Pubblicato il 23/02/2024
N. 00155/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc. Cons. Cadel a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG A007ECF622, rappresentata e difesa dall’avvocato Dario Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Frosinone, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mariacristina Iadecola, Teresa Ardovini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Lattanzi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Barberis, Ilaria Barbetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
a – della determina dirigenziale n. 2697 del 15.09.2023, con la quale la Provincia di Frosinone ha aggiudicato la gara per l’affidamento dei lavori di “Interventi di adeguamento sismico I.I.S. “Nicolucci – Reggio” I.T.I.S. – I.P.S.I.A. via Pirandello di Isola Liri (FR) – CIG A007ECF622”, in favore della Società “Lattanzi S.r.l.”;
b – dei verbali di gara nn. 1 dell’11.09.2023, 1 di seduta riservata del 14.09.2023, 2 del 14.09.2023, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione e/o attribuito il punteggio alla Società “Lattanzi S.r.l.”;
c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
E per l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia
del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante – ai sensi dell”art. 121 c.p.a., o, in subordine, ai sensi dell’art. 122 c.p.a. nonché del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell’art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la disponibilità nel relativo subentro;
Nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente a conseguire l”aggiudicazione dell”appalto in oggetto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 ottobre 2023, per l’annullamento
– degli stessi atti e provvedimenti, sotto ulteriori e differenti profili.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonché della Lattanzi S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa Emanuela Traina e i difensori delle parti come da separato verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Provincia di Frosinone ha indetto una procedura aperta per l’affidamento degli “Interventi di adeguamento sismico I.I.S. “Nicolucci – Reggio” I.T.I.S. – I.P.S.I.A. via Pirandello di Isola Liri (FR) – CIG A007ECF622”), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un importo a base di gara di euro 11.466.321,41, finanziata con fondi PNRR.
1.1. Con determinazione n. 2697 del 15 settembre 2023 tale procedura è stata aggiudicata alla Società Lattanzi S.r.l., odierna controinteressata (che ha riportato un punteggio complessivo pari a 81,55), mentre la ricorrente è risultata seconda graduata (con punti 80,66).
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio (notificato il 16 ottobre 2023 e depositato il giorno successivo) la Soc. Cons. Cadel a r.l. ha impugnato la suddetta aggiudicazione, nonché gli atti alla stessa presupposti, dettagliatamente indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, deducendone l’illegittimità in relazione ai seguenti motivi:
I – «violazione di legge (artt. 108 – comma 9 e 110 d.lgs. n. 36/2023 – art. 3 l. n. 241/1990 – art. 97 Cost.) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – erroneità manifesta)»; la Provincia avrebbe dovuto escludere l’aggiudicataria dalla procedura in quanto la stessa avrebbe quantificato gli oneri di sicurezza aziendali in misura errata ed irrisoria e, comunque, per la complessiva anomalia dell’offerta presentata, emergente sia dalla notevole differenza tra il ribasso proposto dalla stessa (28,210%) rispetto a quello offerto dalla seconda graduata (18,00%) ed il ribasso medio degli ulteriori concorrenti (11,803%), sia dal divario delle somme indicate per gli oneri di sicurezza aziendali dall’aggiudicataria (soli euro 30.000,00) rispetto a quelle indicate dagli altri concorrenti e, soprattutto, dalla ricorrente (euro 195.000,00); la quantificazione di detti oneri sarebbe comunque incongrua rispetto alle indicazioni del manuale “ITACA”, con riferimento sia al criterio presuntivo che a quello analitico ivi previsti; l’offerta sarebbe, inoltre, nel complesso anomala anche in relazione al ribasso medio presentato nelle gare similari aggiudicate negli ultimi tre anni dalla stessa Provincia di Frosinone, la quale avrebbe, pertanto, dovuto sottoporre la stessa a verifica;
II – «violazione di legge (artt. 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023 – art. 3 l. n. 241/1990 – art. 97 Cost.) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – erroneità manifesta)»; in ogni caso l’aggiudicataria avrebbe tentato di influenzare indebitamente le valutazioni della stazione appaltante, offrendo alla stessa l’erogazione di una somma di denaro non corrispondente a nessuna opera, pari a euro 255.481,13, incorrendo in tal modo in un ulteriore profilo di esclusione;
III – «violazione di legge (artt. 95, 98 e 108 d.lgs. n. 36/2023 – art. 3 l. n. 241/1990 – art. 97 Cost.) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – erroneità manifesta», in quanto sarebbe illegittima la valutazione data in relazione al criterio “D” del disciplinare, essendo preclusa alle stazioni appaltanti l’attribuzione di punteggi per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta; dunque la proposta della corresponsione della citata somma di euro 255.481,13 – testualmente messa a disposizione della Provincia di Frosinone anche per “altri istituti scolastici” – non avrebbe potuto essere valutata come offerta migliorativa, non avendo alcuna attinenza con l’oggetto della gara;
IV – «violazione di legge (artt. 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023 – art. 3 l. n. 241/1990 – art. 97 Cost.) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – erroneità manifesta)»; con riferimento al citato criterio “D”, la valutazione della commissione di gara sarebbe illegittima anche per manifesta illogicità ed erroneità, avendo attribuito all’aggiudicataria punti 9,24 ed alla ricorrente punti 4,36 nonostante il migliore livello, qualitativo e quantitativo, delle migliorie offerte dalla stessa ricorrente.
3. Quest’ultima ha altresì invocato, previo accertamento e declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante, il proprio subentro nello stesso.
4. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 23 ottobre 2023, la ricorrente ha poi dedotto, avverso i provvedimenti impugnati, le seguenti ulteriori censure (proseguendo nell’ordine numerico individuato nel ricorso introduttivo):
V – «violazione di legge (artt. 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023 – art. 3 l. n. 241/1990 – art. 97 Cost.) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – erroneità manifesta)» in quanto la controinteressata sarebbe incorsa in una ulteriore causa di esclusione (prevista dall’art. 4.2.1 del disciplinare), non avendo presentato un idoneo “quadro di raffronto” tra Computo metrico estimativo di progetto a base di gara e Computo metrico estimativo di progetto e delle migliorie (per la parte delle opere), indispensabile per la valorizzazione economica delle migliorie proposte; il documento in proposito presentato dalla ricorrente non conterrebbe, infatti, gli elementi di raffronto prescritti dal disciplinare di gara; inoltre plurime analisi dei prezzi redatte dall’aggiudicataria sarebbero prive della indispensabile indicazione degli oneri di sicurezza aziendali;
VI – «prosegue motivo I – violazione di legge (artt. 108 – comma 9 e 110 d.lgs. n. 36/2023 – art. 3 l. n. 241/1990 – art. 97 Cost.) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – erroneità manifesta)»; l’importo offerto dalla controinteressata a titolo di oneri di sicurezza aziendali sarebbe manifestamente errato ed inattendibile anche sotto un ulteriore ed autonomo profilo, in quanto dall’esame dell’elaborato “elenco analisi prezzi migliorie” dalla stessa depositato emergerebbe che le analisi relativi alle voci “AGG.01 … AGG02 … AGG03 … AGG04 … AGG05 … AGG06” sono prive della indicazione degli oneri della sicurezza, da ritenersi tuttavia essenziale, con ulteriore profilo di contrasto con l’art. 4.2.1 del disciplinare e conferma della già dedotta erroneità degli oneri della sicurezza aziendale indicati dall’aggiudicataria, nonché della complessiva insostenibilità ed inattendibilità dell’offerta.
5. Nel giudizio così proposto si sono costituite in resistenza la Provincia di Frosinone e la controinteressata Lattanzi S.r.l. che, con articolate deduzioni, hanno dedotto l’infondatezza dei motivi dedotti.
5.1. Quest’ultima ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione delle disposizioni del disciplinare di gara inerenti i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, nonché in relazione alla contestazione delle valutazioni delle offerte, in quanto costituente espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo sotto limitati profili non ricorrenti nel caso di specie.
6. Con ordinanza n. 225 del 3 novembre 2023 (confermata in appello dall’ordinanza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 4912 del 6 dicembre 2023) è stato disposto il rigetto dell’istanza cautelare.
7. In vista del merito le parti hanno, poi, presentato memorie difensive nelle quali hanno ulteriormente illustrato le tesi difensive rispettivamente sostenute.
8. Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2024, a seguito di discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con richiesta di pubblicazione anticipata del dispositivo, adempimento al quale il Collegio ha provveduto nei termini di legge (dispositivo n. 101 del 6 febbraio 2024).
9. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Lattanzi S.r.l., dovendosi il ricorso ed i motivi aggiunti essere respinti nel merito perché infondati.
10. Deve procedersi, in primo luogo, all’esame dei motivi I (spiegato nel ricorso introduttivo) e VI (dedotto nei motivi aggiunti), da trattarsi congiuntamente in quanto vertenti su analoghe questioni, con i quali la ricorrente lamenta la mancata esclusione della controinteressata sia in ragione della quantificazione degli oneri per la sicurezza aziendale, che afferma essere erronea e sottostimata (euro 30 mila), soprattutto nel confronto con la cifra dalla stessa a tal fine indicata (euro 195 mila), sia per la complessiva anomalia del ribasso offerto (28,210%, mentre la media dei ribassi presentati dagli altri concorrenti è pari al 11,803%), anche in relazione alla media dei ribassi riscontrati in analoghe precedenti procedure di affidamento bandite dalla stessa Provincia di Frosinone (I motivo), sia in quanto le analisi relativi alle voci “AGG.01, AGG02, AGG03, AGG04, AGG05, AGG06” dell’elaborato “elenco analisi prezzi migliorie” sarebbero prive della componente relativa agli oneri della sicurezza, che sarebbe richiesta dal disciplinare (VI motivo), circostanza che confermerebbe ulteriormente la manifesta erroneità degli oneri della sicurezza aziendale e la complessiva insostenibilità dell’offerta e che, di conseguenza, sostanzierebbe la causa di esclusione prevista dal punto 4.2.1 del disciplinare.
10.1. Tali articolate censure non possono essere condivise, alla luce delle considerazioni che seguono.
10.2. Non è, in primo luogo, ad avviso del Collegio adeguatamente supportata da sufficienti elementi costituenti, quanto meno, un principio di prova, la tesi secondo la quale gli oneri per la sicurezza aziendale indicati dalla Lattanzi s.r.l. sarebbero manifestamente erronei e sottostimati.
10.2.1. In proposito deve, infatti, osservarsi che la relazione di consulenza tecnica prodotta da parte ricorrente al fine di supportare le tesi in proposito sostenute è stata puntualmente contestata, sia nella metodologia che nelle conclusioni, dalla Provincia resistente nonché dalla controinteressata nelle proprie difese, così che deve considerarsi un mero atto di parte, in quanto tale inidoneo ad inficiare le valutazioni compiute sul punto dalla stazione appaltante.
10.2.2. Quest’ultima ha, in particolare, sul punto eccepito nella prima memoria difensiva depositata – senza una puntuale contestazione in replica – l’erroneità della base di calcolo (stima delle spese generali) posta dalla ricorrente a fondamento dell’asserita erroneità, per sottostima, degli oneri in argomento, in quanto costituita non già dal solo importo delle lavorazioni risultante dal computo metrico estimativo posto a base di gara, bensì sul diverso dato del valore della gara, ottenuto sommando al predetto costo delle lavorazioni anche gli oneri per la sicurezza, l’utile di impresa e tutte le altre voci di costo poste sotto la dicitura “somme a disposizione”, tra cui sono ricomprese le spese generali, facendo presente che, utilizzando tale corretta base e gli stessi criteri di calcolo utilizzati dalla Cadel, il risultato finale oscilla tra euro 27.645,91 e euro 39.000,00, così che non appare configurabile un significativo scostamento rispetto alla somma a tal fine indicata dalla Lattanzi.
10.2.3. Ne consegue che, correttamente, la stazione appaltante non ha ravvisato elementi idonei a ritenere la stessa affetta dall’affermata macroscopica sottostima.
10.2.4. Deve, in ogni caso, rilevarsi che secondo consolidata affermazione della giurisprudenza la stima degli oneri aziendali per la sicurezza è condizionata dalle complessive e concrete modalità organizzative e che, pertanto, la quantificazione degli stessi è del tutto variabile in quanto rimessa all’esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante alla gara (in termini, Cons. di Stato, V, 15 gennaio 2018 n. 177, secondo cui «tale tipologia di oneri varia da un’impresa ad un’altra ed è influenzata dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata da ciascuna impresa»).
È stato in proposito, altresì, affermato (Cons. St., Sez. V, 10 novembre 2022, n. 9879) che «Quanto ai c.d. “oneri aziendali interni” per la sicurezza, essi, a differenza degli oneri di sicurezza c.d. “da interferenza” che sono predeterminati dalle stazioni appaltanti, sono rimessi all’esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante alla gara, poiché variano da un’impresa all’altra e sono influenzati nel loro ammontare dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta (….) e quindi rientrano nell’offerta economica dell’operatore come costo variabile da sostenere per l’esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, V, 19 gennaio 2020 n. 6306)».
Sul punto la sentenza citata, richiamando ulteriori precedenti, ha altresì osservato che «il legislatore, se ha imposto per l’offerta dell’aggiudicataria la verifica di cui all’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 per il costo della manodopera (“Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”, che è quindi sempre necessaria (Cons. Stato, V, 6 luglio 2020, n. 4308; III, 24 giugno 2019, n. 4317; 1° agosto 2018, n. 4763), non ha ritenuto parimenti obbligatoria né la generale verifica di anomalia della stessa offerta né ha imposto, come per i costi della manodopera, che prima dell’aggiudicazione si proceda sempre all’accertamento della sua congruità quanto ai costi per la sicurezza (Cons. Stato, V, 13 marzo 2020, n. 1818)» (….) «Se ne è derivato che “anche ammesso che gli oneri di sicurezza aziendali siano incongrui, per poter dire anomala l’offerta – o comunque, per poter suggerire un sospetto di anomalia – è pur sempre necessario dimostrare che la loro rideterminazione al rialzo renderebbe irrealizzabile l’offerta nella globalità; in mancanza, il passaggio dall’incongruenza degli oneri di sicurezza aziendali all’anomalia dell’offerta sconta un evidente salto logico” (Cons. Stato, 30 maggio 2022, n. 4365), in termini anche Cons. Stato, III, 21 gennaio 2022 n. 410)».
10.2.5. Alla luce di tali principi, da ritenersi di perdurante validità anche nella vigenza del nuovo codice dei contratti del 2023, la tesi sostenuta da parte ricorrente risulta destituita di fondamento.
10.2.6. Deve inoltre rilevarsi, facendo seguito a quanto già osservato in sede cautelare, che non hanno in proposito valore vincolante, e nel caso di specie neppure sono richiamati nella lex specialis, i valori di cui al “protocollo ITACA”, i quali rappresentano un mero strumento di indirizzo per le stazioni appaltanti (Cons. St., Sez. V, n. 9879 del 10 novembre 2022).
10.2.7. Dunque l’eccepita manifesta erroneità degli oneri stimati per la sicurezza interna è risultata, all’esito del giudizio, affermazione sfornita di adeguato riscontro probatorio; la stessa non può, peraltro, di per sé e singolarmente considerata, costituire il presupposto per l’espletamento della verifica della presunta “anomalia”.
10.2.8. Sul punto occorre, infatti, altresì evidenziare – come parimenti già rilevato in sede cautelare – che sebbene la procedura oggetto di giudizio sia stata bandita (con determinazione n. 2534 del 25 agosto 2023) nel vigore del d.lgs. 36/2023, il quale prevede in proposito, all’art. 110 comma 1, che «Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione», rimettendo dunque alla stazione appaltante l’individuazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, dei criteri sintomatici, è altrettanto vero che nel caso di specie la Provincia resistente ha a tal fine prescelto quale criterio valutativo, nella lex specialis di gara al punto 7.2.1. («Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse»), quello di cui all’art. 97 comma III dell’abrogato d.lgs. 50/2016 (secondo il quale «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre».)
10.2.9. Ne consegue che, in applicazione di tale criterio, come detto non impugnato né diversamente contestato dalla ricorrente, la stazione appaltante era tenuta a procedere al subprocedimento di verifica dell’offerta “anomala” solo con riferimento alle offerte caratterizzate da un ribasso di tale entità, circostanza pacificamente non ricorrente nel caso di specie.
10.2.10. Non può peraltro, alla luce di quanto sopra rilevato, ritenersi di per sé indice di anomalia la mera differenza tra il ribasso presentato dall’aggiudicataria e la ricorrente, né tanto meno quella intercorrente tra lo stesso e la media dei ribassi presentati in altre procedure, non essendo tali dati significativi ai fini in esame.
10.3. Non possono accogliersi, per analoghe considerazioni, neppure le contestazioni inerenti l’“elenco analisi prezzi e migliorie”; sul punto la Provincia resistente ha infatti eccepito, senza che siano state svolte puntuali contestazioni sul punto – che la concorrente ha depositato un documento redatto in conformità alle indicazioni del prezziario regionale secondo il quale i prezzi esposti sono comprensivi delle spese generali (nelle quali rientrano gli oneri in argomento); in ogni caso non viene specificato da parte ricorrente quale disposizione della lex specialis avrebbe prescritto l’indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendali inerenti le migliorie offerte, così che anche la censura non risulta condivisibile.
10.4. I motivi all’esame devono, pertanto, essere complessivamente respinti.
11. Possono essere trattati congiuntamente anche i motivi II e III spiegati nel ricorso introduttivo, con i quali la ricorrente lamenta che la società Lattanzi S.r.l. avrebbe influenzato indebitamente la stazione appaltante – incorrendo nelle cause di esclusione indicate nell’epigrafe delle doglianze all’esame – in quanto nell’offerta presentata avrebbe dichiarato di farsi carico della cifra non finanziata di euro 255.481,13 (somma necessaria a finanziare tutte le opere previste in progetto, ma, in ragione della variazione dei prezzi delle lavorazioni, non reperita nell’immediatezza dalla Provincia, che si è riservata, nel disciplinare, di procedere successivamente all’affidamento dei lavori ad essa corrispondenti), circostanza che avrebbe comunque condizionato il giudizio della commissione sull’offerta presentata dalla controinteressata, spingendola a ritenere dirimente ai fini del giudizio sulla stessa un elemento (per l’appunto, la somma di denaro offerta) che non avrebbe potuto costituire oggetto di valutazione, nei termini previsti dalla legge (art. 108 comma 11 d.lgs. 36/2023) e dal disciplinare (punti 4.1, secondo cui le migliorie proposte devono essere attinenti con l’oggetto dell’appalto, e 4.1.1. secondo cui le offerte tecniche non possono contenere elementi di natura economica e non possono essere ambigue e/o condizionate).
11.1. Le doglianze all’esame, considerate nel loro complesso, non possono essere condivise.
11.2. Occorre premettere che il costo dell’intervento, pari a euro 11.466.321,41 per lavori ed euro 986 477,51 per le somme a disposizione, ammontava a complessivi euro 13.486.645,13 (come si evince dalla determina di indizione gara); tuttavia alla Provincia risultavano finanziati solo euro 13.231.164,00, così che restava priva di copertura finanziaria la somma di euro 255.481,13; la stessa ha tuttavia ritenuto, nell’esercizio della propria discrezionalità, di bandire comunque una gara che recasse quale valore complessivo dell’appalto quello totale di euro 11.466.321,41, dando atto che le lavorazioni rimaste prive di copertura finanziaria sarebbero state affidate in seguito, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 36/2023, successivamente all’acquisizione della relativa disponibilità, procedendo alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023 (punto 2.2 del disciplinare di gara).
11.2.1. La società Lattanzi ha formulato nei seguenti termini la propria offerta (capitolo D offerta tecnica): «A termine del cantiere, al fine di facilitare ed economicizzare al massimo i costi di manutenzione, l’impresa in caso di aggiudicazione propone: • La manutenzione ordinaria per i primi due anni successivi di tutti gli impianti ed i serramenti istallati; • Oltre a quanto sopra, l’impresa in caso di aggiudicazione, si farà interamente carico della cifra non finanziata di 255.481,13 € facendo risparmiare tale risorsa economica all’Ente che la potrà eventualmente destinarla, all’efficientamento energetico di altro istituto scolastico; • Redazione del modello BIM del realizzato al fine di dare all’Amministrazione uno strumento capace di ottimizzare le manutenzioni future in relazione all’efficienza energetica dell’edificio».
11.2.2. La stessa, ad avviso del Collegio, anche in ragione di quanto esposto al superiore punto 11.2., non può essere considerata quale mera proposta di attribuire alla stazione appaltante una somma di denaro, consistendo letteralmente nella offerta di eseguire le lavorazioni aggiuntive che – in caso contrario – la Provincia avrebbe dovuto affidare con un successivo contratto e relativo corrispettivo.
Non si tratta, pertanto, né dell’offerta di una somma da mettere a disposizione della stazione appaltante sic et simpliciter né della anticipazione dell’offerta economica, bensì della mera proposta di eseguire le lavorazioni rimaste prive di copertura finanziaria, proposta che deve ritenersi sicuramente attinente rispetto all’oggetto del contratto e senza le lamentate modalità ambigue e/o condizionate.
11.2.3. I motivi all’esame devono, pertanto, essere rigettati.
11.3. Deve a questo punto procedersi all’esame del IV motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta la manifesta illogicità ed erroneità della valutazione effettuata dalla commissione in merito al criterio “D” (nel cui ambito sono stati assegnati all’aggiudicataria 9,24 su 15 punti, mentre alla ricorrente 4,36 su 15 punti), in quanto l’offerta della Lattanzi verterebbe, in gran parte, su elementi non valutabili (quali la già censurata offerta di eseguire i lavori non finanziati nonché la proposta del progetto BIM – “Building Information Modeling”, riguardante la manutenzione, che comporterebbe dei costi a carico della stazione appaltante per la formazione del personale, di cui la società non avrebbe offerto di farsi carico), laddove la propria offerta, nonostante recasse la proposta di plurimi, rilevanti e pertinenti elementi migliorativi (pronto intervento, intonaco, durabilità lampade e irrigazione aree verdi), sarebbe stata illegittimamente valutata in modo deteriore.
Rileva il Collegio – rinviando, quanto all’ammissibilità della valutazione dell’offerta di farsi carico delle opere non finanziate, a quanto esposto nell’ambito del punto che precede – che la proposta della controinteressata non prevede nessun costo a carico della stazione appaltante, circostanza non emergente dagli atti e specificamente contestata nell’ambito delle memorie difensive (nelle quali si è precisato, senza puntuali repliche, che la gestione del modello “BIM” è obbligatoria per le amministrazioni committenti, il cui personale è dunque già destinatario di specifici corsi di formazione).
Non emerge, peraltro, con la dovuta evidenza l’asserita superiorità dell’offerta presentata dalla ricorrente rispetto a quella dell’aggiudicataria, così in questa sede deve essere ribadita la consolidata affermazione della giurisprudenza secondo cui, in mancanza di chiari elementi dai quali emerga la manifesta irragionevolezza, erroneità o illogicità (per quanto detto non individuabili nel caso in esame), del giudizio tecnico espresso dalla commissione di gara, lo stesso non è sindacabile in sede giurisdizionale (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2024 n. 839, secondo cui «stante la natura ampiamente discrezionale di tale valutazione, ai fini della confutabilità della stessa, occorre dimostrare la palese inattendibilità e illogicità del giudizio tecnico compiuto dalla Commissione giudicatrice, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti o incongruità, il Giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione, né effettuare un riesame critico delle conclusioni dell’organo collegiale, che nella specie ha dato conto delle ragioni della propria analisi, anche mediante una motivazione chiara e priva di vizi logici»).
12. Può, infine, procedersi all’esame del V motivo di censura, dedotto dalla ricorrente nell’ambito dei motivi aggiunti, con il quale si lamenta la mancata esclusione della ricorrente dalla procedura in ragione della presentazione, nell’offerta economica, di un “quadro di raffronto” dell’offerta tecnica – atto prescritto a pena espressa di esclusione dall’art. 4.2.1 del disciplinare – inidoneo in quanto carente della specifica indicazione di tutte le opere sostituite (e, quindi, da sottrarre) rispetto al progetto posto a base di gara, costituito da due sole pagine, mentre il proprio documento sarebbe costituito da 57 pagine.
12.1. Il motivo non può essere condiviso.
12.2. A tale proposito deve rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti del giudizio, la controinteressata ha presentato, nell’ambito della propria offerta, un documento denominato “quadro di raffronto tra progetto a base di gara e migliorie offerte”), nel cui ambito ha sinteticamente evidenziato gli importi relativi alle migliorie offerte (inerenti la sopra citata offerta di farsi carico dei lavori non finanziati, oltre all’“Offerta Migliorativa – Lavori” per la somma di euro 576.884,65).
12.2.1. Ebbene, come già rilevato in sede cautelare, la lex specialis di gara non ha prescritto puntualmente il contenuto del documento in questione, lasciando così i concorrenti liberi di determinare lo stesso; pertanto solo la mancata presentazione di quest’ultimo, e non già la relativa incompletezza, oggetto delle doglianze di parte ricorrente, sarebbe stata valutabile quale causa di esclusione; sul punto va, peraltro, altresì osservato che l’art. 10 comma 2 del d.lgs. 36/2023, ponendosi in linea di continuità rispetto alla normativa previgente, dispone che «Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte», così che, non essendo contemplata dalle norme citate, l’eventuale carenza del documento avrebbe potuto, al più, fondare una richiesta di integrazione da parte della stazione appaltante e non già l’invocata esclusione.
12.3. Non possono, inoltre, condurre a diverse conclusioni le articolate deduzioni difensive spiegate dalla ricorrente nelle memorie ex art. 73 c.p.a. (nelle quali la stessa insiste sulla necessità che il documento contenesse un preciso raffronto tra le opere di progetto, con evidenza delle sottrazioni delle opere sostituite e dei relativi importi nonché delle addizioni delle opere migliorative), né la documentazione dalla stessa in proposito presentata in tal sede, con particolare riferimento all’atto denominato “computo metrico di progetto” (doc. n. 8 prodotto il 9 gennaio 2024, dal quale si evincerebbero le sottrazioni e sostituzioni alle opere, che la stessa afferma essere parte dell’offerta della Lattanzi, della quale sarebbero ivi riportate ben 30 voci in sottrazione, evidenziate in rosso), avendo la società controinteressata disconosciuto la riferibilità a sé di tale documento, il quale rappresenta, in realtà, come emerso anche nel contesto della discussione, il computo metrico di gara della committente.
12.4. La censura non coglie, pertanto nel segno, così che non può essere accolta.
13. Per quanto esposto, e conclusivamente, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.
14. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della stazione appaltante e della controinteressata e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; come richiesto dalla Provincia di Frosinone, siccome rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati dell’avvocatura dell’ente, vanno riconosciuti in favore degli stessi non solo i compensi professionali ma anche, in luogo di IVA e CPA (accessori dovuti, invece, sulle spese legali liquidate in favore della controinteressata), gli oneri riflessi, nella misura e sulle voci come per legge (in termini, TAR Latina sez. I, 9 ottobre 2023 n. 693; Cons. Stato, sez. VII, 12 giugno 2023 n. 5754, che sul punto rinvia a Cass. Sez. Unite Civili, ordinanza 6 febbraio 2023 n. 3592); le stesse sono, invece, compensate nei confronti delle amministrazioni statali costituite in giudizio, correttamente evocate dalla ricorrente ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, d.l. 16 giugno 2022, n. 68 conv. dalla l. 5 agosto 2022, n. 108, non avendo le stesse svolto difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Provincia di Frosinone e della Lattanzi S.r.l., delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.500,00 oltre accessori di legge, da calcolarsi nei termini indicati in motivazione, in favore di ciascuna parte. Spese compensate nei confronti delle amministrazioni statali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Emanuela Traina | Riccardo Savoia | |
IL SEGRETARIO