Pubblicato il 13/02/2024

N. 00123/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00437/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 437 del 2023, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG 9686321CF2, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Walter Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Roccasecca dei Volsci, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Mileto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-S.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo RTI con la -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alvise Vergerio Di Cesana, Alessandro Carlo Licci Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– della determinazione del Comune di Roccasecca Dei Volsci Numero Registro Generale n. -OMISSIS-del 26 giugno 2023 recante aggiudicazione, in favore dell’ATI -OMISSIS-S.r.l. capogruppo – -OMISSIS- S.r.l. mandante, della procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada, comprensiva dell’attività di riscossione coattiva e la gestione del contenzioso, nonché la fornitura mediante noleggio dei dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità in modalità media e puntuale approvati dal Ministero delle Infrastrutture in ossequio alle disposizioni previste dal Codice della strada (CIG 9686321CF2);

– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali di valutazione delle offerte tecniche e il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice;

Nonché per la declaratoria di inefficacia

– del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;

E per la condanna

a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a.;

E per l’accertamento ex art. 116, comma II, c.p.a. del diritto di accesso

in ordine all’offerta integrale dell’aggiudicataria, anche relativamente alle parti oscurate.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roccasecca dei Volsci e di -OMISSIS-S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha partecipato, quale capogruppo della costituenda Associazione Temporanea di Imprese (d’ora innanzi, “ATI”) con la -OMISSIS- S.r.l., alla procedura aperta bandita dal Comune di Roccasecca dei Volsci per l’affidamento del servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada (con attività di riscossione coattiva e la gestione del contenzioso, fornitura mediante noleggio dei dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara di euro 345.600,00, di cui euro 5.000,00 quali oneri da rischio di interferenza.

1.1. All’esito delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, l’ATI -OMISSIS-non è stata ammessa alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, avendo riportato un punteggio (44,333) inferiore alla cd. “soglia di sbarramento”, fissata dalla lex specialis in 48 punti.

1.2. La procedura è stata poi aggiudicata, con determinazione n. -OMISSIS-del 26 giugno 2023, alla costituenda ATI tra -OMISSIS-S.r.l. capogruppo – -OMISSIS- S.r.l. mandante, che risulta avere formulato la migliore offerta, riportando un punteggio complessivo pari a 82,55; si è peraltro utilmente collocata nella graduatoria finale formata dalla commissione (risultante dal verbale n. 4) anche la -OMISSIS- S.r.l., riportando 72,96 punti.

2. Con ricorso avviato a notificazione il 26 luglio 2023 e depositato il 27 luglio successivo, la -OMISSIS-S.r.l., nell’indicata qualità, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari, il provvedimento di aggiudicazione della procedura descritta, nonché gli atti allo stesso presupposti, deducendone l’illegittimità in relazione ai seguenti motivi:

I – «violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 e dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 per difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione della lex specialis. eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. contraddittorietà manifesta. difetto di istruttoria e di motivazione. sviamento. violazione art. 97 Cost. in relazione al principio di buona amministrazione»; l’assegnazione dei punteggi effettuata dalla commissione sarebbe priva di motivazione, con particolare riferimento all’attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore di ben 8,667 punti rispetto a quello assegnato all’ATI Athena, posto che i sistemi proposti dai due concorrenti presenterebbero analogie/equivalenze funzionali;

II – «violazione degli artt. 77, comma 1 e 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016 – violazione dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e competenza – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità» per illegittimità derivata dai vizi che affliggerebbero la nomina della commissione giudicatrice, in ragione della mancanza delle condizioni di competenza richieste dalla normativa e dalla legge di gara, nonché per difetto di motivazione del relativo provvedimento, limitata ad un generico rinvio ai curricula dei componenti individuati ma priva dell’esplicitazione delle valutazioni svolte in merito alla competenza degli stessi con riferimento alla specifica procedura di gara.

3. La ricorrente ha, altresì, proposto istanza ai sensi dell’art. 116 comma II c.p.a. al fine di ottenere l’accesso integrale all’offerta della controinteressata, consentito dalla stazione appaltante in forma parzialmente oscurata in ragione della dichiarata esistenza di segreti tecnici e/o commerciali.

4. Nel giudizio così introdotto si sono costituiti in resistenza il Comune di Roccasecca dei Volsci nonché la -OMISSIS-S.r.l., nella qualità sopra indicata, proponendo sia eccezioni preliminari (inammissibilità ed irricevibilità del ricorso), sia difese di merito.

5. Con ordinanza n. 183 del 15 settembre 2023 è stato disposto il rigetto della domanda cautelare, per difetto di fumus e periculum.

6. Con ulteriore ordinanza n. 748 del 26 ottobre 2023 questa Sezione ha, altresì, respinto l’istanza ex art. 116 comma II c.p.a., ravvisando la carenza delle condizioni alle quali è consentito accedere all’offerta tecnica caratterizzata dall’esistenza di segreti tecnici e commerciali.

7. In vista della trattazione del merito, la controinteressata ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. nella quale ha ulteriormente insistito nelle proprie eccezioni e difese.

8. Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2024 il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione.

9. Deve, in via preliminare, essere rigettata, perché non fondata, l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla -OMISSIS-S.r.l., la quale sostiene che il ricorso sarebbe stato proposto oltre il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 120 comma II c.p.a., che avrebbe iniziato a decorrere il 22 giugno 2023, data della seduta pubblica nel corso della quale sarebbe stata comunicata alla ricorrente la propria esclusione dalla procedura.

9.1. Rileva infatti, in proposito, il Collegio che la decorrenza del termine di legge per l’impugnativa degli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici stabilita dalla disposizione citata è ancorata, secondo la giurisprudenza, al rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla “informazione” e alla “pubblicizzazione” degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso (tra le tante, TAR Lazio, sez. II-ter, 19 giugno 2023 n. 10375, che su punto richiama Cons. Stato, Sez. V, 20 marzo 2023, n. 2796), decorrendo dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate (secondo quanto affermato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 luglio 2020, n.12), non potendosi ritenere, diversamente, integrato il presupposto della decorrenza, cioè la piena conoscenza del provvedimento e delle ragioni in forza delle quali lo stesso è stato emanato.

9.2. Di conseguenza non può ritenersi che il termine de quo abbia iniziato a decorrere alla data della seduta di gara indicata, non configurando la mera partecipazione alla stessa quella “piena conoscenza” del provvedimento di esclusione a tal fine necessaria, così che il ricorso deve ritenersi tempestivamente proposto.

10. Viene, altresì, eccepita l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili: l’asserita mancata impugnazione dell’esclusione della ricorrente e la conseguente carenza di interesse alla contestazione dell’aggiudicazione, anche in ragione del mancato superamento della c.d. prova di resistenza, nonché, con specifico riferimento al primo motivo, l’omessa evocazione in giudizio della -OMISSIS- S.r.l., utilmente collocata nella graduatoria finale prima della ricorrente, oltre all’omessa impugnazione dei criteri della lex specialis in forza dei quali è stata effettuata la valutazione delle offerte della ricorrente e della controinteressata.

10.1. In ordine a tali eccezioni rileva il Collegio, preliminarmente, che parte ricorrente ha, a ben vedere, ritualmente impugnato la propria esclusione dalla procedura in quanto – sebbene nell’epigrafe del ricorso siano indicati, quali atti impugnati, esclusivamente l’aggiudicazione e l’atto di nomina della commissione – nell’ambito del II motivo di ricorso la stessa afferma chiaramente che «l’impugnata esclusione è altresì illegittima in via derivata da vizi inerenti alla nomina della commissione giudicatrice»; peraltro la chiara ed espressa contestazione del provvedimento da ultimo citato, indicato anche nell’epigrafe, radica sicuramente l’interesse strumentale alla riedizione della procedura, così che non può dubitarsi dell’ammissibilità quanto meno del citato motivo.

10.2. Deve, inoltre e per altro verso, rilevarsi che le doglianze dirette a contestare la legittimità della procedura di nomina della Commissione giudicatrice riguardano la legittima attribuzione del potere a un organo collegiale che, qualora illegittimamente costituito, non potrebbe ritenersi legittimato ad esercitare il potere valutativo di carattere tecnico-discrezionale che gli è stato attribuito, venendo, quindi, in rilievo un vizio di legittimità assimilabile al vizio di incompetenza (in termini TAR Lazio, sez. III, 22 aprile 2023 n. 6964 che sul punto richiama Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 8336 del 2021).

11. Deve, pertanto, procedersi, per la descritta portata potenzialmente dirimente, all’esame delle censure veicolate con il II motivo di ricorso, nel cui ambito parte ricorrente ha contestato la composizione della commissione di gara, la cui illegittimità avrebbe inficiato la propria esclusione.

11.1. Essa sostiene, in particolare, che i tre membri della Commissione (Arch. -OMISSIS-, presidente, Dott.-OMISSIS-e Ing. -OMISSIS- componenti) sarebbero del tutto privi di formazione nella specifica materia de qua, oltre che delle richieste competenze informatiche e in ambito economico-finanziario, da ritenersi indispensabili concernendo il contratto oggetto di affidamento non solo gli aspetti operativi ma anche quelli gestionali attinenti ai flussi informatici dei dati relativi al servizio e alle modalità di gestione dei procedimenti sanzionatori; in particolare il presidente della Commissione, pur avendo svolto l’incarico di “componente di altre commissioni di gara in procedure per l’affidamento di lavori pubblici” non sarebbe in possesso delle specifiche competenze necessarie; peraltro nessuna motivazione sarebbe stata esplicitata con riferimento alle valutazioni in proposito svolte dalla stazione appaltante nella designazione dei citati componenti dell’organo valutativo, essendo all’uopo inidoneo il mero riferimento al curriculum degli stessi.

11.2. La censura non può essere condivisa.

11.2.1. Rileva, in primo luogo, il Collegio che nessuna deduzione viene dalla ricorrente spiegata in merito alla specifica rilevanza della dedotta incompetenza della commissione sul giudizio formulato in ordine alla propria offerta, deduzione da ritenersi tuttavia indispensabile alla luce della consolidata affermazione della giurisprudenza secondo cui «l’impugnazione della nomina della Commissione di gara, basata sulla ritenuta mancanza di competenze specifiche in capo ai nominati Commissari, non può prescindere in modo assoluto dalla dimostrazione di come quel deficit conoscitivo possa negativamente impattare sulla valutazione della propria offerta», in quanto «l’eventuale vizio di incompetenza dei membri della Commissione di gara si riflette sull’aggiudicazione se l’operatore economico individua un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta (in tal senso, ex multis: TAR Roma n. 5107/2022; C. di St. n. 2253/2022; TAR Catania n. 628/2020)» (TAR Lazio, III-quater, 4 agosto 2023 n. 13100, in termini, Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2023 n. 4144).

11.2.2. Rileva inoltre il Collegio che, secondo un parimenti consolidato principio espresso dalla giurisprudenza, la competenza della commissione deve essere apprezzata nel suo complesso (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 24 aprile 2023, n. 4144) non essendo necessaria la perfetta corrispondenza tra l’esperienza del commissario e l’oggetto principale del contratto.

11.2.3. Peraltro la motivazione effettuata per relationem ai curricula dei commissari risulta del tutto sufficiente allo scopo, emergendo da tali atti, quanto al componente Arch. -OMISSIS-(sul quale si appuntano specificamente le censure all’esame), la sua iscrizione presso l’elenco ANAC di cui all’art. 77, D.lgs. 50/2016 e lo svolgimento della funzione di componente/presidente di diverse commissioni di valutazione (tra cui, nel 2018, una procedura per il noleggio, installazione, manutenzione di dispositivi omologati per il servizio di controllo elettronico della velocita, fornitura del software di gestione del Codice della Strada), oltre a diverse esperienze professionali nel settore informatico, certamente attinente a quello oggetto della procedura de qua.

11.2.4. Quanto agli altri componenti dell’organo (sui quali peraltro parte ricorrente non svolge specifiche censure) la Sezione ha già rilevato, nell’ambito della inoppugnata ordinanza cautelare, che gli stessi devono ritenersi muniti di specifiche competenze nella materia oggetto dell’appalto.

11.2.5. Il motivo all’esame deve, pertanto, essere respinto.

12. Da ciò deriva, quale ulteriore conseguenza, ed in disparte le eccezioni di inammissibilità riportate al superiore punto 10), l’improcedibilità del primo motivo di ricorso, non avendo parte ricorrente interesse, all’esito del rigetto delle censure inerenti la commissione di gara, a contestare l’attribuzione del punteggio nei confronti della controinteressata, stante la definitività della propria esclusione dalla procedura per mancato superamento della fase preliminare, non potendo la stessa comunque aspirare all’aggiudicazione dell’appalto.

13. Il ricorso deve, pertanto ed in conclusione, essere rigettato.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Roccasecca dei Volsci e della -OMISSIS-S.r.l. delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.000,00 in favore di ciascuno di essi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Riccardo Savoia, Presidente

Valerio Torano, Primo Referendario

Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Emanuela Traina   Riccardo Savoia
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO