costo degli elettrodi è, però, correttamente riportato in 146.925 euro, ma la somma degli importi riportati nella colonna “Importo offerto per quantitativi minimi garantiti”, non conduce al totale di 599.197,06 euro riportato sia nella colonna del totale, che nell’offerta risultante nel sistema [sss], ma al diverso importo di 666.297,06: vi è stato, quindi, evidentemente, un secondo errore, questa volta nella sommatoria dei singoli importi riportati nella colonna;

4. la differenza tra i due totali dell’offerta ora riportati al punto precedente è, però, pari a 67.100 euro, che non corrisponde alla differenza tra l’importo corretto del costo degli elettrodi (146.925 euro) e quello erroneamente indicato nella scheda (pari 27.825,28 euro), bensì esattamente all’importo del costo del sistema di ricezione, trasmissione e interfacciamento;

5. ne deriva che l’offerta inserita nel sistema [sss] non è frutto del primo errore rilevato (ovvero la non corretta indicazione dell’importo minimo offerto per gli elettrodi), bensì del mancato computo del costo del sistema di ricezione, trasmissione e interfacciamento;

6. l’importo per le opzioni è stato correttamente indicato e nella sua determinazione non è stato commesso alcun errore, dal momento che la somma degli importi indicati nella corrispondente colonna corrisponde esattamente al totale indicato;

7. la differenza tra il valore complessivo offerto dell’appalto, comprensivo delle opzioni, e l’importo delle sole opzioni è di 666.297,06 euro e cioè esattamente l’importo che risulterebbe dalla corretta sommatoria di tutti gli importi offerti per i minimi garantiti.

La questione è stata semplicisticamente liquidata dall’Azienda sanitaria resistente come una questione di errore materiale nell’indicazione degli importi, risolvibile alla luce della previsione del disciplinare di gara di cui al punto 16, nel quale si legge che: “In caso di discordanza tra l’importo indicato su [sss] e quello riportato nell’allegato Fac simile scheda offerta economica, prevale quello riportato sul portale [sss].”.

Quanto si è verificato nel caso di specie, però, non può essere trattato alla stregua di un mero errore materiale direttamente emendabile, dovendosi qualificare come tale “soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque” (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; id., Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978).

Nella fattispecie in esame tale condizione non può ritenersi ricorrere, dal momento che ciò che emerge dagli atti è che, nel calcolare l’importo da offrire, [MMM] ha omesso di computare una voce di spesa e cioè quella relativa alla fornitura del sistema di ricezione, trasmissione e interfacciamento.

Ciò comporta un’incertezza dell’offerta che non è superabile alla luce del già citato art. 16 del Disciplinare di gara, che non prevede alcuna regola per rideterminare i prezzi unitari di quanto offerto nel caso si verifichi una difformità tra importo indicato su [sss] e importo effettivamente offerto sommando le singole voci dell’offerta.

Risulta, dunque, impossibile, per la stazione appaltante, ricostruire la volontà dell’offerente nel formulare l’offerta, tanto più che ciò trova un ulteriore ostacolo nel fatto che l’offerta contempla anche una proposta contrattuale relativa a forniture aggiuntive (opzionali) formulata correttamente (ovvero computando tutte le voci di spesa), ma rispetto alla quale non è chiaro se debba essere comunque corretto d’ufficio il valore complessivo dell’appalto e, dunque, anche il prezzo unitario delle singole forniture, ovvero debba essere mantenuta un’offerta a prezzi più elevati (ovvero mantenendo fermi quelli contenuti nell’offerta).

Ne deriva che l’offerta di [MMM] deve ritenersi indeterminata e per ciò stesso deve essere esclusa, così come richiesto da parte ricorrente, dal momento che, come chiarito nella sentenza del Cons. Stato n. 10931 del 2022, dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, l’offerta è emendabile solo se sia desumibile la effettiva volontà negoziale. Condizione che, per tutto quanto sopra, nel caso di specie non può ritenersi ricorrere.

CONCLUSIONI

Il TAR respinge il ricorso (nonchè il ricorso incidentale della controinteressata, qui non trattato).