PREMESSE
Con bando di gara … è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016, nonché art. 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020, come modificato dalla legge n. 108/21, per l’affidamento dei servizi …
… Ad aggiudicarsi la gara, … è stata la [AAA], seconda la [BBB] … e terza … la ricorrente [CCC n.d.r.] ….
Proprio quest’ultima ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della comunicazione … del 5.5.2023 di aggiudicazione alla [AAA] …
SUL MOTIVO RELATIVO AI VERBALI DI GARA.
Il motivo di ricorso.
1) innanzitutto, si ritiene che sia stato violato l’art. 77 D. Lgs. 50/2016, perché i verbali delle riunioni del 3.3.2023 (data nella quale c’è stata la prima seduta della commissione, in cui sono state aperte le buste contenenti le offerte tecniche degli “8” operatori partecipanti alla gara), del 21.3.2023 (quando è stato attivato il soccorso istruttorio per due operatori economici) e del 23.3.2023 (in cui sono state valutate le offerte tecniche degli operatori) non sono stati sottoscritti dalle due segretarie della gara ma esclusivamente dai membri della commissione giudicatrice; …
Il rigetto del motivo.
… a venire in gioco potrebbe essere al più l’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 (cfr. TAR Lazio n. 13587/2021) e non l’art. 77 D. Lgs. 50/2016, che riguarda “solo” la nomina della commissione ma non le operazioni di verbalizzazione delle sedute di gara. Ad ogni modo, a prescindere dalla norma che venga in rilievo, c’è da considerare che non vi è una specifica prescrizione nel codice dei contratti pubblici su come debba essere redatto il verbale delle sedute della commissione, cosicché il Consiglio di Stato ha chiarito: A) per un verso, che la redazione non si impone neppure con carattere di contestualità rispetto a ciascuna seduta della commissione di gara; con la precisazione, però, che quando la redazione non è contestuale, occorre che i momenti essenziali in cui si sono articolate le operazioni di gara e, segnatamente, l’espressione in termini numerici dei giudizi su ciascuna offerta, siano annotati con carattere di compiutezza in documenti che, anche se non accompagnati da tutti gli elementi formali in cui si sostanzia il verbale, si presentino idonei a ricostruire ex post con adeguato grado di certezza lo svolgimento del procedimento di gara; in sintesi, il verbale deve riportare gli elementi necessari per verificare, ex post, la legittimità delle operazioni svolte (cfr. Cons. Stato n. 2692/2014); B) e, per altro verso, che, a prescindere dal momento in cui il verbale venga redatto, sono da ritenere mere “irregolarità” quelle mancanze che non incidono sulla verifica della correttezza dell’azione amministrativa; cioè, basta che si possa valutare la legittimità delle operazioni svolte (cfr. Cons. Stato n. 1575/2008).
Ne deriva … che il motivo è infondato, perché la mancata sottoscrizione delle sole segretarie (comunque, “presenti” alle sedute, come risulta dai verbali) può essere ritenuta quale mera “irregolarità”, poiché i verbali di cui la ricorrente contesta la legittimità contengono tutti gli elementi per valutare se l’azione dell’amministrazione è stata o meno corretta.
SUL MOTIVO RELATIVO ALLA COMPETENZA ALLA VERIFICA DI ANOMALIA.
Il motivo di ricorso
2) inoltre, si ritiene … violato l’art. 97 D. Lgs. n. 50/2016, le linee guida Anac n. 3 del 2016 e il provvedimento del RUP per la fase di affidamento del 1.2.2023, perché, per la valutazione delle offerte anomale, pur essendo stato previsto che ci sarebbe avvalsi del supporto della commissione (verbale del 13.4.2023), non v’è traccia che questo è poi avvenuto; dunque, l’amministrazione avrebbe prima deciso di autovincolarsi e di seguito non avrebbe rispettato tale previsione;
Il rigetto del motivo
… le linee guida n. 3 del 2016, come modificate nel 2017 a seguito della delibera n. 1007, non impongono più, per le gare con offerta economicamente più vantaggiosa, come quella in esame, che la verifica sulle offerte anomale sia per forza svolta dal RUP congiuntamente con la commissione. Dopo la novella del 2017 il sopporto della commissione è solo “eventuale” (“Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l’eventuale supporto della commissione nominata ex art. 77 del Codice”). La valutazione congiunta non era nel caso in questione neppure imposta dal disciplinare di gara (cfr. disciplinare p. 56 punto n. 23 “verifica di anomalie delle offerte”; “al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, co. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RPA, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse”).
Dunque, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non c’è stata violazione né delle linee guida menzionate né del disciplinare di gara, poiché da alcun atto risulta che il RUP fosse obbligato a coinvolgere la commissione (cfr., per un caso in cui invece era stato previsto come “obbligatorio” dagli atti di gara, TAR Genova n. 688/2019).
Peraltro, … deve pure segnalarsi che per indirizzo costante della giurisprudenza (cfr. Cons. Stato n. 1655/2020), il sub-procedimento di anomalia è di competenza del RUP.
SUL MOTIVO RELATIVO ALLA VERIFICA DI ANOMALIA
Il motivo di ricorso
3) infine, si ritiene che sia stato violato l’art. 97 D. Lgs. 50/2016 e il provvedimento del RUP per la fase di affidamento del 1.2.2023, perché, nel valutare l’offerta anomala della società vincitrice, non è stata effettuata un’analisi specifica bensì una valutazione insufficiente e generica; circostanza che sarebbe confermata … dal fatto che le giustificazioni sono state ritenute sufficienti il 13.4.2023, cioè la stessa data in cui sono stati comunicati i chiarimenti.
Il rigetto del motivo.
… L’analisi, oltre ad essere stata puntuale (cfr. documento in atti), è connotata, come noto (cfr. di recente Cons. Stato n. 5963/2023), da ampia discrezionalità tecnica e non si ravvisano evidenti criticità dall’analisi del verbale datato 13.4.2023 (peraltro, … segnala che tale data costituisce soltanto un refuso perché la valutazione è avvenuta il 21.4.2023). Senza dimenticare, da ultimo, che il ricorrente riferisce che vi sarebbe stata una non corretta analisi del costo della manodopera e sviluppa anche n. 5 punti ma poi non spiega in modo puntuale, in conformità all’art. 40 lett. d) CPA, come gli stessi abbiano inciso sulla valutazione di anomalia. Deve, infatti, rammentarsi che la valutazione dell’offerta è sempre globale e deve rilevarsi che nella specie non è assolutamente spiegato in che termini i punti segnalati avrebbero avuto una incidenza sull’analisi complessiva del RUP (ad esempio si afferma che sarebbe stato applicato un divisore orario più favorevole ma non si spiega in che termini sarebbe stato fatto e che conseguenze avrebbe avuto sulla valutazione finale).
CONCLUSIONI
Il ricorso deve conclusivamente essere respinto.