Pubblicato il 04/01/2024

N. 00014/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00280/2023 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2023,
proposto da Sager S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 998793832E, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Reggio D’Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Isontina Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca De Pauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Idealservice Soc. Coop, non costituita in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione cautelare

➢ del bando della gara indetta da Isontina Ambiente s.r.l. con codice CIG 998793832E, avente ad oggetto l’affidamento per anni tre del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni gestititi da Isontina Ambiente Srl” e di tutta la relativa documentazione di gara come pubblicata da Isontina Ambiente il 24.8.2023 sul sito internet www.isontinambiente.it (sezione bandi e gare) e meglio elencata anche al punto 2.1 del Disciplinare di gara (ivi individuati come allegati da 1 a 10), pure impugnato e pubblicato on line, nella parte in cui recano clausole escludenti, anticoncorrenziali, manifestamente illogiche ed incomprensibili, contra ius, ambigue, ambigue, contraddittorie, incerte, non trasparenti e tali comunque da impedire la presentazione di un’offerta seria e ponderata o da rendere impossibile il calcolo di convenienza tecnica e/o economica;

➢ del bando di gara come pubblicato sulla GUCE in data 22.8.2023, nella parte in cui ha omesso del tutto di compilare la Parte III, dedicata alle “Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico”, ha fatto coincidere il “valore totale stimato” dell’appalto (II.1.5) con il “valore stimato” (II.2.6), ha previsto la mancata suddivisione in lotti (II.1.6) e la durata dell’appalto in giorni 1095 (tre anni), precisando tuttavia in senso affermativo che “il contratto d’appalto è oggetto di rinnovi come disciplinati dal D.lgs. 36/20023” (II.2.7) e poi, ancora, che sono programmate “opzioni come disciplinati dal D.lgs. 36/2023” (II.2.11);

➢ del Disciplinare di gara pubblicato da Isontina Ambiente il 24.8.2023 sul sito internet www.isontinambiente.it (sezione bandi e gare) nella parte in cui è stato richiesto, quale requisito di capacità economica e finanziaria, il possesso di un fatturato globale, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando, di “almeno pari a 1,5 (unovirgolacinque) volte l’importo stimato dell’appalto” (art. 6.2), omettendo nel contempo di suddividere l’appalto in lotti (art. 3) e stabilendo che l’importo complessivo a base di gara è pari ad Euro 30.628.078,95 (art. 3), che la durata dell’appalto è di tre anni (art. 3.1), ma che è tuttavia fin d’ora prevista una “opzione di rinnovo del contratto” del valore di Euro 30.628.078,95, oltre ad una “opzione di proroga” c.d. “tecnica” ai sensi dell’art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023 per l’ulteriore importo stimato di Euro 5.104.679,82 (art. 3.3); che, di conseguenza, il valore od importo globale stimato dell’appalto è parti ad Euro 66.360.837,73 (art. 3 e art. 3.3); che l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria “di importo pari ad € 1.327.261,75” (art.10); che la capacità tecnica e professionale avrebbe dovuto essere dimostrata tramite esecuzione nell’ultimo triennio “… di almeno nr. 3 (tre) servizi analoghi di importo pari a 0,4 (zerovigola) volte l’importo stimato dell’appalto” (art. 6.3. a);

➢ del Capitolato Speciale d’Appalto nella parte in cui (artt. 19 e 24) prescrive obbligatoriamente requisiti tecnici minimi all’evidenza incomprensibili ed ingiustificati, escludenti e/o paralizzanti e con effetti di indebita interferenza e/o di illegittima preferenza “territoriale” e tali comunque da impedire la presentazione di un’offerta seria e ponderata o da rendere impossibile il calcolo di convenienza tecnica e/o economica;

➢ di ogni altro atto presupposto, o connesso a quanto sopra, anche implicito e non conosciuto, ivi compresa la deliberazione o determinazione a contrarre assunta dagli organi amministrativi di Isontina Ambiente srl e la (non conosciuta) determina n. 146 del 17.7.2023 del suo Direttore Generale; di tutti gli atti ed i provvedimenti assunti ed assumendi nelle fasi successive di gara, dei lavori della Commissione e della graduatoria finale di gara e relativa aggiudicazione;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Isontina Ambiente S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

La società Isontina Ambiente s.r.l., odierna parte intimata, tenendo fede a quanto preannunciato in vista dell’udienza camerale dell’11 ottobre 2023, con determina n. 180 in data 17 ottobre 2023 ha: a) revocato, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. la determina n. 146 del 17 luglio 2023, con cui aveva disposto di affidare il servizio di raccolta, mediante modalità “porta a porta” o “stradale”, delle frazioni differenziate ed indifferenziate di rifiuti urbani e simili e trasporto presso i siti di deposito e trattamento, da effettuarsi nei Comuni gestiti, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché approvato i documenti di gara e tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere; b) interrotto la fasi previste nella procedura aperta in questione; c) revocato, conseguentemente, in autotutela la procedura telematica aperta n. 12135/2023 – CIG998793832E nell’ambito del Bando di Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni gestiti da Isontina Ambiente S.r.l. nonché tutti gli atti presupposti e susseguenti.

La medesima, con memoria dimessa in vista dell’udienza camerale del 6 dicembre 2023, cui è stata, da ultimo, rinviata la definitiva delibazione dell’istanza cautelare formulata dalla società Sager s.r.l. con il ricorso volto all’annullamento degli atti della procedura aperta di che trattasi, ha, indi, rappresentato che il provvedimento di revoca si è definitivamente consolidato, non essendo stato tempestivamente proposto avverso lo stesso alcun ricorso.

Ritenendo, quindi, essere venuto oggettivamente meno non solo l’interesse all’ulteriore coltivazione della istanza di sospensione da parte della società ricorrente, ma anche quello alla coltivazione del ricorso, se non, addirittura, la stessa intera materia del contendere, ha chiesto a questo giudice di pronunciare la relativa declaratoria con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., a spese compensate.

All’udienza su indicata parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso, non opponendosi alla compensazione delle spese di lite ex adverso invocata.

Previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Il Collegio osserva che il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso. Pertanto, in tal caso il giudice è senz’altro tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse (cfr. Cons. di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016).

Sicché, al cospetto dell’univoca dichiarazione di parte concernente il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, e alle incontrovertibili risultanze documentali, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del c.p.a. (cfr. ex multis Cons. di Stato, n. 3061/2018).

Le spese di lite possono essere compensate per intero tra le parti, come da sostanziale intesa tra le medesime.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.

Compensa per intero tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO