Pubblicato il 23/01/2024

N. 01281/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11890/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11890 del 2023, proposto da
SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A., in persona del rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Francesco A. Caputo e Adele Divoto che la rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

– COMUNE DI LARIANO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Andrea Ruffini, Angelo Annibali, Marco Orlando e Gabriele Tricamo che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio;
– CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA con Comune di Velletri Capofila, Comune di Lariano, Velletri Servizi Spa, Volsca Ambiente e Servizi Spa – Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;

nei confronti

AUTOSERVIZI RICCITELLI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Ciro Sito che la rappresenta e difende nel presente giudizio

per l’annullamento

dei seguenti atti:

– determina n. 45 dell’08/08/23 del Registro Settoriale e n. 517 del Registro Generale con cui il Comune di Lariano ha aggiudicato l’appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto – CIG 990982022B alla Autoservizi Riccitelli s.r.l. per un importo complessivo di euro 381.711,00, oltre iva, per il periodo 12 settembre 2023 – 30 giugno 2028, anche nella parte in cui (p.6.) dispone l’attivazione del servizio a partire dal 12/09/23, nelle more della stipula del contratto;

– atti connessi, ivi inclusi i verbali di gara, e precisamente verbale del RUP del 24/07/23, verbale della commissione del 24/07/23, verbale della commissione del 26/07/23 e verbale del RUP dell’08/08/23, con particolare riferimento alle parti in cui sono assegnati 20 punti anziché 10 punti all’operatore economico controinteressato, in relazione alla “Presenza nel parco mezzi di autobus che usufruiscono di incentivi ambientali (metano, elettrici, ibridi, etc.) (5 punti per mezzo per un max di 2 mezzi)” (punto 3.1 secondo sub-criterio del disciplinare di gara), e in cui il RUP ritiene congrua e attendibile l’offerta della controinteressata all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia;

– mancata risposta e qualsiasi atto con il quale la stazione appaltante ha inteso riscontrare tre distinti atti inviati da parte ricorrente e, precisamente, le diffide del 22/08/23, 29/08/23 e 04/09/23,

e per l’accertamento

dell’illegittimità della posizione di prima graduata della Autoservizi Riccitelli s.r.l. e del diritto della ricorrente di essere collocata al primo posto in graduatoria, dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto della ricorrente al subentro.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Con ricorso notificato il 07/09/23 e depositato in pari data la Schiaffini Travel s.p.a. ha impugnato la determina n. 45 dell’08/08/23 del Registro Settoriale e n. 517 del Registro Generale, con cui il Comune di Lariano ha aggiudicato l’appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto – CIG 990982022B alla Autoservizi Riccitelli s.r.l. per un importo complessivo di euro 381.711,00, oltre iva, per il periodo 12 settembre 2023 – 30 giugno 2028, anche nella parte in cui (p.6.) dispone l’attivazione del servizio a partire dal 12/09/23, nelle more della stipula del contratto, gli atti connessi, ivi inclusi i verbali di gara, e precisamente i verbali del RUP del 24/07/23, della commissione del 24/07/23, della commissione del 26/07/23 e del RUP dell’08/08/23, con particolare riferimento alle parti in cui sono assegnati 20 punti anziché 10 punti all’operatore economico controinteressato, in relazione alla “Presenza nel parco mezzi di autobus che usufruiscono di incentivi ambientali (metano, elettrici, ibridi, etc.) (5 punti per mezzo per un max di 2 mezzi)” (punto 3.1 secondo sub-criterio del disciplinare di gara), e in cui il RUP ritiene congrua e attendibile l’offerta della controinteressata all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia, la mancata risposta e qualsiasi atto, con il quale la stazione appaltante ha inteso riscontrare tre distinti atti inviati da parte ricorrente e, precisamente, le diffide del 22/08/23, 29/08/23 e 04/09/23, ed ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità della posizione di prima graduata della Autoservizi Riccitelli s.r.l. e del diritto della ricorrente di essere collocata al primo posto in graduatoria, dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del suo diritto al subentro.

La Autoservizi Riccitelli s.r.l. ed il Comune di Lariano, costituitisi in giudizio con comparse depositate rispettivamente in date 19/09/23 e 27/09/23, hanno concluso per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 6660/23 del 04/10/23 il Tribunale ha preso atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda cautelare ed ha fissato, per la decisione del giudizio, la pubblica udienza del 10/01/24.

Alla pubblica udienza del 10/01/24 il Tribunale, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ha dato avviso della possibile parziale inammissibilità del gravame; all’esito, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è, nel suo complesso, fondato e merita accoglimento secondo quanto in prosieguo evidenziato.

La Schiaffini Travel s.p.a. impugna la determina n. 45 dell’08/08/23 del Registro Settoriale e n. 517 del Registro Generale, con cui il Comune di Lariano ha aggiudicato l’appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto – CIG 990982022B alla Autoservizi Riccitelli s.r.l. per un importo complessivo di euro 381.711,00, oltre iva, per il periodo 12 settembre 2023 – 30 giugno 2028, anche nella parte in cui (p.6.) dispone l’attivazione del servizio a partire dal 12/09/23, nelle more della stipula del contratto, gli atti connessi, ivi inclusi i verbali di gara, e precisamente i verbali del RUP del 24/07/23, della commissione del 24/07/23, della commissione del 26/07/23 e del RUP dell’08/08/23, con particolare riferimento alle parti in cui sono assegnati 20 punti anziché 10 punti all’operatore economico controinteressato, in relazione alla “Presenza nel parco mezzi di autobus che usufruiscono di incentivi ambientali (metano, elettrici, ibridi, etc.) (5 punti per mezzo per un max di 2 mezzi)” (punto 3.1 secondo sub-criterio del disciplinare di gara), e in cui il RUP ritiene congrua e attendibile l’offerta della controinteressata all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia, il silenzio e qualsiasi atto con il quale la stazione appaltante abbia inteso riscontrare i tre distinti atti inviati da parte ricorrente e, precisamente, le diffide del 22/08/23, 29/08/23 e 04/09/23, e chiede l’accertamento dell’illegittimità della posizione di prima graduata dell’aggiudicataria e del diritto di subentrare nell’aggiudicazione oltre che dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

Nell’ambito della gara oggetto di causa, relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico, la Autoservizi Riccitelli s.r.l. si è collocata in prima posizione con 92,6666 punti mentre la Schiaffini Travel s.p.a. è risultata seconda graduata con 84,1605 punti (verbale della commissione del 26/07/23).

Con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 30 e 95 d. lgs. n. 50/16, del d.m. del Ministero delle infrastrutture del 15/07/22 e del secondo sub-criterio del punto 3.1 del disciplinare di gara nonché violazione dei principi di par condicio, correttezza, trasparenza e proporzionalità ed eccesso di potere in quanto la commissione avrebbe errato nel ritenere discrezionale il punteggio riferibile a tale criterio ed, in ogni caso, gli autobus offerti dalla controinteressata non usufruirebbero di incentivi ambientali di talché la commissione non avrebbe potuto attribuire alla Autoservizi Riccitelli s.r.l. i dieci punti previsti dal secondo criterio disciplinato dall’art. 3.1 del disciplinare di gara ed avrebbe dovuto aggiudicare l’appalto alla ricorrente.

Il motivo è fondato.

Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica l’art. 3.1 del disciplinare di gare prevede la “presenza nel parco mezzi di autobus che usufruiscono di incentivi ambientali (metano, elettrici, ibridi ecc.) (5 punti per mezzo per un max di dieci punti)”; per tale criterio la controinteressata ha conseguito dieci punti (come pacificamente riconosciuto da tutte le parti).

Nell’offerta tecnica la Autoservizi Riccitelli s.r.l. ha proposto “per la esecuzione dei servizi oggetto della presente Proposta Tecnica, tutti bus (2+1 di riserva), con alimentazione a gasolio, Classe Euro 6.D: con sistemi di accessibilità ad utenti diversamente abili; di nuova immatricolazione (2022/2023)” (pag. 13 dell’offerta tecnica).

E’ pacifico che i mezzi indicati dalla controinteressata nell’offerta tecnica (autobus a gasolio Classe Euro 6.D) non rientrino tra quelli ammessi alle agevolazioni dall’art. 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture del 12/07/22 recante la disciplina relativa alle “modalità di erogazione delle risorse finanziarie, destinate ad incentivare le imprese autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone a investire nel rinnovamento del parco autobus ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio euro VI step E”.

In senso contrario alla valutazione di fondatezza della censura non assume alcuna rilevanza la documentazione trasmessa in data 04/08/23 dalla controinteressata, a seguito della richiesta di integrazione formulata dalla stazione appaltante nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Ed, infatti, con tale documentazione la Autoservizi Riccitelli s.r.l., nel ribadire che i mezzi offerti sono di classe Euro 6.D, come tali non incentivabili, ha prodotto due fatture relative all’acquisto di due mezzi di classe 6.E.

La documentazione in esame, però, non può essere presa in considerazione in quanto costituisce una modifica sostanziale dell’offerta tecnica da ritenersi del tutto inammissibile in quanto proposta oltre il termine di scadenza per la partecipazione alla gara (ovvero il 24/07/23) e, precisamente, nel sub-procedimento di valutazione dell’anomalia.

Nella memoria depositata il 29/12/23 il Comune di Lariano contesta alla ricorrente di avere, con la memoria depositata il 19/12/23, “introdotto una nuova censura avverso l’operato della Commissione, sostenendo che la dimostrazione del possesso del requisito da parte dell’aggiudicataria avrebbe dovuto risultare già evidente nell’offerta tecnica presentata in sede di gara e che le successive ‘integrazioni’ non avrebbero dovuto assumere rilevanza ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui si tratta. Sennonché, tale ulteriore censura -oltre che tardiva- è chiaramente inammissibile atteso che la stessa è stata avanzata da parte ricorrente senza rispettare minimamente le prescrizioni imposte dal codice del processo amministrativo; difatti, tale contestazione è contenuta solo in una memoria non notificata e pertanto non può in alcun modo essere presa in considerazione da codesto ecc.mo Collegio” (pag. 4 della memoria).

Tale impostazione non può essere condivisa in quanto con l’atto introduttivo parte ricorrente ha contestato l’erroneità dell’attribuzione del punteggio in riferimento al contenuto dell’offerta della controinteressata laddove l’irrilevanza della documentazione prodotta in sede di giustificazioni, prospettata nella memoria depositata il 19/12/23, costituisce non già un nuovo motivo di gravame ma una mera replica difensiva ad un’argomentazione, anch’essa difensiva, articolata dall’ente locale.

Quanto fin qui evidenziato palesa l’irrilevanza dell’integrazione trasmessa dalla controinteressata il 04/08/23 e l’ininfluenza della data (antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle domande) in cui le fatture, tardivamente prodotte, sono state emesse e ciò proprio perché tali atti si riferiscono ad autobus diversi da quelli tempestivamente dichiarati nell’offerta tecnica e, quindi, concretizzano un’inammissibile modifica postuma dell’offerta stessa.

Né può essere condivisa la tesi prospettata dal Comune nella memoria depositata il 02/10/23, secondo cui “i mezzi offerti dalla controinteressata, oltre ad avere motorizzazione Euro 6 E, godono di un ulteriore incentivo. Si tratta del contributo ambientale pneumatici ex art. 7 D.M. Ambiente 82 del 11/4/11. Anch’esso, pur non concernente la classe di emissione del mezzo, rientra appieno nei contribuiti ambientali che il legislatore ha previsto al fine di agevolare il rinnovo del parco macchine e limitare l’eccessivo inquinamento che discende dall’impiego degli automezzi” (pagg. 5-6 della memoria depositata il 02/10/23).

Premesso che il criterio indicato dal disciplinare di gara fa riferimento alla fruizione di “incentivi ambientali”, specificamente collegati alle emissioni dei mezzi (come emerge chiaramente dagli esempi ivi richiamati riferibili a veicoli a metano, ibridi ed elettrici), in ogni caso, è da rilevare che la percezione di incentivi per il rinnovo dei pneumatici costituisce circostanza mai dichiarata dalla controinteressata nell’offerta tecnica né nelle giustificazioni e desumibile solo dalle fatture prodotte in data 04/08/23, da ritenersi irrilevanti per le ragioni anzidette.

In verità, alla luce degli atti di gara risulta inspiegabile l’iter logico – giuridico seguito dalla commissione ai fini dell’attribuzione, in favore della Autoservizi Riccitelli s.r.l., dei dieci punti in contestazione.

Ed, infatti, l’offerta tecnica della controinteressata, ovvero l’unico atto, a tal fine, esaminato dalla commissione, non contiene alcun riferimento alla presenza di autobus che usufruiscono di incentivi laddove le ulteriori integrazioni, in proposito, sono state fornite dalla Autoservizi Riccitelli s.r.l. solo nell’ambito del procedimento di verifica della congruità dell’offerta stessa che è stato gestito dal rup (e non dalla commissione) e che, comunque, è successivo alla fase di valutazione delle offerte.

La fondatezza della censura in esame comporta l’illegittimità dell’attribuzione, in favore della controinteressata, dei dieci punti, previsti dal punto 3.1 del disciplinare di gara in riferimento alla “presenza nel parco mezzi di autobus che usufruiscono di incentivi ambientali”, ed il conseguente accoglimento del ricorso.

Infatti, la decurtazione, in capo alla controinteressata, dei dieci punti ad essa attribuiti per il criterio oggetto del primo motivo consente alla ricorrente di classificarsi al primo posto in graduatoria e di conseguire l’aggiudicazione e la stipula, in suo favore, del contratto.

Ne consegue l’assorbimento, per carenza d’interesse, della seconda censura con cui la ricorrente deduce l’illegittimità della valutazione del rup laddove ha ritenuto non anomala l’offerta della Autoservizi Riccitelli s.r.l. in relazione alla mancata indicazione dei costi di ammortamento e alla sottostima dei costi della manodopera.

La ritenuta fondatezza della prima censura comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati nei limiti di quanto d’interesse della ricorrente.

A tale statuizione consegue la declaratoria d’inefficacia del contratto di appalto stipulato il 07/11/23 tra il Comune di Lariano e la Autoservizi Riccitelli s.r.l. a decorrere dal trentesimo giorno successivo rispetto alla data di pubblicazione della presente sentenza, termine così individuato, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., in considerazione dell’interesse pubblico alla regolare continuazione del servizio e della domanda di subentro formulata dalla ricorrente.

Deve, inoltre, essere dichiarato il diritto della ricorrente, in quanto seconda classificata, di conseguire l’aggiudicazione e di stipulare il contratto, previo espletamento delle formalità (verifica dei requisiti, presentazione delle garanzie ecc.) a tal fine previste dalla normativa vigente.

La Autoservizi Riccitelli s.r.l. ed il Comune di Lariano, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo è liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di quanto d’interesse della ricorrente, secondo quanto specificato in motivazione;

2) dichiara l’inefficacia del contratto di appalto stipulato il 07/11/23 tra il Comune di Lariano e la Autoservizi Riccitelli s.r.l. a decorrere dal trentesimo giorno successivo rispetto alla data di pubblicazione della presente sentenza;

3) dichiara il diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e di stipulare il contratto, previo espletamento delle necessarie formalità previste, a tal fine, dalla normativa vigente;

4) condanna la Autoservizi Riccitelli s.r.l. ed il Comune di Lariano a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo liquida, per ognuna delle predette parti soccombenti, in euro cinquemila/00, oltre iva, cpa e contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Michelangelo Francavilla   Pietro Morabito
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO