Pubblicato il 27/04/2024

N. 00150/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00053/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 53 del 2024, proposto da
Proges Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9733808079, rappresentata e difesa dall’avvocato Penelope Vecli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso – Tagliamento, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Progetto Donna Piu’ S.C.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosario Scalise e Giovanni Borney, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– del provvedimento di aggiudicazione della procedura aperta relativa all”affidamento in concessione del servizio di gestione dell”asilo nido “L”Abbraccio” situato in zona industriale Ponte Rosso, Via Forgaria 10, a San Vito al Tagliamento (PN) per il periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2028 (CIG 9733808079) contenuto nella determinazione n. 45 del 2 gennaio 2024, comunicata in pari data;

– di tutti i verbali di gara, nella parte in cui non si dispone l”esclusione della controinteressata per anomalia dell”offerta;

– nei limiti di interesse del presente ricorso, del verbale delle sedute della Commissione Giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche;

– nei limiti di interesse del presente ricorso, del verbale delle sedute della Commissione Giudicatrice del 3 novembre 2023, 10 novembre 2023, 25 novembre 2023 e 4 dicembre 2023;

– del verbale di verifica delle giustificazioni dell”offerta del 29 dicembre 2023, nella parte in cui non dispone l”esclusione della controinteressata per anomalia dell”offerta e formula proposta di aggiudicazione in favore di Progetto Donna Più s.c.s.;

– ove e per quanto occorrer possa e nei limiti di interesse del presente ricorso, del Disciplinare di gara e relativi allegati;

– ove e per quanto occorrer possa e nei limiti di interesse del presente ricorso, del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

– nonché, ove e per quanto occorrer possa e nei limiti di interesse del presente ricorso, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o preordinato e/o conseguente e/o connesso in relazione agli specifici motivi di ricorso, noto e/o ignoto a chi ricorre;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio el Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso – Tagliamento e della Progetto Donna Piu’ società cooperativa sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Visti gli atti con cui le parti chiedono il passaggio della causa in decisione senza discussione;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa Manuela Sinigoi e dato atto delle su indicate richieste delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 1° febbraio 2024 e depositato il successivo 14 febbraio 2024, la Proges società cooperativa sociale ha chiesto l’annullamento degli atti e provvedimenti in epigrafe indicati afferenti alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido “L’Abbraccio” situato in zona industriale Ponte Rosso, Via Forgaria 10, a San Vito al Tagliamento (PN) – CIG 9733808079, disposta dal Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso – Tagliamento, tra cui, in particolare, l’aggiudicazione a favore della Progetto donna più s.c.s., odierna controinteressata, che ritiene inficiati da illegittimità nella parte in cui e laddove non hanno disposto l’esclusione della stessa dalla procedura per anomalia dell’offerta.

1.1. Ha chiesto, inoltre, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore tra il Consorzio intimato e la controinteressata, nonché la condanna del Consorzio stesso al risarcimento del danno asseritamente arrecatole, in forma specifica mediante affidamento a suo favore della concessione del servizio di che trattasi e/o subentro nell’esecuzione stessa per tutto il periodo di durata del servizio, o, in subordine, per equivalente.

1.2. Contestualmente, ha proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere “l’offerta integrale dell’aggiudicataria, priva di omissioni o parti oscurate”, chiedendo segnatamente a questo Tribunale di dichiarare il suo diritto “all’immediato accesso alla documentazione richiesta (offerta tecnica della controinteressata priva di omissioni), ordinandone la produzione alla Stazione appaltante”.

1.3. La ricorrente assume che gli atti di gara e, nello specifico, il giudizio positivo di congruità formulato in relazione all’offerta dell’aggiudicataria sia afflitto da illegittimità per violazione degli artt. 97 Cost. e 97, comma 5, d.lgs. 50/16 e del d.lgs. 201/2022 ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto, palese erroneità dell’esito dell’istruttoria ed illogicità ed ingiustizia manifeste (motivo n. 1), nonché per violazione degli artt. 3 della l. n. 241/90 e 97 Cost. ed eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione (motivo n. 2).

1.3.1. Nello specifico, lamenta l’incongruenza tra costi e ricavi che affligge, a suo avviso, l’offerta in questione e, in ogni caso, l’inadeguatezza e la superficialità dell’istruttoria esperita al riguardo dalla stazione appaltante e la conseguente deficitarietà della motivazione addotta a supporto del giudizio di congruità, tali, per l’appunto, da riverberarsi, inficiandola, sull’aggiudicazione poi disposta a favore della controinteressata.

1.4. A sostegno dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. ha dedotto, invece, la violazione degli artt. 10, 22, 24 e 25, della l. 241/1990 e 53 del d.lgs. 50/2016 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e difetto dei necessari presupposti di fatto (motivo n. 3).

2. Il Consorzio intimato e la società cooperativa sociale controinteressata si sono costituiti in giudizio con separate memorie per resistere al ricorso e all’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. ex adverso proposti, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del primo per asserita omessa specifica impugnazione della determinazione di aggiudicazione e, in ogni caso, dei primi due motivi cui la ricorrente ha affidato la domanda caducatoria oggetto dello stesso, in quanto volti a contestare la legittimità del giudizio di congruità, che è espressione di discrezionalità tecnica e non risulta inficiato da vizi che potrebbero renderlo censurabile.

Hanno contestato, in ogni caso, la fondatezza di tutte le avverse censure, incluse quelle contenute nel terzo motivo, in cui parte ricorrente ha compendiato l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., concludendo per il loro rigetto.

3. Questo Tribunale Amministrativo Regionale ha denegato a parte ricorrente la concessione delle misure cautelari invocate tanto sulla domanda caducatoria, che sull’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.. (ord. caut. n. 20 in data 27 febbraio 2024).

4. E’ stata, quindi, fissata per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 10 aprile 2024, in vista della quale il contraddittorio si è ulteriormente sviluppato mediante lo scambio tra le parti di memorie ex art. 73 c.p.a. e successive memorie di replica.

5. Tutte le parti si sono avvalse, poi, della facoltà di chiedere il passaggio della causa in decisione senza discussione.

6. Celebrata l’udienza su indicata, l’affare è stato, quindi, trattenuto in decisione.

7. Il Collegio ritiene di prescindere dallo scrutinio del preliminare rilievo di inammissibilità per asserita omessa specifica impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, in quanto il ricorso non è, comunque, fondato.

8. Le doglianze cui è affidata la domanda caducatoria involgono – come già evidenziato – il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante nei confronti dell’offerta dell’aggiudicataria.

8.1. Al riguardo, giova premettere che le attività di verifica dell’anomalia dell’offerta sono disciplinate dall’articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabile ratione temporis, il cui primo comma prevede che “gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.”

8.2. In relazione alla verifica di anomalia è stato reiteratamente e costantemente affermato in giurisprudenza che:

– “le operazioni che la stazione appaltante svolge per verificare che l’offerta sia, oltre che congrua e rispettosa della lex specialis, anche adeguata e concretamente eseguibile, sono caratterizzate da ampi margini di discrezionalità tecnica, secondo una valutazione globale e sintetica, sindacabile in sede giurisdizionale solo di fronte a macroscopici profili di illegittimità, restando in ogni caso precluso al giudice di sostituirsi all’Amministrazione nell’esecuzione di tali attività (Consiglio di Stato, Sezione V, 3 maggio 2022, n. 3453; 28 febbraio 2022, n. 1412; 4 agosto 2021, n. 5754; 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; 30 novembre 2020, n. 7554; 23 novembre 2020, n. 7255; 2 ottobre 2020, n. 5777; 17 giugno 2019, n. 4050)” (ex multis Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2023, n. 5693);

– “la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 28 marzo 2022, n. 2269; 17 marzo 2022, n. 1946; 9 febbraio 2022, n. 939; 3 febbraio 2022, n. 764)” (Consiglio di Stato, Sezione V, 14 marzo 2023, n. 3811);

– la valutazione della congruità dell’offerta che la stazione è chiamata a svolgere deve essere eseguita in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico (Consiglio di Stato, Sezione V, 28 marzo 2023, n. 3196, Sezione III, 28 ottobre 2022, n. 9312), in maniera da valorizzare nell’insieme le singole voci di cui si compone la proposta contrattuale formulata dall’operatore economico, poiché “questione essenziale del giudizio di verifica della congruità dell’offerta è se quest’ultima, nonostante le imprecisioni o le manchevolezze nella quantificazione di alcune voci di costo, sia comunque complessivamente affidabile (giudizio che, come noto, ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo e costituisce frutto di apprezzamento tecnico riservato all’amministrazione appaltante, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà: cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437): risultato che si ottiene, secondo i principi appena richiamati, solo se si accerti che gli eventuali scostamenti o errori di valutazione non trovino compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci (quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d’impresa)” (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 14 aprile 2023, n. 3857);

– “l’obbligo di motivazione analitica e puntuale sulle giustificazioni sussiste solo nel caso in cui l’Amministrazione esprima un giudizio negativo, mentre tale onere non sussiste in caso di esito positivo del giudizio di congruità dell’offerta essendo sufficiente in tal caso motivare il provvedimento per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente (C.d.S. sez. III, n.6209/2020 cit.; 24/02/2020, n.1347)” (Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8442; in termini, Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2020, n. 6209);

– il giudice amministrativo non può operare autonomamente una verifica delle singole voci dell’offerta sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio – non erroneo né illogico – formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, IV, 27 giugno 2011, n. 3862; V, 28 ottobre 2010, n. 7631; 17 gennaio 2014, n. 162);

– “salvo il caso in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è dato stabilire una soglia di utile al di sotto della quale l’offerta va considerata anomala – potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo (Cons. Stato Sez. V, 22/03/2021, n. 2437; Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-07-2021, n. 5283)”, fermo restando che “legittimamente l’aggiudicataria può difendersi in giudizio provvedendo a giustificare tali voci in sede processuale (Cons. Stato, Sez. III, 14.11.2018, n. 6430; Consiglio di Stato, sez. III, 15.02.2021 n. 1361)” (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2023, n. 3085; in termini, sez. V, 29 novembre 2022, n. 10470).

8.3. Delineati i canoni ermeneutici, cui deve essere informata anche la decisione del caso in esame, può, dunque, procedersi con lo scrutinio delle doglianze articolate dalla ricorrente.

9. E’, innanzitutto, infondato il primo motivo di impugnazione.

9.1. Ad avviso della ricorrente, l’aggiudicataria andava esclusa per incongruità tra costi e ricavi e, segnatamente, per avere considerato nei propri giustificativi ricavi che, nella realtà, non avrà.

Dal costo indicato dalla medesima per i pannolini da utilizzare durante il servizio e per i pasti, calcolato tenendo conto delle sole settimane di effettiva apertura del servizio, e partendo dall’assunto che “sommando le voci di costo all’utile dichiarato, si ottiene il totale di euro 2.542.676,40 ossia l’importo presunto della concessione (euro 2.788.027,20) decurtato del ribasso dell’8.8%”, che “il valore presunto della concessione [n.d.r. Euro 2.788.027,20] era stato calcolato moltiplicando le rette totali per 12 mesi pieni (52 settimane)” che “tale importo non può… essere assimilato ai ricavi effettivi” trae, infatti, la considerazione che la Progetto donna più s.c.s. abbia calcolato i costi totali del servizio per 48/49 settimane e i ricavi totali per 52 settimane, nonostante vi siano tre settimane all’anno di ricavi che non potranno mai essere conseguiti e non potranno compensare costi ovvero in ragione del fatto che l’art. 9 del Capitolato d’appalto prevede che “il servizio è reso al pubblico dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno e verrà chiuso in via ordinaria per complessive tre settimane durante l’anno (festività natalizie/pasquali e eventuali «ponti»), secondo un calendario stabilito dal Consorzio” e l’art. 25 che “nei periodi di chiusura le rette mensili dovute verranno riproporzionate agli effettivi giorni di prestazione del servizio”.

Avuto riguardo al fatto che “tre settimane su 52 rappresentano circa il 5,8%”, ritiene, quindi, che vi sia “una sovrastima dei ricavi del 5,8% da parte di Progetto Donna Più”, con la conseguenza che, presentando l’offerta della medesima “un utile di impresa appena dello 0,9% (€ 24.828,01 sui cinque anni di servizio)”, “i minori ricavi reali… determinano una perdita di esercizio certa ed elevata, con la conseguente non congruità dell’offerta economica complessiva”.

9.2. Ad avviso del Collegio, gli assunti di parte ricorrente s’appalesano generici e non in grado di offrire contezza della effettiva sussistenza di vizi che potrebbero consentire a questo giudice di sindacare il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante, che – come dianzi rammentato – è espressione di discrezionalità tecnica.

9.2.1. La ritenuta sovrastima dei ricavi non risulta, infatti, supportata da concreti elementi di riscontro, tali da far apparire effettivamente irragionevole, illogico o basato su un macroscopico errore fattuale il giudizio in questione, appalesandosi, anzi, la stessa “indimostrata e poco comprensibile”, come osservato dalla difesa del Consorzio intimato, e volta essenzialmente a sovrapporre il proprio giudizio a quello formulato dalla stazione appaltante, sostituendolo, o comunque ad ottenere un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia da parte di questo giudice, che, in alcun modo, è ammessa.

9.2.2. Il motivo va, in definitiva, disatteso.

10. Ad analoga sorte è destinato il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta il difetto istruttorio che affliggerebbe le valutazioni esperite dalla s.a., in particolare con riguardo:

– ai costi del personale, giudicati congrui sebbene carenti di “alcune voci fondamentali, quali i costi per la formazione e il monte ore non frontale, nonostante l’indicazione di entrambi in Offerta Tecnica (…) e non consentono di comprendere come sono stati determinati”;

– agli oneri di sicurezza (0,35%), che “appaiono con una quantificazione estremamente bassa e del tutto inedita rispetto alla media di settore (che solitamente considera incidenze fra lo 0,5% e l’1%) e non sono mai stati oggetto di alcun reale giustificativo, essendo solo enunciate alcune voci, senza importi di sorta e senza aver considerato che le dimensioni di fatturato di un servizio come quello oggetto di gara rendono più difficile attutire l’incidenza di alcuni costi fissi di struttura come il servizio RSPP…”;

– alle proposte migliorative, “per le quali la controinteressata ha ricevuto ben 8,75 punti su 10 in sede di valutazione dell’offerta tecnica”, che “non vengono mai citate né se ne indicano i costi, nonostante si tratti di proposte che non possono (per espressa norma di gara) comportare oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante”.

10.1. Consta, invero, che i giustificativi forniti da Progetto Donna Più in relazione a ciascuna delle voci di costo su indicate siano stati valutati dalla s.a. anche avvalendosi di esperti esterni e ritenuti validi.

10.1.1. La controinteressata, come opportunamente sintetizzato nei propri scritti di difesa, ha, in particolare, giustificato l’offerta economica formulata sulla scorta di:

“- Economie di scala (ad esempio in relazione ai costi di formazione e sicurezza) posto che (…) gestisce nel raggio di pochi chilometri dalla zona industriale di Ponte Rosso altre 5 strutture il che consente di distribuire alcuni costi fissi (ad esempio riunioni periodiche o visite del RSPP). Inoltre (…) Progetto Donna Più possiede la Certificazione UNI 45001:2018 gestione della salute e della Sicurezza sul lavoro che attesta l’utilizzo di procedure ormai acquisite e consolidate in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;

– Particolari agevolazioni sui prezzi con i fornitori; (…) gestisce numerose strutture analoghe a quella oggetto di gara e può garantire volumi di acquisti significativi che consentono di godere di una scontistica importante. Inoltre per alcune forniture Progetto Donna Più si rifornisce direttamente dai produttori, con conseguente riduzione dei costi”.

10.1.2. Il Consorzio ha, inoltre, condivisibilmente osservato che:

– “i ribassati costi di sicurezza, possono essere motivati sulla base di una gestione efficiente. Ciò, senza dimenticare che in sede di gara è stato indicato che <L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0,00 euro in quanto non sussistono rischi interferenziali>”;

– quanto alle proposte migliorative, la ricorrente non ha mosso alcuna concreta critica.

10.2. Non emergono, dunque, evidenti profili di manifesta irragionevolezza, illogicità o macroscopico travisamento fattuale, tali da far emergere deficit istruttori e/o motivazionali.

10.2.1. Vero è, peraltro, che – come già in precedenza evidenziato – l’onere di motivazione puntuale e analitica non sussiste in caso di esito positivo del giudizio di congruità dell’offerta, essendo sufficiente in tal caso motivare il provvedimento per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente.

E ciò senza trascurare, in ogni caso, di considerare – come dianzi ricordato – che il giudizio di congruità “ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo e costituisce frutto di apprezzamento tecnico riservato all’amministrazione appaltante, (…)”.

10.2.2. Omette, inoltre, la ricorrente di considerare che, nel caso che rileva, l’esistenza di un utile è irrilevante, dato che l’aggiudicataria, essendo una cooperativa sociale, non ha come scopo statutario la generazione di profitti, ma esclusivamente la piena occupazione dei propri soci e dipendenti e che, trattandosi dell’affidamento di una concessione, vi è un riparto del rischio diverso.

Il concessionario, diversamente dall’appaltatore, assume, infatti, su di sé il rischio imprenditoriale che “discende non solo dal flusso di accesso degli utenti al servizio e dalle variazioni di mercato, ma anche dalle scelte dell’imprenditore in merito dall’organizzazione dei propri mezzi e delle modalità di offerta del servizio, in quanto capaci di orientare la domanda e di condizionare, almeno in una certa misura, i fattori esogeni” (C.d.S., Sez. V, 7 aprile 2023, 6326).

La giurisprudenza ha, invero, precisato, al riguardo, che “sussiste una sostanziale differenza di contenuto, anche sotto il regime ex D.Lgs. n. 50 del 2016, del giudizio sull’anomalia delle offerte, a seconda che si tratti della concessione di servizi, piuttosto che di altri appalti, ciò in quanto nella concessione si controlla l’attendibilità di una previsione economico finanziaria con pieno e preponderante accollo del rischio economico del peculiare mercato del servizio da parte del concessionario, onde siffatta verifica, pur sempre rigorosa, è sull’attendibilità d’una ragionevole e ponderata previsione economica, che lascia un margine di incertezza a chi confeziona l’offerta ed un alto margine di opinabilità tecnico discrezionale a chi la riscontra, opinabilità non sindacabile in sede di legittimità se non per evidenti errori di fatto e macroscopica irragionevolezza” (Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2023, n. 3626, nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2020, n. 2885).

Ciò comporta che “sussiste una chiara differenza tra la verifica di anomalia relativa a un contratto di appalto e quella invece relativa ad un contratto di concessione, in quanto la prima è più specificamente diretta a verificare la rimuneratività del prezzo offerto (fisso e invariabile) alla luce delle singole componenti di costo, mentre la seconda è diretta a verificare l’equilibrio complessivo del rapporto. Il concessionario assume e sopporta un rischio operativo, tipico del contratto di concessione e variamente configurato a seconda della fattispecie, derivante dalla gestione dell’opera o del servizio e da eventi che possono agire sulla domanda o sull’offerta, determinandone una variazione e rendendo incerto il recupero degli investimenti effettuati o dei costi. Ciò si riverbera necessariamente sulla valutazione di affidabilità dell’offerta in cui si sostanzia la verifica di congruità che, nelle concessioni, valuta, in maniera complessiva e prospettica, l’equilibrio dei rendimenti e degli investimenti, naturalmente mediato dalla capacità di gestione del concessionario, capacità questa che consente di tener conto dei possibili andamenti dei costi e dei ricavi e dei conseguenti possibili aggiustamenti della gestione, come rilevabili dal piano economico-finanziario” (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 28 agosto 2020, n. 1067).

10.3. Anche il motivo ora scrutinato va, dunque, disatteso.

11. La domanda caducatoria va, in definitiva, respinta, in quanto infondata. Il che esime il Collegio dal pronunciarsi in ordine all’invocata declaratoria di inefficacia del contratto e al risarcimento del danno.

12. L’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. è, invece, inammissibile per le ragioni già compiutamente esplicitate nella fase cautelare e sulla scorta delle quali è stata denegata alla ricorrente la misura cautelare ovvero in quanto “formulata in spregio a quanto stabilito dall’art. 116 stesso e dall’art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a., non avendo parte ricorrente in alcuna parte del ricorso specificamente indicato la determinazione avversata. Per pacifica giurisprudenza, che come tale non richiede puntuali citazioni, il ricorso che non consenta di individuare l’oggetto della domanda, e in particolare, ove si tratti di ricorso impugnatorio, di capire quale sia l’atto impugnato, risulta inammissibile, perché molto semplicemente non è chiaro su cosa il Giudice si dovrebbe pronunciare (cfr. C.d.S., sez. I – PARERE 5 aprile 2022, n. 725). Si rammenta, infatti, che il giudizio a struttura impugnatoria consente alla tutela giurisdizionale dell’accesso di assicurare la protezione dell’interesse giuridicamente rilevante e, al contempo, quell’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati che sono pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa”.

13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del Consorzio intimato e della controinteressata nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– respinge la domanda di annullamento;

– dichiara inammissibile l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a..

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso – Tagliamento e della Progetto Donna Più s.c.s., che liquida in complessivi € 13.000,00 (€ 6.500,00 a favore di ciascuna parte), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Carlo Modica de Mohac, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore

Luca Emanuele Ricci, Primo Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Manuela Sinigoi   Carlo Modica de Mohac
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO