Pubblicato il 20/02/2024

N. 00079/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00347/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Bv Tech s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 981250601E, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Baglivo, Alessandro Pracilio e Francesco Patrono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Insiel s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Quaranta, Gianni Zgagliardich e Alberto Lodolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

la Is Copy s.r.l. Sb, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Amerigo Cigana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– della determina di aggiudicazione con la quale la Insiel s.p.a. ha aggiudicato in favore della Is Copy s.r.l. l’accordo quadro “con un unico operatore ai sensi dell”art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016 per servizi specialistici professionali, a consumo, per il supporto utente di soluzioni software in ambito Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia per 48 mesi”;

– di ogni altro atto successivo connesso;

– di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e allegati al provvedimento predetto;

– dei paragrafi 17.1 del Disciplinare di Gara e 5.3.2 del Capitolato di Gara, nelle parti in cui prevedono che “nel caso in cui i curricula presentati, per ciascuna figura professionale, siano inferiori al numero minimo richiesto, verrà attribuito il coefficiente 0 al/i curriculum/a mancante/i” e che “i CV riportanti esperienza inferiore ai 12 mesi non verranno presi in considerazione”;

e, sin da ora, per la declaratoria di inefficacia dell’accordo;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla Is Copy s.r.l. Sb il 21 novembre 2023:

– degli atti di gara nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura di affidamento o, in via subordinata, non hanno previsto una rideterminazione al ribasso del punteggio alla stessa assegnato;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 5 dicembre 2023:

– della determina del 16 novembre 2023 di variazione del provvedimento di aggiudicazione con cui la Insiel s.p.a. ha rettificato il provvedimento di aggiudicazione già impugnato col ricorso;

– degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Insiel s.p.a. e della Is Copy s.r.l. Sb;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

 

1. Con ricorso notificato il 26 ottobre 2023 e depositato il successivo giorno 3 novembre la ricorrente ha impugnato gli atti della gara indetta dalla Insiel – Informatica per il sistema degli enti locali s.p.a. (d’ora innanzi solo Insiel) per la stipula di un accordo quadro “con un unico operatore ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016 per servizi specialistici professionali, a consumo, per il supporto utente di soluzioni software in ambito Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia per 48 mesi” dell’importo complessivo posto a base di gara pari a € 4.000.000.

Insiel ha disposto l’aggiudicazione della gara in favore della Is Copy s.r.l. Sb (d’ora innanzi solo Is Copy), attribuendole un punteggio totale pari a 87,169, mentre l’odierna ricorrente si è invece classificata seconda in graduatoria, conseguendo un punteggio totale pari a 82,05 (di cui 67,05 punti attribuiti all’offerta tecnica e 15 punti all’offerta economica).

La ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione degli artt. 68, 59, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 50/2016, dei paragrafi 15 e 17 del disciplinare di gara, del paragrafo 5.3.2 del capitolato di gara, manifesta inammissibilità dell’offerta tecnica per carenza delle caratteristiche minime essenziali stabilite a pena di esclusione; 2) erronea attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, derivante dall’aver comunque attribuito ai tre curriculum vitae inadeguati un punteggio in luogo dell’attribuzione di un punteggio pari a zero; violazione del paragrafo 17.1 del disciplinare e del paragrafo 5.3.2 del capitolato; 3) violazione dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 22 del disciplinare di gara, carenza di istruttoria.

2. La Insiel e la Is Copy si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso.

3. Con atto notificato il 21 novembre 2023 e depositato in pari data la Is Copy ha presentato ricorso incidentale lamentando la mancata esclusione dell’offerta della BV Tech s.p.a. dalla gara o, comunque, l’erronea attribuzione del punteggio.

La ricorrente incidentale ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 80, comma 4 e comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016; 2) eccesso di potere per mancata valorizzazione di ulteriori elementi di ambiguità dell’offerta, incertezza soggettiva assoluta; 3) violazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, erronea e ripetuta applicazione del soccorso istruttorio al di fuori dei casi previsti dalla legge; 4) violazione delle indicazioni contenute nel modulo dell’offerta tecnica.

4. Il 16 novembre 2023 la Insiel ha proceduto, con apposita determina in epigrafe indicata, alla variazione dell’originaria determina di aggiudicazione, posto che quest’ultima, riportava “per un mero errore materiale, …di riconoscere una maggiorazione pari al 30% per esigenze legate al servizio per attività extra orario…”.

5. Con atto di motivi aggiunti notificato il 5 dicembre 2023 e depositato in pari data la ricorrente ha indi esteso l’impugnativa a tale ultima determina proponendo le seguenti ulteriori censure: 1) eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e travisamento dei fatti, carenza di motivazione; 2) violazione dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 22 del disciplinare di gara, omessa attivazione del procedimento di valutazione di anomalia dell’offerta per errore decisivo di fatto e, in ogni caso, per manifesta irragionevolezza.

6. Le parti hanno depositato memorie.

7. All’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 la causa è passata in decisione.

8. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.

9. Col primo motivo la ricorrente ha dedotto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dal momento che, in relazione ai profili professionali “Operatori – ICT Consultant”, ha presentato tre curriculum vitae privi dei necessari requisiti minimi previsti dal capitolato di gara.

Il motivo è infondato perché parte dell’errato presupposto che la mancata presentazione di almeno quindici curriculum vitae idonei comportasse la sanzione dell’esclusione dell’offerente dalla gara.

La lex specialis, al contrario, ha disposto soltanto una “sanzione” nell’attribuzione del punteggio.

Il punto 5.3.2 del capitolato tecnico, per quel che qui rileva, ha previsto espressamente che “L’impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, durante l’esecuzione del contratto, personale di comprovata esperienza pregressa in ambiente informatico affine a quello dell’Amministrazione regionale. In particolare, per il presente Accordo Quadro viene richiesta un’esperienza minima nell’ambito indicato pari ad almeno 12 mesi. I CV riportanti esperienza inferiore ai 12 mesi non verranno presi in considerazione. […] È richiesta la presentazione di minimo numero 15 curricula per la figura richiesta ed evidenziando i titoli di studio posseduti, il possesso di certificazioni tecniche/metodologiche e l’analoga esperienza professionale pregressa, in relazione all’oggetto dell’appalto così come indicato nel modello di offerta tecnica”.

Il punto 17.1 del disciplinare di gara ha previsto (“In relazione subcriteri di valutazione 3.1“Curriculum Responsabile del Contratto” e 3.2“Curricula Operatori – ICT Consultant”, ai fini della determinazione del coefficiente attribuito da ciascun commissario al sub-criterio in parola, ciascun commissario attribuirà un coefficiente di cui alla “Tabella di valutazione dei coefficienti” variabile tra 0 e 1 e procederà a calcolarne la media aritmetica per ciascuna figura professionale (rif. 3.1 – 3.2); in particolare nel caso in cui i curricula presentati, per ciascuna figura professionale, siano inferiori al numero minimo richiesto verrà attribuito il coefficiente 0 al/i curriculum/a mancante/i e verrà quindi calcolata la media aritmetica; nel caso in cui il numero di curricula presentati sia superiore al numero di c.v. richiesti per quel subcriterio si procederà a calcolare la media aritmetica sulla base del n. dei curricula presentati”) uno specifico meccanismo di attribuzione del punteggio nell’ipotesi in cui i curriculum vitae non raggiungessero il numero minimo valutabile di quindici, bocciando perciò in radice la tesi della ricorrente circa la natura escludente della previsione.

Dal combinato disposto delle disposizioni appena richiamate si deducono infatti le seguenti regole:

– nel caso in cui i curriculum vitae presentati, per ciascuna figura professionale, sono inferiori al numero minimo richiesto, verrà attribuito un coefficiente pari a 0 al curriculum vitae mancante e verrà quindi calcolata la media aritmetica (par. 17.1 del disciplinare di gara);

– i curriculum vitae riportanti esperienza inferiore ai 12 mesi non verranno presi in considerazione (par. 5.3.2 capitolato di gara).

Lo stesso disciplinare, quindi, ha contemplato e previsto l’espressa possibilità, per il concorrente, di presentare un numero di curriculum vitae inferiore al numero di quindici; ciò, tuttavia, sotto la sola comminatoria di un punteggio, per ciascun curriculum vitae mancante, pari a 0 rispetto alla “Tabella di valutazione dei coefficienti” riportata nell’art. 17.2 del disciplinare e non certo, dunque, a pena di esclusione dell’offerta.

La tesi della ricorrente propone invece un’interpretazione abrogativa delle disposizioni di lex specialis appena richiamate e presenta una inammissibile sovrapposizione alle specifiche tecniche “minime” del servizio con il numero “minimo” dei curriculum vitae con cui corredare l’offerta; la prospettazione della ricorrente risulta quindi forzata e comunque contraria al generale principio per il quale le cause di esclusione della gara sono tassative e che la lex specialis va interpretata secondo il canone del favor partecipationis.

10. Tale notazione serve pure a respingere il secondo motivo di ricorso nella parte in cui s’impugna la legge di gara per la violazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’All. XIII; alle stazioni appaltanti è infatti consentito – nell’esercizio della discrezionalità anche tecnica che compete loro – di individuare nelle gare d’appalto “specifiche tecniche”, volte a definire “le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità”, da tenere ben distinte da altri elementi (come il dato esperienziale emergente dai curriculum vitae del personale addetto) che ben possono essere individuati ai soli fini dell’attribuzione dei punteggi.

11. Col secondo motivo la ricorrente ha pure dedotto che la Commissione avrebbe dovuto assegnare all’offerta tecnica della Is Copy un punteggio comunque di molto inferiore a quello effettivamente attribuito, determinando così il suo collocamento in seconda posizione in graduatoria e, di conseguenza, l’offerta della ricorrente in prima posizione.

11.1. Le censure sono in parte infondate e in parte inammissibili per carenza d’interesse.

11.2. Quanto al curriculum vitae n. 5, inserito a pag. 35 dell’offerta tecnica della Is Copy, la ricorrente ha dedotto che la relativa esperienza pregressa della risorsa non possa essere considerata affine e sovrapponibile alle attività dell’appalto.

La deduzione è infondata.

La valutazione della Commissione nell’attribuzione del punteggio non è manifestamente errata o implausibile e, in quanto tale, il giudizio rientra in toto nella insindacabile discrezionalità dell’Amministrazione e resiste alle censure della ricorrente.

L’esperienza indicata nel curriculum vitae contestato afferisce a un settore – seppur non identico o del tutto sovrapponibile – comunque “affine”, somigliante e in ogni caso attinente a quello di gara. La risorsa in questione svolge infatti dal 2023 attività di CT Consultant presso Insiel e dal 2017 al 2023 ha svolto attività di consulente informatico, assistenza e formazione informatica nel settore dell’automotive presso le sedi degli utenti oppure da remoto attraverso software gestionale.

Tra le principali mansioni esercitate nel periodo dal 2017 al 2023, ex adverso incontestate e riflettenti una competenza informatica ad ampio spettro, coerente col contenuto esperienziale ragionevolmente richiesto per la gara, vi erano proprio quelle di consulenza informatica, assistenza e formazione informatica “presso le sedi degli utenti oppure da remoto attraverso software gestionale”, gestione del magazzino/inventario e valorizzazione, fatturazione e relativa contabilità, gestione ordini acquisto/vendita, fattura elettronica, assistenza, problem solving.

Competenze tutt’altro che estranee a quelle della commessa in gara; il punteggio relativo al curriculum vitae n. 5 resiste quindi alle censure della ricorrente.

11.3. Le altre contestazioni relative ai curriculum vitae n. 7 e n. 14, alla luce della corretta attribuzione del punteggio per il curriculum vitae n. 5, sono inammissibili per carenza d’interesse, non avendo la ricorrente dimostrato di superare la prova di resistenza.

Infatti, applicando le regole viste nell’esame del primo motivo di ricorso, anche attribuendo un punteggio pari a 0 nella “Tabella di valutazione dei coefficienti” riportata nell’art. 17.2 del disciplinare in corrispondenza dei curriculum vitae nn. 7 e 14, e procedendo alla riparametrazione dei punteggi finali, si perverrebbe ad uno scostamento finale di soli quattro punti, mentre la distanza tra i punteggi finali dei due concorrenti è superiore.

Nello specifico, procedendo alla riparametrazione, l’effettiva media dei coefficienti assegnati da ciascun commissario sarebbe risultata pari a 0,817; 0,787; 0,777, con una media dei coefficienti espressi pari a 0,793. Moltiplicando la media dei coefficienti così ottenuta per quaranta (per riparametrare il tutto al punteggio massimo previsto per la valutazione dei “Curricola Operatori – ICT Consultant”), si sarebbe ottenuto un subpunteggio tecnico complessivo pari a 31,73, in luogo dei 36,400 riconosciuti in gara all’aggiudicataria.

Il differenziale di 4,67 punti (che, in tesi, andrebbero sottratti al punteggio finale della Is Copy) è inferiore al differenziale del punteggio finale delle contendenti (pari a 5,119 punti); anche se in ipotesi le censure della ricorrente sul punto fossero accolte, allora, la stessa non potrebbe comunque conseguire la commessa, rimanendo prima classificata l’odierna aggiudicataria.

Da ciò consegue l’inammissibilità delle relative censure per carenza d’interesse.

12. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente ha censurato l’aggiudicazione per un duplice ordine di ragioni:

a) la prima, derivante dall’attribuzione del punteggio massimo in relazione al subcriterio relativo, tra l’altro, alle attività di lavoro in ore straordinarie, a fronte di un’offerta che – in modo del tutto insostenibile e inattendibile – si sarebbe spinta ad assumere attività illimitate a costo zero;

b) la seconda, derivante dall’omessa attivazione del subprocedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta ex art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, a fronte di un’offerta di servizi straordinari priva di limitazioni quantitative e della contestuale rinuncia della maggiorazione del 30%, prevista dal capitolato di gara.

Le stesse censure sono state nella sostanza riproposte e ulteriormente argomentate e sviluppate con i due motivi aggiunti presentati il 5 dicembre 2023 dalla ricorrente, anche alla luce delle difese delle altre parti, reputate tra loro contradditorie.

Le censure in esame sono infondate.

13. Quanto al primo profilo occorre subito osservare che in effetti la Is Copy nell’offerta tecnica, premesso che “i 25 tecnici assegnati al presente appalto saranno in parte dislocati presso la sede di Trieste e in parte presso la nostra sede di Udine di via Ipplis 10 [e] in ogni caso tutti i tecnici saranno disponibili a prendere servizio presso altre sedi da voi indicate sul territorio regionale in qualsiasi momento 7×24”, ha precisato che “Qualora per esigenze legate al servizio siano necessari e quindi da voi richiesti interventi nella fascia 7×24 non vi verrà addebitato alcun ulteriore costo rispetto alla tariffa base inserita in offerta anche se in capitolato viene proposta una maggiorazione del 30%. Per tutto il periodo di vigenza contrattuale non viene previsto alcun limite per il numero di interventi (150 da capitolato) ne numero di risorse messe a disposizione (5 da capitolato)” (p.5 e 6 all.12 al ricorso principale).

13.1. L’offerta è stata quindi predisposta mantenendo invariata la tariffa giornaliera indipendentemente dal momento di erogazione del servizio richiesto, ovverosia nel caso in cui lo stesso venga erogato in orario “standard” (tra le 8 e le 20 nei giorni feriali compresi tra lunedì e venerdì, come da art. 5.1.1 del capitolato tecnico), in orario notturno (compreso tra le 20 e le 8) o, ancora, nel corso del fine settimana (nelle giornate, dunque, di sabato e domenica).

La piena sostenibilità di tale modalità di esecuzione del servizio – nel lessico di settore definita “flat” (cioè un’offerta che, nell’ambito di una tariffa base determinata contenga in sé il servizio “ordinario” e quello “straordinario”, senza distinzioni di sorta) – è stata ben spiegata dalla controinteressata che ha chiarito in giudizio che per garantire l’assistenza promessa, in base l’organizzazione aziendale, non è necessario ricorrere a straordinari dei dipendenti, ma è sufficiente una turnazione che permetta una presenza adeguata in qualunque fascia oraria nella quale il costo del lavoratore sarà quello normalmente previsto per l’orario ordinario (oltre alle maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro notturno o in giornate festive).

13.2. L’aggiudicataria ha pure efficacemente chiarito che, disponendo nel proprio organico di alcuni contratti con dipendenti dove il supporto viene richiesto proprio “7×24”, gode della disponibilità di personale in servizio tanto in orario “standard”, quanto in orari che coprono le fasce notturne e le giornate del fine settimana (sabato e domenica). L’aggiudicataria – senza essere sul punto adeguatamente ex adverso contestata – ha precisato di non necessitare di alcuna maggiorazione sul compenso offerto sul rilievo che le fasce oltre l’orario “standard” non costituiscono, in base ai contratti di lavoro su cui può fare affidamento, in alcun modo orario straordinario.

13.3. Con specifico riferimento, poi, all’orario notturno, la Is Copy ha chiarito, con argomentazioni del tutto plausibili e non specificamente contestate, che i propri operatori godono nel turno di notte e per il lavoro festivo di maggiorazioni strandard previste dalla contrattazione collettiva applicata (rispettivamente del 15% e del 30%) comunque ricomprese nell’offerta economica presentata.

A tale riguardo non sembra affatto secondario rilevare che – anche in ragione di quanto appena rilevato – l’offerta economica dell’Is Copy prevedeva un ribasso parecchio inferiore rispetto a quello proposto da BV Tech, risultando (in linea con l’offerta tecnica proposta) assai più “costosa” rispetto a quella della controinteressata. Tant’è che, per l’offerta economia, la ricorrente si è vista attribuire un punteggio di 15, mentre l’aggiudicataria ha conseguito appena 5,769 punti.

13.4. Si deve aggiungere che le giustificazioni fornite in sede di giudizio dalla Is Copy, tenuto conto delle maggiorazioni standard e del maggior costo del servizio offerto dall’aggiudicataria, risultano pienamente coerenti e tutt’altro che contraddittorie, come invece erroneamente ritenuto dalla ricorrente.

È infondata infatti la deduzione attorea secondo cui le precisazioni fornite dalla Is Copy porrebbero in luce ulteriori profili di difformità dell’offerta tecnica, atteso che per stessa ammissione dell’aggiudicataria detti contratti coprirebbero “le giornate comprese tra mercoledì e domenica”, con esclusione quindi del lunedì e del martedì, in contrasto con quanto richiesto dal capitolato di gara secondo cui il servizio in regime orario ordinario e straordinario deve ricomprendere anche dette giornate (cfr. par. 5.1.1 Capitolato di gara).

La deduzione è smentita dalla documentazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria che non prevede affatto tale limitazione. Il riferimento della difesa della Is Copy alla presenza in organico di risorse con contratto da mercoledì a domenica, si spiega – nell’ambito di una più ampia argomentazione – quale notazione esemplificativa di come l’organizzazione interna e la ripartizione dei turni consenta di considerare anche i sabati e le domeniche come giorni “ordinari” e non “straordinari” dal punto di vista contrattuale.

14. Quanto al secondo profilo di censura (e secondo motivo aggiunto), relativo alla censura di omessa attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia, giova rammentare che l’attivazione della verifica facoltativa (prevista dall’art. 97, comma 6, d. lgs. n. 50/2016, a mente del quale “la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”) rappresenta, per l’appunto, una semplice facoltà della stazione appaltante, oggetto di una potestà ampiamente discrezionale. Infatti “a differenza della verifica “obbligatoria”, quella cd. facoltativa è caratterizzata da una più ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, che si estende anche all’an della verifica stessa” (T.A.R. Campania, Salerno, n. 865/2020); il relativo esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato “solamente in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto” (Cons. di Stato, n. 5231/2018), evenienze non ravvisabili nel caso di specie.

Si richiama in proposito quanto esaminato nel precedente profilo di censura circa la complessiva sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria e l’inconsistenza delle censure della ricorrente.

Si deve solo aggiungere quanto segue.

Secondo la ricorrente, che ha ribadito il concetto anche all’odierna udienza pubblica, l’erronea comprensione da parte della Insiel circa l’effettivo contenuto dell’offerta tecnica aggiudicataria (ossia l’aver “inteso” l’offerta di interventi illimitati in ore straordinarie di Is Copy come relativa unicamente al “numero di operatori messi a disposizione”, pag. 21 della memoria cautelare della Insiel) avrebbe in radice viziato la scelta di non sottoporre a verifica di anomalia l’offerta aggiudicataria.

La censura è infondata perché la chiara formulazione dell’offerta della Is Copy era soltanto nel senso di non limitare a cinque il numero massimo di risorse che la stazione appaltante richiedeva nell’ambito dell’orario straordinario, come previsto al punto 5.1.1., secondo paragrafo, del capitolato (“Qualora, per esigenze legate al servizio, siano necessari e quindi richiesti interventi nella fascia 7X24, verrà riconosciuta alla Società una maggiorazione 30% calcolata su base oraria assumendo pari a 8 ore il giorno lavorativo. Per tali richieste, da considerarsi straordinarie, sono previsti al massimo 150 interventi nel periodo contrattuale per un massimo di 5 operatori contemporanei”). Restava invece fermo, senza ambiguità di sorta, artatamente enfatizzate dalla ricorrente, il numero complessivo di risorse messe a disposizione sulla commessa, in piena coerenza con la struttura c.d. flat dell’offerta dell’aggiudicataria.

Non è quindi riscontrato alcun travisamento dell’offerta tecnica della Is Copy da parte della Insiel, avendo la Commissione ben colto il senso dell’offerta.

15. Sembra in chiusura opportuno puntualizzare che il contributo di cui al punto 5.1.1., secondo paragrafo del capitolato tecnico, riconosciuto nel provvedimento di aggiudicazione, è frutto di un semplice errore materiale che prontamente la Insiel ha emendato con la determina del 16 novembre 2023. Ciò si evince senza incertezze dalla esplicita e incontestata rinuncia alla maggiorazione per l’attività in orario straordinario chiaramente espressa nell’offerta della Is Copy, poi, recepita con la correzione della delibera di aggiudicazione.

16. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti. Conseguentemente il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge; dichiara il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Insiel s.p.a. e della Is Copy s.r.l. Sb, delle spese di lite che liquida in € 7.000, ciascuna, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Carlo Modica de Mohac, Presidente

Luca Emanuele Ricci, Primo Referendario

Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Daniele Busico   Carlo Modica de Mohac
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO